ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per la  correzione  di  errore  materiale  contenuto
nella sentenza n. 269 del 7 novembre-14 dicembre 2017. 
    Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Considerato che, nelle motivazioni  della  sentenza  n.  269  del
2017, alla fine del terzo periodo del punto  2.  del  Considerato  in
diritto, per mero errore materiale, dopo le parole «(art.  56  TFUE)»
compare la parola «, ritenendo», che deve essere espunta dal testo; 
    che l'ultimo capoverso del punto 5.1. del Considerato in  diritto
e' affetto da mero errore materiale nella parte in cui fa riferimento
ai parametri  europei  senza  indicare  gli  artt.  11  e  117  della
Costituzione e allo stesso tempo omette  di  menzionare  i  parametri
interni come richiamati dalle sentenze in seguito citate; 
    che  piu'  precisamente,  risulta  stampata  la  frase  «sia   in
riferimento ai parametri europei (con riguardo  alle  priorita',  nei
giudizi in via di azione, si veda ad esempio la sentenza n.  197  del
2014» in luogo della frase «sia in riferimento ai  parametri  europei
(come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia  in  relazione  agli
altri parametri costituzionali interni: con riguardo alle  priorita',
nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio, la sentenza n.  197
del 2014»; 
    che nel primo periodo del punto 5.4. del Considerato in  diritto,
per     mero     errore     materiale,     compare      l'espressione
«tributariaprovinciale»   in    luogo    dell'espressione    corretta
«tributaria provinciale». 
    Ravvisata la necessita' di correggere tali errori materiali. 
    Visto l'art. 32 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.