ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1,
2 e 3, della legge  della  Regione  Puglia  2  ottobre  2015,  n.  28
(Autorizzazione  al  prelievo  in  deroga  dello  sturnus  vulgaris),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 4-10 dicembre 2015,  depositato  in  cancelleria  il  9
dicembre 2015 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2015. 
    Udito nella udienza pubblica  del  24  ottobre  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 4-10 dicembre 2015 e depositato il 9 dicembre  2015,  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3,
della  legge  della  Regione   Puglia   2   ottobre   2015,   n.   28
(Autorizzazione al prelievo in deroga dello  sturnus  vulgaris),  per
contrasto con gli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, lettera  s),
della Costituzione, nonche' con gli artt. 2, 5 e 9 della direttiva 30
novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e con
l'art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva  del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e con
l'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio). 
    2.- Riferisce il ricorrente che l'art. 1, comma  1,  della  legge
reg. Puglia n. 28 del 2015,  al  fine  di  proteggere  i  raccolti  e
limitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria, ha  autorizzato
il prelievo venatorio in deroga della  specie  di  uccello  selvatico
denominata "storno", per la stagione venatoria 2015-2016. 
    Il comma 2 dello stesso art. 1 ha previsto  che  l'autorizzazione
e' priva di efficacia fino a quando la Giunta regionale,  sulla  base
degli studi di monitoraggio sul  fenomeno  migratorio  della  sturnus
vulgaris,  non  dichiari  che  il  prelievo  e'  compatibile  con  le
prescrizioni dell'art. 9 della direttiva n. 2009/147/CE  e  dell'art.
19-bis della legge n. 157 del 1992. 
    Il comma 3 del medesimo art. 1 ha delineato  il  procedimento  da
seguire per l'adozione della delibera di Giunta regionale, disponendo
che la sua adozione avvenga  nel  termine  perentorio  di  15  giorni
dall'acquisizione formale degli studi di monitoraggio  e  del  parere
sulle deroghe  al  prelievo  venatorio  previsto  dalla  legge  della
Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 30, recante «Disciplina del regime
di  deroga  in  attuazione  della  legge  3  ottobre  2002,  n.   221
(Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell'articolo  9
della  direttiva  n.  79/409/CEE»,  che  individua,  quali   soggetti
deputati a  esprimerlo,  il  Comitato  tecnico  faunistico  venatorio
regionale, sentito l'Osservatorio faunistico  regionale  di  Bitetto,
«ovvero» l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). 
    3.- Il ricorrente ritiene che la disciplina della Regione  Puglia
contrasti con l'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE e con gli  artt.
2, 5 e 9 della direttiva n. 2009/147/CE, nonche'  con  l'art.  19-bis
della legge n. 157 del 1992 che, nel dare attuazione  alla  normativa
sovranazionale, attribuisce agli  Stati  membri  la  possibilita'  di
derogare al divieto di catturare e uccidere uccelli selvatici qualora
cio' sia necessario per ragioni espressamente tipizzate, tra le quali
rientrano quelle di tutela della salute e della  sicurezza  pubblica,
nonche' quelle legate alla prevenzione di gravi danni alle colture. 
    4.- L'Avvocatura dello Stato  rappresenta  che,  ai  sensi  delle
direttive e della norma interna di attuazione, la deroga puo'  essere
concessa  previo  accertamento  dell'assenza   di   altre   soluzioni
soddisfacenti e deve specificare le specie di uccelli che ne  formano
oggetto, i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura e  di  uccisione
autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e  di
luogo in cui esse possono essere applicate, l'autorita'  abilitata  a
dichiarare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a  decidere
quali mezzi, metodi e impianti possono  essere  impiegati,  da  quali
persone ed entro quali  limiti,  nonche'  i  controlli  che  verranno
effettuati. 
    5.- Ad avviso  della  difesa  erariale,  la  norma  nazionale  ha
attribuito alle Regioni la disciplina  dell'esercizio  delle  deroghe
previste dalla direttiva n. 2009/147/CE e, per garantire il  rispetto
delle prescrizioni a cui sono subordinate e il correlato  obbligo  di
motivazione, ha previsto  che  la  deroga  venga  disposta  con  atto
amministrativo, soggetto all'annullamento del Consiglio dei  ministri
se adottato in violazione delle disposizioni della legge n.  157  del
1992 e della direttiva n. 2009/147/CE. 
    6.- L'autorizzazione del prelievo venatorio in deroga  con  legge
regionale eluderebbe l'obbligo  di  motivazione  della  deroga  e  la
sottrarrebbe al potere di annullamento del  Consiglio  dei  ministri,
rendendo  necessario  l'intervento  della  Corte  costituzionale  per
eliminare l'autorizzazione al prelievo concessa  al  di  fuori  delle
ipotesi consentite. 
    La dichiarazione di compatibilita' del prelievo  da  parte  della
Giunta  regionale  non  sanerebbe  il  contrasto  con  la  disciplina
nazionale  poiche',  a  parere  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  tale  provvedimento  costituirebbe  una  mera   condizione
sospensiva di efficacia dell'autorizzazione legislativa al prelievo. 
    La  difesa  erariale  individua,  quali  ulteriori   profili   di
contrasto della normativa regionale con la disciplina prevista  dalla
legge nazionale: a) la mancata previsione del potere  di  sospensione
della deroga - attuativo del principio, di  derivazione  comunitaria,
di protezione generale di tutte le specie di  uccelli  -  quando,  in
data antecedente a quella originariamente prevista, sia accertato  il
raggiungimento del suo scopo o del numero  dei  capi  autorizzato  al
prelievo; b) l'individuazione dell'Osservatorio faunistico  regionale
e del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale,  di  cui  alla
legge reg.  Puglia  n.  30  del  2007,  invece  che  dell'INFS,  oggi
assorbito dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), individuato dalla legge n. 157  del  1992,  quali
soggetti deputati a formulare il parere sulla deroga; c)  la  mancata
previsione dell'obbligo di comunicare  l'intenzione  di  adottare  un
provvedimento di deroga all'ISPRA, entro il mese di  aprile  di  ogni
anno, per l'espressione di  un  parere  preventivo,  da  rendere  nei
successivi quaranta giorni dalla comunicazione. 
    La  difesa  erariale  rappresenta,  infine,  che  la   previsione
dell'autorizzazione al prelievo in deroga per il 2015-2016, quando la
stagione venatoria era gia'  in  corso,  renderebbe,  in  ogni  caso,
impossibile il rispetto del  procedimento  autorizzatorio  preventivo
delineato dall'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. 
    La legge reg. Puglia n. 28  del  2015,  quindi,  si  porrebbe  in
contrasto  con  l'art.  19-bis  della  legge  n.  157  del  1992,  di
recepimento della normativa  europea  di  tutela  dell'avifauna,  con
conseguente violazione degli  artt.  11,  117,  primo  comma,  Cost.,
nonche'  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,   che
attribuisce alla competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    7.- La Regione Puglia non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato  la
legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28  (Autorizzazione  al
prelievo in deroga dello sturnus vulgaris),  che  ha  autorizzato  il
prelievo in deroga dello sturnus vulgaris per la  stagione  venatoria
2015-16, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo e secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in relazione agli  artt.  2,  5  e  9
della direttiva 30  novembre  2009,  n.  2009/147/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli
uccelli selvatici), all'art. 9 della  direttiva  2  aprile  1979,  n.
79/409/CEE (Direttiva  del  Consiglio  concernente  la  conservazione
degli uccelli selvatici) e all'art. 19-bis della  legge  11  febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio). 
    2.- Secondo  la  difesa  erariale,  l'autorizzazione,  in  quanto
contenuta  nella  norma  legislativa,  piuttosto  che  in   un   atto
amministrativo come prescritto dall'art. 19-bis della  legge  n.  157
del 1992 di attuazione della normativa comunitaria, non consentirebbe
di adempiere all'obbligo di motivazione della  deroga  prescritto  da
quest'ultima,   non   assicurerebbe   la    sospensione    tempestiva
dell'autorizzazione al mutare delle circostanze di fatto, in  ragione
della  maggiore  complessita'  e  lungaggine  del   procedimento   di
revisione legislativa, precluderebbe il potere  di  annullamento  dei
provvedimenti adottati in violazione  delle  prescrizioni  di  legge,
nazionali e sovranazionali, riconosciuto al Consiglio dei ministri  e
violerebbe l'iter procedimentale prescritto dalla norma nazionale. 
    Tali conclusioni non  sarebbero  inficiate  dalla  necessita'  di
adozione della delibera della Giunta regionale, prescritta dal  comma
2 dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, che dichiara la
compatibilita' del prelievo con le  prescrizioni  dell'art.  9  della
direttiva n. 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge  n.  157  del
1992,  poiche'  la  delibera  costituirebbe   una   mera   condizione
integrativa  dell'efficacia   dell'autorizzazione,   da   ricondurre,
unicamente, alla legge regionale impugnata. 
    In ogni caso, prosegue  la  difesa  erariale,  anche  qualora  la
delibera della Giunta integrasse la riserva amministrativa prescritta
dalla norma statale, la violazione dell'art. 19-bis  della  legge  n.
157 del 1992 deriverebbe dal mancato riconoscimento di un  potere  di
sospensione   dell'atto   amministrativo   autorizzatorio   e   dalla
previsione di un procedimento di adozione diverso da quello delineato
dal legislatore statale. 
    3.- La questione prospettata e' ammissibile nonostante la  natura
temporanea  della   previsione   normativa,   destinata   a   trovare
applicazione per la sola stagione venatoria 2015-2016,  perche',  per
costante giurisprudenza, il  sindacato  costituzionale  deve  trovare
spazio ove la norma, seppure successivamente abrogata o  a  efficacia
temporale limitata, abbia prodotto effetti (sentenze n. 139 e  n.  80
del 2017, n. 20 del 2012). 
    Nel caso di specie, la norma censurata e'  stata  adottata  il  2
ottobre 2015 ovvero nel corso della stagione venatoria  2015-16,  che
e' iniziata il 20 settembre 2015 e si e' conclusa il 31 gennaio 2016;
pertanto, essa ha trovato applicazione per quasi  tutta  la  stagione
venatoria a cui si riferiva. 
    4.- Nel merito la questione e' fondata. 
    Questa  Corte  ha  stabilito  che  la  selezione   delle   specie
cacciabili   compete   al   legislatore   statale   poiche'   implica
«l'incisione  di  profili  propri  della   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato
(ex plurimis, sentenze n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536  del
2002)» (sentenza n. 20 del 2012). 
    Pertanto la fattispecie in esame, in base alla giurisprudenza  di
questa Corte, rientra  nella  materia  ambientale.  Invero,  il  bene
ambiente afferisce ad un interesse pubblico di valore  costituzionale
primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 617  del
1987). 
    Il legislatore nazionale, nella  sua  competenza  in  materia  di
ambiente, ha previsto, per effetto del combinato  disposto  dell'art.
18 della legge n. 157 del 1992  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 (Modificazione dell'elenco delle
specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della L.  11  febbraio
1992, n. 157), che lo sturnus vulgaris non  puo'  essere  oggetto  di
prelievo  venatorio,   se   non   per   effetto   del   provvedimento
amministrativo di cui all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. 
    Quest'ultimo prescrive uno specifico iter procedimentale  per  le
deroghe, subordinando l'adozione dell'atto amministrativo  al  parere
preventivo dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  (ISPRA)  e  prevedendo  che  l'intenzione  regionale   di
adottare il provvedimento di deroga debba essere comunicata all'ISPRA
entro il mese di  aprile  di  ogni  anno,  per  la  formulazione  del
relativo parere nei quaranta giorni successivi. 
    In ogni caso, il  provvedimento  amministrativo  di  deroga  deve
essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno  sessanta
giorni prima della data prevista  per  l'inizio  delle  attivita'  di
prelievo e della pubblicazione deve  essere  fatta  comunicazione  al
Ministro dell'ambiente, che verifica il rispetto delle  condizioni  a
cui la deroga e' subordinata e,  in  caso  di  esito  negativo,  puo'
proporre al Presidente del Consiglio dei  ministri  di  diffidare  la
Regione ad adeguare il provvedimento. 
    Infine, il comma 4 dell'art. 19-bis della legge n. 157  del  1992
conferisce al Consiglio  dei  ministri  il  potere  di  annullare  il
provvedimento amministrativo regionale di deroga, in caso di  mancata
ottemperanza alla diffida nel termine assegnato. 
    5.- La legge reg. Puglia n. 28 del 2015, invece,  ha  autorizzato
il prelievo venatorio dello storno per la stagione 2015-2016,  mentre
questa era gia' in corso, subordinando l'efficacia  della  previsione
ad una delibera  della  Giunta  regionale.  Il  prelievo  in  deroga,
previsto dalla legge impugnata, rimaneva  comunque  subordinato  alla
ricordata  delibera  della  Giunta  cui   spettava   dichiararne   la
compatibilita' sulla base degli studi di  monitoraggio  sul  fenomeno
migratorio della sturnus vulgaris e in conformita' con l'art. 9 della
direttiva n. 2009/147/CE e con l'art. 19-bis della legge n.  157  del
1992. 
    La legge impugnata prevede  che  la  deliberazione  della  Giunta
regionale, che ne  condiziona  gli  effetti,  sia  adottata  (con  un
diverso e peculiare procedimento rispetto  a  quanto  previsto  dalla
legge  statale),  nel   termine   perentorio   di   quindici   giorni
dall'acquisizione formale degli studi di monitoraggio  e  del  parere
reso dal  Comitato  tecnico  faunistico  venatorio  regionale,  sulla
scorta del parere espresso dall'Osservatorio faunistico regionale  di
Bitetto,  ovvero  dall'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica
(INFS). 
    6.- La legge regionale viola, pertanto, il disposto  della  legge
statale, non solo per la previsione di un  diverso  procedimento,  ma
proprio  per  il  fatto  di  interporsi  rispetto  al   provvedimento
amministrativo di deroga previsto dalla norma statale. 
    Il ricorso ad una fonte primaria da parte della Regione determina
il venir meno dell'obbligo di motivazione della deroga, l'assenza  di
controllo  preventivo,  la   sostituzione   dei   soggetti   deputati
all'espressione dei pareri tecnici e la preclusione  del  «potere  di
annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei  ministri  dei
provvedimenti derogatori adottati  dalle  Regioni  che  risultino  in
contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la  legge  n.
157 del 1992; potere di  annullamento  finalizzato  a  garantire  una
uniforme ed adeguata protezione della fauna  selvatica  su  tutto  il
territorio nazionale» (sentenza n. 250 del 2008). 
    Pertanto, l'attrazione legislativa, operata dalla Regione Puglia,
dell'autorizzazione al prelievo venatorio in  deroga,  riservata  dal
legislatore nazionale allo  strumento  amministrativo,  determina  la
violazione della legge n. 157 del 1992. 
    7.- Il contrasto  non  viene  meno  per  effetto  della  prevista
delibera della Giunta, a cui la legge regionale  censurata  subordina
l'efficacia della stessa legge regionale, che autorizza  il  prelievo
venatorio in deroga. 
    La normativa nazionale, come si e' detto, delinea un procedimento
di controllo preventivo della deroga che non puo' essere  sostituito,
quanto all'oggetto, dalla successiva delibera della Giunta regionale,
la    quale     interviene     ad     integrazione     dell'efficacia
dell'autorizzazione prevista nella legge regionale  e  ne  condiziona
gli effetti. 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
1, commi 1, 2 e 3, della legge  reg.  Puglia  n.  28  del  2015,  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,  mentre
gli altri profili restano assorbiti.