IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  618/84
 proposto da  Francesca  Calabi,  Mario  Cazzola,  Roberto  Catenacci,
 Mariachiara  Chiari, Elena Giulotto, Diego Geroldi Adriana Fortunato,
 Silvia Campese, Silvia Gastaldi, Mario Geddo, Annalinda Rozza,  Paola
 Astolfi,  Michele  Bezoari,  Flavio  Pavan,  Vitali  Gilberti, Angelo
 Argenteri, Ornella Azzolina, Aura' Jucci, Carmela Guglielmino,  Luisa
 Erba,   Guido   Grignani,   Carlo   Balduini,  Marcella  Pogatschnig,
 Margherita Chan Ting Fa, ricercatori confermati presso  l'Universita'
 di Pavia; Maria Teresa Bobbioni, Franca Miani, ricercatori confermati
 presso  l'Universita'  di  Parma;  Lusardi  Siena  Silvia, Gianfranco
 Giuffrida, Daniela Mari,  Gian  Battista  Anguissola,  Mario  Falchi,
 Silvia   Fargion,  ricercatori  confermati  presso  l'Universita'  di
 Milano; Giuseppe Dodi, Giovanni Zanon,  Davide  Fiore,  Gian  Antonio
 Favero,  Maurizio  Clementi,  Decio  Armanini,  Olimpia  Coppellotti,
 Gabriela Erspamer, Andrea Drusini, Paolo Cordella, Silvano Marchiori,
 Elisabetta Monari Martinez, Loredana  Nigro,  ricercatori  confermati
 presso  l'Universita'  di  Padova; Gaetano Alberghina, Ugo Chiacchio,
 ricercatori confermati  presso  L'universita'  di  Catania;  Fabrizio
 Barbieri, Alessandro Filla, Federico Piscione, ricercatori confermati
 presso  l'Universita'  di  Napoli;  Lorenzo  Burti,  Nicola Garzotto,
 Gianatonio Farello, Paolo Benussi, Paolo Bovo, Grazia  Covi,  Massimo
 Cigolini,  Enrico Arosio, ricercatori confermati presso l'Universita'
 di  Verona;  Dino  De  Anna,  Maria  Caranza,  Paolo  Cicchi,   Paolo
 Pasquinucci,    Rita    Grazia    Ardone,   ricercatori   confermati,
 rispettivamente, presso le Universita' di Ferrara, Genova, Firenze  e
 Roma,   rappresentati   e   difesi  dall'avv.     MassimoColarizi  ed
 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma,  via
 Guido  d'Arezzo, n. 18, contro il Ministero della pubblica istruzione
 in persona del Ministro  pro-tempore  rappresentato  e  difeso  dalla
 Avvocatura  generale  dello  Stato  e  le  Universita' degli studi di
 Pavia, Milano,  Parma,  Padova,  Catania,  Napoli,  Verona,  Ferrara,
 Firenze,   Genova   e   Roma   in   persona   dei  rispettivi  legali
 rappresentanti, per l'annullamento dei dd.mm. in data  6-13  dicembre
 1983;  11,  13,  16,  18,  19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31
 gennaio 1984 della p.i.  concernente  la  esclusione  dei  ricorrenti
 dalla   seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  di  professore
 universitario associato;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
 pubblica  istruzione  cui  e'  succeduto,  per  quanto  interessa  il
 presente gravame, il Ministero  della  Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza del 15 maggio 1991  la  relazione  del
 consigliere  Restaino  e  uditi,  altresi',  l'avv.  Colarizi  per  i
 ricorrenti e  l'avv.  dello  Stato  A.  Olivo  per  l'amministrazione
 resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I   ricorrenti,   tutti   ricercatori  confermati  presso  diverse
 Universita'   provenienti,   da   varie   categorie   di    personale
 universitario   (contrattisti,   assegnisti,  borsisti)  impugnano  i
 provvedimenti  del  Ministero  della  pubblica   istruzione   (dd.mm.
 indicati  nei  rispettivi estremi del ricorso) con i quali sono stati
 esclusi dalla partecipazione alla  seconda  tornata  dei  giudizi  di
 idoneita' a professore associato sul rilievo della tassativita' della
 elencazione  contenuta  nell'art.  50  del d.P.R. n. 382/1980 che non
 contempla i ricercatori universitari tra le singole categorie ammesse
 a partecipare ai predetti giudizi di idoneita'.
    Deducono i seguenti motivi di gravame:
      I)  eccesso  di  potere  per  difetto  di  motivazione   nonche'
 violazione  degli  artt. 50 del d.P.R. n. 382/1980 e 5 della legge n.
 28/1980 per non risultare rinvenibile alcuna norma  che  sancisca  la
 esclusivita' e tassativita' delle categorie amesse a partecipare alle
 tornate  idoneative  a professore associato dovendo ritenersi ammesso
 alle  stesse  tornate   il   personale   appartenente   a   categorie
 direttamente equiparabili a quelle previste dalla predetta normativa,
 cosi'  come  previsto dal bando di indizione della stessa tornata che
 ha individuato altro personale universitario da ammettere agli stessi
 giudizi  (lettori  universitari  assistenti  universitari in servizio
 presso l'Istituto universitario europeo di Firenze etc.).
    La omissione di tale riscontro di equiparabilita' della  qualifica
 posseduta  dai  ricorrenti  integrerebe  gli  estremi  del difetto di
 motivazione degli atti impugnati;
      II) violazione dell'art. 7 della legge n. 28/1980 e dell'art. 50
 del d.P.R. n. 382/1980 nonche' del d.P.R. 10 marzo 1982, n.  163,  in
 relazione  all'art.  34 del predetto d.P.R. n. 382/1980 per essere la
 qualifica di ricercatore  universitario  equiparabile  a  quella  dei
 ricercatori  astronomici  e  vesuviani,  tali  ultimi  ammessi  dalla
 pedetta normativa e dallo stesso bando di indizione della tornata  di
 cui  trattasi  ai giudizi idoneativi per l'inquadramento nella fascia
 dei professori associati.
    Vengono comunque estese le stesse censure anche all'art.  3  dello
 stesso  bando  di  indizione  ove  abbia  sancito  la  esclusione dai
 predetti giudizi dei ricercatori universitari.
    Viene infine, sotto altro  profilo,  evidenziato  il  diritto  dei
 ricercatori  alla  ammissione  agli  stessi  giudizi di idoneita' con
 riferimento all'art. 34 del d.P.R. n. 382/1980  che  rinvia,  in  via
 transitoria,  lo  stato  giuridico  dei ricercatori universitari alle
 norme relative agli assistenti universitari  di  ruolo,  tali  ultimi
 espressamente  contemplati  dall'art.  50  del medesimo d.P.R. tra le
 categorie ammesse ai giudizi in questione;
      III) violazione del combinato disposto degli artt. 5 della legge
 n. 28/1980, 50 del d.P.R. n. 382/1980, 5 del d.-l. 1 ottobre 1973, n.
 580, nonche' eccesso  di  potere  per  disparita'  di  trattamento  e
 difetto  assoluto  di  motivazione  per  avere il Ministero omesso di
 pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti, nella  parte  in  cui  gli
 stessi  la  ammissione alla stessa tornata idoneativa avevano chiesto
 sulla base di autonomo titolo  di  partecipazione,  costituito  dalla
 loro  provenienza dalla categoria di contrattista ex art. 5 del d.-l.
 n. 580/1973.
    Viene al riguardo evidenziata la ammissione  agli  stessi  giudizi
 dei  tecnici  laureati  e  rilevato  il  pieno titolo dei ricercatori
 universitari, pervenuti a tale qualifica in quanto provenienti  dalla
 categoria  dei  contrattisti  universitari dopo il superamento di due
 procedure a  titolo  concorsuale,  alla  partecipazione  alle  stesse
 tornate di idoneita';
      IV)  nella ipotesi di contraria interpretazione della suindicata
 normativa viene eccepita la incostituzionalita' della stessa (art. 50
 del d.P.R. n. 382/1980 e art. 5 della legge n. 28/1980)  nella  parte
 in  cui  esclude  le  categorie  alle quali appartengono i ricorrenti
 dalla partecipazione ai predetti giudizi, per violazione degli  artt.
 3 e 97 della Costituzione.
    Il  contraddittorio e' stato istituito nei confronti del Ministero
 della p.i. e delle Universita' degli studi di Pavia,  Milano,  Parma,
 Padova, Catania, Napoli, Verona, Ferrara, Firenze, Genova e Roma.
    I  ricorrenti, con memoria depositata il 3 maggio 1991 evidenziano
 il diritto dei titolari di contratto con le Universita' ex art. 5 del
 d.-l. n. 580/1973 (la quale posizione la quasi totalita' degli stessi
 riveste) a partecipare ai giudizi di cui  trattasi  in  virtu'  della
 recente   pronuncia   della   Corte   costituzionale   n.   397/1989,
 prospettando altresi' la incostituzionalita' dell'art. 5 della  legge
 n.  28/1980 e dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 per quanto concerne
 la eslusione dagli stessi  giudizi  dei  titolari  di  contratto  con
 facolta' diverse da quelle di medicina e chirurgia.
    Rilievi  di  incostituzionalita' vengono formulati anche da alcuni
 degli  stessi  ricorrenti  titolari   di   assegni   dei   formazione
 scientifica presso facolta' di medicina e chirurgia e borsisti presso
 la  stessa facolta' nei confronti della normativa (art. 5 della legge
 n. 28/1980 e art. 50 del d.P.R.  n.  382/1980)  che  non  ammette  ai
 giudizi idoneativi di cui trattasi tali categorie di personale che ha
 svolto  attivita' presso le facolta' di medicina e chirurgia e che si
 trova nelle condizioni indicate  nella  stessa  sentenza,  di  natura
 additiva, della Corte costituizonale n. 397/1989.
    Con  memoria  depositata  il  9  settembre 1991 il Ministero della
 universita' e ricerca scientifica e tecnologica (succeduto per quanto
 interessa il presente gravame al Ministero della p.i.)  eccepisce  la
 inammissibilita'  della  pretesa  riferita  alla  applicazione  della
 citata sentenza n. 397/1989 nei confronti  degli  attuali  ricorrenti
 che  non  avrebbero  fatto  valere  nel  ricorso introduttivo le loro
 posizioni (contrattisti, ecc.) sottostanti a  quella  di  ricercatore
 universitario  quale titolo per la ammissione ai giudizi di idoneita'
 di cui trattasi.
    Alla udienza del 22 maggio 1991 la causa e' passata in decisione.
                             D I R I T T O
    1) Appare  necessario  richiamare,  preliminarmente,  i  contenuti
 delle  sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986 e
 397 del 13 luglio  1989  che  si  sono  pronunciate  in  ordine  alla
 illegittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge
 n.  28  del  21  febbraio  1980 e 50, n. 3, del d.P.R. n. 382 dell'11
 luglio 1980.
    Con  la  prima  sentenza  la  Corte  costituzionale  ha   ritenuto
 illegittime  le  norme  indicate,  in  riferimento  all'art.  3 della
 Costituzione, nella parte in cui non contemplano, tra  le  qualifiche
 da  ammettere ai giudizi di idoneita', gli aiuti e gli assistenti dei
 policlinici e  delle  cliniche  universitarie,  nominati  in  base  a
 pubblico  concorso  e  che  entro  l'anno  accademico 1979-80 abbiano
 svolto per un triennio attivita' didattica e  scientifica  comprovata
 da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base
 ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime.
    L'ordine  di idee a cui la Corte si e' ispirata e' stato quello di
 non ritenere giustificata la esclusione dei medici  suindicati  dalle
 categorie  ammesse ai giudizi di idoneita' per la nomina a professore
 associato rispetto alla inclusione in  dette  categorie  dei  tecnici
 laureati.  La  posizione  di  questi  ultimi era caratterizzata dalla
 assunzione per concorso e dallo  svolgimento  in  via  di  fatto,  in
 relazione  alle gravi carenze di organico del personale con qualifica
 di assistente, di attivita' didattica e scientifica,  posto  che,  in
 base  alla  legge 3 novembre 1961, n. 1255 - istitutiva del ruolo dei
 tecnici laureati - tali attivita' non rientravano tra i  compiti  dei
 tecnici  laureati  che  dovevano  svolgere attribuzioni di sussidio e
 strumentali rispetto alle attivita' didattiche e scientifiche  svolte
 dal   personale   docente.   Tale   posizione  e'  stata  considerata
 esplicitamente equiparabile dal legislatore a  quella  propria  degli
 assistenti del ruolo ad esaurimento con l'art. 50 n. 3, del d.P.R. 11
 luglio 1980, n. 382.
    A  fronte  di tale previsione normativa la Corte costituzionale ha
 chiarito  che  in  una  posizione  "quanto  meno"  corrispondente  si
 trovavano  gli  aiuti  ed assistenti dei policlinici e delle cliniche
 universitarie, la cui assunzione avveniva in base ad un concorso  con
 caratteristiche  analoghe  a  quello  per  la  nomina  ad  assistente
 universitario - categoria contemplata al punto n. 2 dell'art. 50  del
 d.P.R. n. 382/80 - e che erano chiamati a svolgere, oltre l'attivita'
 professionale  di  base  -  assistenza  e  cura  dei  ricoverati - ed
 unitamente ad essa, attivita' didattiche e scientifiche, non gia'  in
 via  di  fatto  e senza una previsione normativa che li abilitasse in
 tal senso - come nel caso dei tecnici laureati -,  ma  quale  compito
 ordinario  rientrante nelle attribuzioni proprie degli appartenenti a
 tali categorie.
    Ove fosse documentato lo svolgimento di  dette  attivita'  con  le
 modalita'  previste  nelle  norme  soprarichiamate  non vi era, a ben
 vedere, alcuna ragione di discriminazione tra  le  due  categorie  di
 personale  prese  in  considerazione  e  la  Corte si e' pronunciata,
 coerentemente, con sentenza additiva, nel senso sopradelineato.
    Preme, peraltro, sottolineare che il presupposto comune  alle  due
 fattispecie  era quello dello svolgimento di una attivita' principale
 rispetto a quella scientifica e didattica: di assistenza e cura per i
 medici "interni" e di sussidio e strumentale per  l'insegnamento  del
 personale  docente  per  i  tecnici  laureati  e  tale  attivita'  e'
 collegata, istituzionalmente nel primo caso  e  solo  occasionalmente
 nel secondo, con le attivita' scientifiche e didattiche.
    Il legislatore ha, quindi, preso in considerazione, con l'art. 50,
 n.  3,  del  d.P.R.  11 luglio 1980, n. 382, una categoria, i tecnici
 laureati, la cui attivita' non era specificamente  ed  esclusivamente
 di   contenuto  didattico  e  scientifico  e  sul  presupposto  della
 sussistenza delle ulteriori condizioni oggettive indicate nelle norme
 (assunzione per concorso, svolgimento di fatto di attivita' didattica
 e scientifica per un  triennio  entro  l'anno  accademico  1979-80  e
 apposita   documentazione   comprovante   detta   attivita')   ne  ha
 riconosciuto l'ammissione ai giudizi di idoneita'  per  la  nomina  a
 professore   associato.   Muovendo   da  tale  presupposto  la  Corte
 costituzionale  ha,  con  le  sentenze  qui  richiamate,  esteso   la
 previsione   delle   norme   citate  agli  aiuti  ed  assistenti  dei
 policlinici e delle cliniche universitarie per i  quali  si  ponevano
 tutte   le  condizioni  di  assimilabilita'  qui  richiamate  ed,  in
 particolare, lo  svolgimento  di  una  attivita'  diversa  da  quella
 didattica  e scientifica rispetto alla quale quest'ultima assumeva un
 carattere di ulteriorita'.
    Tale impostazione e', ad avviso  del  collegio,  confermata  nella
 sentenza n. 397 del 13 luglio 1989 con cui la Corte costituzionale ha
 dichiarato  la illegittimita' costituzionale delle norme in questione
 nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere  ai
 giudizi  di  idoneita'  i titolari di contratto presso le facolta' di
 medicina  e  chirurgia,  nominati  in  base  a  concorso,   svolgenti
 attivita'  di  assistenza  e  cura  oltre  i  limiti  di  impegno del
 contratto e che, entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano  posto  in
 essere,   per   un   triennio,  attivita'  didattica  e  scientifica,
 quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate  dal  pre-
 side  della  facolta'  in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
 svolgimento delle attivita' in parola.
    La  motivazione della sentenza n. 397/1989, punto 2.1., chiarisce,
 attraverso il richiamo all'art. 5, dodicesimo  comma,  del  d.-l.  n.
 580/1973,  che  prevede l'assimilazione dei contrattisti che svolgono
 attivita' di assistenza e cura  oltre  i  limiti  di  impegno  orario
 dell'attivita'  didattica,  agli  assistenti  ospedalieri, che questo
 elemento ha avuto un peso  decisivo  ai  fini  della  inclusione  dei
 contrattisti  medici  nelle categorie contemplate dall'art. 50, n. 3,
 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con sentenza di natura additiva.
    E' attraverso l'equiparazione agli assistenti  dei  policlinici  e
 delle cliniche universitarie (anch'essi assunti per concorso - cui e'
 assimilabile   la   procedura  per  l'attribuzione  del  contratto  -
 svolgenti attivita' di  assistenza  e  cura  ed  unitamente  ad  essa
 attivita'  didattica  e  scientifica)  di  cui si era occupata con la
 sentenza  n.  89/1986,  che  e'  avvenuto  il  riconoscimento   della
 posizione  dei contrattisti medici. Cio' ferma restando la necessita'
 della sussistenza  e  dell'accertamento  delle  condizioni  oggettive
 previste nelle norme richiamate (assunzione per concorso, triennio di
 attivita'   didattica   compiuta  entro  l'anno  accademico  1979-80,
 documentazione rituale dell'attivita' scientifica).
    E'  utile  ricordare  che  tale  ricostruzione  appare  confermata
 esplicitamente  dalla  Corte  costituzionale  con sentenza n. 549 del
 dicembre 1990.
    Sulla base delle suesposte considerazioni con sentenza n.  64  del
 20  gennaio 1992 e' stato accolto il ricorso dei ricorrenti che hanno
 comprovato la posizione di contrattista presso facolta' di medicina e
 chirurgia.
    E' stata invece rigettata  la  impugnativa  dei  contrattisti  con
 facolta'  diverse  da  quella  di  medicina  e  chirurgia nonche' del
 titolare  di  assegno  di  formazione  scientifica  presso   facolta'
 universitarie diverse da quella di medicina e chirurgia.
    Per  quanto  concerne  le  posizioni  degli  assegnisti e borsisti
 presso la facolta' di medicina e chirurgia  e  cioe'  del  ricorrente
 Cicolini  Massimo  (borsista  presso  la  Universita'  degli studi di
 Verona) e del ricorrente Bovo  Paolo  (assegnista  presso  la  stessa
 Universita')  che  tale  loro  qualita' hanno documentato mediante le
 produzioni del 29 marzo 1991, il collegio ritiene che la posizione di
 detti ricorrenti non si  differenzi  sostanzialmente  da  quella  dei
 titolari  di  contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia ai
 fini della applicabilita' della norma di  cui  trattasi  -  art.  50,
 comma  primo,  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382, se non per la
 circostanza che l'attivita'  di  assistenza  e  cura  effettuata  dal
 personale   appartenente   a   dette   categorie   non   e'  prevista
 espressamente - come avviene invece per i titolari  di  contratto  in
 base all'art. 5 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, tra le attribuzioni
 proprie  delle categorie stesse e quindi, se prestata effettivamente,
 e'  resa  in  via  di  fatto  e   non   nell'esercizio   di   compiti
 istituzionali.
    Tale  circostanza  determina  una differenziazione della posizione
 degli assegnisti e borsisti presso facolta' di medicina  e  chirurgia
 rispetto  a  quella  dei titolari di contratto, idonea, in ipotesi, a
 far cadere l'assimilazione agli assistenti ospedalieri  che  per  gli
 appartenenti  alla  categoria dei titolari di contratto sembra essere
 stata nella sentenza n. 397/1989 della Corte costituzionale  decisiva
 ai  fini  della  inclusione  nelle categorie contemplate dal ripetuto
 art.  50,  n.  3,  del  d.P.R.  11  luglio 1980, n. 382. Tuttavia, e'
 proprio lo svolgimento in via di fatto di tali mansioni che  avvicina
 la  posizione  degli appartenenti a dette categorie, che abbiano reso
 in via di fatto anche  prestazioni  assistenziali  in  aggiunta  alle
 attivita'  didattiche e scientifiche, alla categoria di riferimento -
 cioe' i tecnici laureati - per i quali  come  si  e'  prima  rilevato
 l'attivita'  didattica e scientifica e' stata presa in considerazione
 dal legislatore anche se prestata in via di fatto  quale  prestazione
 ulteriore rispetto a quelle proprie di tale categoria di personale.
    Per  quanto  concerne gli assegnisti presso facolta' di medicina e
 chirurgia la questione di illegittimita' costituzionale  delle  norme
 in  esame  e'  stata  di  recente  sollevata  dal Consiglio di Stato,
 sezione sesta, con ordinanza n. 80/1991 nella quale, in modo ampio ed
 articolato, sono chiarite le ragioni della sostanziale  identita'  di
 posizione  di tali soggetti rispetto agli appartenenti alle categorie
 dei tecnici laureati, dei medici interni e  dei  contrattisti  presso
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia. Per tale parte il collegio, che
 condivide le ragioni esposte  in  detta  ordinanza,  fa  rinvio  alla
 stessa.
    Del  tutto  analoga e', peraltro, la posizione dei borsisti presso
 le facolta' di medicina e chirurgia che siano stati assunti in base a
 disposizioni - artt. 32 della legge n.  742/1966  e  della  legge  24
 febbraio  1967, n. 62 - che contemplano una procedura concorsuale, ed
 abbiano svolto attivita' didattica  e  scientifica  per  un  triennio
 anteriormente  all'anno  accademico  1979-80  e,  sia  pure in via di
 fatto,  abbiano  svolto  attivita'  di  assistenza  e   cura   presso
 policlinici  e  cliniche  universitarie.  Nella  sussistenza di dette
 condizioni oggettive non esistono, ad avviso del collegio, sulla base
 del  cennato  indirizzo  della  Corte  costituzionale,   motivi   per
 differenziare  la  posizione  dei  borsisti  presso  le  facolta'  di
 medicina e chirurgia da quella  degli  assegnisti  presso  le  stesse
 facolta' ed anche, ove non si dia un rilievo decisivo alla previsione
 dell'art.  5,  dodicesimo  comma del d.-l. n. 580/1973, nei confronti
 dei titolari di contratto presso le medesime facolta'.
    La diversita' di trattamento che, in tutti  gli  esposti  termini,
 qui  si  assume  come  incostituzionale  e'  data da quelle che - nel
 presupposto comune dello svolgimento di  attivita'  di  assistenza  e
 cura  - la sentenza n. 89/1986 chiama "condizioni oggettive" previste
 per l'assimilazione ai tecnici laureati; determinazione del  medesimo
 triennio  in  cui  l'attivita'  didattica e scientifica doveva essere
 svolta; connessa documentazione, affidata al preside della  facolta',
 con   riferimento   ad   atti  risalenti  al  periodo  dell'effettivo
 svolgimento dell'attivita' stessa; con le stesse, l'assunzione  nella
 qualifica di assegnista e borsista mediante una procedura concorsuale
 pubblica.
    Gli   indicati   elementi  (o  condizioni)  conducono  a  ritenere
 rilevante e non manifestamente infondata rispetto  all'art.  3  della
 Costituzione  la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n.  3
 del   d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382,  nella  parte  in  cui  non
 contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi  di
 idoneita'   per  professore  associato,  i  titolari  di  assegni  di
 formazione didattica e scientifica, di cui all'art.  6  del  d.-l.  1
 ottobre  1973,  n.  580,  convertito dalla legge 30 novembre 1973, n.
 766,  ed i titolari di borse di studio di cui all'art. 32 della legge
 31 ottobre 1966, n. 642 e 24 febbraio 1967, n. 62, presso facolta' di
 medicina e chirurgia, che entro  l'anno  accademico  1979/80  abbiano
 svolto  per un triennio attivita' didattica e scientifica, comprovata
 da pubblicazioni edite documentate dal preside di facolta' in base ad
 atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime, in
 relazione alla disparita' di trattamento, a  parita'  di  condizioni,
 verso i tecnici laureati, verso i medici interni di cui alla sentenza
 della   Corte   costituzionale   14  aprile  1986,  n.  89,  verso  i
 contrattisti  universitari  di  cui   alla   sentenza   della   Corte
 costituzionale 13 luglio 1989, n. 397.