ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
172, 174, 563 e 564, della legge 30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024),  promosso  dalla  Regione
Liguria con ricorso  notificato  il  1°  marzo  2022,  depositato  in
cancelleria il 10 marzo 2022, iscritto al n. 26 del registro  ricorsi
2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,
prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  21  febbraio  2023  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi l'avvocato  Pietro  Piciocchi  per  la  Regione  Liguria  e
l'avvocato dello  Stato  Federico  Basilica  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 1° marzo 2022 e  depositato  il  10
marzo 2022 (reg. ric. n. 26 del 2022), la Regione Liguria, in persona
del Presidente pro tempore, ha impugnato l'art. 1,  commi  172,  174,
563 e 564,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), in riferimento agli artt. 5 e
119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione. 
    1.1.- La ricorrente premette che l'impugnativa e' stata  proposta
dal Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, ai  sensi
dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
in quanto le suddette disposizioni intervengono sulla disciplina  del
Fondo di solidarieta'  comunale  (d'ora  in  poi:  FSC)  -  istituito
dall'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» - incrementandone
la dotazione, ma  assoggettando  le  risorse  statali  aggiuntive  «a
penetranti vincoli di destinazione»  in  maniera  incoerente  con  la
«disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione». 
    1.2.- Ricostruendo il percorso di attuazione dell'art. 119 Cost.,
«particolarmente travagliato e [...] tuttora largamente  incompleto»,
la ricorrente richiama le previsioni della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione) e del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in  materia  di  federalismo  Fiscale
Municipale), per poi «prendere atto» della «direzione  diametralmente
opposta» impressa dallo  Stato  sul  sistema  della  finanza  locale,
mediante ripetuti tagli lineari. 
    1.3.- Passando a introdurre le  questioni  promosse,  la  Regione
Liguria rileva che, a eccezione del comma 564 dell'art. 1 della legge
n. 234 del  2021  -  la  cui  funzione  sarebbe  quella  di  adeguare
l'ammontare complessivo del FSC alle risorse previste nei  precedenti
commi  172,  174  e  563  -  le  impugnate   disposizioni   sarebbero
«accomunate dalla definizione di stringenti obiettivi di servizio». 
    Pertanto,    l'auspicata    dichiarazione    di    illegittimita'
costituzionale     delle     disposizioni     impugnate     mirerebbe
all'eliminazione dei vincoli di destinazione  imposti  alle  maggiori
risorse stanziate a valere sul FSC, preservando queste  ultime  «come
necessario apporto di perequazione verticale da parte  dello  Stato»,
da ripartire secondo  la  regola  «consistente,  segnatamente,  nella
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard». Sarebbe questo,
infatti,  il  criterio  proprio  del  fondo   perequativo   stabilito
dall'art. 119, terzo comma, Cost.,  come  declinato  dal  legislatore
ordinario nella «regola generale»  di  cui  all'art.  1,  comma  449,
lettera c), della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). 
    2.-  La  prima  disposizione  impugnata,  recata  dal  comma  172
dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, «[a]l fine di rimuovere  gli
squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido  in
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione», sostituisce la lettera d-sexies) del  richiamato  art.
1, comma 449, della legge n. 232 del 2016. 
    La modifica apportata accresce, nel  periodo  dall'anno  2022  al
2027, le risorse del FSC da  destinare  ai  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione Siciliana e della  Regione  autonoma
Sardegna «quale  quota  di  risorse  finalizzata  a  incrementare  in
percentuale [...] il numero  dei  posti  nei  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  sino  al  raggiungimento  di  un
livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e'  tenuto  a
garantire.  Il  livello  minimo  da  garantire  di  cui  al   periodo
precedente e' definito quale numero dei posti  dei  predetti  servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei  nidi,  in  proporzione  alla  popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base
locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato». 
    La disposizione impugnata prevede altresi' che: a) i  comuni,  in
forma  singola  o  associata,  garantiscono  il  raggiungimento   del
«livello  essenziale  della  prestazione  attraverso   obiettivi   di
servizio annuali», volti a conseguire dapprima la  soglia  del  28,88
per cento e, nell'anno 2027, il livello minimo garantito del  33  per
cento;  b)  il  contributo  costituito  dall'incremento  del  FSC  e'
ripartito annualmente con decreto  ministeriale,  «previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  tenendo  conto,
ove disponibili, dei costi standard  per  la  funzione  "Asili  nido"
approvati dalla stessa Commissione»; c)  con  il  richiamato  decreto
«sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei  posti
di asili nido da conseguire,  per  ciascuna  fascia  demografica  del
bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate,  e  le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse». 
    Alla luce  del  contenuto  della  norma  statale,  la  ricorrente
richiama la giurisprudenza di questa  Corte  secondo  la  quale,  nel
sistema dell'art. 119 Cost.,  «per  il  finanziamento  delle  normali
funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato puo' erogare solo  fondi
senza vincoli specifici di destinazione» (e' citata  la  sentenza  n.
370 del 2003). 
    Inoltre, ad avviso della Regione Liguria, il legislatore  statale
dovrebbe conformarsi a un «principio  di  tipicita'  degli  strumenti
perequativi» che si manifesterebbe nelle soluzioni adottate nei commi
terzo e quinto dell'art. 119  Cost.,  relativi,  rispettivamente,  al
fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i  territori  con
minore  capacita'  fiscale  per  abitante,   e   alla   contribuzione
perequativa di tipo speciale in favore di  determinati  soggetti  per
rispondere  alle   finalita'   prefigurate   nella   medesima   norma
costituzionale. 
    2.1.- Rispetto a tali premesse la  norma  impugnata,  di  cui  al
comma 172 dell'art. 1  della  legge  n.  234  del  2021,  avrebbe  la
peculiarita' di innestare il contributo settoriale per gli asili nido
direttamente sul FSC - il  cui  ammontare  verrebbe  conseguentemente
innalzato in forza del successivo comma 564, parimenti denunciato  -,
mentre il fondo in questione dovrebbe «essere  ripartito  in  ragione
del criterio della minore capacita' fiscale  per  abitante  stabilito
dall'art. 119, comma 3, Cost.», non potendo «sopporta[re],  pertanto,
alcun vincolo di destinazione». 
    La disposizione in esame, inoltre, riguardando solo i comuni  che
non garantiscono il  livello  minimo  dei  posti  negli  asili  nido,
«dissimul[erebbe]  nella  realta'  un  intervento   di   perequazione
speciale  a  vantaggio  di  destinatari  determinati»  che,   essendo
riconducibile semmai all'ambito di applicazione dell'art. 119, quinto
comma, Cost., «in alcun modo p[otrebbe] trovare ospitalita'» nel FSC,
principale strumento con cui lo Stato assicurerebbe agli enti  locali
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, secondo  la  fondamentale
clausola di salvaguardia di cui al quarto comma del medesimo art. 119
Cost. 
    2.2.- Ad avviso  della  ricorrente,  inoltre,  l'esercizio  della
competenza statale di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),
Cost. relativa  alla  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni (LEP)  «non  p[otrebbe]  risolversi  nell'imposizione  di
continui puntuali vincoli di destinazione a  discapito  di  strumenti
generali  di  finanziamento   degli   enti   locali,   perche'   cio'
costituirebbe una surrettizia modalita' di  elusione  della  garanzia
costituzionale dell'autonomia finanziaria locale». 
    Nella specie, inoltre, l'allocazione delle risorse  in  questione
nel FSC ne  snaturerebbe  la  funzione  di  principale  strumento  di
perequazione, da ripartire  a  vantaggio  dei  territori  con  minore
capacita' fiscale per abitante. 
    2.3.- A quest'ultimo riguardo, la ricorrente ricorda che, secondo
l'art. 13,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  n.  42  del  2009,
l'ammontare del fondo perequativo degli enti locali per  le  funzioni
fondamentali avrebbe  dovuto  essere  determinato  senza  «introdurre
vincoli di destinazione di sorta» e fissato «in  misura  uguale  alla
differenza tra il totale dei  fabbisogni  standard  per  le  medesime
funzioni e il totale delle  entrate  standardizzate  di  applicazione
generale spettanti ai comuni e alle province». 
    Se tale previsione fosse stata attuata, gli enti locali avrebbero
potuto soddisfare all'esigenza di  assolvere  ai  LEP  come  definiti
dallo Stato, il quale, a sua volta, sarebbe potuto intervenire con le
misure mirate  di  cui  al  quinto  comma  dell'art.  119  Cost.,  al
ricorrere delle ipotesi ivi previste. 
    Invece, nel contesto in esame, il legislatore statale,  «deviando
palesemente dal paradigma  costituzionale»,  avrebbe  usato  in  modo
inammissibile «la gia' deficitaria perequazione  generale  [...]  per
innestare su di essa interventi di carattere settoriale  a  beneficio
di alcune amministrazioni in condizioni di decozione». 
    2.4.- D'altro  canto,  la  difesa  regionale  richiama  anche  la
giurisprudenza di questa Corte sulla dinamica dei rapporti finanziari
tra Stato e regioni con riferimento al confine tra livelli essenziali
di assistenza e vincoli di destinazione (e' citata la sentenza n. 131
[recte: 132] del 2021): allo Stato spetterebbe la definizione dei LEP
e la quantificazione di un ammontare di  risorse  tali  da  garantire
l'esercizio delle funzioni assegnate agli enti locali; questi ultimi,
entro i confini di  tali  risorse  complessive  e  senza  vincoli  di
destinazione, avrebbero «la responsabilita' di garantire l'osservanza
di siffatti livelli, dandone  anche  evidenza  contabile»,  salvo  il
potere  statale  di  intervenire  con  misure  settoriali  ai   sensi
dell'art. 119, quinto comma, Cost. 
    In  sostanza,  nel  quadro  a  regime,  la  disciplina  dei   LEP
esigerebbe un ammontare di risorse congruo, «avuto riguardo al totale
del costo [dei] fabbisogni standard delle funzioni fondamentali»,  e,
non essendo cio' avvenuto, si  cercherebbe  di  ovviare  «in  maniera
oltremodo scomposta»,  introducendo  vincoli  di  destinazione  negli
strumenti generali di finanziamento degli enti locali. 
    Secondo il corretto paradigma dell'autonomia, infatti,  l'obbligo
gravante sullo Stato riguarderebbe  il  finanziamento  dell'esercizio
integrale delle funzioni fondamentali, rispetto  alle  quali  i  LEP,
«[sarebbero] un "di cui" delle prestazioni» che ad esse afferiscono. 
    2.5.- In conclusione, la Regione Liguria  ritiene  che  la  norma
impugnata contrasti: 
    a) con l'art. 5 Cost., violando il principio autonomista; 
    b) con l'art. 119, primo  comma,  Cost.,  per  l'ingerenza  dello
Stato nell'esercizio delle  funzioni  degli  enti  locali  realizzata
mediante l'introduzione del vincolo di destinazione a valere  su  una
quota delle risorse del FSC; 
    c) con l'art. 119, terzo comma, Cost., che  escluderebbe  vincoli
di destinazione per il fondo perequativo, prevedendo che questo  vada
ripartito secondo il criterio  della  minore  capacita'  fiscale  per
abitante; 
    d) con l'art. 119, quarto comma, Cost., poiche', in un quadro  di
sottofinanziamento  delle  funzioni  fondamentali,  il   vincolo   di
destinazione introdotto «sottra[rrebbe] risorse destinate a garantire
l'integrale esercizio delle  funzioni  in  favore  della  generalita'
degli  enti  locali»  e  non  ridurrebbe  il  disavanzo  tra   valore
complessivo dei fabbisogni standard, da un lato, e valore complessivo
delle capacita' fiscali, dall'altro; 
    e) con l'art. 119, quinto comma, Cost.,  in  quanto  l'intervento
previsto in favore di determinati comuni potrebbe giustificarsi «solo
nell'ambito di tale forma "speciale" di perequazione e non certamente
attraverso quella di carattere generale». 
    L'auspicata  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale
dovrebbe attingere soltanto la parte della disposizione espressamente
impugnata, ovvero l'incipit del comma 172 - che enuncia le  finalita'
dell'intervento, in attuazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera
m), Cost. - e i contenuti della lettera d-sexies),  come  sostituita,
relativi  alla  imposizione  del  vincolo  di  destinazione  e   alle
modalita' di riparto del contributo. 
    Pertanto, ferma rimanendo la parte della disposizione che destina
ai comuni gli importi aggiuntivi del FSC negli anni dal 2022 al  2027
e successivi - non attinta dalle censure - la  restante  formulazione
andrebbe  sostituita  dalla  previsione  per  cui  il  riparto  delle
maggiori quote del FSC avvenga «secondo la regola» di cui all'art. 1,
comma 449, lettera c), primo periodo, della legge n.  232  del  2016,
ossia «sulla base della differenza  tra  le  capacita'  fiscali  e  i
fabbisogni  standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento». 
    3.- E' impugnato anche il comma 174 dell'art. 1  della  legge  n.
234 del  2021,  che  aggiunge  la  lettera  d-octies)  al  comma  449
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
    La previsione cosi' introdotta, analogamente al precedente  comma
172, accresce il FSC nel periodo che va dal 2022 al 2027 di una quota
annua - destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario,  della
Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna - «finalizzata  a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica». 
    La medesima disposizione, inoltre: a) demanda la ripartizione del
suddetto contributo a un decreto ministeriale, previa intesa in  sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  «su  proposta  della
Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove
disponibili, dei costi standard relativi  alla  componente  trasporto
disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla  stessa
Commissione»; b) aggiunge che, fino alla definizione dei LEP, con  lo
stesso atto «sono altresi' disciplinati gli obiettivi  di  incremento
della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con
le risorse assegnate, e le modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo
delle risorse stesse»; c) stabilisce  l'obbligo  del  recupero  delle
somme che, a seguito del  suddetto  monitoraggio,  «risultassero  non
destinate ad assicurare l'obiettivo  stabilito  di  incremento  degli
studenti disabili trasportati gratuitamente». 
    3.1.-  La  ricorrente  riconosce  l'importanza   del   contributo
stabilito dal legislatore statale, anche nelle more della definizione
dei LEP inerenti al servizio di trasporto scolastico  degli  studenti
disabili; ma ritiene che cio' dovrebbe  avvenire  in  conformita'  al
dettato costituzionale, e quindi al di  fuori  della  istituzione  di
fondi statali a destinazione vincolata,  preclusa  nelle  materie  di
competenza residuale regionale, nelle quali rientrerebbe  quella  del
trasporto pubblico locale (sono  richiamate  le  sentenze  di  questa
Corte n. 40 del 2022 e n. 162 [recte:163] del 2021). 
    La disposizione impugnata,  al  contrario,  nella  parte  in  cui
vincola una quota del FSC a sostegno solo di alcuni  comuni  che  non
assicurano gli  obiettivi  di  servizio,  realizzerebbe  «una  misura
selettiva che in alcun modo  p[otrebbe]  trovare  collocazione  sullo
strumento  generale  di  perequazione»,  peraltro   sottodimensionato
rispetto  alle  esigenze  di  copertura  dei  costi  complessivi  dei
fabbisogni standard connessi alle funzioni. 
    Richiamando le considerazioni svolte in  precedenza,  il  ricorso
esclude  che  un  intervento  di   siffatta   natura,   eventualmente
inquadrabile tra le misure  speciali  di  cui  all'art.  119,  quinto
comma,  Cost.,  possa  innestarsi  nel  FSC,  risultando  violato  il
principio dell'autonomia finanziaria locale e il relativo  corollario
del divieto di vincoli di destinazione, nonche' la regola del riparto
secondo il criterio della minore capacita' fiscale per abitante,  «in
spregio» ai parametri di cui agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto
e quinto comma, Cost. 
    In  senso  contrario,  non  potrebbe  valere  il  richiamo   alla
competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost., in quanto inidonea a derogare  ai  principi
che disciplinerebbero il FSC, principale strumento di perequazione. 
    3.2.- Pertanto, anche per la disposizione in  esame  -  impugnata
fuorche' nella parte in cui incrementa gli importi annui del FSC - la
Regione Liguria chiede «una pronuncia di carattere sostitutivo»  che,
rimossi gli enunciati  che  impongono  il  vincolo  di  destinazione,
integri la  norma  statale  con  la  «previsione,  costituzionalmente
obbligata, del criterio generale di riparto del fondo» di cui al gia'
richiamato art. 1, comma 449, lettera c), primo periodo, della  legge
n. 232 del 2016. 
    4.- Con il successivo motivo e' impugnato il comma 563  dell'art.
1 della legge n. 234 del 2021, anch'esso in riferimento agli artt.  5
e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost. 
    La disposizione  in  esame  apporta  modificazioni  alla  lettera
d-quinquies) dell'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che
quantifica importi annui crescenti tra l'anno 2022 e il  2030  «quale
quota di risorse finalizzata al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei
servizi sociali comunali svolti in  forma  singola  o  associata  dai
comuni delle regioni a statuto ordinario». 
    In particolare, «[p]er le medesime finalita'» ora indicate,  essa
provvede a integrare le risorse del FSC, con importi annui  crescenti
tra l'anno 2022 e il  2030,  «in  favore  dei  comuni  della  Regione
siciliana  e  della  regione  Sardegna»,   disponendo   altresi'   la
ripartizione del contributo con decreto ministeriale,  tenendo  conto
dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di  un'istruttoria   tecnica
condotta dalla Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  allo
scopo integrata con  i  rappresentanti  delle  due  Regioni,  con  il
supporto di esperti del settore e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali.  Con  il  medesimo  decreto  sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio
e di eventuale recupero dei contributi assegnati. 
    4.1.- Sebbene non intenda contestare la  scelta  del  legislatore
statale di sostenere  particolarmente  i  comuni  delle  due  Regioni
insulari,  la  ricorrente  rileva  che  l'intervento  in   questione,
all'evidenza rientrante nelle misure  di  cui  all'art.  119,  quinto
comma, Cost., «non p[otrebbe] in alcun modo andare a detrimento delle
risorse allocate» sul FSC di cui tutti i comuni  italiani  dovrebbero
potere    beneficiare    secondo    il    «criterio    di    riparto,
costituzionalmente obbligato», stabilito dal gia' richiamato art.  1,
comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016. 
    Anche la disposizione impugnata sarebbe lesiva, dunque, dell'art.
119 Cost., in  forza  del  quale  non  potrebbero  essere  introdotti
vincoli di destinazione a valere sulle  quote  del  FSC  e  il  fondo
perequativo andrebbe ripartito a beneficio dei territori  con  minore
capacita'  fiscale  per  abitante.  Parimenti  violato   sarebbe   il
principio di tipicita' degli strumenti di perequazione. 
    4.2.- Peraltro, al fine di non penalizzare i  comuni  beneficiari
dei contributi oggetto della norma impugnata, la ricorrente chiede  a
questa Corte di adottare una pronuncia di carattere sostitutivo  tale
da assicurare il mantenimento degli  stessi  in  misura  equivalente,
riconducendoli tuttavia all'ambito della perequazione speciale di cui
all'art.  119,  quinto  comma,  Cost.,  con  la  conseguenza  che  la
collocazione al di fuori dal FSC comporterebbe la necessita'  che  lo
Stato provveda a finanziarli ex novo. 
    Quanto, invece, alle maggiori risorse allocate sul FSC  in  forza
della  disposizione   impugnata,   e   fermo   restando   l'ammontare
complessivo del suddetto fondo come determinato dal successivo  comma
564,  la  ricorrente  ritiene  che,  venuto  meno   il   vincolo   di
destinazione, esse vadano ripartite secondo la regola  generale,  «da
estrapolarsi anche implicitamente», del differenziale  tra  capacita'
fiscali e fabbisogni standard. 
    5.- Infine, e' impugnato il comma 564 dell'art. 1 della legge  n.
234 del 2021, che, «[i]n considerazione di quanto disposto dai  commi
172, 173, 174 e 563 del  presente  articolo,»  ridetermina  l'importo
complessivo del FSC per ciascun anno dal 2022  al  2030  -  e,  nella
misura di quest'ultimo anno, anche per i successivi -, modificando di
conseguenza l'art. 1, comma 448, della legge n.  232  del  2016,  che
tale dotazione stabilisce. 
    Ad avviso della ricorrente la norma statale - impugnata nel  solo
riportato inciso iniziale, dove  richiama  le  altre  pure  impugnate
(ovvero i commi 172, 174 e 563) - adeguerebbe l'ammontare del  FSC  a
decorrere  dall'anno  2022,  ma  «"cristallizzando"  il  vincolo   di
destinazione dei maggiori finanziamenti attraverso il rinvio ai commi
citati». 
    Sarebbero pertanto violati gli  artt.  5  e  119,  primo,  terzo,
quarto  e  quinto  comma,  Cost.,  sotto  il  profilo   del   divieto
dell'introduzione di  vincoli  di  destinazione  e  del  criterio  di
distribuzione delle risorse del  fondo  perequativo,  oltre  che  del
canone dell'autonomia finanziaria degli enti  locali,  del  principio
autonomista e del principio di tipicita' degli strumenti perequativi. 
    Per  effetto  dell'auspicata  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale, «l'intero ammontare  degli  ulteriori  finanziamenti»
stabiliti dal citato comma 564 «sarebbe messo a disposizione  per  la
distribuzione alla generalita'  dei  Comuni  secondo  la  piu'  volte
citata regola, costituzionalmente obbligata, della differenza tra  le
capacita' fiscali e i  fabbisogni  standard»,  sancita  dall'art.  1,
comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016. 
    6.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio  con  atto  depositato  il  9  aprile  2022,  chiedendo   di
dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, non fondato. 
    6.1.- Ad avviso  dell'Avvocatura,  il  petitum  della  ricorrente
ambirebbe  alla   riformulazione   della   «disposizione   impugnata»
conservando lo stanziamento ed eliminando  il  vincolo  di  specifica
destinazione. Tale risultato esulerebbe, pero', dai poteri di  questa
Corte,  presupponendo  «l'integrale  modifica  di   direzione   della
volonta' del legislatore», attraverso una nuova  norma,  coniata  per
indirizzare il finanziamento non piu' a garanzia di «specifici  LEP»,
ma «verso finalita' generali di perequazione diverse da quelle volute
dal legislatore» medesimo. 
    Questa Corte sarebbe «chiamata  inammissibilmente  a  sostituirsi
alla discrezionalita'  del  legislatore»,  poiche'  la  normativa  di
risulta mirerebbe a ottenere  una  «ripartizione  alternativa»  delle
risorse, con un intervento che «stravolgerebbe la  portata  normativa
della coesione territoriale» e «il dovere costituzionale dello  Stato
di  garantire  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  anche  nei
territori meno sviluppati». 
    6.2.-  Nel  merito,  la  difesa  statale   ritiene   che   «nulla
impedi[rebbe]» allo Stato di  stanziare  risorse  aggiuntive  per  le
finalita' considerate dall'art. 119, quinto comma, Cost. «nell'ambito
del contenitore finanziario del  FSC»,  specificandone  il  carattere
vincolato e il meccanismo  di  assegnazione  dedicato  alle  speciali
finalita' perequative. 
    In altri termini, non sarebbe «il  "contenitore"  finanziario  ad
essere dirimente  ai  sensi  della  Costituzione»  per  affermare  la
sussumibilita' delle suddette risorse nell'ambito del terzo  comma  o
in quello del quinto comma dell'art. 119 Cost., «ma la  natura  e  la
finalita' dello specifico stanziamento». 
    Nella fattispecie, l'intervento normativo e finanziario  andrebbe
senza  dubbio  inquadrato  nella  seconda  delle  citate   previsioni
costituzionali,  avendo  l'obiettivo  di   promuovere   la   coesione
territoriale e di favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della
persona, evitando discriminazioni in base al luogo di residenza. 
    Inoltre,     quand'anche     si      comprovasse      l'effettivo
sottofinanziamento  delle  funzioni  fondamentali  dei   comuni,   si
tratterebbe di una circostanza di  «natura  fattuale  [e]  del  tutto
inconferente», dal momento che l'entita' degli stanziamenti stabiliti
dal  legislatore  e  la  loro  congruita'  rispetto  agli   obiettivi
perequativi della capacita' fiscale degli enti locali ben  potrebbero
essere  contestate  «attraverso  l'impugnativa   delle   disposizioni
statali che assegnano risorse esigue». 
    Pertanto, la pretesa di una piu'  incisiva  azione  statale  «nel
finanziamento  "verticale"  del  FSC»  non   potrebbe   «inibire   al
legislatore  statale  interventi  di  perequazione  speciale,   cosi'
determinando il "congelamento" del  quinto  comma  dell'articolo  119
Cost. e il "sequestro" delle risorse» statali stanziate in attuazione
del medesimo «per finanziare [i] LEP» nelle aree in  cui  vi  sarebbe
«maggiore necessita'». 
    D'altro canto, l'intervento in questione  darebbe  attuazione  al
monito contenuto nella sentenza n. 220 del 2021 di  questa  Corte  in
ordine al ritardo nella definizione dei LEP, destinando coerentemente
le risorse per il finanziamento degli stessi, attraverso un approccio
di perequazione speciale in favore delle aree meno  sviluppate.  Tali
risorse, precisa la difesa statale, non potrebbero essere "distratte"
dalle suddette finalita' a vantaggio di quelle  perequative  generali
di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., «sino a che le  risorse  del
FSC non siano riconosciute come ottimali  e  sufficienti  dagli  enti
locali». 
    Inoltre, secondo l'Avvocatura,  per  un  verso,  «non  par[rebbe]
configurabile un divieto costituzionale di garantire i LEP, ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.,  anche  attraverso
gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, Cost.»
e, per altro verso, «neppure si ricav[erebbe] dalla  Costituzione  il
divieto di impiegare a tali fini risorse  appostate  sul  bilancio  e
destinate originariamente a finalita' di natura perequativa». 
    Infine, dalla natura perequativa del  FSC  non  discenderebbe  la
sottrazione delle relative risorse alle esigenze di solidarieta' o di
riequilibrio ove destinate dal legislatore statale alla fruizione  di
diritti essenziali. 
    7.- In prossimita' dell'udienza pubblica la  Regione  Liguria  ha
depositato  una  memoria  che,  anzitutto,  confuta  l'eccezione   di
inammissibilita' del ricorso avanzata dalla difesa statale sulla base
dell'asserito  carattere  manipolativo  dell'intervento  richiesto  a
questa Corte. 
    7.1.- Ad avviso della ricorrente, nella  specie  non  esisterebbe
una pluralita' di alternative idonee a superare il prospettato  vizio
d'illegittimita' costituzionale, «bensi' emerg[erebbe]  una  sola  ed
unica soluzione», ossia l'applicazione del «criterio di  riparto  del
fondo perequativo stabilito dal comma terzo  dell'art.  119,  Cost.».
Cio' escluderebbe l'esito d'inammissibilita'  e,  d'altro  canto,  il
legislatore  statale,  lungi  dall'essere   privato   della   propria
capacita'  di  disciplinare  la  materia,  «rest[erebbe]  libero   di
attivare» i propri interventi di perequazione speciale, destinando  a
cio'  le  risorse  ritenute  congrue,  «nel  rispetto  del  paradigma
costituzionale». 
    Quand'anche si  ritenesse  che  il  vulnus  costituzionale  possa
essere superato con una molteplicita' di alternative,  la  ricorrente
richiama il  recente  orientamento  di  questa  Corte  riguardo  alle
«pronunce di mera incompatibilita' con monito al legislatore» e  alla
sufficienza di soluzioni costituzionalmente adeguate in  presenza  di
precisi punti di riferimento e soluzioni gia' esistenti, offerti  dal
sistema nel suo complesso. 
    Al riguardo, il terzo comma dell'art. 119 Cost.  rappresenterebbe
un punto di riferimento per il legislatore, laddove vieta vincoli  di
destinazione e prevede che il fondo perequativo sia ripartito secondo
il criterio delle minori capacita' fiscali per abitante. E del resto,
la disciplina legislativa ordinaria sulla perequazione  costituirebbe
la soluzione  esistente  utilizzabile  per  sostituire  la  normativa
impugnata. 
    7.2.- Nel merito,  la  Regione  osserva  che  la  difesa  statale
avrebbe «riconosc[iuto], con piena valenza confessoria, la natura  di
perequazione  speciale  delle  misure  in  oggetto»  e  comunque,  al
contrario  di  quanto  asserito   dall'Avvocatura   generale,   nella
questione promossa sarebbe «tutt'altro  che  irrilevante»  l'utilizzo
del FSC come "contenitore" finanziario dei suddetti  interventi,  dal
momento  che  cio'  significherebbe   «snaturare   completamente   lo
strumento generale perequativo e  distorcere  gravemente  il  disegno
costituzionale di autonomia finanziaria». Infatti «le risorse via via
inserite» nel FSC vincolate a specifici  obiettivi  avrebbero  «ormai
assunto una prevalenza pressoche' assoluta sull'ammontare complessivo
dello stanziamento del fondo nella parte perequativa». 
    In particolare, osserva ancora la ricorrente, «su due miliardi  e
mezzo di incremento del Fondo di solidarieta' comunale  nel  decennio
[2020-2030], solo 560 milioni (recupero taglio DL  66/2014)  e  parte
dei 764 milioni (potenziamento servizi sociali) non sono  gravati  da
uno  stretto  vincolo  di  destinazione  all'attivazione   di   nuovi
servizi». Da cio' conseguirebbe  che  «lo  schema  fondato  su  fondi
vincolati (pur meritori) per  determinati  servizi  segn[erebbe]  una
grave distanza dal disegno costituzionale, basato su LEP, sufficienza
delle risorse e autonomia degli enti» (sono richiamati  i  documenti,
allegati alla memoria,  presentati  dalla  Fondazione  IFEL  e  dalla
Ragioneria generale dello  Stato  alla  conferenza  sulla  finanza  e
l'economia locale organizzata dalla citata Fondazione nel gennaio del
2023). 
    Tale  tendenza  legislativa   sottenderebbe   «ad   un   drastico
ribaltamento del rapporto tra la  perequazione  generale  di  cui  al
comma terzo e quella speciale di cui al comma quinto  dell'art.  119,
Cost.» e determinerebbe «una  confusione  certamente  inammissibile»,
dal momento che il FSC verrebbe  «strumentalizzato  per  dirigere  in
maniera sempre piu' vincolante la spesa degli enti locali», anziche',
secondo  la  previsione  costituzionale,   essere   utilizzato   «per
rimediare alle divaricazioni territoriali nel rispetto del  principio
di autonomia finanziaria». 
    La difesa regionale aggiunge che  le  risorse  vincolate  oggetto
delle norme impugnate non sarebbero «affatto "aggiuntive"» rispetto a
quelle previste per finanziare integralmente le  funzioni  attribuite
agli enti territoriali, «essendo, in contrario, appena sufficienti ad
assicurare il conseguimento di alcuni  LEP».  Cio'  dimostrerebbe  le
gravi carenze dell'attuale sistema, in contrasto  con  la  disciplina
della legge n. 42 del 2009, per la quale il finanziamento dei LEP  si
attuerebbe prima di tutto con la dotazione  di  risorse  adeguate  al
finanziamento integrale delle funzioni cui gli stessi accedono, senza
instaurare vincoli di sorta, e solo ove fosse  necessario  provvedere
all'attuazione dei LEP in determinati territori, potrebbe intervenire
la perequazione speciale. 
    Peraltro, nei confronti degli enti  «inerti  nell'attuazione  dei
LEP» nonostante l'adeguato finanziamento con gli strumenti  generali,
sarebbero  ipotizzabili   anche   poteri   statali   sanzionatori   o
sostitutivi. 
    7.3.- Da ultimo, la memoria regionale prospetta  la  possibilita'
che gli effetti dell'auspicato  accoglimento  delle  questioni  siano
temporalmente modulati, facendo salvi eventuali procedimenti di spesa
in corso (e' richiamata la sentenza di questa Corte n. 370 del 2003). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 10 marzo 2022, la Regione  Liguria,
in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato l'art.  1,  commi
172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021, in riferimento agli
artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost. 
    Le prime tre disposizioni intervengono sulla disciplina del Fondo
di solidarieta' comunale (FSC) - istituito dall'art.  1,  comma  380,
lettera b),  della  legge  n.  228  del  2012  -  incrementandone  la
dotazione,  attraverso  risorse  statali,  in  modo   consistente   e
progressivo;  nel  contempo   stabiliscono   specifici   vincoli   di
destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento  di
livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione
di questi ultimi, di obiettivi di servizio. 
    La quarta ridetermina, in  considerazione  delle  nuove  risorse,
l'ammontare complessivo del FSC. 
    Nel loro insieme, le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
promosse dalla ricorrente chiedono la  eliminazione  dei  «penetranti
vincoli di destinazione», che sarebbero stati imposti  alle  maggiori
risorse stanziate a valere sul FSC, in contrasto con  la  «disciplina
costituzionale degli strumenti di perequazione». 
    Cio'  in  quanto  la  giurisprudenza  di  questa  Corte   avrebbe
costantemente ribadito il  divieto  di  istituire  fondi  generali  a
carattere   vincolato,   nonche'   affermato   la   necessita'    del
finanziamento integrale delle funzioni attribuite,  e  richiamato  il
principio della tipicita' degli strumenti perequativi di cui al terzo
e al quinto comma dell'art. 119 Cost. 
    Le impugnazioni mirano altresi' a  preservare  le  nuove  risorse
«come necessario apporto di perequazione  verticale  da  parte  dello
Stato», da ripartire secondo la  regola  «consistente,  segnatamente,
nella differenza tra le capacita' fiscali  e  i  fabbisogni  standard
approvati dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard».
Sarebbe questo, infatti, il criterio proprio  del  fondo  perequativo
stabilito dall'art. 119,  terzo  comma,  Cost.,  come  declinato  dal
legislatore ordinario nella «regola  generale»  di  cui  all'art.  1,
comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016. 
    2.- In particolare, la prima disposizione impugnata,  di  cui  al
comma 172 dell'art. 1 della legge n. 234  del  2021,  sostituisce  la
lettera d-sexies)  del  richiamato  art.  1,  comma  449,  introdotta
dall'art. 1,  comma  792,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). 
    Per  effetto  del  citato  comma  172,  da   un   lato,   risulta
incrementata la quota del FSC disciplinata dalla  richiamata  lettera
d-sexies) - cio' di cui la ricorrente  non  si  duole  -;  dall'altro
lato, la quota medesima viene finalizzata a incrementare l'offerta di
posti nei servizi educativi per l'infanzia (i cosiddetti asili  nido)
in modo che,  impiegando  tali  risorse  e  attraverso  obiettivi  di
servizio annuali, i comuni giungano a  garantire  nell'anno  2027  un
LEP, inclusivo del servizio privato,  consistente  in  un  numero  di
posti pari al 33 per cento della popolazione ricompresa nella  fascia
di eta' da 3 a 36 mesi. Funzionale a  tale  percorso  e'  l'ulteriore
previsione, contenuta nella disposizione impugnata,  delle  modalita'
di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse, la cui disciplina
e'  demandata  al  decreto  ministeriale  con  cui,  annualmente,  il
contributo finanziario e' ripartito. 
    2.1.- La censura della ricorrente contesta anzitutto l'innesto di
siffatto contributo settoriale per gli asili  nido  direttamente  sul
FSC, dal momento che quest'ultimo,  ai  sensi  dell'art.  119,  terzo
comma, Cost., non potrebbe sopportare alcun vincolo di destinazione. 
    Quand'anche,   come   la   disposizione   lascerebbe   intendere,
l'intervento adottato vada ricondotto a un intervento di perequazione
speciale a  vantaggio  di  destinatari  determinati,  lo  stesso  non
potrebbe comunque  «trovare  ospitalita'»  nel  FSC,  dovendo  invece
rinvenire giustificazione nell'ambito delle forme previste  dall'art.
119, quinto comma, Cost. 
    Ad avviso della ricorrente, inoltre, l'esercizio della competenza
statale di cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,
relativa alla determinazione  dei  LEP,  «non  p[otrebbe]  risolversi
nell'imposizione di  continui  puntuali  vincoli  di  destinazione  a
discapito di strumenti generali di finanziamento degli  enti  locali,
perche' cio' costituirebbe  una  surrettizia  modalita'  di  elusione
della garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria locale». 
    Nella specie, l'allocazione delle risorse in questione nel FSC ne
snaturerebbe la funzione di  principale  strumento  di  perequazione,
dovendo le stesse essere ripartite, come  disposto  dal  terzo  comma
dell'art. 119 Cost. e dall'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge
n. 42 del 2009,  senza  vincoli  di  destinazione,  a  vantaggio  dei
territori con minore capacita' fiscale per  abitante  e  in  base  ai
fabbisogni standard. 
    Se tale previsione fosse stata attuata, gli enti locali avrebbero
potuto soddisfare l'esigenza  di  assolvere  ai  LEP  definiti  dallo
Stato, il quale, a sua  volta,  sarebbe  potuto  intervenire  con  le
misure mirate  di  cui  al  quinto  comma  dell'art.  119  Cost.,  al
ricorrere delle ipotesi ivi previste. 
    Invece, nel contesto in esame il legislatore  statale,  «deviando
palesemente dal paradigma  costituzionale»,  avrebbe  usato  in  modo
inammissibile «la gia' deficitaria perequazione  generale  [...]  per
innestare su di essa interventi di carattere settoriale  a  beneficio
di alcune amministrazioni in condizioni di decozione». 
    Sarebbero altresi'  violati  l'art.  5  Cost.,  in  relazione  al
principio autonomista, e l'art. 119, primo e quarto comma, Cost., per
l'ingerenza statale nell'esercizio delle funzioni locali,  attraverso
la  introduzione  di  un  vincolo  di  destinazione  e  la   connessa
sottrazione di risorse destinate a  garantire  l'integrale  esercizio
delle funzioni. 
    2.2.- Preliminarmente si deve precisare che le  censure  fin  qui
illustrate  non  risultano  sostanzialmente  incise  dalla   modifica
apportata alla lettera d-sexies) del  comma  449  dell'art.  1  della
legge  n.  232  del  2016  da  parte  dell'art.  16,  comma  5,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure  urgenti  in  materia  di
energia,  emergenza  idrica,  politiche   sociali   e   industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142.
La citata modifica, infatti, ha soltanto integrato  le  modalita'  di
monitoraggio sull'utilizzo  delle  risorse  finalizzate  al  servizio
degli asili nido, gia' stabilite dalla norma impugnata, prevedendo il
recupero delle somme che «risultassero non destinate ad assicurare il
potenziamento»  del  servizio  stesso  (in  tema  di   sopravvenienze
normative, nello stesso senso indicato, sentenze n. 194 del 2020 e n.
270 del 2017). 
    3.- La successiva disposizione impugnata, di  cui  al  comma  174
dell'art. 1  della  legge  n.  234  del  2021,  aggiunge  la  lettera
d-octies) al comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
    All'interno del FSC e' in tal modo  introdotta  una  nuova  quota
finanziata con risorse statali - non impugnata nella  sua  previsione
quantitativa -, «finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili  per  ciascun  anno  e  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni (LEP), il numero di  studenti  disabili  frequentanti  la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la  scuola  secondaria  di
primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto  per
raggiungere la sede scolastica». 
    In particolare, la medesima disposizione: a)  precisa  che,  fino
alla definizione dei LEP, con il decreto ministeriale di riparto  del
contributo «sono altresi' disciplinati gli  obiettivi  di  incremento
della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con
le risorse assegnate, e le modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo
delle risorse stesse»; b) stabilisce  l'obbligo  del  recupero  delle
somme che, a seguito del  suddetto  monitoraggio,  «risultassero  non
destinate ad assicurare l'obiettivo  stabilito  di  incremento  degli
studenti disabili trasportati gratuitamente». 
    3.1.- Anche le censure formulate  in  riferimento  al  richiamato
comma 174 lamentano la previsione di un vincolo  di  destinazione  su
una quota del FSC, segnalando che l'inserimento nella  struttura  del
fondo stesso di un intervento, come quello  in  esame,  eventualmente
inquadrabile tra le misure  speciali  di  cui  all'art.  119,  quinto
comma, Cost.,  violerebbe  il  principio  dell'autonomia  finanziaria
locale e il divieto di  vincoli  di  destinazione,  «in  spregio»  ai
parametri di cui agli artt. 5 e 119, primo, terzo,  quarto  e  quinto
comma, Cost. 
    4.- E' quindi impugnato il comma 563 dell'art. 1 della  legge  n.
234 del 2021, in riferimento ai gia' evocati artt. 5  e  119,  primo,
terzo, quarto e quinto comma, Cost. 
    La disposizione in esame - modificando  la  lettera  d-quinquies)
dell'art. 1, comma 449, della legge n. 232  del  2016  -  assegna  ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna  una
specifica quota  di  risorse  finalizzata  al  finanziamento  e  allo
sviluppo dei servizi sociali comunali,  di  cui  gia'  beneficiano  i
comuni delle regioni a statuto ordinario. 
    4.1.- In questa impugnativa, a differenza dalle  due  precedenti,
la ricorrente aspira a una pronuncia  di  carattere  sostitutivo  che
assicuri ai comuni indicati dalla norma il mantenimento di contributi
equivalenti, da disciplinare pero' con nuove risorse  statali  al  di
fuori dal FSC  e  nell'ambito  della  perequazione  speciale  di  cui
all'art. 119, quinto comma, Cost. 
    Le risorse previste dalla  disposizione  impugnata  e  conglobate
nell'ammontare  complessivo  del  suddetto  fondo   determinato   dal
successivo  comma  564,  dovrebbero  permanervi  senza   vincolo   di
destinazione ed essere cosi' ripartite  secondo  la  gia'  richiamata
regola   generale;   esito,   quest'ultimo,   che    giustificherebbe
l'interesse all'impugnativa. 
    5.- Infine, e' impugnato il comma 564 dell'art. 1 della legge  n.
234 del 2021, che, «[i]n considerazione di quanto disposto dai  commi
172, 173, 174 e 563 del  presente  articolo,»  ridetermina  l'importo
complessivo del FSC per ciascun anno dal 2022  al  2030  -  e,  nella
misura di quest'ultimo anno, anche per i successivi -, modificando di
conseguenza l'art. 1, comma 448, della legge n.  232  del  2016,  che
tale dotazione stabilisce. 
    Ad avviso della ricorrente la disposizione - impugnata  nel  solo
riportato inciso iniziale, dove richiama i commi 172,  174  e  563  -
adeguerebbe l'ammontare  del  FSC  a  decorrere  dall'anno  2022,  ma
«"cristallizzando"  il   vincolo   di   destinazione   dei   maggiori
finanziamenti attraverso il rinvio ai commi citati». 
    Sarebbero pertanto violati, per i medesimi motivi  gia'  esposti,
gli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost. 
    Per  effetto  dell'auspicata  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale,  l'intero  ammontare  degli  ulteriori  finanziamenti
tornerebbe ad essere ripartito tra i comuni  senza  piu'  vincolo  di
destinazione. 
    6.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo anzitutto di dichiarare inammissibile il ricorso. 
    Sotteso alle questioni promosse vi  sarebbe  infatti  un  petitum
manipolativo volto alla riformulazione delle  disposizioni  impugnate
nel senso che lo stanziamento aggiuntivo nel FSC andrebbe  conservato
ma depurato dal vincolo di specifica destinazione. 
    In sostanza, questa Corte verrebbe «chiamata inammissibilmente  a
sostituirsi  alla  discrezionalita'  del  legislatore»,  poiche'   la
normativa  di  risulta  mirerebbe  a   ottenere   una   «ripartizione
alternativa» delle risorse, con «l'integrale  modifica  di  direzione
della volonta' del legislatore», per cui il finanziamento non sarebbe
piu' a garanzia di «specifici LEP»; ma in tal modo si «stravolgerebbe
la portata  normativa  della  coesione  territoriale»  e  «il  dovere
costituzionale dello Stato di garantire i  livelli  essenziali  delle
prestazioni anche nei territori meno sviluppati». 
    7.- L'eccezione e' fondata nei termini di seguito precisati. 
    Uno  degli  argomenti  addotti  dall'Avvocatura   per   sostenere
l'inammissibile  carattere  manipolativo  del  petitum  recato  dalle
impugnazioni - che non attengono a profili  relativi  al  riparto  di
competenze legislative, ma alla corretta declinazione dei  meccanismi
perequativi di cui all'art.  119  Cost.  -  evidenzia  come  il  loro
accoglimento si tradurrebbe  in  una  radicale  riforma  del  sistema
perequativo, che risulterebbe,  peraltro,  del  tutto  privato  della
quota vincolata a «garantire i livelli essenziali  delle  prestazioni
anche nei territori meno sviluppati». 
    La rimodulazione auspicata dalla ricorrente, in effetti,  non  e'
l'unica modalita' con la quale e' possibile rimediare al vulnus dalla
stessa prospettato e derivante, in  sostanza,  dalla  previsione,  in
contrasto con l'art. 119,  terzo  comma,  Cost.,  di  un  vincolo  di
destinazione sulle risorse inserite nel FSC. 
    Le modalita' con cui cio' puo' avvenire sono infatti  molteplici,
senza che se ne possa individuare una costituzionalmente obbligata  o
adeguata, e, in particolare, queste possono  essere  individuate  dal
legislatore senza compromettere quel percorso  di  definizione  e  di
garanzia dei LEP sulla cui  necessita',  in  piu'  occasioni,  questa
Corte ha insistito (ex multis, sentenze n. 220 del 2021, n.  197  del
2019 e n. 117 del 2018). 
    8.- Al fine di precisare quanto sopra e', innanzitutto, opportuno
ripercorrere le principali fasi dell'evoluzione della  struttura  del
FSC, chiamato  ad  attuare  il  modello  cooperativo  di  federalismo
fiscale disegnato dagli artt. 11, 12 e 13 della legge n. 42 del 2009,
colmando le differenze di capacita' fiscale tra  i  vari  comuni,  in
modo  da  garantire  il  finanziamento   integrale   delle   funzioni
fondamentali loro assegnate. 
    In particolare, l'art. 11, comma 1, lettera b), ha  previsto  che
il finanziamento delle spese relative alle funzioni fondamentali  dei
comuni, «e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente  da
esse  implicate  avviene  in  modo  da  garantirne  il  finanziamento
integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato dai tributi
propri,  da  compartecipazioni  al  gettito  di  tributi  erariali  e
regionali, da addizionali a tali tributi, la  cui  manovrabilita'  e'
stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei  comuni  per
fasce, e dal fondo perequativo». 
    In questo disegno, al  rafforzamento  dell'autonomia  finanziaria
dei comuni e al superamento del modello di finanza derivata,  attuato
anche  attraverso  la  soppressione  dei  tradizionali  trasferimenti
erariali,  aventi  carattere  di  generalita'  e  permanenza,  e   la
sostituzione degli stessi con entrate  proprie  (art.  11,  comma  1,
lettera e), e'  corrisposta  la  valorizzazione  della  perequazione.
Questa, infatti, ha assunto, oltre  che  una  finalita'  marcatamente
solidaristica,  anche  quella   di   superare   progressivamente   il
tradizionale criterio del finanziamento in base  alla  spesa  storica
(art. 2, comma 1, lettera m, della legge 42  del  2009)  -  che  puo'
riflettere inefficienze nella gestione dei servizi locali - a  favore
del  criterio  del  fabbisogno  standard,  che   valorizza,   invece,
«l'efficienza e l'efficacia» della spesa (art. 2, comma 1, lettera f,
della legge n. 42 del 2009). 
    I fabbisogni standard, disciplinati dal  decreto  legislativo  26
novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
Province),  sono  stati  adottati  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  a  seguito  di  un  complesso  e  concertato
procedimento che: a) ha coinvolto Soluzioni per il sistema  economico
- SOSE spa; b) ha utilizzato una metodologia di tipo econometrico; c)
ha richiesto la collaborazione dei comuni anche tramite la risposta a
specifici questionari;  d)  e'  avvenuto  sotto  il  controllo  della
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale,  prima,  e  della  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard, poi, oltre che delle competenti commissioni parlamentari e,
in particolare, della Commissione  bicamerale  per  l'attuazione  del
federalismo fiscale. 
    La perequazione in base ai fabbisogni standard e'  stata  avviata
nel 2014, prevedendo una progressione graduale, piu' volte ridefinita
e che, in base all'art. 57, comma 1,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   19
dicembre 2019, n. 157, raggiungera' il 100 per cento nell'anno 2030. 
    Nello specifico, il  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  stato
concretamente istituito dall'art. 1, comma  380,  lettera  b),  della
legge  n.  228  del  2012,  in   sostituzione   dell'iniziale   Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del d.lgs. n.  23  del
2011. 
    Entrambi   i   fondi,   in   conformita'   alla    valorizzazione
dell'autonomia finanziaria disposta dal  comma  terzo  dell'art.  119
Cost.,  sono   stati   chiaramente   concepiti   senza   vincolo   di
destinazione. 
    9.- La linearita' del disegno iniziale, tuttavia, nel tempo si e'
vieppiu' complicata, rendendo farraginoso e sempre  meno  trasparente
il funzionamento del FSC, fino anche  a  generare  «criticita'  nella
distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani» (sentenza  n.  220
del 2021). 
    Cio' non solo per l'introduzione all'interno del  FSC  di  alcune
componenti di  tipo  correttivo,  ritenute  funzionali  a  compensare
specifiche distorsioni prodotte dal passaggio ai fabbisogni standard,
ma anche a causa di diversi tagli e  interventi  statali  sulle  basi
imponibili dei tributi locali, che hanno condotto a  prevedere  anche
una complessa serie di componenti ristorative. 
    10.- In un fondo  caratterizzato  dalla  coesistenza  di  diverse
determinanti, la legge n. 178 del 2020, con i  commi  da  791  a  794
dell'art. 1, ha poi  introdotto  due  nuove  e  ulteriori  componenti
perequative, per la prima  volta  con  un  vincolo  di  destinazione,
finanziate con risorse statali e dirette a incrementare: a) i servizi
sociali comunali, svolti in forma singola  o  associata,  dai  comuni
delle regioni a statuto ordinario; b) il numero di posti  disponibili
negli  asili  nido  comunali  (parallelamente  a  quanto  dopo   poco
previsto, con riguardo alle infrastrutture, dal Piano per asili  nido
e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura  per  la  prima
infanzia, inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza  quale
Investimento 1.1 della Componente 1 - Potenziamento dell'offerta  dei
servizi di istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Universita',  della
Missione 4, «Istruzione e ricerca»). 
    Piu'  precisamente,  quanto  ai  servizi  sociali,   la   lettera
d-quinquies), inserita all'interno del comma 449  dell'art.  1  della
legge n. 232 del 2016, ha previsto, per  i  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, che i contributi,  quantificati  in  misura  annua
crescente (a partire da 215.923.000 euro  per  l'anno  2021  fino  ad
arrivare a «650.923.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2030»),
costituiscono una «quota di risorse finalizzata  al  finanziamento  e
allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola  o
associata  dai  comuni  delle  regioni  a  statuto   ordinario».   In
particolare, i contributi in questione sono ripartiti  tra  i  comuni
«in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno
standard calcolato per la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato
dalla Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard»,  «anche  in
osservanza  del  livello  essenziale   delle   prestazioni   definito
dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178» (integrazione, quest'ultima, operata  dall'art.  1,  comma  734,
della legge n. 234 del 2021 e volta  a  richiamare  un  rapporto  tra
assistenti sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali  e
popolazione residente di 1 a 5.000). 
    Quanto  agli  asili  nido,   la   lettera   d-sexies),   inserita
all'interno del medesimo art. 1, comma 449, ha previsto, per i comuni
delle regioni a statuto ordinario, della Regione  Siciliana  e  della
Regione autonoma Sardegna, contributi statali, quantificati in misura
annua crescente (a partire da 100 milioni di  euro  per  l'anno  2022
fino ad arrivare a 300 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2026),
finalizzati a incrementare «l'ammontare dei posti  disponibili  negli
asili nido, equivalenti in termini di costo standard  al  servizio  a
tempo pieno, in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e
2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore ai LEP.
Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il  livello
di riferimento del rapporto e' dato dalla media relativa alla  fascia
demografica del comune individuata dalla Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard contestualmente all'approvazione  dei  fabbisogni
standard per la funzione "Asili nido"». 
    Sia per l'una che per l'altra componente si e' stabilito che ove,
a seguito  del  previsto  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
assegnate, le somme erogate «risultassero non destinate ad assicurare
il livello dei servizi», le stesse sono recuperate a valere  sul  FSC
attribuito ai medesimi comuni o, comunque, su qualunque  assegnazione
finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno. 
    10.1.- In questi termini, nel FSC ha  iniziato  a  comparire  una
nuova componente perequativa, che, da un lato, ha  assunto  carattere
vincolato anche al finanziamento di LEP contemporaneamente  indicati,
ma, dall'altro, ha previsto, come sanzione del mancato impiego  delle
risorse per tale finalita', la mera restituzione delle stesse. 
    11.- Questa nuova componente e' stata estesa e  potenziata  dalle
norme denunciate, come di seguito illustrato. 
    11.1.- In tema di asili  nido,  infatti,  l'impugnato  comma  172
dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, «[a]l fine», dichiarato  nel
suo incipit, «di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione
del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo  117,  secondo
comma, lettera m),  della  Costituzione»,  oltre  a  incrementare  in
misura considerevole gli importi annui progressivi fino all'anno 2027
(a decorrere dal quale le risorse ammonteranno  a  1.100  milioni  di
euro annui), ha indicato  in  maniera  piu'  puntuale  i  servizi  da
potenziare,  richiamando  quelli  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  65,
recante  «Istituzione  del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a  norma  dell'articolo  1,
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107». 
    La medesima disposizione ha poi fissato  un  livello  minimo  che
ciascun comune o bacino territoriale  e'  tenuto  a  garantire,  come
numero di posti offerti, equivalenti in termini di costo standard  al
servizio a tempo pieno dei  nidi,  in  proporzione  alla  popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, determinandolo nel 33
per  cento,  «anche  attraverso  il  servizio  privato»;  ha   quindi
precisato che il raggiungimento di  tale  «livello  essenziale  della
prestazione» e' garantito  dai  comuni  entro  il  2027,  «attraverso
obiettivi di  servizio  annuali»,  mentre  nel  2022,  e'  stato,  in
sostanza, indicato come criterio prioritario il  conseguimento  della
soglia del 28,88 per cento. 
    La stessa norma, infine, ha rimandato  a  un  successivo  decreto
ministeriale  la  definizione   delle   modalita'   di   monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse. 
    11.2.- L'impugnato art. 1, comma 174, della legge n. 234 del 2021
ha aggiunto la lettera d-octies) al comma 449 dell'art. 1 della legge
n. 232 del 2016, prevedendo all'interno del FSC una quota aggiuntiva,
quantificata con importi crescenti dal 2022 al 2027, e  costanti  per
gli anni successivi,  vincolata  al  potenziamento  del  servizio  di
trasporto scolastico per gli studenti disabili. 
    Fino alla definizione di specifici LEP rilevano gli «obiettivi di
incremento della percentuale di  studenti  disabili  trasportati,  da
conseguire con le risorse assegnate», come disciplinati  dal  decreto
ministeriale che provvede anche al  riparto  della  quota  annua,  su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 
    Anche lo stanziamento in esame e'  assistito  da  una  disciplina
concernente le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle  risorse
e la previsione  del  recupero  delle  somme  che  «risultassero  non
destinate ad assicurare l'obiettivo  stabilito  di  incremento  degli
studenti disabili trasportati gratuitamente». 
    11.3.- Una ulteriore quota del FSC e' stata, infine, disciplinata
dall'impugnato comma 563 dell'art. 1 della legge  n.  234  del  2021,
integrando  la  lettera  d-quinquies)  del  richiamato  comma  449  e
ricalcando il modello ivi previsto in relazione ai  servizi  sociali,
con lo scopo di estendere a favore dei comuni della Regione Siciliana
e della Regione autonoma Sardegna quanto  gia'  disposto  per  quelli
delle regioni a statuto ordinario dall'art. 1, comma 792, della legge
n. 178 del 2020. 
    12.- Nei termini descritti, all'interno del  FSC  e  in  aggiunta
alla tradizionale perequazione ordinaria - strutturata, fin dalla sua
istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119  Cost.  e
quindi senza alcun  vincolo  di  destinazione  -  e'  stata,  dunque,
progressivamente introdotta,  a  partire  dal  2021,  una  componente
perequativa speciale, non piu' diretta a  colmare  le  differenze  di
capacita'  fiscale,   ma   puntualmente   vincolata   a   raggiungere
determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio. 
    Questa nuova determinante del Fondo,  come  del  resto  riconosce
l'Avvocatura generale dello  Stato,  presenta  caratteri  tipicamente
riconducibili al quinto comma dell'art. 119  Cost.,  che  prevede  la
possibilita'  per  lo  Stato  di  effettuare  «interventi  speciali»,
diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando «risorse
aggiuntive» con un vincolo di destinazione, quando lo richiedano, per
quanto qui interessa, «la coesione e  la  solidarieta'  sociale»,  la
rimozione di «squilibri economici e sociali», o infine,  «l'effettivo
esercizio   dei   diritti   della   persona»   (ex   multis,    sulle
caratteristiche della perequazione di cui al quinto  comma  dell'art.
119 Cost., da ultimo, sentenza n. 123 del 2022). 
    Le nuove risorse entrate nel FSC sono,  infatti,  distribuite  in
conformita' a questo modello, in quanto, in particolare, si tratta di
contributi statali erogati: a) a favore di comuni determinati  (anche
se il loro  numero  e'  molto  elevato,  perche'  per  asili  nido  e
trasporto disabili, nel 2022, e' stato pari, rispettivamente, a 4.974
e a 4.839, sui 7.333 comuni delle regioni a statuto ordinario,  della
Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna); b) con  vincolo
di destinazione al fine del raggiungimento di livelli essenziali o di
obiettivi di servizio nell'ambito  delle  funzioni  fondamentali  dei
comuni; c) per superare squilibri territoriali in materia sociale. 
    13.-  In  tal  modo,  tuttavia,  si  e'  realizzata,  all'interno
dell'unico FSC storicamente  esistente,  un'ibridazione  estranea  al
disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria, il quale, a tutela
dell'autonomia  degli  enti  territoriali,  mantiene  necessariamente
distinte le due forme di perequazione. 
    In base all'art. 119 Cost.,  infatti,  le  risorse  derivanti  da
«tributi ed entrate propri», «compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile  al  loro  territorio»,  e  quote  di  «un  fondo
perequativo, senza vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con
minore capacita' fiscale», devono  essere  sufficienti  a  consentire
agli enti  territoriali  «di  finanziare  integralmente  le  funzioni
pubbliche loro attribuite» (art. 119, secondo, terzo e quarto comma),
senza che  residuino  spazi  per  forme  ordinarie  di  finanziamento
statale con  minor  grado  di  autonomia,  quali,  appunto,  i  fondi
vincolati (ex plurimis, sentenza n. 40 del 2022). 
    Questa Corte, del resto, fin dalla sentenza n. 370  del  2003  ha
sostenuto con fermezza che «[i]l nuovo art. 119  della  Costituzione,
prevede espressamente, al quarto comma,  che  le  funzioni  pubbliche
regionali e locali debbano essere "integralmente" finanziate  tramite
i proventi delle entrate proprie e la  compartecipazione  al  gettito
dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente  interessato,
di cui al secondo comma, nonche' con  quote  del  "fondo  perequativo
senza  vincoli  di  destinazione",  di  cui  al  terzo  comma.  [...]
Pertanto, nel nuovo  sistema,  per  il  finanziamento  delle  normali
funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato puo' erogare solo  fondi
senza vincoli specifici di destinazione, in  particolare  tramite  il
fondo  perequativo  di  cui  all'art.   119,   terzo   comma,   della
Costituzione». 
    Cio'  che  riflette  l'esigenza  di   evitare   il   rischio   di
«sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati  centralmente»
(ex multis, gia' sentenza n. 16 del 2004 e n. 187 del 2021;  piu'  di
recente, nello stesso senso,  sentenza  n.  40  del  2022)  a  quelli
derivanti dall'autonomia di spesa degli enti sub-statali,  la  quale,
in virtu' della maggiore vicinanza al  territorio  e  della  inerente
responsabilita' politica, dovrebbe tendenzialmente garantire una piu'
efficace allocazione delle risorse. 
    Per tale motivo, questa Corte, anche di recente, ha ribadito  che
«[a]i sensi dell'art. 119, quarto comma,  Cost.,  le  funzioni  degli
enti territoriali devono essere assicurate in  concreto  mediante  le
risorse menzionate ai primi tre commi del medesimo  art.  119  Cost.,
attraverso un criterio  perequativo  trasparente  e  ostensibile,  in
attuazione dei principi fissati dall'art. 17, comma  1,  lettera  a),
della legge n. 42 del 2009» (sentenza n. 220 del 2021). 
    14.-  Alla  luce  di  queste   considerazioni   non   e'   quindi
condivisibile la tesi sostenuta  dall'Avvocatura  generale,  per  cui
«nulla impedi[rebbe]» allo Stato di stanziare risorse aggiuntive  per
le  finalita'  considerate  dall'art.  119,   quinto   comma,   Cost.
«nell'ambito del contenitore finanziario del FSC», specificandone  il
carattere vincolato e il meccanismo  di  assegnazione  dedicato  alle
speciali finalita'  perequative;  cio'  in  quanto  non  sarebbe  «il
"contenitore"  finanziario  ad  essere  dirimente  ai   sensi   della
Costituzione», che, quindi, potrebbe ben includere due forme  diverse
di perequazione: una, quella ordinaria, sostanzialmente  orizzontale,
e senza vincoli di destinazione, l'altra, straordinaria e  verticale,
attuata con le modalita' del quinto comma dell'art. 119 Cost. 
    La  tesi  della  difesa  statale  confligge,  infatti,   con   il
richiamato rigore con cui questa Corte, al fine di evitare un eccesso
di centralizzazione a scapito dell'autonomia finanziaria  degli  enti
territoriali, fin dalle prime pronunce in materia ha, in  definitiva,
rimarcato il «principio di tipicita' delle ipotesi e dei procedimenti
attinenti alla perequazione» (sentenze n. 46 del 2013 e  n.  176  del
2012). 
    15.-  Va  oltretutto  considerata  anche   un'altra   distorsione
prodotta dalla ibridazione delle due forme  perequative:  le  risorse
relative alla componente speciale collocate all'interno del  FSC  non
sono state, infatti, assistite da coerenti meccanismi per l'effettivo
raggiungimento dei LEP al contempo fissati. 
    In altri termini,  ha  preso  forma  una  componente  perequativa
speciale che, risultando innestata nell'ambiente normativo tipico  di
quella ordinaria - volta a premiare l'autonomia e priva di vincoli di
destinazione - non ha attinto agli strumenti necessari per assicurare
i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti «che devono», come
si esprime l'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  «essere
garantiti su tutto il territorio nazionale». 
    E' significativo di questa contraddizione l'incipit  della  prima
norma impugnata, ovvero il comma 172 dell'art. 1 della legge  n.  234
del 2021, che, se da un lato, recita: «[a]l  fine  di  rimuovere  gli
squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido  in
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione», dall'altro, poi, si limita a prevedere un monitoraggio
della spesa senza alcuna sanzione con riguardo a quei comuni che  non
impegnano le risorse  per  il  richiesto  potenziamento  dei  servizi
educativi per l'infanzia. 
    Il d.l. n. 115 del 2022, come convertito, all'art. 16,  comma  5,
ha poi precisato: «[l]e somme che a seguito del monitoraggio, di  cui
al settimo periodo,  risultassero  non  destinate  ad  assicurare  il
potenziamento del servizio asili nido sono recuperate  a  valere  sul
fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni». 
    Anche   considerando   quest'ultima    specificazione,    risulta
palesemente  contraddittorio  che,  a  fronte  di   un   vincolo   di
destinazione funzionale a garantire  precisi  LEP,  la  "sanzione"  a
carico dei  comuni  inadempienti  possa  poi  consistere  nella  mera
restituzione delle somme non impegnate. 
    Questa soluzione,  infatti,  non  e'  in  grado  di  condurre  al
potenziamento   dell'offerta   dei   servizi   sociali   e    lascia,
paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite  le
persone  che  avrebbero  dovuto,  grazie  alle   risorse   vincolate,
beneficiare delle relative prestazioni. 
    L'inadeguatezza della soluzione trova conferma,  del  resto,  nel
diverso  e  ben  piu'  coerente  meccanismo  che  il  legislatore  ha
strutturato in materia di diritto alla salute,  prevedendo,  come  e'
noto, il commissariamento della regione che non garantisce i  livelli
essenziali di assistenza. 
    15.1.- A questo riguardo, va  considerato  che  il  quinto  comma
dell'art. 119 Cost., quando sono in causa i LEP di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost., fa sistema con l'art. 120,  secondo
comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali»,  abilita
l'intervento  del  potere  sostitutivo  dello  Stato   come   rimedio
all'inadempienza dell'ente territoriale. 
    E'   quindi   all'interno   di   fondi   perequativi    speciali,
correttamente strutturati ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  119
Cost.,  che  sarebbe  possibile  trarre  le  coerenti  e   necessarie
implicazioni  in  caso  di  mancato  impegno  delle  risorse  statali
vincolate a favore dei LEP - in funzione del «pieno  superamento  dei
divari territoriali  nel  godimento  delle  prestazioni  inerenti  ai
diritti sociali» (sentenza n. 220 del 2021) - giungendo a  prevedere,
quando necessario, opportune forme  di  commissariamento  degli  enti
inadempienti. 
    Le previsioni  dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  infatti,
pongono lo Stato «quale garante di ultima istanza  della  tenuta  del
sistema   costituzionale»   rispetto   a    determinati    «interessi
essenziali», quali  quelli  attinenti  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni dei diritti civili e sociali (sentenza n. 168 del 2021). 
    E' significativo, peraltro, che  la  relazione  semestrale  della
Commissione parlamentare per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale
presentata alle Camere il 15 dicembre  2021  abbia  evidenziato,  con
riferimento  alla  perequazione  comunale,  l'opportunita'  «per   le
funzioni in cui le  norme  individuano  dei  livelli  essenziali»  di
prevedere, «in coerenza con l'articolo 120 della  Costituzione  e  in
analogia a quanto gia' sperimentato in campo sanitario, un meccanismo
che, oltre ad aiutare gli  enti  a  individuare  le  criticita'  e  a
predisporre una strategia di miglioramento dei servizi, consenta, nei
casi di grave e persistente inadempienza, un  intervento  sostitutivo
dello Stato» (pag. 26). 
    16.- Quanto detto  conferma  come  nell'unico  fondo  perequativo
relativo ai comuni e storicamente esistente ai sensi  dell'art.  119,
terzo comma, Cost., non  possano  innestarsi  componenti  perequative
riconducibili  al  quinto  comma  della  medesima  disposizione,  che
devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione
in  altri  fondi  a  cio'  dedicati,   con   tutte   le   conseguenti
implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario,  degli
ambiti di competenza regionali. 
    17.- Cio' chiarito, va tuttavia  ribadito  che  la  rimodulazione
auspicata  nel  petitum  della  ricorrente  non  rappresenta  l'unica
possibilita' di rispondere a tale esigenza. 
    In conclusione, quindi, il compito di adeguare il diritto vigente
alla tutela  costituzionale  riconosciuta  all'autonomia  finanziaria
comunale - anche nel rispetto del  principio  di  corrispondenza  tra
risorse e funzioni (ex plurimis, sentenza  n.  135  del  2020)  -  al
contempo bilanciandola con la necessita' di  non  regredire  rispetto
all'«imprescindibile»  (sentenza  n.  220  del  2021)   processo   di
definizione e finanziamento dei LEP (la cui esigenza  e'  stata  piu'
volte, come detto, rimarcata da questa stessa Corte),  non  puo'  che
spettare al legislatore, dato il ventaglio delle soluzioni possibili. 
    L'inammissibilita'    delle    questioni     deriva,     infatti,
«dall'impossibilita' per questa Corte di  esercitare  una  supplenza,
dettando relazioni finanziarie  alternative»  (sentenza  n.  155  del
2015) a quelle adottate  dallo  Stato  in  difformita'  dallo  schema
costituzionale precedentemente richiamato. 
    Questa Corte, pertanto, non puo', al momento,  che  arrestarsi  e
cedere il passo  al  legislatore,  chiamandolo  pero'  a  intervenire
tempestivamente  per  superare,   in   particolare,   una   soluzione
perequativa ibrida che non e' coerente con il disegno  costituzionale
dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost.