ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2,
della  legge  della  Regione  Toscana  18   ottobre   2016,   n.   72
(Disposizioni per il potenziamento dell'Autorita' Portuale Regionale.
Modifiche  alla  L.R.  n.  23/2012),  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 dicembre 2016,
depositato in cancelleria il 2 gennaio 2017 ed iscritto al n.  1  del
registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nella udienza pubblica del  21  novembre  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  in  data  23-29  dicembre  2016,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della  legge  della
Regione  Toscana  18  ottobre  2016,  n.  72  (Disposizioni  per   il
potenziamento dell'Autorita' Portuale Regionale. Modifiche alla  L.R.
n.  23/2012),  per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in relazione alla  disposizione  dettata  dall'art.  1,
comma  228,  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)». 
    Riferisce  il  ricorrente  che  la  norma  regionale   censurata,
nell'inserire il comma 3-bis all'art. 19 della  legge  della  Regione
Toscana 28 maggio 2012, n. 23  (Istituzione  dell'Autorita'  portuale
regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005), dispone:
«Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'art. 3 commi
1-bis e 1-ter, in  deroga  ai  vincoli  assunzionali  previsti  dalla
normativa vigente, la Giunta regionale e'  autorizzata,  a  decorrere
dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e  a  procedere
all'assunzione di personale non dirigenziale  a  tempo  indeterminato
fino al numero massimo di dieci unita'». 
    Assume la difesa dello Stato che la riportata norma regionale  si
pone in contrasto con la disposizione dell'art. 1, comma  228,  della
legge n. 208 del  2015,  secondo  cui:  «Le  amministrazioni  di  cui
all'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016,  2017
e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non  dirigenziale  nel  limite  di  un   contingente   di   personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari  al
25 per  cento  di  quella  relativa  al  medesimo  personale  cessato
nell'anno  precedente.  Ferme  restando  le   facolta'   assunzionali
previste dall'art. 1, comma 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, per gli enti  che  nell'anno  2015  non  erano  sottoposti  alla
disciplina del patto  di  stabilita'  interno,  qualora  il  rapporto
dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto
medio dipendenti-popolazione per classe  demografica,  come  definito
triennalmente  con  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui
all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo
18  agosto  2000,  n.  267,  la  percentuale  stabilita  al   periodo
precedente e' innalzata al 75 per cento nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, al solo fine di definire il  processo  di
mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni
non fondamentali, come individuato  dall'art.  1,  comma  421,  della
citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali  stabilite
dall'art. 3, comma 5,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il
comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018». 
    Ad  avviso  del  ricorrente  la  predetta  disposizione   statale
costituisce esercizio della funzione statale di  coordinamento  della
finanza pubblica, al  pari  di  altre  precedenti  norme  di  analoga
struttura per le quali tale carattere  e'  stato  riconosciuto  dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    La difesa erariale cita al riguardo le sentenze 27.06.2012 n. 161
per l'art. 76 comma 7 D.L. 25.06.2012 n. 212 (recte: 25 giugno  2008,
n. 112), 5.11.2015 n. 218  per  l'art.  3  comma  5  D.L.  90/2014  e
21.07.2016 n. 202 per l'art. 1, comma 424,  della  L.  23.12.2014  n.
190. 
    In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato  evidenzia  che
nella sentenza n. 218 del 2015 la Corte ha  affermato  che  «si  deve
ritenere che la norma censurata non abbia carattere  di  dettaglio  e
costituisca un principio di coordinamento della finanza pubblica,  in
quanto questa Corte ha da tempo reputato che l'incisione  con  misure
transitorie, da parte dello Stato, di un  rilevante  aggregato  della
spesa pubblica, come quella per il personale, interviene a titolo  di
principio fondamentale della materia (ex plurimis, sentenze n. 18 del
2013 e n. 169 del 2007)». 
    Ritiene,  inoltre,  il  ricorrente  che  non  si  possa  dubitare
«dell'applicabilita' della normativa "vincolistica" dettata dal comma
228 dell'art. 1 legge n. 208/2015 (e  di  eventuali  analoghi  futuri
interventi dello Stato  in  materia)  alla  fattispecie  disciplinata
(illegittimamente) dalla norma regionale impugnata». 
    Al riguardo, la difesa dello Stato  rappresenta  che  l'Autorita'
portuale  regionale  della  Toscana  e'  disciplinata   dalla   legge
regionale n. 23 del 2012, nel cui preambolo, al punto 3, si legge che
«la   Regione   esercita   le   competenze   suindicate    attraverso
l'istituzione di un ente dipendente,  denominato  Autorita'  portuale
regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della  vita
istituzionale,  amministrativa  ed  economica  del  porto,  un   ente
pertanto fortemente specializzato che assicura l'ottimizzazione delle
professionalita' esistenti avvalendosi degli uffici della  Regione  e
degli enti locali». 
    Aggiunge la difesa erariale  che  l'art.  2  della  stessa  legge
regionale dispone  che  «l'Autorita'  e'  un  ente  dipendente  della
Regione, con personalita' giuridica di diritto pubblico, istituito ai
sensi dell'art. 50 dello Statuto», e che il predetto  art.  50  dello
statuto della Regione Toscana prevede che «le funzioni amministrative
riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarieta',
possono essere esercitate anche  tramite  enti,  aziende,  agenzie  e
altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati  con  legge
regionale». 
    Il ricorrente prosegue evidenziando che  l'art.  20  della  legge
reg. Toscana n. 23 del 2012 prevede che «al personale  dell'Autorita'
si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo
dei  contratti  collettivi   nazionali   di   lavoro   del   comparto
regioni-enti locali» e che il successivo art. 21  stabilisce  che  il
finanziamento degli  oneri  di  funzionamento  dell'Autorita'  sia  a
carico del bilancio della Regione. 
    Conclude  la   difesa   erariale   che   l'illegittimita'   della
disposizione regionale impugnata e' resa ancor  piu'  evidente  dalla
circostanza  che  «la   Regione   non   ha   neanche   indicato   una
corrispondente riduzione della dotazione organica di altri  enti,  in
correlazione all'attribuzione delle nuove funzioni all'Autorita'». 
    2.- La Regione Toscana,  costituitasi  in  giudizio  con  memoria
depositata il 30 gennaio 2017, ha chiesto di dichiarare infondata  la
questione di legittimita' costituzionale proposta. 
    Ad  avviso  della   Regione,   la   disposizione   censurata   si
collocherebbe entro i margini della  sua  competenza  legislativa  in
materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e  degli  enti
pubblici regionali. Cio' in quanto l'art. 2, commi l, 2  e  3,  della
medesima legge reg. Toscana  n.  72  del  2016  ha  attribuito  nuove
funzioni all'Autorita' portuale regionale (ente dipendente  regionale
ai sensi dell'art. 50 dello statuto toscano in base a quanto disposto
dall'art. 2 della legge regionale n. 23 del 2012), tali da richiedere
nuovo  e  ulteriore  personale,  come  esplicitato  al  punto  4  del
preambolo della legge regionale n.  72  del  2016,  secondo  cui  «e'
necessario  potenziare  la  dotazione  organica   dell'Autorita'   in
relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite». 
    In  proposito,  la  Regione  precisa  che  tali  nuove   funzioni
consistono nella «gestione diretta delle aree demaniali  destinate  a
finalita' turistico ricreative», di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
d-bis), della legge reg. Toscana n.  23  del  2012,  come  modificata
dalla  stessa  legge  regionale  n.  72  del  2016,  e  nei   compiti
amministrativi e concessioni inerenti il canale Burlamacca. 
    La Regione espone che,  antecedentemente  all'approvazione  della
legge regionale n.  72  del  2016,  la  ricordata  attivita'  di  cui
all'art. 3, comma l, lettera d-bis, veniva svolta  dai  concessionari
della gestione del demanio destinato a finalita' turistico ricreative
(soggetti privati e non pubblici), mentre i compiti amministrativi  e
le concessioni inerenti il canale Burlamacca sono stati regolamentati
con il decreto del Presidente della Giunta della Regione  Toscana  12
agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della
legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in  materia  di  difesa
del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa  e  degli
abitati costieri" recante disciplina del rilascio  delle  concessioni
per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei
canoni) e attribuiti direttamente all'Autorita' portuale proprio  con
la legge regionale n. 72 del 2016, di cui fa  parte  la  disposizione
oggetto dell'odierna impugnativa. 
    Con riferimento al personale dell'Autorita'  portuale  regionale,
la Regione ricorda che l'art. 16, comma l, della legge reg. n. 23 del
2012, istitutiva dell'Autorita', prevede che la  stessa  «svolge,  di
norma, le attivita' di propria competenza con personale dipendente  o
avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali  e
della  Regione»  e  che,  quindi,  il   legislatore   regionale   «ha
contemplato ab origine la necessita' che il funzionamento dell'ente -
proprio in ossequio ai principi di economicita' e di  virtuosita'  in
materia di spesa del personale -  avvenisse  mediante  l'utilizzo  di
personale di altri enti (e  non  tramite  il  reclutamento  di  nuovo
personale)». 
    Tuttavia, assume la Regione che «al momento  dell'incremento  dei
compiti e delle funzioni  assegnate  all'Autorita'  e',  invece,  del
tutto  ragionevole  che  lo  stesso   legislatore   regionale   abbia
disciplinato la  possibilita'  di  aumentare  la  dotazione  organica
dell'ente». 
    Secondo la Regione, la disposizione censurata non risulterebbe in
contrasto con il disposto dell'art. l, comma 228, della legge n.  208
del 2015, in quanto, per i  motivi  sopra  esposti,  «la  stessa  non
incide negativamente sui principi che regolano il contenimento  della
spesa di personale pubblico». 
    Aggiunge,  inoltre,  la  Regione  che  il  parametro  percentuale
fissato dal citato art. 1, comma 228 (pari  al  25  per  cento  della
spesa per le cessazioni verificatesi nell'anno antecedente  a  quello
di riferimento), «non appare concretamente applicabile  all'Autorita'
portuale». Cio' perche', essendo stata istituita solo nell'anno 2012,
essa «non dispone tuttora di  proprio  personale  dipendente  (e,  di
conseguenza, non puo' annoverare alcuna cessazione) e che,  ai  sensi
del  sopra  riportato  art.  16,  comma  l,  della  legge   regionale
istitutiva, utilizza un contingente composto da un esiguo  numero  di
unita' di personale comandato o distaccato da altri enti». 
    Con specifico riferimento agli effetti  finanziari  recati  dalla
disposizione censurata, la Regione Toscana  evidenzia  che  l'art.  8
della legge regionale n. 72 del 2016 ha introdotto, nell'ambito della
tipologia di entrate della stessa previste  dall'art.  17,  comma  l,
della legge reg. n. 23 del 2012, anche «gli introiti derivanti  dalla
gestione  diretta  delle  aree  demaniali  portuali  e  dall'uso   di
attrezzature ed  impianti  portuali  pubblici»  (lettera  c-bis).  Ad
avviso  della  Regione,  sarebbero  cosi'  assicurate   all'Autorita'
risorse aggiuntive rispetto ai contributi  e  ai  finanziamenti  gia'
previsti. 
    Da ultimo,  la  Regione  Toscana  sostiene  «che  il  legislatore
regionale  non  avrebbe  potuto  disporre  alcuna   riduzione   della
dotazione organica di altri enti locali, non avendone la competenza». 
    3.- Con memoria depositata il 30 ottobre 2017, il Presidente  del
Consiglio dei ministri confuta, in particolare, quanto dedotto  dalla
Regione Toscana in ordine alla  circostanza  che  le  nuove  funzioni
attribuite all'Autorita' portuale possano legittimare  le  assunzioni
in deroga previste dalla norma censurata,  poiche'  l'art.  1,  comma
228, della legge n.  208  del  2015  non  contempla  deroghe  fondate
sull'attribuzione di nuove funzioni ad un ente pubblico. 
    3.1.- Con memoria depositata  il  31  ottobre  2017,  la  Regione
Toscana insiste nelle argomentazioni svolte, apportando integrazioni. 
    In particolare, la Regione sostiene l'impossibilita' di applicare
la previsione dell'art. 31 del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), concernente il  passaggio  di  dipendenti
per effetto di trasferimento di  attivita',  ne'  la  ivi  richiamata
disposizione  dell'art.  2112  del  codice  civile,   non   essendovi
personale  gia'  addetto  presso  altre  amministrazioni  alle  nuove
attribuzioni previste dalla legge regionale n. 72 del 2016, in quanto
conferite ex novo all'Autorita' portuale. 
    In  tale  ipotesi,  la  Regione   assume   che   il   legislatore
consentirebbe  la  possibilita'  di  procedere  al  reclutamento   di
personale, sia pure in deroga  ad  eventuali  regimi  di  limitazione
delle assunzioni. Al  riguardo,  cita,  ex  multis,  le  disposizioni
dell'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)», e dell'art. 9, comma  36,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    Afferma, altresi', la Regione che la  disposizione  censurata  si
pone in linea con le previsioni dell'art. 15, comma  5,  dell'Accordo
1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo  al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto «Regioni-Autonomie locali»), secondo  cui,  in
caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di  organizzazione
ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni di  personale  in
servizio  che  comunque  comportino  un  incremento   stabile   delle
dotazioni organiche,  «gli  enti,  nell'ambito  della  programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. 29/93
valutano anche l'entita' delle risorse  necessarie  per  sostenere  i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale  da
impiegare  nelle  nuove  attivita'  e  ne  individuano  la   relativa
copertura nell'ambito della capacita' di bilancio». 
    In proposito, la Regione torna a evidenziare che l'art.  8  della
stessa legge regionale n. 72 del 2016 ha previsto nuove  entrate  per
l'Autorita' portuale regionale,  volte  ad  assicurare  la  copertura
dell'incremento  della  dotazione  organica  disposto   dalla   norma
censurata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato  in  data  23-29  dicembre  2016,  promuove  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della  legge  della
Regione  Toscana  18  ottobre  2016,  n.  72  (Disposizioni  per   il
potenziamento dell'Autorita' Portuale Regionale. Modifiche alla  L.R.
n. 23/2012). 
    Tale disposizione autorizza la Giunta regionale  a  derogare  dal
2017 ai vincoli relativi  alle  assunzioni  stabiliti  dalla  vigente
normativa  per  incrementare  la  dotazione  organica  dell'Autorita'
portuale regionale e assumere  personale  non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato per un massimo di dieci unita', per lo  svolgimento  da
parte dell'Autorita' stessa di  funzioni  aggiuntive  disposte  dalla
medesima normativa regionale. 
    Ritiene il ricorrente che  la  disposizione  regionale  censurata
lede la competenza statale determinata dall'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione, in quanto, nell'autorizzare la deroga dei  limiti
in materia di assunzioni da  parte  degli  enti  pubblici  regionali,
posti dall'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  viola  il
principio di coordinamento della finanza pubblica configurato da tale
disposizione statale. 
    1.1.- Si e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Toscana,  con
memoria depositata  il  30  gennaio  2017,  chiedendo  di  dichiarare
infondata la questione. 
    Secondo la Regione, la disposizione  censurata  rientrerebbe  nei
limiti della sua competenza legislativa in materia di  organizzazione
amministrativa degli enti pubblici regionali. 
    La Regione sostiene, innanzitutto, che il  parametro  determinato
dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, come limite alle
nuove assunzioni - vale a dire la possibilita' di procedere  per  gli
anni  2016,  2017  e  2018  ad  assunzioni  di  personale   a   tempo
indeterminato, per una spesa pari al 25 per cento di quella  relativa
al medesimo  personale  cessato  nell'anno  precedente  -  non  possa
trovare concreta  applicazione  all'Autorita'  portuale  poiche'  non
dispone di personale proprio. 
    Afferma, inoltre, la Regione che le due nuove funzioni attribuite
dalla stessa legge regionale n. 72 del  2016  all'Autorita'  portuale
non erano prima svolte da  altre  amministrazioni  pubbliche  e  che,
pertanto,  non  vi  era  personale  che  potesse  essere   trasferito
all'Autorita' portuale stessa, ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    Infine, ad avviso della Regione non vi sarebbe  una  lesione  dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto la  legge
regionale prevede nuove entrate per  l'ente  portuale,  in  relazione
alle nuove funzioni, destinate  a  finanziare  i  conseguenti  oneri,
compresi quelli derivanti dalle previste assunzioni. 
    1.2.-  In  prossimita'  dell'udienza,  sia  il   Presidente   del
Consiglio dei  ministri  che  la  Regione  Toscana  hanno  presentato
memoria. 
    Il ricorrente, in particolare, ha negato la rilevanza  di  quanto
affermato  dalla  Regione  circa  il  fatto  che  le  nuove  funzioni
attribuite  all'Autorita'   portuale   possano   giustificare   nuove
assunzioni, in quanto la normativa statale interposta  non  contempla
deroghe in tale ipotesi. 
    La Regione ha integrato le argomentazioni gia'  svolte  nell'atto
di   costituzione,   affermando   che   il   legislatore    nazionale
consentirebbe  la  possibilita'  di  procedere  al  reclutamento   di
personale, sia pure in deroga ad eventuali regimi di limitazione, nel
caso di nuovi enti e di nuove attribuzioni. In proposito, richiama le
disposizioni dell'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», dell'art. 9, comma
36, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, che, nel prendere in considerazione le esigenze di enti
di nuova istituzione, prevede particolari  limiti  e  condizioni  per
procedere  a  nuove  assunzioni.  La  Regione  richiama  altresi'  le
previsioni dell'art.15, comma 5, del Contratto  collettivo  nazionale
di lavoro (CCNL), comparto Regioni-Autonomie locali,  del  1°  aprile
1999. 
    2.- La questione e' fondata. 
    3.- La  disposizione  scrutinata  riguarda  l'Autorita'  portuale
regionale, istituita con legge della Regione Toscana 28 maggio  2012,
n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche  alla
L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005), nell'esercizio, come affermato nel
preambolo,  della  competenza  concorrente  attribuita  alla  Regione
dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in  materia  di  porti  e
aeroporti civili. 
    L'art. 2 della legge  reg.  Toscana  n.  23  del  2012  qualifica
l'Autorita' come  ente  dipendente  dalla  Regione  con  personalita'
giuridica di diritto pubblico, attraverso cui la  Regione,  ai  sensi
dell'art. 1 della medesima legge, esercita le sue competenze relative
ai porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo,
svolgendo, in particolare, funzioni (art. 3) di pianificazione  delle
aree portuali, progettazione e realizzazione  delle  opere  portuali,
gestione e manutenzione delle aree portuali.  L'art.  2  della  legge
reg. Toscana n. 72 del 2016 ha, poi, aggiunto le funzioni di gestione
diretta    delle    aree    demaniali    destinate    a     finalita'
turistico-ricreative, nonche' le funzioni amministrative relative  al
canale Burlamacca, comprese le concessioni delle  aree  demaniali  ad
esso prospicienti. 
    L'art. 19 della stessa legge  reg.  n.  23  del  2012,  rubricato
"Dotazione organica", prevede che  l'Autorita'  svolga  di  norma  le
attivita'  di  propria  competenza   con   personale   dipendente   o
avvalendosi di personale comandato o  distaccato  da  enti  locali  o
dalla Regione (l'espressione «con personale dipendente  o»  e'  stata
inserita dall'art. 2, comma 1, della legge della  Regione  Toscana  5
agosto 2014, n. 48, recante «Semplificazione della  disciplina  degli
organi dell'Autorita'  portuale  regionale  e  norme  in  materia  di
personale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012») e che  la  sua  dotazione
organica  e  le  relative  modifiche  sono  approvate  dalla   Giunta
regionale, su proposta del Segretario generale. 
    Infine, l'art. 20, relativo al trattamento giuridico ed economico
del personale, dispone che al personale dell'Autorita' si applica  lo
stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei  CCNL  del
comparto Regioni-enti locali. 
    4.-  Attese  tali  disposizioni  regionali,  non  e'  dubbio  che
l'Autorita' portuale, quale  ente  pubblico  regionale,  rientri  nel
novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  3,  comma  5,
del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 agosto 2014, n. 114, vale a dire le Regioni e gli enti locali  nei
cui confronti trova applicazione l'art. 1, comma 228, della legge  n.
208 del 2015, evocata, come norma interposta, dal ricorrente. 
    5.- La predetta disposizione statale ha  subito  modifiche,  gia'
antecedentemente alla presentazione del ricorso in  esame,  ad  opera
dell'art. 16  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113  (Misure
finanziarie urgenti per  gli  enti  territoriali  e  il  territorio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  e,
successivamente, ad opera dell'art. 22 del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative
a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96.  Tali  modifiche
normative, tuttavia, non incidono  sui  termini  della  questione  in
esame. 
    6.- Dopo l'instaurazione del presente giudizio, questa Corte, con
sentenza n. 191 del 2017, ha riconosciuto come  corretta  espressione
della funzione statale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica la disciplina dettata dall'art. 1, comma 228, della legge n.
208 del 2015 in materia di limiti  alle  assunzioni  da  parte  delle
Regioni e degli enti regionali, dichiarando non fondata la  questione
di legittimita' promossa nei  confronti  dello  Stato  dalla  Regione
Veneto, per asserita violazione degli  artt.  3,  97,  117,  terzo  e
quarto comma, 118 e 119 Cost. 
    Nella citata sentenza si e' affermato che la disposizione statale
in esame «reca principi di coordinamento della finanza  pubblica  nel
rispetto dei requisiti che  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha
individuato per escludere l'illegittimita'  delle  misure  limitative
dell'autonomia regionale (sentenza n. 218 del 2015)», in quanto  «non
prevede in modo esaustivo  strumenti  e  modalita'  di  perseguimento
degli obiettivi, comunque rimessi all'apprezzamento delle  Regioni  e
presenta un carattere transitorio e delimitato nel tempo». 
    La sentenza n. 191 del 2017 si pone in linea di  continuita'  con
le  decisioni  di  questa  Corte  nelle  quali  si  e'  affermata  la
legittimita' di disposizioni statali intese a operare,  nel  rispetto
dei requisiti stabiliti dalla stessa  giurisprudenza  costituzionale,
sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalle spese  del
personale, ponendo limiti alla facolta' delle Regioni di procedere  a
nuove assunzioni (ex plurimis, le recenti sentenze n. 72 del 2017, n.
218 e n. 153 del 2015). 
    6.1.- Nelle sentenze che hanno cosi' riconosciuto la legittimita'
di disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale
ponendo vincoli alle Regioni e agli  enti  locali,  questa  Corte  ha
escluso che le  stesse  siano  invasive  della  sfera  di  competenza
legislativa regionale in materia  di  organizzazione  amministrativa,
affermando che la incidenza su tale sfera  e'  un  effetto  indiretto
dell'esercizio della potesta' statale espressione della competenza in
materia di coordinamento della finanza pubblica  (in  tal  senso,  ex
plurimis, sentenze n. 153 del 2015, n. 219 del  2013  e  n.  151  del
2012). 
    7.- Alla luce della ricordata giurisprudenza di questa Corte  non
puo'  dubitarsi  che  la  norma  statale  interposta,   evocata   dal
ricorrente, comporta l'obbligo per le Regioni e gli enti regionali di
attenersi ai principi ivi affermati,  per  contribuire  a  realizzare
l'obiettivo di contenimento e controllo della spesa nel  settore  del
pubblico impiego. 
    Ne consegue che la disposizione regionale censurata, derogando ai
vincoli cosi' stabiliti dalla norma interposta, configura ex  se  una
lesione della competenza statale in materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    8.- Le argomentazioni addotte dalla Regione  Toscana  a  sostegno
della  legittimita'  dell'intervento  normativo   in   esame   vanno,
pertanto, disattese. 
    8.1.- Innanzitutto risulta infondato  l'assunto  secondo  cui  la
norma scrutinata troverebbe  legittimazione  nella  competenza  della
Regione Toscana in materia  di  organizzazione  amministrativa  degli
enti pubblici regionali, atteso il riscontrato carattere recessivo di
tale competenza rispetto ad una  disposizione  che  questa  Corte  ha
riconosciuto costituire corretta espressione della competenza statale
in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    8.2.- Parimenti, non sono  fondate  le  ulteriori  argomentazioni
volte a negare l'applicabilita' alla fattispecie  disciplinata  dalla
norma regionale censurata della disposizione  statale  interposta,  a
motivo di profili contingenti, correlati alla  asserita  specificita'
del caso. 
    Difatti, solo lo  stesso  legislatore  nazionale  puo'  prevedere
diversificate  modalita'  applicative,  ovvero  circoscritte  deroghe
temporalmente  limitate  ai  vincoli  assunzionali  da  esso   stesso
disposti, dettando, inoltre, specifiche modalita' attuative  al  fine
di verificarne l'impatto finanziario. 
    Ne sono riprova proprio  le  disposizioni  citate  dalla  Regione
Toscana nella memoria depositata in prossimita'  dell'udienza,  quale
quella recata dall'art. 9, comma 36, del d.l. n. 78 del 2010, poiche'
dimostrano che e' lo stesso legislatore statale a ravvisare, di volta
in volta,  esigenze  e  situazioni  peculiari  che  possono  motivare
discipline diversificate in  materia  di  assunzione  del  personale,
circoscrivendone l'applicazione entro limiti tassativi.  E'  pertanto
in tali ambiti e limiti definiti  dalle  disposizioni  nazionali  che
puo' dispiegarsi legittimamente la competenza legislativa regionale. 
    Contrariamente alla tesi della Regione Toscana, non  e',  dunque,
possibile   attribuire   a   specifiche,   puntuali   e   contingenti
disposizioni statali una  portata  generale,  che  possa  legittimare
interventi legislativi regionali  volti  a  introdurre  motu  proprio
deroghe ai limiti alle  assunzioni  posti  dalla  normativa  statale;
deroghe che inevitabilmente inficiano la  finalita',  perseguita  dal
legislatore nazionale, di contenere le dinamiche  incrementali  della
spesa pubblica nel rilevante comparto del personale  delle  pubbliche
amministrazioni. 
    Inconferenti, altresi', sono le deduzioni svolte dalla Regione in
ordine alla asserita rispondenza della  disposizione  censurata  alla
previsione di cui  all'art.  15,  comma  5,  del  CCNL  del  comparto
Regioni-Autonomie locali del 1° aprile 1999, operando  le  previsioni
contrattuali nel rispetto delle disposizioni imperative in materia di
assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. 
    Altresi' ininfluente e', poi, l'assunto  della  Regione  Toscana,
oltretutto privo di qualsiasi riscontro  oggettivo,  secondo  cui  la
norma censurata non inciderebbe comunque negativamente  sui  principi
che regolano il contenimento della spesa  di  personale  pubblico,  a
ragione  delle  nuove  entrate  assicurate   all'Autorita'   portuale
dall'intervento attuato con la stessa legge reg. Toscana  n.  72  del
2016. 
    9.-   In   definitiva,   deve   dichiararsi   la   illegittimita'
costituzionale della disposizione regionale  scrutinata,  in  quanto,
nel ledere i principi fondamentali del  coordinamento  della  finanza
pubblica, recati dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015,
viola l'art. 117, terzo comma, Cost.