ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma
2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n.
9  (Riordino  dell'attivita'  statistica  e  disciplina  del  sistema
statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale  n.  13
del 2009, in materia di  promozione  di  prodotti  agricoli  a  basso
impatto ambientale, e della legge  provinciale  sui  lavori  pubblici
1993), promosso dal Tribunale regionale di  giustizia  amministrativa
di Trento nel procedimento vertente tra l'Impresa  Mazzotti  Romualdo
spa e la Provincia autonoma di Trento e altra, con ordinanza  del  27
marzo 2015,  iscritta  al  n.  120  del  registro  ordinanze  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,  prima
serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nella udienza pubblica del  20  febbraio  2018  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    udito l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento. 
    Ritenuto che, con ordinanza  del  27  marzo  2015,  il  Tribunale
regionale di giustizia amministrativa  di  Trento  ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del  d.P.R.  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige) e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, della
legge della Provincia autonoma  di  Trento  23  ottobre  2014,  n.  9
(Riordino  dell'attivita'  statistica  e   disciplina   del   sistema
statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale  n.  13
del 2009, in materia di  promozione  di  prodotti  agricoli  a  basso
impatto ambientale, e della legge  provinciale  sui  lavori  pubblici
1993); 
    che il giudice a quo riferisce che, con lettera del  9  settembre
2014, la Provincia autonoma di Trento aveva invitato sette imprese  a
un  confronto  concorrenziale  per   l'affidamento   di   lavori   di
sistemazione stradale; 
    che,  avvenuta  l'aggiudicazione,  l'Amministrazione  provinciale
aveva  accertato  che  il  legale   rappresentante   della   societa'
aggiudicataria risultava gravato da una condanna penale,  relativa  a
reato in materia ambientale, non dichiarata in sede di  presentazione
dell'offerta, in violazione di quanto  prescritto  dalla  lettera  di
invito, che richiedeva alle imprese interessate di dichiarare, a pena
di esclusione, tutte le  condanne  riportate  dai  soggetti  indicati
dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE); 
    che,   di   conseguenza,    la    Provincia    aveva    annullato
l'aggiudicazione, affidando  la  commessa  all'impresa  collocata  al
secondo posto della graduatoria di gara; 
    che il provvedimento era stato  impugnato  davanti  al  Tribunale
rimettente dalla societa' aggiudicataria, la  quale  aveva  lamentato
che la stazione appaltante non avesse attivato il cosiddetto soccorso
istruttorio, chiedendole di integrare la  dichiarazione  relativa  ai
precedenti penali: cio', in applicazione dell'art. 47, comma  4,  del
decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento  11  maggio
2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 concernente  «Norme  in  materia  di  lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»
e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici),  ovvero,
e in ogni caso, in virtu' di quanto  stabilito  dall'art.  38,  comma
2-bis, del  d.lgs.  n.  163  del  2006,  aggiunto  dall'art.  39  del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge  11
agosto 2014, n. 114; 
    che, al riguardo, il giudice a quo rileva come  nella  specie  si
discuta dell'affidamento di una commessa di  importo  inferiore  alla
«soglia comunitaria»: fattispecie che, nella  Provincia  autonoma  di
Trento, e' disciplinata  dalla  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori  pubblici
di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e  dalla
legge della Provincia autonoma  di  Trento  19  luglio  1990,  n.  23
(Disciplina dell'attivita' contrattuale  e  dell'amministrazione  dei
beni   della   Provincia   autonoma   di   Trento);   leggi   emanate
nell'esercizio della competenza legislativa primaria della  Provincia
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, primo
comma, numero 17, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol)  e
di ordinamento amministrativo (art. 8, primo comma, numero  1,  dello
statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol); 
    che, cio' premesso, il rimettente osserva come - contrariamente a
quanto sostenuto dalla societa' ricorrente - la dichiarazione da essa
resa in ordine ai precedenti  penali  debba  considerarsi,  non  gia'
incompleta, ma falsa; 
    che  nella  specie,  infatti,  il  legale  rappresentante   della
societa' aggiudicataria, utilizzando - secondo il giudice a quo - «in
maniera ambigua» uno dei modelli di dichiarazione, aveva elencato, in
luogo delle condanne eventualmente riportate, solo i  nominativi  dei
soggetti in carica non gravati da precedenti penali; 
    che la dichiarazione era stata resa, peraltro, all'espresso  fine
di rappresentare «il possesso dei requisiti  di  ordine  generale  in
capo ai soggetti di cui all'art.  38,  c.  1,  lett.  c)  del  D.Lgs.
163/2006»,  compreso,  quindi,  il   dichiarante   stesso:   con   la
conseguenza che l'omessa menzione del precedente penale  gravante  su
quest'ultimo assumeva la valenza di mendace  attestazione  della  sua
inesistenza; 
    che l'omissione in parola non avrebbe  potuto  essere,  pertanto,
sanata sulla base del disposto dell'art.  47,  comma  4,  del  citato
regolamento  di  attuazione  della  legge  provinciale   sui   lavori
pubblici,  secondo  il  quale  «le   amministrazioni   aggiudicatrici
invitano, se necessario, i  concorrenti  a  completare  o  a  fornire
chiarimenti in ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e
dichiarazioni presentati»; 
    che il legislatore statale ha peraltro introdotto, con il d.l. n.
90 del 2014, una nuova  disciplina  del  soccorso  istruttorio,  piu'
favorevole per i concorrenti; 
    che l'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006,  aggiunto
dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, prevede,  in  specie,
che nei  casi  di  «mancanza»,  di  «incompletezza»  di  «ogni  altra
irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e   delle   dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2» dello stesso art. 38,  il  concorrente
sia tenuto a pagare una sanzione pecuniaria a favore  della  stazione
appaltante, la quale deve,  peraltro,  assegnare  al  concorrente  un
termine, non superiore a  dieci  giorni,  per  rendere,  integrare  o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie:  termine  il  cui  inutile
decorso comporta l'esclusione dalla gara; 
    che l'art. 46, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006,  aggiunto
dal comma 2 dello stesso art. 39 del d.l. n.  90  del  2014,  estende
inoltre tale disciplina «a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o
irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge,
al bando o al disciplinare di gara»; 
    che, sul piano temporale, il comma 3 del medesimo art. 39 prevede
che  le  predette  disposizioni  si  applichino  alle  procedure   di
affidamento indette successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del d.l. n. 90 del 2014, ossia dopo il 25 giugno 2014; 
    che  le  richiamate  norme  statali  sono  state  recepite  dalla
Provincia autonoma di Trento con l'art. 17 della legge  prov.  Trento
n. 9 del 2014, il cui comma 1 ha inserito nella legge prov. n. 26 del
1993 il nuovo  art.  35-ter,  in  forza  del  quale  «[n]ei  casi  di
mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarita'  essenziale  degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi,  che  devono
essere prodotte dai concorrenti in base a [tale]  legge  o  ad  altre
disposizioni di legge applicabili, al regolamento di  attuazione,  al
bando o al disciplinare di gara, si applica  la  normativa  statale»:
con la precisazione che se  la  regolarizzazione  avviene  entro  tre
giorni dal ricevimento della richiesta, il concorrente non e'  tenuto
al pagamento della sanzione; 
    che il comma 2 del medesimo art. 17 stabilisce, peraltro, che  la
disposizione ora ricordata si applica alle procedure i cui bandi sono
pubblicati o le cui lettere di invito  sono  inviate  successivamente
alla data di entrata in vigore della legge  prov.  Trento  n.  9  del
2014, ossia dopo il 29 ottobre 2014, rendendo cosi' inapplicabile  la
nuova  e  piu'  favorevole  disciplina  del   soccorso   istruttorio,
introdotta dal legislatore  nazionale,  alle  procedure  indette  nel
periodo intercorrente tra il 25 giugno 2014 e  il  29  ottobre  2014,
quale quella oggetto del giudizio a quo; 
    che  il   rimettente   dubita,   tuttavia,   della   legittimita'
costituzionale del citato art. 17, comma 2; 
    che  le  nuove  disposizioni  sul  soccorso  istruttorio   recate
dall'art. 38, comma 2-bis, del  d.lgs.  n.  163  del  2006  sarebbero
riconducibili  alla  materia  della  tutela  della  concorrenza,   di
esclusiva competenza statale in forza dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.; 
    che, secondo quanto chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  tale
materia ricomprende, infatti, non solo  le  misure  di  garanzia  del
mantenimento di  mercati  gia'  concorrenziali  e  gli  strumenti  di
liberalizzazione dei mercati stessi, ma anche «l'adozione di uniformi
procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee  a
garantire, in particolare, il rispetto dei  principi  di  parita'  di
trattamento,  di  non  discriminazione,  di  proporzionalita'  e   di
trasparenza»:  finalita',  queste,  ascrivibili   alle   disposizioni
considerate; 
    che, in ragione di cio', rimarrebbe esclusa l'operativita'  dello
speciale meccanismo previsto dall'art. 2 del decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento), in base al quale la legislazione della
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  delle   Province
autonome di Trento e di Bolzano deve essere adeguata  ai  principi  e
alle norme costituenti limiti alle competenze legislative regionali e
provinciali ai sensi degli artt. 4  e  5  dello  statuto  speciale  e
recati da atto legislativo dello Stato «entro i sei  mesi  successivi
alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o  nel
piu' ampio termine da esso stabilito», ferma restando, nel frattempo,
l'applicabilita'  delle   «disposizioni   legislative   regionali   e
provinciali preesistenti»; 
    che la Corte costituzionale avrebbe, infatti, chiarito -  secondo
il rimettente - che il d.lgs. n. 266 del 1992 non trova  applicazione
nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello  Stato  (sono
citate le sentenze n. 28 del 2014 e n. 183 del 2012); 
    che, di  conseguenza,  il  legislatore  provinciale  non  avrebbe
potuto posticipare, con la norma denunciata, la data di  operativita'
della disciplina statale  in  discorso,  da  ritenere  immediatamente
applicabile anche nell'ambito della Provincia autonoma; 
    che la questione sarebbe  altresi'  rilevante,  giacche'  proprio
l'univoco  e  vincolante  disposto  della  norma  censurata   avrebbe
impedito alla stazione appaltante di  porre  in  essere  il  soccorso
istruttorio nei confronti della societa' aggiudicataria, chiedendo la
produzione della dichiarazione dei precedenti penali  relativi  anche
al suo legale rappresentante: di modo che,  ove  la  questione  fosse
dichiarata fondata, l'impugnazione dovrebbe essere accolta; 
    che si e' costituita la Provincia  autonoma  di  Trento  -  parte
resistente nel giudizio a quo  -  in  persona  del  Presidente  della
Giunta provinciale  pro  tempore,  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata inammissibile o infondata; 
    che,  ad   avviso   della   Provincia,   la   questione   sarebbe
inammissibile per difetto di rilevanza, avendo lo  stesso  giudice  a
quo accertato che, nel caso di specie, si e' al cospetto di una falsa
dichiarazione resa in violazione della regola del bando che imponeva,
a pena di esclusione, di dichiarare tutte le condanne subite: ipotesi
nella quale - alla luce di un pacifico indirizzo della giurisprudenza
amministrativa - l'istituto del  soccorso  istruttorio,  anche  nella
piu' favorevole versione introdotta dal d.l.  n.  90  del  2014,  non
troverebbe, comunque sia, applicazione; 
    che, nel merito, la questione sarebbe, in ogni caso, infondata; 
    che  la  norma  censurata  sarebbe   stata,   infatti,   adottata
nell'esercizio della competenza legislativa primaria  in  materia  di
lavori pubblici di interesse provinciale, riconosciuta alla Provincia
autonoma  di  Trento  dall'art.  8,  numero  17),  dello  statuto  di
autonomia: competenza che, ai sensi dell'art.  4  dello  statuto,  e'
soggetta,  tra  gli  altri,  al  limite  del  rispetto  dei  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica; 
    che, a questo fine, varrebbe quindi il disposto dell'art.  2  del
d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale l'emanazione di nuove  norme
statali non determina una diretta abrogazione delle leggi provinciali
preesistenti, ma solo l'obbligo di adeguamento «ai principi  e  norme
costituenti limiti indicati  dagli  articoli  4  e  5  dello  statuto
speciale» che siano determinati dalla legislazione dello Stato, entro
i  sei  mesi  successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  legislativo
statale nella Gazzetta Ufficiale o nel piu'  ampio  termine  da  esso
stabilito; 
    che una norma statale «pro concorrenziale» adottata nella materia
dei lavori pubblici non esplicherebbe, dunque, effetti diretti  sulla
normativa provinciale in tale materia, ma imporrebbe  alla  Provincia
un obbligo di adeguamento, in  quanto  costituente  limite  alla  sua
competenza legislativa ai sensi dell'art. 4 dello statuto; 
    che, nella specie,  il  legislatore  provinciale  avrebbe  avuto,
pertanto, a disposizione il termine semestrale di cui all'art. 2  del
d.lgs. n. 266 del 1992 per adeguare la propria normativa ai  principi
dell'ordinamento giuridico nazionale di nuova introduzione; 
    che legittimamente, pertanto, la norma censurata avrebbe limitato
l'applicazione della  nuova  disciplina  provinciale  in  materia  di
soccorso istruttorio alle procedure di scelta del contraente  indette
in data successiva al 29 ottobre 2014,  posto  che  a  tale  data  il
suddetto termine semestrale non era ancora decorso; 
    che la Provincia autonoma di Trento ha  insistito  nelle  proprie
conclusioni con successiva memoria, nella quale ha,  in  particolare,
contestato che la tesi del giudice a  quo  -  riguardo  alla  pretesa
inapplicabilita', nella specie, del termine di  adeguamento  previsto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992  -  trovi  effettivo  conforto
nelle sentenze della Corte costituzionale richiamate  dal  rimettente
stesso. 
    Considerato   che   il   Tribunale   regionale    di    giustizia
amministrativa di Trento  dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento
23  ottobre  2014,  n.  9  (Riordino  dell'attivita'   statistica   e
disciplina del sistema statistico  provinciale.  Modificazioni  della
legge provinciale n.  13  del  2009,  in  materia  di  promozione  di
prodotti  agricoli  a  basso  impatto  ambientale,  e   della   legge
provinciale sui lavori pubblici 1993), in forza del  quale  la  nuova
disciplina in tema di soccorso istruttorio  di  cui  all'art.  35-ter
della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993,  n.
26 (Norme in materia di lavori pubblici di  interesse  provinciale  e
per la trasparenza negli appalti), aggiunto dal comma 1 del  medesimo
art. 17 della legge prov. Trento n.  9  del  2014,  si  applica  alle
procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono
inviate successivamente alla data di entrata in vigore di tale ultima
legge, ossia al 29 ottobre 2014; 
    che, ad avviso del giudice a quo, la norma  censurata  violerebbe
l'art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e  l'art.
117, secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione,  in  quanto  -
rendendo inapplicabile alle procedure indette  nel  periodo  compreso
tra il 25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014 la  nuova  disciplina  sul
soccorso istruttorio, piu' favorevole per i  concorrenti,  introdotta
dal legislatore statale con l'art. 39  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, in legge 11  agosto  2014,  n.  114  -
inciderebbe sulla materia della tutela della concorrenza,  attribuita
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esorbitando  cosi'
dai limiti della competenza legislativa primaria in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e  di  ordinamento  amministrativo,
attribuita alla Provincia dalle citate disposizioni statutarie; 
    che, successivamente all'ordinanza  di  rimessione,  il  panorama
normativo di riferimento e' largamente mutato; 
    che il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE)  -  recante,  a
seguito delle interpolazioni operate dal d.l.  n.  90  del  2014,  la
disciplina statale del soccorso istruttorio richiamata dal rimettente
- e' stato, infatti, abrogato e sostituito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (recante «Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture», titolo poi sostituito con quello di «Codice dei contratti
pubblici»), il quale  disciplina  il  soccorso  istruttorio  in  modo
affine, ma non identico, rispetto alla normativa previgente (art. 83,
comma 9); 
    che la Provincia autonoma di Trento ha disciplinato anch'essa  ex
novo la materia con l'art. 23 della legge della  Provincia  autonomia
di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva  2014/23/UE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e  della  direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e
di concessione di lavori, servizi e forniture e  modificazioni  della
legge  provinciale  sui  lavori  pubblici  1993  e  della  legge  sui
contratti e sui beni  provinciali  1990.  Modificazione  della  legge
provinciale sull'energia 2012); di conseguenza, l'art. 72,  comma  1,
lettera a), di tale legge provinciale ha abrogato tanto la norma  sul
soccorso istruttorio introdotta nel 2014  (art.  35-ter  della  legge
prov. n. 26 del  1993),  quanto  -  e  correlativamente  -  la  norma
transitoria oggi impugnata (art. 17, comma 2, della legge prov. n.  9
del 2014); 
    che tanto la disciplina statale, quanto  quella  provinciale  ora
richiamate sono state a loro volta oggetto di  successive  modifiche:
la prima ad opera del decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56
(Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50), la seconda ad opera della legge della  Provincia
autonoma di Trento 29 dicembre 2016,  n.  19  (Legge  collegata  alla
manovra di bilancio provinciale 2017); 
    che tali sopravvenienze normative restano, peraltro,  ininfluenti
nel presente giudizio; 
    che per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, lo  ius
superveniens non puo' venire in  rilievo  con  riguardo  a  questioni
sollevate  nell'ambito   di   giudizi   di   impugnazione   di   atti
amministrativi, giacche', per il principio  tempus  regit  actum,  la
valutazione  della  legittimita'  del  provvedimento   impugnato   va
condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente
al momento della sua adozione (ex plurimis, sentenze n. 49  e  n.  30
del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013); 
    che non sussistono, quindi, i  presupposti  per  la  restituzione
degli atti al giudice a quo ai fini di un nuovo esame della rilevanza
e della non manifesta infondatezza della questione, risultando palese
l'ininfluenza dello ius novum nel giudizio principale: e cio' anche a
prescindere  dalle  norme  di  diritto   transitorio   che   limitano
espressamente l'operativita' delle indicate novelle legislative  alle
procedure successive alla loro entrata in vigore (art. 216, comma  1,
del d.lgs. n. 50 del 2016 e art.  73,  comma  2,  della  legge  prov.
Trento n. 2 del 2016); 
    che, cio' posto, la questione e' manifestamente inammissibile; 
    che il quesito di legittimita' costituzionale sottoposto a questa
Corte attiene all'istituto del soccorso istruttorio,  previsto  dalla
legislazione in materia di appalti pubblici:  formula  -  quella  del
soccorso istruttorio - che designa, in via di prima  approssimazione,
il  potere-dovere  della  stazione  appaltante   di   richiedere   ai
concorrenti  l'integrazione  o  il   completamento   degli   elementi
occorrenti ai fini della utile partecipazione alla gara; 
    che le censure del rimettente si appuntano,  in  specie,  su  una
discrepanza di ordine temporale riscontrabile tra la  (allora  nuova)
disciplina della materia varata dal legislatore statale con  il  d.l.
n. 90 del 2014 e quella  parallelamente  licenziata  dalla  Provincia
autonoma di Trento nell'esercizio della  sua  competenza  legislativa
primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (art.
8, primo comma, n. 17, dello statuto speciale); 
    che, in ambito statale, il d.lgs. n. 163 del  2006  regolava,  in
origine, il soccorso istruttorio in termini alquanto restrittivi:  il
soccorso era, infatti,  attivabile  solo  al  fine  di  completare  o
chiarire il contenuto di documenti o  dichiarazioni  gia'  presentati
dai concorrenti a comprova dei requisiti richiesti  (art.  46,  comma
1); 
    che, nella Provincia autonoma di Trento, tale previsione  trovava
puntuale riscontro nel disposto dell'art. 47, comma  4,  del  decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento 11 maggio 2012,  n.
9-84/Leg. (Regolamento  di  attuazione  della  legge  provinciale  10
settembre 1993,  n.  26  concernente  «Norme  in  materia  di  lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»
e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici); 
    che il legislatore statale ha peraltro introdotto, con l'art.  39
del d.l. n. 90 del 2014,  una  disciplina  ampliativa  dell'istituto,
stabilendo   che   esso   permetta   di   sanare    la    «mancanza»,
l'«incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
e  delle  dichiarazioni  sostitutive»,  sia  pure  con  l'obbligo  di
corrispondere una sanzione pecuniaria alla stazione appaltante (nuovo
art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006); 
    che, per espressa previsione normativa (art.  39,  comma  3,  del
citato decreto-legge), tale nuova e  piu'  favorevole  disciplina  si
applica alle procedure indette  dopo  il  25  giugno  2014  (data  di
entrata in vigore della novella); 
    che la modifica e' stata recepita  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento con la legge prov. Trento n. 9 del 2014, tramite una norma  di
richiamo alla disciplina statale (nuovo art. 35-ter della legge prov.
n. 26 del 1993); 
    che in forza dell'art. 17, comma  2,  della  citata  legge  prov.
Trento n. 9 del  2014  -  norma  oggi  censurata  -  la  disposizione
provinciale estensiva del soccorso istruttorio si applica,  tuttavia,
alle  sole  gare  indette  dopo  la  sua  entrata  in  vigore,  ossia
successivamente al 29 ottobre 2014; 
    che il rimettente denuncia, come contrastante con i parametri  di
competenza  evocati,  tale  norma  transitoria,  la   quale   avrebbe
indebitamente  procrastinato  la  data  di  operativita'  della  piu'
benevola disciplina  statale  sul  soccorso  istruttorio,  rendendola
inapplicabile alle procedure indette nel periodo intercorrente tra il
25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014, quale quella di cui  si  discute
nel giudizio principale; 
    che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  le  questioni  sarebbero
rilevanti in  tale  giudizio,  in  quanto  la  rimozione  del  limite
temporale previsto dalla norma provinciale  denunciata  consentirebbe
di  accogliere  il  ricorso  di  cui  il  rimettente  e'   investito,
altrimenti destinato al rigetto; 
    che, secondo quanto riferito  nell'ordinanza  di  rimessione,  il
giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con  il
quale  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  veste  di   stazione
appaltante, ha annullato l'aggiudicazione di una commessa relativa  a
lavori di sistemazione stradale:  provvedimento  adottato  a  seguito
dell'avvenuto  accertamento  che  il  legale   rappresentante   della
societa' aggiudicataria risultava gravato da una condanna penale  non
dichiarata al momento della presentazione dell'offerta, in violazione
di quanto prescritto, a pena di esclusione, dalla lettera  di  invito
al confronto concorrenziale; 
    che il rimettente afferma, altresi', expressis verbis e  in  modo
ampiamente  argomentato,  che  la  contestata   dichiarazione   della
societa' aggiudicataria relativa ai precedenti penali deve  ritenersi
falsa, e non  gia'  meramente  incompleta:  l'omessa  menzione  della
condanna riportata dal legale rappresentante  assumeva,  infatti,  in
quel  contesto,  la  valenza  di  mendace  attestazione   della   sua
inesistenza;  il  che  escluderebbe   la   possibilita'   di   sanare
l'omissione  stessa  sulla  base  della  ricordata  disposizione  del
regolamento provinciale in materia di lavori pubblici; 
    che, nel ritenere  rilevante  la  questione  nei  termini  dianzi
ricordati, il Tribunale rimettente da', dunque, per scontato  che  il
"nuovo" soccorso istruttorio del 2014  permetta  -  diversamente  dal
"vecchio" - di sanare anche le false dichiarazioni; 
    che, come eccepito  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,  tale
presupposto interpretativo - implicito e  totalmente  indimostrato  -
collide con il corrente indirizzo  giurisprudenziale:  indirizzo  che
appare, allo stato, a tal segno univoco e  diffuso  da  poter  essere
assunto quale "diritto vivente"; 
    che, secondo quanto ripetutamente affermato tanto  dal  Consiglio
di Stato, quanto  da  numerosi  tribunali  amministrativi  regionali,
infatti, la nuova disciplina  del  soccorso  istruttorio,  introdotta
dall'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014 (e richiamata  dall'art.  35-ter
della legge prov. Trento n. 26 del  1993),  non  intacca  affatto  il
principio -  pacifico  in  rapporto  alla  disciplina  anteriore  (ex
plurimis, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 agosto 2015,
n. 3882; sezione sesta,  sentenza  2  luglio  2014,  n.  3336)  -  di
inapplicabilita' dell'istituto nei casi di falsa dichiarazione; 
    che la nuova regolamentazione della materia mira, in  effetti,  a
evitare - in termini piu' ampi che  per  il  passato  -  l'esclusione
dalla gara per  mere  carenze  documentali  (comprensive,  oltre  che
dell'incompletezza  e  dell'irregolarita',   anche   della   mancanza
assoluta delle  dichiarazioni  prescritte),  in  ossequio  a  istanze
"sostanzialistiche" volte a promuovere la massima partecipazione alle
gare; 
    che anche in tale versione ampliata, il soccorso istruttorio  non
"copre", dunque, l'ipotesi - totalmente diversa - della dichiarazione
mendace,    idonea    a    fuorviare    la    stazione     appaltante
nell'individuazione e nella valutazione dei requisiti di ammissione; 
    che, in una simile  evenienza,  rimane  applicabile  la  generale
previsione dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  recante
il «Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)»,  a  mente  della
quale la falsita' della dichiarazione sostitutiva (forma nella  quale
deve  essere  attestato  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di
partecipazione  alle  gare)  determina  la  decadenza  «dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione»  stessa:  nella  specie,  quello   di   aggiudicazione
(Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 agosto 2016, n. 3581;
sezione quinta, sentenza 19 maggio 2016,  n.  2106;  sezione  quarta,
sentenza 11 aprile 2016, n. 1412); 
    che  tale  principio  e'  stato  ripetutamente  affermato   dalla
giurisprudenza  amministrativa  anche  e  proprio  con   riguardo   a
fattispecie similari a quella oggetto del  giudizio  a  quo:  vale  a
dire, con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative  ai  precedenti
penali che non menzionino talune delle condanne riportate, in  quanto
implicanti l'infedele attestazione  dell'inesistenza  delle  condanne
stesse, impedendo cosi' alla stazione appaltante di valutare il  loro
carattere  ostativo  alla  partecipazione  alla  gara  da  parte  del
concorrente; 
    che nel medesimo senso si  e'  espressa,  altresi'  -  come  pure
ricorda la Provincia  autonoma  di  Trento  -  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione con  la  determinazione  n.  1  dell'8  gennaio  2015,
recante «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art.
38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma  1-ter  del  D.Lgs.  12  aprile
2006, n. 163»; 
    che, pertanto - a prescindere  da  ogni  considerazione  riguardo
alla effettiva sussistenza dei vulnera costituzionali denunciati - le
questioni   vanno   dichiarate   manifestamente   inammissibili   per
erroneita' del presupposto interpretativo cui e'  collegata  la  loro
rilevanza (ex plurimis, ordinanze n. 86 del 2013, n. 173 del  2011  e
n. 34 del 2009).