ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della nota del  Presidente  della  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362,
e della sentenza della Corte dei conti, sezione  giurisdizionale  per
la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n.  70,  promosso  dal  Consiglio
superiore della Magistratura, con ricorso notificato il 2-6 settembre
2016, depositato in cancelleria il 29 settembre 2016 e iscritto al n.
5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di merito. 
    Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio  2018  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che con ricorso depositato il 10 marzo 2016 il Consiglio
superiore  della  magistratura  (CSM)  ha  sollevato   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato nei  confronti  della  Corte  dei
conti, «in relazione alla illegittima pretesa  di  assoggettare  alla
resa del conto [...] l'Organo di autogoverno della Magistratura»,  ai
sensi dell'art.  44  del  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); 
    che, secondo quanto riferisce il ricorrente, il Presidente  della
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la
nota  21  maggio  2015,  n.  362,  invitava  formalmente  il  CSM  «a
comunicare i nominativi e le funzioni specifiche di  coloro  i  quali
dovessero essere qualificati agenti contabili  operanti  nel  proprio
ambito e a presentare i  conti  a  partire  dall'anno  2010,  essendo
risultato che l'ultimo conto  giudiziale  era  stato  presentato  nel
1999», al fine di aggiornare  l'anagrafe  dei  soggetti  titolari  di
gestioni di denaro,  beni  o  valori  assoggettabili  alla  resa  del
relativo conto; 
    che il Comitato di presidenza del CSM  rispondeva  (tramite  nota
del 31 luglio 2015 del Segretario generale del CSM) che il  CSM  «non
rientrava  nel  novero   degli   enti   sottoposti   ai   doveri   di
rendicontazione periodica alla Corte dei Conti secondo la  disciplina
degli artt. 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214»; cio' «per via
del particolare regime di autonomia  regolamentare  e  contabile  che
caratterizza l'Organo di  governo  autonomo  della  magistratura,  in
ragione della sua speciale collocazione costituzionale»; 
    che, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, il CSM, con
deliberazione del 27 giugno 1996, avrebbe disciplinato «verifiche  di
legittimita' dell'operato in materia contabile, garantendo  [...]  un
controllo puntuale, serio e costante, al di fuori del circuito  della
rendicontazione applicabile alla generalita' degli enti dello Stato»,
ragion  per  cui,  sarebbe  venuta  meno   la   sottoposizione   alla
giurisdizione di conto; 
    che con atto  notificato  il  10  settembre  2015  il  magistrato
relatore per i conti erariali presso la sezione  giurisdizionale  per
la Regione  Lazio  -  non  condividendo  le  conclusioni  del  CSM  -
richiedeva al Presidente della sezione una  pronuncia  della  sezione
stessa ai sensi dell'art. 30, secondo comma,  del  regio  decreto  13
agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti); 
    che il CSM si costituiva nel relativo  giudizio,  chiedendo  alla
Corte dei conti di  «voler  dichiarare  l'insussistenza  dell'obbligo
della resa del conto da parte degli  agenti  contabili  operanti  nel
proprio  ambito,  in  ossequio  alla   sua   peculiare   collocazione
istituzionale»; in subordine, il CSM chiedeva di sollevare  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 44  del  r.d.  n.  1214  del
1934,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  101,  103  e  104   della
Costituzione; 
    che  con  sentenza  17  febbraio  2016,   n.   70,   la   sezione
giurisdizionale per  la  Regione  Lazio  della  Corte  dei  conti  ha
dichiarato «gli agenti contabili operanti nell'ambito  del  Consiglio
Superiore della Magistratura [...] -  e  cioe'  l'istituto  cassiere,
l'economo ed il consegnatario dei beni  -  soggetti  al  giudizio  di
conto di competenza della Corte  dei  conti»  e,  per  l'effetto,  ha
ordinato «al Consiglio Superiore della Magistratura di  depositare  i
conti degli agenti contabili, come sopra indicati, relativi  all'anno
2014»; 
    che, a seguito di tale pronuncia, il CSM ha  sollevato  conflitto
di attribuzioni tra poteri dello Stato, argomentando, in primo luogo,
l'ammissibilita'  del  ricorso,  sotto  il  profilo   soggettivo   ed
oggettivo; 
    che, nel merito,  il  ricorrente  ha  denunciato  la  «erronea  e
illegittima interpretazione dell'art. 44 R.D. n. 1214 del 1934» e  la
«violazione e falsa applicazione dell'art. 103, nonche'  degli  artt.
3, 101 e 104 Cost.»; 
    che  da  tali  previsioni  costituzionali  il  CSM   desume   che
opererebbe a suo favore la «deroga alla  resa  del  conto  in  favore
degli  organi  costituzionali»,  a  garanzia  della  loro   autonomia
costituzionale; 
    che il CSM ricorda che la Corte costituzionale «ha gia'  chiarito
che all'obbligo di rendiconto contabile  sono  sottratti  gli  organi
costituzionali» (si richiama la sentenza n. 129 del 1981, riguardante
la Presidenza della Repubblica e le  due  Camere  del  Parlamento)  e
osserva che la soggezione del CSM alla «resa  di  conto»  produrrebbe
una «grave lesione dell'autonomia della Magistratura»; 
    che il CSM afferma di essere un  organo  che  non  fa  capo  allo
Stato-amministrazione  ma  allo  Stato-ordinamento,   «in   posizione
costituzionale di  sostanziale  autonomia  e  quindi  di  separatezza
rispetto alle Amministrazioni dello Stato»; da  cio'  deriverebbe  la
sua  «sottrazione  alla  disciplina  e  ai  controlli  tipici   delle
amministrazioni statali, quale la giurisdizione di conto»; 
    che esso rivendica autonomia finanziaria  e  di  bilancio,  sulla
base dell'art. 9 della legge 24  marzo  1958,  n.  195  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della
Magistratura); 
    che il CSM ricorda di avere introdotto,  modificando  il  proprio
regolamento di contabilita' nel 1996, il collegio  dei  revisori  dei
conti, con la conseguenza che sarebbero  «scomparse  [...]  le  norme
regolamentari che  sancivano  la  sottoposizione  alla  giurisdizione
pubblica di conto»; 
    che, secondo il CSM, il  suo  regolamento  di  contabilita',  pur
essendo specificamente previsto da  una  norma  legislativa,  avrebbe
«natura sostanzialmente legislativa,  in  quanto  diretta  emanazione
della autonomia costituzionale del C.S.M.»; 
    che con ordinanza n. 166 del  2016  questa  Corte  ha  dichiarato
ammissibile il conflitto; 
    che l'ordinanza e il ricorso sono stati notificati,  a  cura  del
ricorrente, alla Corte dei conti il 2  settembre  2016  e  depositati
presso la Corte costituzionale il 29 settembre 2016; 
    che la  Corte  dei  conti  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
    che il CSM ha censurato la sentenza n. 70 del  2016  della  Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione  Lazio,  oltre  che
sollevando conflitto di attribuzioni, anche tramite  appello  davanti
alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello; 
    che la Corte dei conti, terza  sezione  giurisdizionale  centrale
d'appello, con sentenza 12 giugno 2017, n. 294, ha rilevato d'ufficio
un vizio procedurale nel  giudizio  di  primo  grado,  in  quanto  il
giudizio per la resa del conto avrebbe  dovuto  essere  promosso  dal
procuratore regionale, osservando che, «in  assenza  del  presupposto
processuale della domanda, il giudizio di cui alla sentenza impugnata
non poteva neppure venire ad esistenza»; 
    che la sezione d'appello ha dunque dichiarato la  nullita'  della
sentenza oggetto  del  conflitto,  ordinando  la  trasmissione  della
sentenza  d'appello  alla  Procura  regionale   presso   la   sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio; 
    Considerato che, a seguito della sentenza della Corte dei  conti,
terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, 12 giugno 2017,  n.
294, il Vice Presidente del Consiglio  superiore  della  magistratura
(CSM) ha conferito al suo difensore mandato «allo specifico  fine  di
rinunciare agli atti del presente giudizio»; 
    che il 14 luglio 2017 il difensore del CSM ha  depositato  presso
la Corte costituzionale «istanza  di  definizione  del  giudizio  per
cessata materia del contendere», rilevando che la Corte dei conti «ha
dichiarato nulli gli atti oggetto del presente conflitto fra  poteri,
sia pure per motivazioni squisitamente processuali»; 
    che tale istanza si deve intendere come  atto  di  rinuncia,  dal
momento che in essa si richiama la «ulteriore procura  conferita  dal
Vice Presidente del CSM allo specifico fine di rinunziare al presente
giudizio»; 
    che, la Corte dei conti non si e' costituita in giudizio; 
    che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, delle Norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7  ottobre  2008,  la
rinuncia al ricorso,  intervenuta  in  mancanza  di  costituzione  in
giudizio del resistente, determina l'estinzione del processo.