ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 514 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile  1990
 dal  Pretore  di  Bergamo  nella  procedura  esecutiva promossa dalla
 s.r.l. Arredamenti  Due  Enne  nei  confronti  di  Oberti  Gabriella,
 iscritta  al  n.  384  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello.
    Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare,
 il Pretore di Bergamo, con ordinanza  in  data  26  aprile  1990,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 2, 3 e 9 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514, del codice di
 procedura  civile,  nella  parte  in  cui  non comprende, tra le cose
 assolutamente impignorabili, il televisore;
      che,  ad  avviso  del giudice a quo, la pignorabilita' del mezzo
 televisivo che, assolvendo a funzioni di  ricreazione,  istruzione  e
 informazione  costituisce  ormai  uno strumento indispensabile per il
 debitore ed i suoi familiari, ostacolerebbe l'attuazione del  diritto
 fondamentale   ed   inviolabile  all'informazione  -  condizione  per
 l'esercizio effettivo di altri diritti  primari  -  (art.  2  Cost.),
 nonche'  la  promozione  dello  sviluppo  culturale  (art.  9 Cost.),
 creando altresi' un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
 ad  altre  cose  dichiarate  impignorabili  -  quali  ad  esempio  la
 lavatrice - e non maggiormente indispensabili (art. 3 Cost.);
      che  non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato
 intervento   l'Avvocatura    generale    dello    Stato    eccependo,
 preliminarmente,  l'inammissibilita'  della  questione per la mancata
 indicazione degli specifici  motivi  di  contrasto  con  i  parametri
 costituzionali invocati;
      che  l'interveniente  ha poi sostenuto che la determinazione dei
 beni   impignorabili    rientrerebbe    nell'esclusiva    sfera    di
 discrezionalita'      del      legislatore,     negando,     comunque
 l'indispensabilita' del mezzo televisivo ai fini dell'informazione  e
 della cultura.
    Considerato   che  dall'ordinanza  di  rimessione,  anche  se  non
 espressamente enunciati in relazione ai singoli  parametri  invocati,
 sono  comunque desumibili i profili sotto i quali la norma denunciata
 si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto;
      che,  pertanto,  la relativa eccezione sollevata dall'Avvocatura
 va respinta;
      che,  come  questa  Corte ha gia' affermato nell'ordinanza n. 60
 del   1971,   l'individuazione   dei   beni    pignorabili    rientra
 nell'esclusiva  sfera  dei poteri discrezionali del legislatore, che,
 anche in questo caso,  tenuto  conto  dell'esigenza  di  contemperare
 l'interesse  del  debitore  con  quello  del  creditore, non appaiono
 irragionevolmente esercitati;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile,   perche'   attinente   a   scelte   del   legislatore
 insindacabili in questa sede;
      che  cio' non di meno, in considerazione della rilevanza sociale
 che, dall'ultima modifica legislativa della norma impugnata ad  oggi,
 alcuni   beni   hanno   assunto,  appare  ormai  opportuno  un  nuovo
 apprezzamento in sede legislativa della  realta'  verificatasi  nella
 vita sociale, che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco
 dei beni impignorabili in modo  da  renderlo  piu'  aderente  a  tale
 evoluzione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale.