ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», e  dell'art.  1,  comma  178,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», promosso dal Tribunale ordinario di Trento,  sezione  per  le
controversie di lavoro, nel procedimento  vertente  tra  la  Silvelox
Europe spa e l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),
con ordinanza del 31 maggio 2018, iscritta al  n.  179  del  registro
ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti  di  costituzione  della  Silvelox  Europe  spa  e
dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del  Consiglio
dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi gli avvocati Claudio Damoli per  la  Silvelox  Europe  spa,
Lelio Maritato per l'INPS e l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso per
il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza in data 31 maggio 2018, il  Tribunale
ordinario di Trento,  sezione  per  le  controversie  di  lavoro,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. l, comma 118,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», e dell'art. l, comma 178, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,  che  dispongono
un esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro
a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nell'anno  2015  e
nell'anno 2016, nella parte  in  cui  stabiliscono  che  «[l]'esonero
[...] spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni
[...], con esclusione di quelle relative a  lavoratori  che  nei  sei
mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro [...]»; 
    che il giudice rimettente premette di essere chiamato a  decidere
il ricorso proposto dalla Silvelox Europe spa avverso  un  avviso  di
addebito con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
aveva richiesto il  pagamento  di  un  importo  complessivo  di  euro
590.358,28, di cui euro 573.163,56 a titolo di  contributi  a  favore
del Fondo gestione aziende  con  lavoratori  dipendenti  e  sanzioni,
nonche' euro 17.194,72 a titolo di oneri  di  riscossione,  ritenendo
non  spettanti  le  agevolazioni  contributive  previste  dalle   due
disposizioni  censurate  di  cui  la  societa'  si  era  avvalsa  per
assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate,
rispettivamente, nel 2015 e nel 2016, di lavoratori gia'  beneficiari
di  trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale,   quali
dipendenti della Silvelox spa, non essendo essi privi di  occupazione
nei  sei  mesi   precedenti   l'assunzione   come   richiesto   dalle
disposizioni in esame; 
    che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice  a  quo
ritiene che il tenore delle  disposizioni  denunciate  condurrebbe  a
ritenere fondata la richiesta avanzata dall'INPS; 
    che il rimettente  esclude  la  possibilita',  prospettata  dalla
societa'  ricorrente,  di  una   interpretazione   costituzionalmente
orientata,  secondo  cui  l'espressione  «lavoratori  non   occupati»
utilizzata   dal   legislatore   nelle   disposizioni   in    oggetto
ricomprenderebbe anche i lavoratori in  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  (d'ora  in  avanti:   CIGS)   sospesi   dall'attivita'
lavorativa   "a   zero   ore",   in   quanto   anch'essi    sarebbero
sostanzialmente privi di occupazione data  l'assenza  di  prestazione
lavorativa; 
    che, secondo il giudice a quo, a  tale  interpretazione  osta  la
diversita' della condizione del lavoratore non  occupato  rispetto  a
quella del lavoratore beneficiario del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che le disposizioni in  esame  siano,  tuttavia,  lesive  del
principio di  razionalita'  sancito  dall'art.  3  Cost.,  in  quanto
comporterebbero la inapplicabilita' dei benefici contributivi in caso
di  assunzione  di   lavoratori   gia'   beneficiari   del   predetto
trattamento, pur versando tali lavoratori in una situazione peculiare
assimilabile a quella dei lavoratori disoccupati,  per  cui  la  loro
assunzione con  contratto  a  tempo  indeterminato  realizzerebbe  le
finalita'  di  promozione  di  occupazione  stabile  perseguite   dal
legislatore con i suddetti benefici; 
    che  l'INPS,  costituitosi  nel  giudizio  incidentale  con  atto
depositato  l'8  gennaio  2019,  ha  dedotto   l'infondatezza   della
questione; 
    che, in particolare, l'Istituto rappresenta che  il  legislatore,
la' dove ha previsto agevolazioni contributive in caso di assunzioni,
ha individuato la platea dei soggetti beneficiari indicandoli in modo
diretto e specifico; 
    che, ad avviso dell'INPS, il rimettente incorrerebbe, inoltre, in
una  erronea  identificazione  tra  fattispecie  diverse  e  in   una
distorsione della ratio dello strumento della CIGS, caratterizzato da
una funzione conservativa  del  rapporto  di  lavoro  del  dipendente
beneficiario del relativo trattamento; 
    che, pertanto, vi e' una netta distinzione, sia sotto il  profilo
giuridico che sostanziale, tra la posizione  del  lavoratore  sospeso
per intervento della cassa integrazione guadagni, il cui rapporto  di
lavoro persiste, rispetto al lavoratore inoccupato; 
    che la parte privata si e' costituita  nel  giudizio  incidentale
con atto depositato l'8 gennaio 2019; 
    che, in via preliminare, la Silvelox  Europe  spa  ha  riproposto
l'interpretazione  costituzionalmente   orientata   prospettata   nel
giudizio principale, evidenziando  che  i  lavoratori  assunti,  gia'
collocati in CIGS "a zero ore" presso la Silvelox  spa,  verserebbero
in uno stato di  non  occupazione  giuridicamente  assimilabile  allo
stato  di  disoccupazione  e  che,  pertanto,  la   loro   assunzione
realizzerebbe la finalita' di  promozione  di  forme  di  occupazione
stabile perseguita dall'intervento legislativo in esame; 
    che, in  via  subordinata,  la  parte  privata  ha  aderito  alle
argomentazioni  del  giudice  rimettente  a  sostegno  della  dedotta
questione di legittimita' costituzionale; 
    che, in particolare, la  Silvelox  Europe  spa  ha  asserito  che
considerare "occupati" i lavoratori sospesi  in  CIGS  "a  zero  ore"
senza   possibilita'   di    ripresa    dell'attivita'    lavorativa,
significherebbe trattare in maniera differente soggetti che di fatto,
ma  anche  giuridicamente,  sono  in  situazioni   analoghe,   ovvero
omogenee, quali sono  i  "formalmente"  disoccupati  e  i  lavoratori
fruitori del trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,
essendo anche questi ultimi privi di occupazione; 
    che, secondo la parte privata,  le  disposizioni  in  esame,  ove
impedissero  la  fruizione  degli  sgravi  contributivi  in  caso  di
assunzione  con  contratto  a  tempo  indeterminato   di   lavoratori
collocati in CIGS "a zero ore" beneficiari nel  semestre  precedente,
sarebbero altresi' lesive dei principi dettati dagli  artt.  4  e  38
Cost.; 
    che, pertanto, ad avviso della  parte  privata,  le  disposizioni
sarebbero  costituzionalmente  illegittime,  nella   parte   in   cui
escludono l'applicabilita' dei previsti benefici contributivi in caso
di assunzione di lavoratori sospesi dal  lavoro  "a  zero  ore",  per
essere stata ammessa la societa' datrice  alla  CIGS  per  una  delle
seguenti causali: cessazione di attivita',  procedura  concorsuale  e
trattamento in deroga; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio con atto depositato l'8 gennaio 2019; 
    che, in via preliminare, ha eccepito  la  inammissibilita'  della
questione,  poiche'  il  rimettente   richiederebbe   una   pronuncia
creativa, laddove le discipline in esame sono  frutto  di  scelte  di
natura politico-legislativa la cui  concreta  attuazione  e'  rimessa
alla discrezionalita' del legislatore ordinario; 
    che, nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto  la
infondatezza   della   questione,   poiche'   i   rilievi   formulati
nell'ordinanza  non   consentirebbero   di   ravvisare   profili   di
irragionevolezza nell'intervento normativo  in  esame,  in  quanto  i
lavoratori  sospesi  "a  zero  ore"  e  beneficiari  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale nel semestre  precedente  non
sono equiparabili ai lavoratori privi  di  occupazione  nel  medesimo
lasso temporale, stante la diversita' delle condizioni e la  funzione
conservativa del rapporto di lavoro svolta dalla CIGS; 
    che in prossimita' dell'udienza l'INPS e la parte  privata  hanno
depositato memorie nelle quali hanno richiamato le  argomentazioni  e
le conclusioni gia' rassegnate nei rispettivi atti di costituzione. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Trento, sezione per  le
controversie di lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  l,
comma  118,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e dell'art.  l,  comma  178,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», che dispongono un esonero contributivo in caso  di
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato  effettuate,
rispettivamente, nell'anno 2015 e nell'anno 2016, nella parte in  cui
stabiliscono che «[l]'esonero [...] spetta ai  datori  di  lavoro  in
presenza delle nuove  assunzioni  [...],  con  esclusione  di  quelle
relative a lavoratori che nei sei  mesi  precedenti  siano  risultati
occupati a tempo indeterminato  presso  qualsiasi  datore  di  lavoro
[...]»; 
    che,  secondo  il  rimettente,  le  due  disposizioni   censurate
escludono in modo irragionevole e, dunque, lesivo del principio posto
dall'art. 3 Cost., dal diritto all'esonero contributivo, previsto  in
caso di assunzioni con contratti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
stipulati, rispettivamente, per l'anno 2015  e  per  l'anno  2016,  i
«datori di  lavoro  che  abbiano  proceduto  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori, i quali nei sei  mesi  precedenti  erano
alle dipendenze a tempo indeterminato  di  altro  datore,  ma  i  cui
rapporti erano sospesi a  zero  ore  per  essere  quel  datore  stato
ammesso alla integrazione salariale straordinaria  in  ragione  della
possibilita' di un parziale riassorbimento occupazionale ad opera  di
altro imprenditore non assoggettato  ai  vincoli  previsti  dall'art.
2112 cod. civ. o per inapplicabilita' della norma o  per  effetto  di
negozi   abdicativi   dei   lavoratori   determinati   esclusivamente
dall'indisponibilita'  dell'imprenditore  subentrante,  accertata  in
sede sindacale, ad assumere tutti i lavoratori sospesi»; 
    che,  in  particolare,  secondo  il   rimettente,   non   sarebbe
ragionevole non riconoscere gli esoneri contributivi  in  oggetto  al
datore di lavoro che assuma  lavoratori  beneficiari  di  trattamento
straordinario di integrazione salariale  "a  zero  ore",  in  quanto,
attesa la incertezza  delle  prospettive  di  ripresa  dell'attivita'
lavorativa, essi si troverebbero in  una  situazione  di  occupazione
"non stabile", sicche' la loro assunzione, nel garantire una nuova  e
certa occupazione, realizzerebbe la finalita' perseguita dalle misure
legislative  in  esame,  volte  a  promuovere  forme  di  occupazione
stabile; 
    che  l'esame  della  questione  va  condotto  esclusivamente   in
riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost. nei termini prospettati
dal rimettente,  non  essendo  ammissibili  gli  ulteriori  parametri
dedotti dalla parte privata; 
    che la questione e' manifestamente infondata; 
    che  il  rimettente  pone  a  base  della  dedotta   censura   di
costituzionalita' una  identita'  di  condizioni  tra  il  lavoratore
disoccupato  e  il  lavoratore   in   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria (d'ora in avanti: CIGS) "a  zero  ore",  assumendo  che
anche quest'ultimo verserebbe in una situazione di  "occupazione  non
stabile",  sicche'  la  sua  assunzione  realizzerebbe  la  finalita'
perseguita  dalle  disposizioni  in  esame  di  favorire   forme   di
occupazione stabile; 
    che tale  assunto  non  trova  riscontro  ne'  sotto  il  profilo
giuridico, ne' sotto  quello  fattuale,  in  ragione  della  profonda
diversita'  delle  condizioni   del   lavoratore   beneficiario   del
trattamento straordinario di integrazione salariale  e  del  soggetto
disoccupato o inoccupato; 
    che difatti,  in  relazione  alle  due  condizioni,  operano  due
diversi sistemi di ammortizzatori  sociali,  rispettivamente,  quello
«in costanza di rapporto di  lavoro»,  come  rivisitato  dal  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il  riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in  costanza  di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.
183), e quello operante «in  caso  di  disoccupazione  involontaria»,
come disciplinato  dal  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22
(Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183); 
    che, in sintesi,  anche  in  caso  di  fruizione  di  trattamento
straordinario di integrazione salariale "a zero ore", il rapporto  di
lavoro,   ancorche'   sospeso   nei    suoi    principali    obblighi
sinallagmatici,  concernenti   la   prestazione   lavorativa   e   la
retribuzione,  sostituita  dalla  prescritta  indennita'   a   carico
dell'INPS, continua a produrre altri effetti ed obblighi,  quali:  la
computabilita', ai sensi dell'art.  2120,  terzo  comma,  del  codice
civile, nella retribuzione utile ai  fini  della  determinazione  del
trattamento di fine rapporto dell'equivalente  della  retribuzione  a
cui  il  lavoratore  avrebbe  avuto  diritto  in  caso   di   normale
svolgimento del rapporto di lavoro; il riconoscimento  della  valenza
previdenziale  del  periodo  di  sospensione   dal   lavoro   tramite
l'istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della
retribuzione globale cui e'  riferita  l'integrazione  salariale;  il
mantenimento degli obblighi di fedelta', correttezza e buona fede (ex
plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 5 marzo 2008,
n. 5929 e 5 agosto 2004, n. 15129); 
    che questa stessa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  rilevare  la
diversita' strutturale tra la posizione  del  lavoratore  in  CIGS  e
quella del lavoratore licenziato e, dunque, disoccupato (sentenza  n.
184 del 2000); 
    che, in tale occasione, e' stata altresi' evidenziata la funzione
svolta dalla  CIGS,  che  presuppone  la  prospettiva  della  ripresa
dell'attivita' lavorativa,  e  il  mantenimento  a  questo  fine  del
rapporto di lavoro; 
    che  la  rilevata  funzione  permane  anche  ove   ricorrano   le
condizioni per l'ammissione  alla  CIGS  per  le  specifiche  causali
"cessazione di attivita'", "procedura concorsuale" e "trattamento  in
deroga" che, secondo la parte privata,  configurerebbero  invece  una
situazione  sostanzialmente  analoga  alla  disoccupazione,  giacche'
anche per l'ammissione  alla  CIGS  per  tali  causali  l'ordinamento
contempla  l'esigenza   che   vi   siano   prospettive   di   ripresa
dell'attivita' lavorativa con conseguente recupero occupazionale  dei
lavoratori interessati dall'intervento di integrazione salariale; 
    che, peraltro, la  valutazione  sulle  effettive  prospettive  di
ripresa dell'attivita' lavorativa ha carattere strettamente fattuale,
correlata  al  diverso   atteggiarsi   delle   specifiche,   concrete
fattispecie, sicche' nemmeno sotto tale profilo  puo'  ritenersi  che
l'assunzione di lavoratori sospesi "a zero  ore"  risponda,  in  modo
sistemico  e  generalizzato,  alle   finalita'   di   promozione   di
occupazione stabile perseguita dagli interventi legislativi in esame; 
    che,  del  resto,  il  legislatore  ha   espressamente   previsto
specifiche  misure  di  promozione  dell'occupazione  di   lavoratori
beneficiari del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
tramite  benefici  contributivi   in   caso   di   loro   assunzione,
stabilendone di volta in volta condizioni e requisiti, come nel caso:
delle agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
20 maggio 1993,  n.  148,  recante  «Interventi  urgenti  a  sostegno
dell'occupazione», convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1993, n. 236; dei benefici  previsti  dall'art.  8,  comma  9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante  «Disposizioni  diverse
per l'attuazione della manovra di finanza  pubblica  1991-1993»,  che
hanno trovato applicazione fino alla disposizione soppressiva di  cui
all'art.  1,  comma  121,  della  stessa  legge  n.  190  del   2014;
dell'esonero stabilito dall'art. 24-bis del citato d.lgs. n. 148  del
2015; 
    che,  alla  stregua  della  evidenziata  diversita',   non   solo
giuridica ma anche sostanziale,  tra  la  condizione  del  lavoratore
beneficiario del trattamento di CIGS e quella del soggetto  privo  di
occupazione  a  tempo  indeterminato  da  piu'  di   sei   mesi,   le
disposizioni in esame  non  travalicano  i  limiti  di  razionalita',
ragionevolezza e congruita'; 
    che, difatti, non puo' ritenersi che il legislatore  abbia  fatto
cattivo  uso  della  propria  discrezionalita'  nel  disporre  che  i
previsti  esoneri  contributivi  si  applichino  solo  in   caso   di
assunzione di soggetti privi di occupazione a tempo indeterminato  da
piu' di sei mesi, in quanto essi versano in una oggettiva  situazione
di particolare svantaggio; 
    che, conseguentemente, le disposizioni in esame non integrano  la
dedotta lesione dell'art. 3 Cost.