ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2016, n. 13, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita')», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 1° luglio 2016, ricevuto il 5 luglio 2016, depositato in cancelleria l'11 luglio 2016 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2017 il Presidente Paolo Grossi, con l'assenso del Giudice relatore Giuliano Amato, dell'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e dell'avvocato Ezio Zanon per la Regione Veneto. Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 1° luglio 2016, ricevuto il 5 luglio 2016 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 11 luglio 2016 (reg. ric. n. 39 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2016, n. 13, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita')», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; che la disposizione impugnata inserisce, nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'), l'art. 6-bis (Sanzioni), il quale prevede che: «1. Nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 2, comma 1 si applicano le norme nazionali, dell'Unione europea e internazionali di tutela civile e penale dei diritti di proprieta' industriale. 2. La Giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualita' di cui alla presente legge, commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' dagli organismi di controllo autorizzati nell'espletamento delle attivita' di controllo e certificazione»; che, secondo il ricorrente, tale disposizione sarebbe invasiva della competenza esclusiva statale in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche' conterrebbe una delega in bianco alla Giunta regionale per l'individuazione delle fattispecie e delle relative sanzioni, intervenendo cosi' sul sistema sanzionatorio, riservato alla competenza statale; che, inoltre, l'estrema genericita' della disposizione non consentirebbe di individuare le sanzioni principali, rispetto alle quali quelle individuate dalla Giunta regionale assumono carattere accessorio; difetterebbe, pertanto, il necessario collegamento fra la sanzione accessoria e quella principale; che, con atto depositato il 10 agosto 2016, si e' costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato; che, secondo la Regione, il parametro di costituzionalita' evocato sarebbe inconferente, poiche' la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» non comprenderebbe la competenza a prevedere sanzioni amministrative, le quali afferiscono in quanto tali all'esercizio di un potere amministrativo e non all'esercizio di una potesta' "giurisdizionale" sostanziale o procedurale; che, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze costituzionalmente garantite, la Regione ben potrebbe prevedere sanzioni amministrative a tutela della potesta' pubblica affidata alle sue cure, come sarebbe tra l'altro confermato dalla giurisprudenza costituzionale; che, inoltre, art. 6-bis si limiterebbe a prevedere una regolamentazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione degli obblighi previsti dalle norme del sistema regionale di qualita', commessa dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti, nonche' dagli organismi di controllo autorizzati nell'espletamento delle attivita' di controllo e certificazione; esso non introdurrebbe alcuna disciplina di natura procedimentale e processuale idonea ad interferire con la competenza esclusiva dello Stato e rientrerebbe, invece, nella materia "agricoltura", di competenza esclusiva regionale; che, pertanto, il parametro evocato sarebbe erroneo e il ricorso manifestamente inammissibile, in quanto la mancata esposizione della correlazione tra parametro e motivi di incostituzionalita' impedirebbe l'esatta identificazione della questione; che, nel merito, la censura relativa all'insufficiente descrizione dell'illecito amministrativo, oltre che genericamente argomentata, sarebbe smentita dal contenuto precettivo dell'art. 6-bis; il comma 1 di tale disposizione, infatti, con il richiamo alle norme nazionali, dell'Unione europea e internazionali sulla tutela civile e penale dei diritti di proprieta' industriale, stabilirebbe il "confine" esterno oltre il quale la fattispecie sanzionatoria non puo' spingersi, in riferimento alla contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all'art. 2, comma l, della legge regionale n. 12 del 2001; che, d'altra parte, sarebbe delineato anche il limite interno della fattispecie sanzionatoria, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto la norma si riferisce alla violazione degli obblighi previsti dalla disciplina regionale sul sistema di qualita'; sia sotto il profilo soggettivo, in quanto essa individua i trasgressori negli operatori e nei concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti, nonche' negli organismi di controllo autorizzati nell'espletamento delle attivita' di controllo e certificazione; che, successivamente alla proposizione del ricorso, con legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3, recante «Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualita' e successive modificazioni ed integrazioni)», la Regione Veneto ha modificato, nel senso indicato dal Governo, le impugnate previsioni dell'art. 6-bis della legge regionale n. 12 del 2001; che, inoltre, con atto depositato il 3 maggio 2017, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato, in conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta 13 aprile 2017, di rinunciare al ricorso; che, con atto depositato in cancelleria il 25 settembre 2017, la Regione Veneto ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2016, n. 13, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita')», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; che, successivamente alla proposizione del ricorso, con legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3, recante «Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualita' e successive modificazioni ed integrazioni)», la Regione Veneto ha modificato, nel senso indicato dal Governo, le previsioni dell'art. 6-bis della legge reg. n. 12 del 2001, introdotto dalla disposizione impugnata; che, pertanto, con atto depositato il 3 maggio 2017, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato, in conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta 13 aprile 2017, di rinunciare al ricorso; che, con atto depositato il 25 settembre 2017, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.