ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Pretore di Bergamo nella procedura esecutiva promossa dalla s.r.l. Arredamenti Due Enne nei confronti di Oberti Gabriella, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello. Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare, il Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 26 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514, del codice di procedura civile, nella parte in cui non comprende, tra le cose assolutamente impignorabili, il televisore; che, ad avviso del giudice a quo, la pignorabilita' del mezzo televisivo che, assolvendo a funzioni di ricreazione, istruzione e informazione costituisce ormai uno strumento indispensabile per il debitore ed i suoi familiari, ostacolerebbe l'attuazione del diritto fondamentale ed inviolabile all'informazione - condizione per l'esercizio effettivo di altri diritti primari - (art. 2 Cost.), nonche' la promozione dello sviluppo culturale (art. 9 Cost.), creando altresi' un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre cose dichiarate impignorabili - quali ad esempio la lavatrice - e non maggiormente indispensabili (art. 3 Cost.); che non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilita' della questione per la mancata indicazione degli specifici motivi di contrasto con i parametri costituzionali invocati; che l'interveniente ha poi sostenuto che la determinazione dei beni impignorabili rientrerebbe nell'esclusiva sfera di discrezionalita' del legislatore, negando, comunque l'indispensabilita' del mezzo televisivo ai fini dell'informazione e della cultura. Considerato che dall'ordinanza di rimessione, anche se non espressamente enunciati in relazione ai singoli parametri invocati, sono comunque desumibili i profili sotto i quali la norma denunciata si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto; che, pertanto, la relativa eccezione sollevata dall'Avvocatura va respinta; che, come questa Corte ha gia' affermato nell'ordinanza n. 60 del 1971, l'individuazione dei beni pignorabili rientra nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, che, anche in questo caso, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, non appaiono irragionevolmente esercitati; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, perche' attinente a scelte del legislatore insindacabili in questa sede; che cio' non di meno, in considerazione della rilevanza sociale che, dall'ultima modifica legislativa della norma impugnata ad oggi, alcuni beni hanno assunto, appare ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa della realta' verificatasi nella vita sociale, che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili in modo da renderlo piu' aderente a tale evoluzione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.