ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  42,  comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale ordinario di  Trieste,  in
funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra F. U. e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  con  ordinanza
del 4 luglio 2023, iscritta al n. 10 del registro ordinanze del  2023
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  7,  prima
serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2023 il Giudice relatore
Maria Rosaria San Giorgio; 
    uditi gli  avvocati  Mauro  Sferrazza  e  Samuela  Pischedda  per
l'INPS; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 luglio 2023. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 4 luglio 2022, iscritta al n.  10
del registro ordinanze del 2023, il Tribunale ordinario  di  Trieste,
in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento  agli
artt. 2,  3  e  32  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte
in  cui  non  include  il  convivente  more  uxorio  tra  i  soggetti
beneficiari del congedo straordinario per assistere il familiare  con
disabilita' grave»; 
    che il giudizio principale e' stato promosso da F. U. con ricorso
ai sensi dell'art. 442 del codice  di  procedura  civile,  contenente
istanza per cautela d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., al fine di
ottenere l'accertamento del diritto al congedo  di  cui  all'art.  4,
comma 2, della legge  8  marzo  2000,  n.  53  (Disposizioni  per  il
sostegno della maternita' e della paternita',  per  il  diritto  alla
cura e alla  formazione  e  per  il  coordinamento  dei  tempi  delle
citta'), disposto a favore del coniuge  convivente  di  soggetto  con
disabilita' in situazione di gravita'  dall'art.  42,  comma  5,  del
citato d.lgs. n. 151 del 2001, per assistere la propria convivente A.
V., portatrice  di  handicap  in  condizioni  di  gravita'  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,   n.   104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate), in quanto affetta da «sclerosi  multipla
remittente recidivante»; 
    che nella ordinanza di rimessione si riferisce che il  ricorrente
ha chiesto «in  via  principale,  previa  eventuale  sospensione  del
giudizio e trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  [di]
accertare e  dichiarare  [...]  l'illegittimita'»  dei  provvedimenti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di diniego al
godimento del congedo di cui si tratta; 
    che il giudice a quo riferisce ancora che l'INPS, nel costituirsi
nel giudizio principale, ha chiesto il rigetto della domanda  perche'
non fondata, in quanto nel vigente quadro normativo la posizione  del
«convivente di fatto» non potrebbe essere  equiparata  a  quella  del
coniuge, avendo l'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76
(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso  sesso
e disciplina delle convivenze) previsto una perfetta equivalenza,  in
ordine alle disposizioni di legge che si riferiscono  al  matrimonio,
tra «coniuge» e «parte dell'unione civile», nulla stabilendo, invece,
in favore del «convivente di fatto»; 
    che, ancora, ad avviso dell'Istituto resistente, la questione  di
legittimita' costituzionale sarebbe manifestamente  infondata,  anche
perche' nelle occasioni in cui questa Corte ha effettuato  l'indicata
equiparazione, cio' e' avvenuto a tutela non gia'  della  «convivenza
di  fatto»,  intesa  quale  formazione  sociale,  ma  di  un  diritto
inviolabile della persona e, in particolare, del figlio minore  della
coppia convivente; 
    che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che il giudizio
non puo' essere  definito  indipendentemente  dalla  soluzione  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma  5,  del
d.lgs.  n.  151  del  2001,  essendo   da   escludere   una   lettura
costituzionalmente orientata di tale disposizione, la quale individua
la platea dei soggetti  legittimati  alla  percezione  del  beneficio
attraverso  una  elencazione   specificamente   definita,   tale   da
costituire un numero chiuso, non suscettibile di estensione se non  a
seguito di un intervento di questa Corte (si citano  le  sentenze  n.
232 del 2018; n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 233 del 2005); 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,  il
rimettente fa valere il progressivo  riconoscimento  nell'ordinamento
della «famiglia di  fatto»  quale  soggetto  titolare  di  situazioni
giuridiche, richiamando,  sul  punto:  la  disciplina  sull'esercizio
congiunto della responsabilita' genitoriale  da  parte  dei  genitori
naturali, ove conviventi, ai sensi dell'art. 317-bis,  comma  2,  del
codice civile; la legge 8  febbraio  2006,  n.  54  (Disposizioni  in
materia di separazione  dei  genitori  e  affidamento  condiviso  dei
figli),    che    afferma    l'applicabilita'    della     disciplina
sull'affidamento condiviso  ai  procedimenti  relativi  ai  figli  di
genitori non legati da vincolo matrimoniale; la legge 9 gennaio 2004,
n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del
capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di  sostegno  e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e  429  del
codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche'
relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), che prevede
la possibilita' della nomina, quale amministratore di sostegno, anche
della  persona  stabilmente  convivente  con  il  beneficiario  della
misura; la legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali), che abolisce ogni discriminazione
tra figli legittimi e naturali; le sentenze di questa  Corte  n.  138
del 2010 e n. 237 del 1986, che riconducono la stabile convivenza tra
due persone alla nozione di formazione sociale; la giurisprudenza  di
legittimita', che ha contribuito alla emersione  della  "famiglia  di
fatto" con il  riconoscimento  delle  relative  posizioni  soggettive
sotto il profilo risarcitorio, come e' avvenuto, tra  le  altre,  con
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 novembre 2008,
n. 26972; la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
sul diritto alla vita familiare di cui all'art. 8  della  Convenzione
europea sui diritti dell'uomo, che  fa  riferimento  anche  a  legami
familiari di fatto, come chiarito  nella  sentenza  24  giugno  2010,
prima sezione, Schalk e Kopf contro Austria, e nella sentenza del  21
luglio 2015, Oliari e altri contro Italia); 
    che, ancora, il giudice a quo  richiama  la  sentenza  di  questa
Corte  n.  203  del  2013,  la  quale,  nel  riconoscere  il  congedo
straordinario anche ai parenti ed affini entro  il  terzo  grado,  se
conviventi  con  l'assistito,  ha  ricompreso  tra  i  legittimati  a
percepire  il  beneficio  i  componenti  della   "famiglia   estesa",
valorizzata  quale  formazione  in  cui  e'  garantito   il   diritto
fondamentale alla salute del disabile; 
    che, pertanto, secondo il rimettente, deve ritenersi  illogica  e
contraddittoria  l'esclusione,  tra   i   beneficiari   del   congedo
straordinario di cui si tratta, del «convivente di fatto»  legato  da
vincolo affettivo al disabile, ed irragionevole la  compressione  del
diritto all'assistenza dello stesso nella sua comunita' di vita,  «in
funzione di un dato normativo  rappresentato  dal  mero  rapporto  di
coniugio»; 
    che nel giudizio innanzi a questa Corte si e' costituito  l'INPS,
deducendo la  inammissibilita'  o  la  manifesta  infondatezza  della
questione, chiedendo, in subordine, la  restituzione  degli  atti  al
giudice  rimettente  a  seguito  dell'intervenuta  approvazione   del
decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della
direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e
vita familiare per i genitori e i  prestatori  di  assistenza  e  che
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», che, all'art. 2, comma
1, lettera n), nel sostituire il comma 5 dell'art. 42 del  d.lgs.  n.
151 del 2001, ha previsto il «convivente di fatto», di  cui  all'art.
1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, tra i soggetti fruitori  del
congedo straordinario del disabile grave, accordandogli il diritto di
assentarsi dal lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, della  legge  n.
53 del 2000; 
    che la  nuova  formulazione  della  norma  censurata,  ad  avviso
dell'INPS,  priverebbe  di  rilevanza  ed  attualita'  la  questione,
precludendone il preliminare giudizio di ammissibilita' da  parte  di
questa Corte, e, comunque, renderebbe «necessario ed opportuno che il
giudice remittente operi - laddove  non  sia  possibile  definire  la
controversia alla luce della nuova regola  -  una  nuova  valutazione
della fattispecie alla luce dello jus superveniens»; 
    che, in ogni  caso,  secondo  l'INPS,  l'originaria  formulazione
dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151  del  2001  escluderebbe  la
fondatezza della prospettata questione in un  contesto  normativo  in
cui la convivenza di fatto non e' stata annoverata tra le  formazioni
sociali di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione; 
    che nell'imminenza della udienza l'INPS ha depositato una memoria
in cui ha  insistito  per  la  restituzione  degli  atti  al  giudice
rimettente per nuovo esame o  «in  via  di  gradato  subordine»,  per
l'inammissibilita' o infondatezza della questione. 
    Considerato che, successivamente al deposito, in  data  4  luglio
2022, della  ordinanza  di  rimessione,  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, il  citato  d.lgs.  n.
105 del 2022, il cui art. 2, comma  1,  lettera  n),  ha  riformulato
l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 equiparando,  ai  fini
del  godimento  del  congedo  straordinario  per   l'assistenza   del
congiunto con disabilita' grave, ex art. 3, comma  3,della  legge  n.
104 del 1992, al coniuge convivente, il «convivente di fatto» di  cui
all'art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016; 
    che detto ius superveniens ha inciso in  modo  significativo  sul
quadro  normativo  di  riferimento,  integrando  il  contenuto  della
disposizione censurata secondo  il  verso  del  sollevato  dubbio  di
legittimita' costituzionale; 
    che si impone, pertanto, un rinnovato  esame  della  rilevanza  e
della  non  manifesta  infondatezza  delle  sollevate  questioni   di
legittimita' costituzionale ad opera del giudice rimettente; 
    che va, conclusivamente, disposta la restituzione degli  atti  al
Tribunale di Trieste per un nuovo apprezzamento della rilevanza e non
manifesta infondatezza delle questioni sollevate (ordinanze di questa
Corte n. 23 del 2023, n. 231, n. 227 e n. 97 del 2022), alla luce del
mutato quadro normativo.