ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
4, e 76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,  n.  136),  promosso
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario
di Siracusa, nel procedimento penale a carico di L. C., con ordinanza
del 24 novembre 2022, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2023 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  10,  prima
serie speciale, dell'anno 2023, la cui trattazione e'  stata  fissata
per l'adunanza in camera di consiglio del 9 gennaio 2024. 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 24 novembre 2022, iscritta al  n.
22  del  registro  ordinanze  2023,  il  Giudice  per   le   indagini
preliminari presso il Tribunale ordinario di  Siracusa  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma  4,  e
76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.  136),  in  riferimento
agli artt. 3, 15, 21, 25 e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo; 
    che il rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, in
sede cautelare, sulla richiesta di sequestro in  via  preventiva  del
telefono cellulare di L. C., indagato per il delitto di cui  all'art.
76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 perche', in data 15  febbraio
2021, avrebbe trasgredito all'avviso orale del Questore  di  Siracusa
(notificato in data 12 gennaio 2021) con cui gli veniva fatto divieto
di  possedere  o  utilizzare  «qualsiasi  apparato  di  comunicazione
radiotrasmittente», in applicazione di quanto previsto  dall'art.  3,
comma 4, del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; 
    che, prosegue il rimettente,  le  questioni  sarebbero  rilevanti
perche' la pronuncia sulla domanda cautelare richiede una valutazione
sul fumus relativo al delitto previsto dalle norme censurate; 
    che le questioni sarebbero non manifestamente infondate alla luce
della costante interpretazione che, dell'art. 3, comma 4, del  d.lgs.
n. 159 del 2011, ha dato la giurisprudenza di  legittimita',  secondo
la quale l'avviso orale rafforzato del questore, allorche'  vieta  il
possesso  e  l'utilizzo  di  «qualsiasi  apparato  di   comunicazione
radiotrasmittente»,  include  anche   il   telefono   cellulare   (e'
richiamata, sul punto, Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza
1° settembre-1° ottobre 2009, n. 38514); 
    che,    cosi'    interpretate,    le    disposizioni    censurate
confliggerebbero   con    plurimi    parametri    costituzionali    e
convenzionali; 
    che, innanzi tutto, sarebbe leso  l'art.  15  Cost.,  perche'  le
forme di corrispondenza  e  di  comunicazione  che  esso  tutela  non
potrebbero non includere oggi quelle veicolate, in forma  telematica,
attraverso l'uso del telefono cellulare, e la loro  limitazione,  nel
caso  di  specie,  non  avverrebbe  nel  rispetto  della  riserva  di
giurisdizione prevista da tale articolo, dal momento che a valutare i
presupposti  per  l'applicazione   della   misura   e'   un'autorita'
amministrativa; 
    che ad essere violato sarebbe anche l'art. 21 Cost.,  perche'  le
disposizioni censurate comprometterebbero gravemente la  liberta'  di
manifestazione del pensiero nella  sfera  della  partecipazione  alla
vita pubblica, con riguardo alla liberta'  di  informare,  di  essere
informati  (o  di  ricevere  informazioni)  e  di  informarsi  (o  di
ricercare informazioni); 
    che il divieto di possesso  e  utilizzo  del  telefono  cellulare
conseguente all'emissione dell'avviso orale rafforzato si porrebbe in
contrasto anche con l'art. 3  Cost.,  per  il  fatto  di  determinare
«l'isolamento  dell'individuo  e  la  difficolta'  di   reinserimento
sociale dei soggetti piu' svantaggiati»; 
    che sarebbe parimenti menomato il principio  di  tassativita'  in
materia penale, garantito dall'art.  25  Cost.,  perche'  il  divieto
emanato dall'autorita' amministrativa non indicherebbe il periodo  di
vigenza dello stesso, esponendo il soggetto  passivo  al  rischio  di
incorrere nel reato per un tempo non determinato; 
    che  il  medesimo  divieto  si  rivelerebbe,   da   ultimo,   non
proporzionato rispetto agli ambiti e alle finalita' di cui agli artt.
8 e 10 CEDU, evocati per  il  tramite  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost., che tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita
privata e familiare e  la  liberta'  di  espressione,  in  quanto  il
notevole sacrificio subito dall'individuo - che  si  veda  sanzionato
penalmente  per  la  violazione   di   un   precetto   dell'autorita'
amministrativa - non risulterebbe adeguatamente correlato al bene che
si intenderebbe proteggere, quello della sicurezza pubblica, che  non
parrebbe effettivamente leso dal possesso di un telefono cellulare. 
    Considerato che, con la sentenza n. 2 del 2023, depositata il  12
gennaio 2023 e pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale  il  successivo  18
gennaio, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale,
per violazione dell'art. 15 Cost., dell'art. 3, comma 4,  del  d.lgs.
n. 159 del 2011 nella parte in cui include i telefoni  cellulari  tra
gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di  cui  il  questore
puo' vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo; 
    che,  pertanto,  per  effetto  della  suddetta  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale, e' venuta meno  la  norma  ricavabile,
secondo l'interpretazione invalsa nel diritto vivente,  dall'art.  3,
comma 4, del d.lgs.  n.  159  del  2011,  che  vieta  il  possesso  e
l'utilizzo del telefono cellulare a chi sia destinatario di un avviso
orale rafforzato del questore; 
    che, di conseguenza,  l'inosservanza  del  medesimo  divieto  non
integra piu' il reato di cui  all'art.  76,  comma  2,  del  medesimo
d.lgs. n. 159 del 2011, anch'esso oggetto di censure; 
    che,  quindi,  le  questioni   di   legittimita'   costituzionale
sollevate nel presente giudizio risultano essere  prive  di  oggetto,
circostanza che, secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,
determina la loro manifesta inammissibilita' (ex multis, ordinanze n.
213 e n. 86 del 2023, n. 204 e n. 102 del 2022, n. 206 del 2021 e  n.
125 del 2020). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.