ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 269 del 7 novembre-14 dicembre 2017. Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia. Considerato che, nelle motivazioni della sentenza n. 269 del 2017, alla fine del terzo periodo del punto 2. del Considerato in diritto, per mero errore materiale, dopo le parole «(art. 56 TFUE)» compare la parola «, ritenendo», che deve essere espunta dal testo; che l'ultimo capoverso del punto 5.1. del Considerato in diritto e' affetto da mero errore materiale nella parte in cui fa riferimento ai parametri europei senza indicare gli artt. 11 e 117 della Costituzione e allo stesso tempo omette di menzionare i parametri interni come richiamati dalle sentenze in seguito citate; che piu' precisamente, risulta stampata la frase «sia in riferimento ai parametri europei (con riguardo alle priorita', nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio la sentenza n. 197 del 2014» in luogo della frase «sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni: con riguardo alle priorita', nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio, la sentenza n. 197 del 2014»; che nel primo periodo del punto 5.4. del Considerato in diritto, per mero errore materiale, compare l'espressione «tributariaprovinciale» in luogo dell'espressione corretta «tributaria provinciale». Ravvisata la necessita' di correggere tali errori materiali. Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.