ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  comma
1, e 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016,  n.
10, recante «Modificazioni ed integrazioni  alla  legge  regionale  9
aprile 2015, n. 11 (Testo unico  in  materia  di  Sanita'  e  Servizi
sociali) e alla legge regionale 30 marzo  2015,  n.  8  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di  entrate  e  di
spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)»,  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
17-19 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 26 ottobre  2016  ed
iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria; 
    udito nella udienza pubblica  del  10  ottobre  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 17-19 ottobre 2016,  depositato  in
cancelleria il 26 ottobre 2016 e  iscritto  al  n.  67  del  registro
ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato  gli
articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge della  Regione  Umbria
17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni  ed  integrazioni  alla
legge regionale 9 aprile 2015, n.  11  (Testo  unico  in  materia  di
Sanita' e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in  materia  di
entrate  e  di  spese  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di   leggi
regionali)»,  per  violazione,  rispettivamente,  dell'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 9,  comma  28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  e
dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo  comma,  Cost.,
in relazione all'art 1, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  6  marzo  2015  (Disciplina  delle  procedure
concorsuali riservate per  l'assunzione  di  personale  precario  del
comparto  sanita'),  all'art.  4,  commi  6,  7,  8,  9  e  10,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101  (Disposizioni  urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  all'art.  l,  comma  543,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)». 
    1.1.- Riguardo alla prima delle norme denunciate,  il  ricorrente
rileva che questa, aggiungendo l'art. 47-bis alla legge della Regione
Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico  in  materia  di  Sanita'  e
Servizi sociali),  stabilisce  che  le  aziende  sanitarie  regionali
possono essere considerate adempienti rispetto  al  limite  di  spesa
posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,  qualora   «risulti
rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla
spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4  per  cento,  vincolo
gia' fissato dall'articolo 1, comma 565, lettera a)  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2007))  e  da
ultimo confermato dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma  584
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2015))». 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la  norma
regionale impugnata contrasterebbe con  i  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica,  in  quanto  l'obbligo  imposto
agli enti del servizio sanitario nazionale di rispettare il limite di
spesa previsto dall'art. 9, comma  28,  del  d.l.  n.  78  del  2010,
finalizzato a garantire una tendenziale  riduzione  della  spesa  per
lavoro  flessibile,  non  potrebbe  considerarsi   assolto   mediante
l'adempimento del diverso vincolo posto dall'art. 2, comma 71,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», volto, invece, a porre un obiettivo  generale  di
contenimento della spesa complessiva per il personale. 
    1.2.- Riguardo alla seconda  norma  denunciata,  che  estende  le
procedure concorsuali previste dal d.P.C.m. 6 marzo 2015 ai dirigenti
del  ruolo  professionale,  tecnico  e  amministrativo  del  servizio
sanitario regionale (SSR), il ricorrente rileva che l'articolo 1  del
detto decreto stabilisce, al primo comma, che «il presente decreto in
attuazione dei commi 6,  7,  8,  9  e  10  dell'art.  4  della  legge
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  disciplina  le  procedure
concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti  del  Servizio
Sanitario  Nazionale,  e  prevede  specifiche  disposizioni  per   il
personale dedicato  alla  ricerca»  e,  al  secondo  comma,  che  «le
procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale  del
comparto sanita' e a quello  appartenente  all'area  della  dirigenza
medica e del ruolo sanitario». 
    Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale  si  porrebbe
in contrasto con le citate norme del d.P.C.m. 6 marzo  2015,  nonche'
con le disposizioni del d.l. n. 101 del 2013,  alle  quali  il  detto
d.P.C.m. da' attuazione, violando, conseguentemente, sia l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, sia  l'art.
117, terzo comma,  Cost.,  in  quanto  contrastante  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  tutela  della
salute. 
    Inoltre, secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  la
norma censurata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. anche sotto
un ulteriore profilo,  contrastando  con  il  principio  fondamentale
della legislazione statale in materia di coordinamento della  finanza
pubblica posto dall'art. l, comma 543, della legge n. 208  del  2015,
che  ammette  procedure  concorsuali  straordinarie  solo   ai   fini
dell'assunzione  del  personale   medico,   tecnico-professionale   e
infermieristico necessario a far fronte alle  eventuali  esigenze  di
assunzione. 
    2.- Il 24 novembre 2016 la Regione Umbria  si  e'  costituita  in
giudizio solo con riferimento  alla  impugnativa  avente  ad  oggetto
l'art. 8, comma 1, della legge reg. n. 10 del  2016,  rappresentando,
invece, la volonta' di provvedere alla modifica dell'art. 7, comma 1,
della legge reg. n. 10 del 2016, in senso satisfattivo della  pretesa
avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso. 
    2.1.- La difesa della Regione, effettuata un'ampia  ricostruzione
del complessivo quadro normativo, evidenzia la sostanziale differenza
esistente tra il testo definitivo dell'art. 4, comma 10, del d.l.  n.
101 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n.  125  del
2013, che fa riferimento generico «alle professionalita' del Servizio
sanitario nazionale» e il testo originario dello stesso art. 4, comma
10, che si riferiva solo alle «professionalita' mediche e  del  ruolo
sanitario». 
    Ad avviso della Regione, il testo definitivo della norma  statale
legittimerebbe  lo  svolgimento  delle   procedure   concorsuali   di
stabilizzazione in relazione a tutte le professionalita' del servizio
sanitario  nazionale  (SSN),   compresi   i   dirigenti   del   ruolo
professionale, tecnico e amministrativo. 
    Pertanto, secondo la difesa della  Regione,  la  norma  impugnata
espliciterebbe il contenuto della  previsione  della  legge  statale,
rispetto a cui il citato d.P.C.m. 6 marzo 2015 si  porrebbe,  invece,
in contrasto, limitando, illegittimamente, le  procedure  concorsuali
di stabilizzazione ai soli dirigenti medici e del ruolo sanitario. 
    Da cio' la  ritenuta  infondatezza  delle  censure  promosse  dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    3.- Con atto  depositato  in  udienza  il  10  ottobre  2017,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base della deliberazione
adottata dal Consiglio dei ministri nella  seduta  del  28  settembre
2017, ha  presentato,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,
rinunzia al ricorso limitatamente all'art. 7, comma  1,  della  legge
della Regione Umbria n. 10 del 2016, in conseguenza  dell'intervenuta
abrogazione di esso ad opera dell'art. 10 della legge  della  Regione
Umbria 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione
della spesa - Modificazioni  ed  integrazioni  di  leggi  regionali).
Nello stesso atto ha precisato di ritenere «ancora validi  gli  altri
motivi di impugnativa». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 8,
comma 1, della legge della Regione Umbria  17  agosto  2016,  n.  10,
recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9  aprile
2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanita' e Servizi  sociali)  e
alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla
manovra di  bilancio  2015  in  materia  di  entrate  e  di  spese  -
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)». 
    Riguardo alla prima norma  censurata,  il  ricorrente  deduce  la
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in  quanto
la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con  il  principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica posto  dall'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, finalizzato a garantire la riduzione  della  spesa  per
lavoro flessibile. 
    Riguardo alla seconda  norma  impugnata,  il  ricorrente  deduce,
invece, la violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  e
terzo comma, Cost., in quanto la disposizione  regionale,  estendendo
le procedure concorsuali di stabilizzazione previste dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina  delle
procedure  concorsuali  riservate  per  l'assunzione   di   personale
precario del comparto sanita') ai dirigenti del ruolo  professionale,
tecnico e amministrativo del servizio sanitario regionale  (SSR),  si
porrebbe in  contrasto  con  la  disciplina  statale  che  le  limita
all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, violando anche
il principio fondamentale della legislazione statale  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica posto dall'art.  l,  comma  543,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)». 
    2.- Il ricorrente, con atto depositato in udienza, ha  rinunciato
alla sola impugnazione dell'art. 7, comma 1, della l. reg. Umbria  n.
10 del 2016. 
    Ne consegue che, limitatamente a questa disposizione, in mancanza
di una formale accettazione  da  parte  della  Regione,  deve  essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere. 
    3.- La seconda  questione  proposta  e'  fondata  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Infatti, a seguito dell'«intervenuta privatizzazione del rapporto
di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni,  che
interessa, altresi',  il  personale  delle  Regioni,  la  materia  e'
regolata dalla legge dello Stato e, in  virtu'  del  rinvio  da  essa
operato, dalla contrattazione collettiva» (sentenza n. 286 del 2013). 
    La disciplina  del  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
pubbliche amministrazioni,  ivi  comprese  le  Regioni,  e',  quindi,
«rimessa alla competenza legislativa statale  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla  materia
"ordinamento  civile",  che  vincola  anche  gli  enti  ad  autonomia
differenziata (cfr. sentenza n. 151 del  2010;  sentenza  n.  95  del
2007)» (sentenza n. 77 del 2013). 
    Nel caso in  esame,  la  norma  regionale  impugnata  estende  le
procedure concorsuali  di  stabilizzazione,  riservate  dall'art.  1,
comma 2, del d.P.C.m. 6 marzo 2015 al «personale del comparto sanita'
e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e  del  ruolo
sanitario»,  ai  dirigenti  del  ruolo   professionale,   tecnico   e
amministrativo del servizio sanitario regionale (SSR). 
    A prescindere dall'interpretazione della norma censurata, che  la
Regione ritiene conforme  alla  legge  nazionale,  con  la  quale  si
sarebbe posto in contrasto il d.P.C.m., e' decisiva la considerazione
che la materia regolata dalla Regione con norma  primaria  invade  la
competenza esclusiva del legislatore statale, cui e' attribuita dalla
Costituzione la materia dell'ordinamento civile. 
    Cio' ne comporta l'illegittimita' costituzionale, in  conformita'
del costante orientamento della giurisprudenza di  questa  Corte  (ex
multis sentenze n. 40 del 2017 e n. 195 del 2015), secondo cui  anche
la semplice novazione della fonte, con  intrusione  negli  ambiti  di
competenza  esclusiva  statale,  costituisce  senz'altro   causa   di
illegittimita' costituzionale della norma  regionale,  derivante  non
dal modo in cui la norma ha in concreto disciplinato,  ma  dal  fatto
stesso di  avere  regolato  una  materia  di  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato. 
    4.- Va, quindi, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  della
disposizione censurata. 
    5.- Le censure di violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,
debbono ritenersi assorbite.