ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  54,  comma
1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443  (Ordinamento  del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma  dell'art.  14,
comma 1,  della  legge  15  dicembre  1990,  n.  395),  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per il  Piemonte,  sezione  prima,
nel procedimento vertente tra A. D.F. e il Ministero della giustizia,
con ordinanza del 24 aprile 2023, iscritta  al  n.  75  del  registro
ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione di A. D.F.; 
    udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 2024 il Giudice relatore
Giovanni Amoroso; 
    udito l'avvocato Maria Francesca Soriano per A. D.F.; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 marzo 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 24 aprile 2023, il Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, sezione prima, ha sollevato  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  54,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento  del  personale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della
legge 15 dicembre 1990, n. 395) nella parte in cui prevede che  «[l]e
promozioni di cui  al  presente  decreto  decorrono  dalla  data  del
verificarsi del fatto», in riferimento agli artt. 3, 97 e 117,  primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 1,  2
e 3 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale  del  lavoro
n.  111,  sulla  discriminazione  in  materia  di  impiego  e   nelle
professioni, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958, ratificata e  resa
esecutiva con legge 6 febbraio 1963, n. 405. 
    1.1.- Il giudice rimettente premette che il ricorrente riveste la
qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria a
seguito di promozione per merito straordinario ai sensi dell'art. 77,
commi 1 e 2, del d.P.R. 15  febbraio  1999,  n.  82  (Regolamento  di
servizio del Corpo di polizia penitenziaria), con decorrenza, secondo
quanto previsto dalla  disposizione  censurata,  dalla  data  del  1°
febbraio 2016. 
    In particolare, il Tribunale a quo evidenzia che il dipendente ha
agito  per  l'accertamento  e  la   declaratoria   dell'inadempimento
dell'obbligo  a  provvedere   del   Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,  Direzione  generale
del personale e delle risorse e Provveditorato regionale del Piemonte
e della Valle d'Aosta rispetto  all'istanza  notificata  al  medesimo
Dipartimento, rimasta priva di riscontro,  mediante  la  quale  aveva
chiesto che gli effetti giuridici dell'attribuzione della  promozione
alla    qualifica    corrispondente    all'inquadramento    superiore
decorressero dalla data del 1° gennaio 2009, in virtu'  dei  principi
espressi dalla sentenza di questa Corte n. 224 del 2020 e dal  parere
reso dal Consiglio di Stato,  sezione  prima,  nell'adunanza  del  10
novembre 2021, n. 1984. 
    Rappresenta ulteriormente il TAR Piemonte  che,  nelle  more  del
completamento della procedura per  il  conferimento  della  qualifica
superiore per merito straordinario in favore dello stesso ricorrente,
sulla  scorta  di  due  distinte   proposte   in   detta   direzione,
l'Amministrazione penitenziaria, in  data  19  dicembre  2017,  aveva
indetto un concorso con il quale aveva bandito  2.851  posti  per  la
nomina nella medesima qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
nel Corpo di Polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica  dal  1°
gennaio 2009. 
    Senonche' a tale concorso il ricorrente non aveva partecipato  in
quanto era in attesa di due riconoscimenti di maggiore prestigio.  La
promozione per merito straordinario nella qualifica era ottenuta  con
provvedimento del 9 dicembre  2020,  a  seguito  della  sentenza  del
medesimo TAR Piemonte 2 novembre 2020, n. 659. 
    Nelle more, tuttavia, questa Corte, con sentenza n. 224 del 2020,
aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, come ricorda  ancora
il giudice a quo, l'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile  1982,
n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che  espleta
funzioni   di   polizia),   laddove   non   prevedeva,    nell'ambito
dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, l'allineamento
della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente  di
coloro i quali sono promossi per merito straordinario a  quella  piu'
favorevole riconosciuta al personale che ha  conseguito  la  medesima
qualifica all'esito della selezione o del  concorso  successivi  alla
data della verificazione dei fatti. 
    In omaggio ai principi affermati da questa Corte nella richiamata
decisione, il ricorrente  aveva  dunque  diffidato  l'Amministrazione
penitenziaria ad operare la ricostruzione della propria carriera  con
la decorrenza piu' favorevole  riconosciuta  ai  vice  sovrintendenti
promossi a seguito del concorso bandito nella data  del  19  dicembre
2017 e, a fronte dell'inerzia nel provvedere, aveva proposto  ricorso
per l'accertamento del diritto alla retrodatazione nella qualifica ai
fini giuridici. 
    Il giudice rimettente riferisce ulteriormente  che  il  Ministero
della giustizia -  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,
nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'inconferenza  della  citata
pronuncia nella fattispecie concreta perche' adottata con riguardo ad
una  specifica  disposizione  dell'ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che non puo' trovare applicazione, ne' diretta,  ne'
analogica, nell'ordinamento della Polizia penitenziaria. 
    1.2.- Il TAR Piemonte,  nel  delineare  il  quadro  normativo  di
riferimento, ricorda che  l'art.  51  del  d.lgs.  n.  443  del  1992
sull'ordinamento del personale appartenente al  Corpo  della  Polizia
penitenziaria stabilisce  che  la  qualifica  superiore  puo'  essere
conferita, in presenza dei presupposti ivi indicati, anche per merito
straordinario, ad agenti, agenti  scelti,  assistenti  ed  assistenti
capo, e che tale promozione,  ai  sensi  dell'art.  54  del  medesimo
decreto legislativo, ha effetto dalla data del verificarsi del fatto. 
    Evidenzia  che,  in  via  ordinaria,  secondo   quanto   previsto
dall'art. 16 (comma 1, lettere a e b) del medesimo d.lgs. n. 443  del
1992, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei  sovrintendenti
della Polizia penitenziaria si consegue con selezione effettuata  con
scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel  limite  del
settanta per cento dei posti disponibili al 31  dicembre  di  ciascun
anno, agli assistenti capo aventi determinati requisiti e, nel limite
del trenta per cento dei posti disponibili alla  medesima  data,  con
concorso per titoli  ed  esami,  riservato  al  ruolo  di  agenti  ed
assistenti. 
    Il TAR Piemonte sottolinea, in particolare, che in  questi  casi,
ai sensi del comma 3 della stessa  disposizione,  la  nomina  a  vice
sovrintendente e' conferita con decorrenza giuridica dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate  le  vacanze,
non trascurando di precisare che questa peculiare retrodatazione  dei
soli effetti giuridici dell'attribuzione  della  qualifica  e'  stata
introdotta dall'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200
(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del  Corpo  di
polizia penitenziaria),  come  modificato  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 28 febbraio  2001,  n.  76  (Disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia
di  riordino  del  personale  non  direttivo  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria). Tale disposizione ha cosi' modificato  la  precedente
regola espressa dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 che
prevedeva che la promozione alla qualifica di vice sovrintendente era
conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla
data di conclusione del corso medesimo. 
    1.3.- Sottolinea il giudice rimettente  che  tale  meccanismo  di
retrodatazione ha le stesse caratteristiche di quello  gia'  ritenuto
costituzionalmente illegittimo, nella misura in cui non si  applicava
anche a quanti avevano conseguito la qualifica superiore  per  merito
straordinario, dalla gia' citata sentenza n. 224 del 2020  di  questa
Corte, con riguardo al personale della Polizia di  Stato,  ravvisando
una possibile violazione  degli  artt.  3  e  97  Cost.,  poiche'  le
modifiche intervenute per effetto dell'art. 3 del d.lgs.  n.  76  del
2001 hanno comportato un sostanziale "scavalcamento"  nel  ruolo  dei
sovrintendenti da parte di quelli promossi per  concorso  rispetto  a
coloro  i  quali  avevano   ottenuto   la   promozione   per   merito
straordinario. 
    Quanto alla contestata tempestivita' dell'azione  del  ricorrente
rispetto alla data del provvedimento di inquadramento nella qualifica
superiore, il giudice rimettente osserva che tale atto amministrativo
ha carattere vincolato sicche' la posizione  giuridica  fatta  valere
dal ricorrente e' un vero e proprio diritto  soggettivo  assoggettato
al termine di prescrizione contemplato per le azioni di  accertamento
e di condanna. 
    Evidenzia inoltre il Tribunale  rimettente  che,  anche  a  voler
aderire alla tesi piu' tradizionale che ascrive  natura  autoritativa
ai provvedimenti di inquadramento nel ruolo del personale di  diritto
pubblico, la pretesa del ricorrente puo'  convertirsi  (pure  per  la
domanda subordinata proposta) in azione contro  il  silenzio  serbato
dall'Amministrazione rispetto alla  diffida  inviata  dal  dipendente
dopo la pubblicazione della citata sentenza n. 224 del 2020.  Volendo
cosi' opinare,  infatti,  l'inerzia  si  sarebbe  perfezionata  il  4
novembre 2022, con conseguente tempestivita' dell'azione rispetto  al
termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2,  dell'Allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  governo  per
il  riordino  del  processo  amministrativo)  per   la   proposizione
dell'azione contro il silenzio. 
    Il TAR rileva poi che l'accesso alla qualifica per  tale  via  in
luogo di quelle  ordinarie  ha  un  quid  pluris  di  esemplarita'  e
meritevolezza che puo' assumere rilievo nelle procedure di  scrutinio
successivo, considerato che quello per merito comparativo,  ai  sensi
dell'art. 44 del d.lgs. n. 443 del  1992,  consiste  in  un  giudizio
sulla professionalita' complessiva dell'impiegato che  si  fonda  sui
titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato  matricolare,
con  particolare  riguardo  ai  rapporti  informativi  e  ai  giudizi
complessivi. 
    Di qui la ritenuta sussistenza, secondo il giudice rimettente, di
un  interesse  differenziato   e   qualificato   del   ricorrente   a
privilegiare   il   conseguimento   della   promozione   per   merito
straordinario. 
    1.4.- Il TAR Piemonte  osserva,  inoltre,  che,  a  fronte  della
chiara formulazione letterale dell'art. 54  del  d.lgs.  n.  443  del
1992, laddove ancora la decorrenza  giuridica  della  promozione  per
merito straordinario alla data di verificazione del fatto che ha dato
origine al conferimento della  "ricompensa",  non  e'  possibile  una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma, neppure  in
applicazione analogica della gia' citata sentenza n. 224 del 2020, in
quanto riferita ad un'altra disposizione, ossia  all'art.  75,  primo
comma, del d.P.R. n. 335  del  1982  che,  pur  avendo  un  contenuto
analogo al citato art. 54,  non  ha  fatto  venir  meno  detta  norma
dall'ordinamento. 
    1.5.- In punto di non manifesta infondatezza  il  giudice  a  quo
sottolinea che, nel sistema originariamente configurato dal d.lgs. n.
443 del  1992,  non  sussisteva  alcun  disallineamento  quanto  agli
effetti del conseguimento della qualifica superiore,  a  seconda  che
fosse avvenuta per via  ordinaria  o  straordinaria,  disallineamento
determinato solo dall'art. 16, comma 3, nella formulazione successiva
al d.lgs. n. 76 del 2001, laddove ha previsto la retrodatazione della
qualifica, ove conseguita  per  concorso,  al  1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. 
    Di qui, secondo il rimettente,  sarebbe  riprodotta  la  medesima
regolamentazione   che   e'   stata    ritenuta    costituzionalmente
illegittima, con riferimento alla Polizia di Stato, dalla piu'  volte
citata sentenza di questa Corte n. 224 del 2020. Conseguentemente, la
disposizione censurata contrasterebbe, in primo luogo, con  l'art.  3
Cost.  perche'  non  sarebbe  ragionevole  prevedere  una  differente
decorrenza  nell'acquisizione  della  qualifica  superiore  solo   in
considerazione delle modalita' di accesso alla stessa. 
    La contraddittorieta' intrinseca della norma rileverebbe gia' sul
piano logico atteso che, a fronte  della  priorita'  temporale  della
prima fattispecie, ossia del fatto generatore  della  promozione  per
merito straordinario, nella data del 4 febbraio 2016,  una  procedura
concorsuale ordinaria indetta successivamente, ossia il  19  dicembre
2017, produrrebbe i suoi effetti in una data anteriore. 
    Inoltre,  sul  versante  teleologico,  la  disposizione   sarebbe
incoerente con l'obiettivo premiale della  ricompensa  che  finirebbe
con il determinare risultati gravemente penalizzanti per lo  sviluppo
della carriera del beneficiario, stante la regola generale  enunciata
dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.  443  del  1992,  per  la  quale,
nell'ambito dello stesso ruolo, la  gerarchia  e'  determinata  dalla
qualifica e, all'interno della medesima qualifica, dall'anzianita'. 
    Altresi',    sul    piano    ordinamentale    sistematico,     la
contraddittorieta' della disposizione censurata verrebbe  in  rilievo
alla  luce  del  principio   di   tendenziale   equiparazione   degli
ordinamenti delle Forze di polizia  sancito  dall'art.  8,  comma  1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),  stante
la caducazione dell'analogo meccanismo previsto  per  la  Polizia  di
Stato a seguito della sentenza n. 224 del 2020. 
    Sotto un distinto profilo, il  giudice  rimettente  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n.  443
del  1992  anche  in  riferimento  all'art.  97  Cost.,  poiche'   il
mantenimento di una  divaricazione  nella  decorrenza  degli  effetti
giuridici tra le due ipotesi di promozione  alla  medesima  qualifica
superiore determinerebbe un'irragionevole disparita'  di  trattamento
da  parte  dell'amministrazione  in  violazione  del   principio   di
imparzialita' che deve connotare i pubblici uffici. 
    Inoltre,  con  riferimento  al  principio   di   buon   andamento
dell'attivita'  amministrativa,   il   mancato   allineamento   della
decorrenza giuridica si porrebbe in distonia con  la  ratio  premiale
sottesa all'istituto della promozione per merito straordinario. 
    Il TAR Piemonte osserva, infine, che la  disposizione  censurata,
determinando un irragionevole scavalcamento solo a fronte  del  fatto
generatore della  promozione,  violerebbe  anche  l'art.  117,  primo
comma, Cost.,  in  relazione  al  principio  di  non  discriminazione
sancito dall'art. 1, primo paragrafo, lettera b),  della  Convenzione
OIL n. 111 del 1958 sulla discriminazione in  materia  di  impiego  e
nelle professioni. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il  ricorrente  nel  giudizio  a
quo, A. D.F., il quale,  ripercorsi  i  provvedimenti  che  lo  hanno
riguardato e le ragioni poste a fondamento dell'azione principale, ha
evidenziato la sostanziale identita' delle disposizioni  espresse  in
materia per la Polizia di Stato, ossia  gli  artt.  75  e  24-quater,
settimo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, che hanno dato luogo  alla
sentenza  di  questa  Corte  n.  224  del  2020,  e  per  la  Polizia
penitenziaria, ossia gli artt. 54 e 16, comma 3, del  d.lgs.  n.  443
del 1992. Ha dunque evidenziato, a sostegno delle questioni sollevate
dal TAR Piemonte, che si pongono i medesimi problemi di  legittimita'
costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e  97  Cost.,  accertati
dalla indicata sentenza. 
    3.- Non e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza in epigrafe  indicata,  il  TAR  Piemonte  ha
sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  54,
comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992, in riferimento agli artt. 3,  97
e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 1,  2
e 3 della Convenzione OIL n. 111 del 1958  sulla  discriminazione  in
materia di impiego e nelle professioni. 
    In particolare il giudice rimettente  dubita  della  legittimita'
costituzionale della disposizione  censurata,  nella  parte  in  cui,
ancorando  la  decorrenza  giuridica  della  promozione  per   merito
straordinario  nel  ruolo  dei  vice  sovrintendenti  della   Polizia
penitenziaria alla data nella quale si e' verificato il fatto che  ha
dato luogo alla ricompensa, determinerebbe un'illegittima  disparita'
di trattamento, che si riverbera anche sui principi di buon andamento
e  imparzialita'  dell'azione  amministrativa,   rispetto   ai   vice
sovrintendenti che hanno avuto  accesso  alla  medesima  qualifica  a
seguito di procedure concorsuali per le  quali,  invece,  l'art.  16,
comma  3,  dello  stesso  d.lgs.  n.  443  del  1992,   prevede   una
retrodatazione giuridica nella qualifica alla  data  del  1°  gennaio
successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. 
    2.-   In   via   preliminare,   sussistono   i   presupposti   di
ammissibilita' delle questioni quanto alla loro rilevanza. 
    2.1. - Con riferimento alla tempestivita' dell'azione principale,
il TAR Piemonte ha osservato che il ricorrente non e' decaduto  dalla
possibilita'  di  richiedere  una  differente  decorrenza  sul  piano
giuridico nell'accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo  superiore
dei sovrintendenti pur non avendo  impugnato,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla conoscenza legale  dello  stesso,  il  relativo
provvedimento di inquadramento.  Ha  evidenziato  che,  poiche'  tale
provvedimento ha natura vincolata, il dipendente vanta,  rispetto  ad
esso, una posizione di diritto  soggettivo,  che  puo'  essere  fatta
valere entro l'ordinario termine  di  prescrizione  per  l'azione  di
accertamento. 
    In ogni caso, l'azione sarebbe tempestiva anche se  intesa  quale
volta a contestare il silenzio-diniego della pubblica amministrazione
rispetto  all'istanza  del   ricorrente   di   ottenere   l'auspicato
inquadramento con decorrenza piu' favorevole, essendo stata  proposta
entro il termine di un anno, previsto dall'art.  31,  comma  2,  cod.
proc.  amm.,  rispetto  al  momento  della  formazione  del  predetto
silenzio. 
    Tali valutazioni del giudice rimettente sono  espressione  di  un
vaglio non implausibile  in  ordine  alla  tempestivita'  dell'azione
presupposta (sentenze n. 170 del 2018 e n. 53 del 2017). 
    2.2.- Quanto  alla  sussistenza  di  un  concreto  interesse  del
ricorrente nello stesso giudizio principale - sotto  il  profilo  che
egli, pur essendo nelle condizioni di farlo, non aveva partecipato al
concorso, bandito nelle  more  della  decisione  dell'Amministrazione
sulle  proposte  di  promozione  per  merito  straordinario  che   lo
riguardavano,  che  gli  avrebbe  consentito  di  accedere  al  ruolo
superiore  dei  sovrintendenti  con   l'auspicata   decorrenza   piu'
favorevole - il  TAR  Piemonte  ha  osservato  che,  in  realta',  il
dipendente vantava tale interesse, poiche', considerato il  carattere
eccezionale della massima  ricompensa  della  promozione  per  merito
straordinario, il passaggio nel ruolo superiore mediante  la  stessa,
piuttosto che  per  concorso,  gli  avrebbe  consentito  di  ottenere
vantaggi nella successiva progressione in carriera che si  fonda,  ai
sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 443 del  1992,  anche  sui  rapporti
informativi favorevoli rivenienti dal fascicolo personale. 
    Sotto tale profilo, la motivazione  del  giudice  rimettente  e',
parimenti, adeguata in virtu' del principio, ripetutamente  enunciato
nella  giurisprudenza  costituzionale,  per  il  quale  il  riscontro
dell'interesse ad agire e' demandato  alla  valutazione  del  giudice
rimettente,  ove  sorretta  da  una  motivazione   non   implausibile
(sentenze n. 193 del 2022 e n. 240 del 2021). 
    3.- E' opportuno, a questo punto, richiamare brevemente il quadro
normativo di riferimento nel  quale  si  collocano  le  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dall'ordinanza di rimessione. 
    3.1.- Il Corpo di polizia penitenziaria e' stato istituito  dalla
legge 15 dicembre 1990, n. 395  (Ordinamento  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria), che contestualmente ha disposto lo  scioglimento  del
Corpo degli agenti di custodia e  la  soppressione  del  ruolo  delle
vigilatrici penitenziarie. 
    La predetta legge precisa che il Corpo di  polizia  penitenziaria
e' un corpo civile (art. 1, comma  2)  e  fa  parte  delle  Forze  di
polizia (comma 3). 
    In virtu' della delega  conferita  dall'art.  14  della  medesima
legge n. 395 del 1990, il d.lgs. n. 443 del 1992 articola i ruoli non
direttivi nella Polizia penitenziaria  in  ordine  gerarchico:  ruolo
degli assistenti ed agenti; ruolo  dei  sovrintendenti;  ruolo  degli
ispettori. 
    Nell'ambito   di   ciascun   ruolo   e'   prevista   un'ulteriore
suddivisione per qualifica, anch'essa  gerarchicamente  ordinata:  in
particolare, il ruolo dei sovrintendenti comprende le  qualifiche  di
vice sovrintendente, di sovrintendente e di sovrintendente capo. 
    Pertanto, i ruoli sono ordinati gerarchicamente e nel loro ambito
la gerarchia risulta determinata dalla qualifica e, all'interno della
stessa qualifica, dall'anzianita'. 
    Se  al  ruolo  iniziale  degli  assistenti  e  agenti  si  accede
dall'esterno per concorso, l'inquadramento nel  ruolo  superiore  dei
sovrintendenti, nella qualifica iniziale di vice sovrintendenti, puo'
essere conseguito, secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. n.
443  del  1992,   soltanto   attraverso   meccanismi   "interni"   di
progressione in carriera, ovvero: mediante selezione  effettuata  con
scrutinio per merito comparativo riservato a domanda, nel limite  del
settanta per cento dei posti disponibili al 31  dicembre  di  ciascun
anno, agli assistenti capo che ricoprono,  alla  predetta  data,  una
posizione in ruolo non inferiore a quella compresa  entro  il  doppio
dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo  biennio
un giudizio complessivo inferiore a «buono» e  sanzione  disciplinare
piu' grave della deplorazione. Il  personale  cosi'  nominato  dovra'
frequentare  un  corso  di   formazione   tecnico-professionale   non
superiore a tre mesi (art. 16, comma2, del d.lgs. n. 443  del  1992),
con verifica finale; nel limite del restante  trenta  per  cento  dei
posti disponibili alla data del 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
concorso per titoli ed esami con modalita' semplificate, da espletare
anche con procedure telematiche, riservato al personale  appartenente
al ruolo degli  agenti  ed  assistenti,  che  abbia  compiuto  almeno
quattro  anni  di  effettivo  servizio  e  che  non  abbia  riportato
nell'ultimo biennio un giudizio complessivo  inferiore  a  «buono»  e
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. 
    Questo sistema di progressione in carriera e' quello ordinario. 
    Tuttavia, la progressione  in  carriera  puo'  realizzarsi  anche
mediante  un  altro  canale,   ossia   la   promozione   per   merito
straordinario. 
    In particolare l'art. 51 del d.lgs. n. 443 del 1992 disciplina la
promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli
agenti  e  degli  assistenti  in  quello  dei  sovrintendenti,  nella
qualifica iniziale di vice sovrintendente, stabilendo che  la  stessa
puo'  essere  conferita  agli  agenti,  agli  agenti  scelti  e  agli
assistenti  che  «nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   abbiano
conseguito eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai  loro
compiti,   rendendo    straordinari    servizi    all'Amministrazione
penitenziaria, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando  di
possedere qualita' tali  da  dare  sicuro  affidamento  di  assolvere
lodevolmente le funzioni della qualifica  superiore,  ovvero  abbiano
corso  grave  pericolo  di  vita  per   tutelare   la   sicurezza   e
l'incolumita' pubblica». 
    La ratio ispiratrice della promozione per merito straordinario  -
che costituisce la forma piu' elevata di "ricompensa" per l'attivita'
svolta - e' quella di consentire, a coloro i quali si siano  distinti
per l'eccezionalita' delle doti mostrate in occasione di  particolari
operazioni di servizio,  di  accedere  alla  qualifica  superiore  in
deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera. 
    L'avanzamento in carriera per  merito  straordinario  rappresenta
un'eccezione alla  regola  del  pubblico  concorso,  si'  da  doversi
interpretare restrittivamente (sentenza n. 224 del 2020). 
    3.2.- Con specifico riguardo alle questioni sottese all'ordinanza
di rimessione, la decorrenza di questa promozione  extra  ordinem  e'
fissata dal censurato art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443  del  1992:
le promozioni per merito straordinario  decorrono  dalla  data  nella
quale si e' verificato il fatto che ha dato luogo al conferimento  di
tale qualifica. 
    Nel sistema originario, una  volta  conseguita  la  nomina  nella
qualifica di vice sovrintendente, non  vi  era  alcuna  significativa
differenza, in punto di decorrenza  giuridica,  tra  quanti  avessero
ottenuto la stessa mediante concorso e coloro i quali  fossero  stati
promossi per merito straordinario, poiche' l'art. 19  del  d.lgs.  n.
443 del 1992 prevedeva che  i  dipendenti  che  avevano  superato  il
concorso per titoli ovvero per titoli  ed  esami  erano  immessi  nel
ruolo superiore solo alla data di conclusione con esito positivo  del
prescritto corso di formazione. 
    Le questioni sottese all'ordinanza di rimessione sono sorte  solo
in un momento successivo quando - a seguito dell'abrogazione di  tale
disposizione ad opera dell'art. 3 del d.lgs. n. 200 del 1995 e  della
trasposizione della relativa disciplina nell'art. 16,  comma  3,  del
medesimo  d.lgs.  n.  443  del  1992,  con  le  modifiche  introdotte
dall'art. 3 del d.lgs. n. 76 del  2001  -  e'  stato  successivamente
stabilito che la  nomina  a  vice  sovrintendente  e'  conferita  con
decreto del direttore generale del  personale  e  delle  risorse  con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze (e con decorrenza  economica  dal
giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione). 
    Questa previsione,  considerata  in  combinato  disposto  con  la
decorrenza giuridica ancorata, invece, per la promozione  per  merito
straordinario, dal comma 1 dell'art. 54 del d.lgs. n. 443  del  1992,
alla  data  del  verificarsi  dei  fatti   che   hanno   giustificato
l'attribuzione  della   qualifica,   determinerebbe   l'irragionevole
effetto distonico assunto dall'ordinanza di rimessione. 
    4.-  Cio'  premesso,  si  possono  ora  esaminare  le  denunciate
violazioni  dei  principi  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.)   e   di
imparzialita' dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). 
    Le  questioni  sono  fondate  sotto  entrambi  i   profili,   con
assorbimento delle censure sollevate con  riferimento  all'art.  117,
primo  comma,  Cost.,  in  relazione  agli  artt.  1,  2  e  3  della
Convenzione OIL n. 111 del  1958  sulla  discriminazione  in  materia
impiego e nelle professioni. 
    5.- Come questa Corte ha gia' affermato, infatti, con riferimento
alle  questioni  che   hanno   investito   disposizioni   del   tutto
sovrapponibili, nel loro contenuto, riguardanti  la  progressione  in
carriera nell'ambito della Polizia di Stato, e' violato innanzi tutto
l'art. 3 Cost., poiche' puo' verificarsi una  illegittima  disparita'
di trattamento tra i vice sovrintendenti della Polizia penitenziaria,
che sono stati promossi nella qualifica per merito  straordinario,  e
coloro che hanno avuto accesso alla stessa qualifica per  concorso  o
procedura selettiva (sentenza n. 224 del 2020). 
    Tale   situazione   e'   conseguenza,    per    quanto    attiene
all'ordinamento della Polizia  penitenziaria,  dell'introduzione  del
gia' richiamato meccanismo della retrodatazione della  decorrenza  ai
soli effetti  giuridici  della  nomina,  alla  data  del  1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze, ad opera dell'art. 16 del d.lgs. n. 443  del  1992,  con  le
modifiche introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 76  del  2001,  per  i
soli vice sovrintendenti che accedono a detta qualifica per  concorso
o  procedura  selettiva,  senza  la  contestuale  previsione  di   un
meccanismo di  riallineamento  per  i  vice  sovrintendenti  gia'  in
precedenza promossi per merito straordinario, essendo invece  rimasto
inalterato per questi ultimi il disposto dell'art. 54, comma 1, dello
stesso d.lgs. n. 443 del 1992, che fa decorrere l'anzianita' in  tale
qualifica (sia economica che giuridica)  dal  giorno  in  cui  si  e'
verificato  il  fatto  che  ha  dato  luogo  all'assegnazione   della
qualifica superiore. 
    Alla  stregua  di  quanto  evidenziato  da   questa   Corte   con
riferimento  all'analoga  situazione  che  vigeva  nel   sistema   di
progressione in carriera della Polizia di Stato,  la  diversita'  dei
percorsi,  ordinario  e  straordinario,  di  accesso  alla  qualifica
superiore si ricompone alla fine, ossia al  completamento  delle  due
fattispecie  con  la  nomina  a  vice   sovrintendente,   una   volta
intervenuta la quale si ha che tutti i vice sovrintendenti posseggono
la medesima qualifica senza che la diversita' di accesso alla  stessa
consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione piu'
o meno elevata gli uni rispetto agli altri. 
    Questa parificazione comporta  che,  allorche'  il  completamento
della fattispecie di nomina si perfezioni in  momenti  distinti,  non
possa  esserci  una  differenziazione  penalizzante  per  chi   abbia
conseguito la qualifica  in  un  momento  anteriore  rispetto  a  chi
l'abbia  ottenuta  dopo.  Ossia,  nello  specifico,   la   decorrenza
giuridica dell'anzianita' di chi accede (per concorso) alla qualifica
di vice sovraintendente in un momento successivo non  puo'  precedere
quella di chi tale qualifica gia' possiede (per merito straordinario)
da un momento anteriore (ancora, sentenza n. 224 del 2020). 
    Viola, dunque, il principio di eguaglianza  sancito  dall'art.  3
Cost. lo "scavalcamento" determinato dalla retroattivita' "giuridica"
nella qualifica, riconosciuta come trattamento piu'  favorevole  solo
ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive e  i
concorsi interni,  ossia  che  hanno  avuto  accesso  alla  qualifica
superiore  mediante  il  sistema  ordinario  di  progressione   nella
carriera (sempre sentenza n. 224 del 2020). 
    6.-  Inoltre,  nella  fattispecie  in  esame  la  violazione  del
principio di eguaglianza si accompagna anche a  quella  dell'art.  97
Cost. (sentenze n. 243 del 2005  e  n.  250  del  1993),  perche'  la
denunciata disciplina differenziata da' luogo, come si e' detto, a un
trattamento diverso e  meno  favorevole  per  i  vice  sovrintendenti
promossi   per   merito   straordinario   rispetto   a   quelli   che
successivamente hanno  avuto  accesso  alla  medesima  qualifica  per
concorso. 
    La    disposizione    censurata    comporta,     infatti,     che
l'Amministrazione, in ragione  del  meccanismo  della  retrodatazione
nell'anzianita'  giuridica   della   qualifica   limitata   ai   vice
sovrintendenti nominati mediante selezione o  concorso,  finisce  per
trattare in modo ingiustificatamente diverso situazioni simili, ossia
quelle di vice sovrintendenti che sono stati nominati con  decorrenze
giuridiche differenti a  seconda  delle  modalita'  di  accesso  alla
qualifica. Cio' in violazione del  principio  di  imparzialita',  che
deve  connotare  l'azione   dell'amministrazione   pubblica   (ancora
sentenza n. 224 del 2020). 
    7.- La reductio ad  legitimitatem  della  disposizione  censurata
puo' farsi - con riferimento alla fattispecie in esame  -  escludendo
lo "scavalcamento" nella decorrenza giuridica della qualifica di vice
sovrintendente da  parte  di  coloro  che  l'abbiano  conseguita  con
procedura concorsuale o selettiva (e quindi dal 1° gennaio  dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le  vacanze)  in  un
momento successivo rispetto alla  nomina  di  quelli  che  la  stessa
qualifica  abbiano   in   precedenza   gia'   ottenuto   per   merito
straordinario (e quindi con decorrenza «dalla  data  del  verificarsi
del fatto» posto a fondamento della nomina stessa). 
    Il che puo' realizzarsi - come gia' fatto  con  riferimento  alla
Polizia di Stato (sentenza n. 224 del  2020,  piu'  volte  citata)  -
mediante il  necessario  riallineamento  della  decorrenza  giuridica
della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell'ipotesi in cui,
in concreto, tale evenienza si verifichi,  senza  peraltro  che  cio'
incida sulla decorrenza economica che -  come  gia'  rilevato  -  non
soffre la differenziazione qui censurata. 
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del  1992,  nella  parte  in  cui  non
prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica  di
vice sovrintendente promosso per merito straordinario a  quella  piu'
favorevole riconosciuta al personale che ha  conseguito  la  medesima
qualifica all'esito della selezione o del  concorso  successivi  alla
data del verificarsi del fatto.