ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Veneto 27 aprile 2016, n. 13, recante  «Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12  (Tutela  e
valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita')»,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito per la notificazione il 1° luglio 2016, ricevuto il 5  luglio
2016, depositato in cancelleria l'11 luglio 2016 ed iscritto al n. 39
del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre  2017  il  Presidente
Paolo Grossi, con l'assenso  del  Giudice  relatore  Giuliano  Amato,
dell'avvocato dello Stato Gianni De  Bellis  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e dell'avvocato  Ezio  Zanon  per  la  Regione
Veneto. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  1°
luglio 2016, ricevuto il 5 luglio 2016 e depositato nella cancelleria
di questa Corte il successivo 11 luglio 2016 (reg.  ric.  n.  39  del
2016), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione
Veneto 27 aprile 2016, n. 13, recante «Modifiche e integrazioni  alla
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela  e  valorizzazione  dei
prodotti agricoli e agro-alimentari  di  qualita')»,  per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 
    che la disposizione impugnata inserisce, nella legge regionale 31
maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti  agricoli  e
agro-alimentari di  qualita'),  l'art.  6-bis  (Sanzioni),  il  quale
prevede che: «1. Nei casi di contraffazione, alterazione  e  uso  non
autorizzato del marchio di cui all'articolo 2, comma 1  si  applicano
le norme nazionali, dell'Unione europea e  internazionali  di  tutela
civile e penale dei diritti di proprieta' industriale. 2.  La  Giunta
regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del  sistema
di qualita' di cui alla presente legge, commesse  dagli  operatori  e
dai  concessionari  del  marchio   nelle   fasi   di   produzione   e
commercializzazione dei prodotti di  cui  all'articolo  2,  comma  3,
nonche' dagli organismi di  controllo  autorizzati  nell'espletamento
delle attivita' di controllo e certificazione»; 
    che, secondo il ricorrente, tale  disposizione  sarebbe  invasiva
della competenza esclusiva statale in  materia  di  «giurisdizione  e
norme   processuali;   ordinamento   civile   e   penale;   giustizia
amministrativa», di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., poiche' conterrebbe una delega in bianco alla Giunta regionale
per l'individuazione delle fattispecie  e  delle  relative  sanzioni,
intervenendo  cosi'  sul  sistema   sanzionatorio,   riservato   alla
competenza statale; 
    che,  inoltre,  l'estrema  genericita'  della  disposizione   non
consentirebbe di individuare le sanzioni  principali,  rispetto  alle
quali quelle individuate dalla Giunta  regionale  assumono  carattere
accessorio; difetterebbe, pertanto, il necessario collegamento fra la
sanzione accessoria e quella principale; 
    che, con atto depositato il 10 agosto 2016, si e'  costituita  in
giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso  sia  dichiarato
inammissibile e comunque infondato; 
    che,  secondo  la  Regione,  il  parametro  di  costituzionalita'
evocato sarebbe inconferente, poiche'  la  materia  «giurisdizione  e
norme   processuali;   ordinamento   civile   e   penale;   giustizia
amministrativa» non comprenderebbe la competenza a prevedere sanzioni
amministrative, le quali afferiscono in quanto tali all'esercizio  di
un  potere  amministrativo  e  non  all'esercizio  di  una   potesta'
"giurisdizionale" sostanziale o procedurale; 
    che,   pertanto,    nell'ambito    delle    proprie    competenze
costituzionalmente  garantite,  la  Regione  ben  potrebbe  prevedere
sanzioni amministrative a tutela  della  potesta'  pubblica  affidata
alle  sue  cure,  come   sarebbe   tra   l'altro   confermato   dalla
giurisprudenza costituzionale; 
    che,  inoltre,  art.  6-bis  si  limiterebbe  a   prevedere   una
regolamentazione  delle   sanzioni   amministrative   relative   alla
violazione degli obblighi previsti dalle norme del sistema  regionale
di qualita', commessa dagli operatori e dai concessionari del marchio
nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti,  nonche'
dagli organismi  di  controllo  autorizzati  nell'espletamento  delle
attivita' di  controllo  e  certificazione;  esso  non  introdurrebbe
alcuna disciplina di natura procedimentale e  processuale  idonea  ad
interferire con la competenza esclusiva dello Stato  e  rientrerebbe,
invece,  nella  materia  "agricoltura",   di   competenza   esclusiva
regionale; 
    che, pertanto, il parametro evocato sarebbe erroneo e il  ricorso
manifestamente inammissibile, in quanto la mancata esposizione  della
correlazione  tra   parametro   e   motivi   di   incostituzionalita'
impedirebbe l'esatta identificazione della questione; 
    che,  nel   merito,   la   censura   relativa   all'insufficiente
descrizione dell'illecito  amministrativo,  oltre  che  genericamente
argomentata, sarebbe  smentita  dal  contenuto  precettivo  dell'art.
6-bis; il comma 1 di tale disposizione, infatti, con il richiamo alle
norme nazionali, dell'Unione europea e  internazionali  sulla  tutela
civile e penale dei diritti di proprieta'  industriale,  stabilirebbe
il "confine" esterno oltre il quale la fattispecie sanzionatoria  non
puo' spingersi, in riferimento alla contraffazione, alterazione e uso
non autorizzato del marchio di cui all'art. 2, comma l,  della  legge
regionale n. 12 del 2001; 
    che, d'altra parte, sarebbe delineato  anche  il  limite  interno
della fattispecie sanzionatoria, sia sotto il profilo  oggettivo,  in
quanto la norma si riferisce alla violazione degli obblighi  previsti
dalla disciplina regionale sul sistema  di  qualita';  sia  sotto  il
profilo soggettivo, in quanto essa  individua  i  trasgressori  negli
operatori e nei concessionari del marchio nelle fasi di produzione  e
commercializzazione  dei  prodotti,  nonche'   negli   organismi   di
controllo autorizzati nell'espletamento delle attivita' di  controllo
e certificazione; 
    che, successivamente alla proposizione  del  ricorso,  con  legge
regionale 27 gennaio 2017,  n.  3,  recante  «Modifiche  della  legge
regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti
agricoli, dell'acquacoltura e alimentari  di  qualita'  e  successive
modificazioni ed integrazioni)», la Regione Veneto ha modificato, nel
senso indicato dal Governo, le impugnate previsioni  dell'art.  6-bis
della legge regionale n. 12 del 2001; 
    che, inoltre, con atto depositato il 3 maggio 2017,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha  dichiarato,  in  conformita'  alla  delibera
adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta 13 aprile  2017,  di
rinunciare al ricorso; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 25 settembre 2017,  la
Regione Veneto ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3  della
legge della Regione Veneto 27 aprile 2016, n. 13, recante  «Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12  (Tutela  e
valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita')»,
per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione; 
    che, successivamente alla proposizione  del  ricorso,  con  legge
regionale 27 gennaio 2017,  n.  3,  recante  «Modifiche  della  legge
regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti
agricoli, dell'acquacoltura e alimentari  di  qualita'  e  successive
modificazioni ed integrazioni)», la Regione Veneto ha modificato, nel
senso indicato dal Governo, le previsioni dell'art. 6-bis della legge
reg. n. 12 del 2001, introdotto dalla disposizione impugnata; 
    che, pertanto, con atto depositato il 3 maggio 2017, l'Avvocatura
generale dello Stato ha  dichiarato,  in  conformita'  alla  delibera
adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta 13 aprile  2017,  di
rinunciare al ricorso; 
    che, con atto depositato il  25  settembre  2017,  il  Presidente
della Giunta regionale del  Veneto  ha  dichiarato  di  accettare  la
rinuncia al ricorso; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al  ricorso,  accettata
dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.