IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 3630/1989
 proposto  da  Tartaglia  Raffaella,   Micalizzi   Antonio,   Ellandri
 Giuseppe,  Grua  Mario,  Di  Stafano Giuseppe, Basso Pietro, Traversa
 Maurizio, Bruckner Livia, Guerra Saverio,  Moroldo  Corrado,  Terrana
 Angelo,  Calacione  Roberto,  Politi  Enzo,  Chiudini Piaceri Renato,
 Srpic Carlo, Sollovia  Gabriella,  Gabana  Maria  Antonietta,  Caruso
 Bianca Pina, Fornasiero Giuliana, Borella Luciana, Franceschini Maria
 Anna,  Guadagnoli  Alessandro,  Papiri  Enrico Giuseppe, Ferro Paolo,
 Valle Orietta, Ferro Pier Luigi, Pilenga Fulvia, La  Barba  Giuseppe,
 Barallucci  Vincenzo, Corazza Isabella, Capobianco Giuseppe, Tarlaini
 Emilio, Fusi Anna, Fazzi Anna Maria, Bidoli Maria,  Buonomo  Amabile,
 Crosta  Amina,  Bonanno  Fortunato,  Calo'  Isabella,  Magri'  Mauro,
 Strappavecchia Ampelio; rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi
 e dal dott. proc. Antonino Peraino ed elett.te domiciliati nello stu-
 dio del dott. proc. Antonino Peraino ed  elett.te  domiciliati  nello
 studio   del  primo  in  Roma,  viale  delle  Milizie,  9  contro  le
 amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro in persona dei
 Ministri in carica, per legge rappresentate e difese  dall'Avvocatura
 generale  dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via
 dei Portoghesi, 12 per l'annullamento del silenzio rifiuto  formatosi
 sulla  diffida  notificata  il  2  agosto 1989, e di tutti gli atti e
 provvedimenti con i quali le amministrazioni convenute  hanno  omesso
 di  disporre  l'inquadramento  dei  ricorrenti  nella  nona qualifica
 funzionale con l'attribuzione del relativo trattamento economico, con
 interessi e rivalutazione a decorrere, per ciascun ricorrente,  dalla
 data  di  conferimento  del primo incarico di presidenza, nonche' per
 l'annullamento della nota del 25 agosto  1989,  prot.  n.  3434/2/2C,
 dell'istituto  professionale  statale per l'industria e l'artigianato
 "R.  D'Aronco"  di  Gemona  del  Friuli  e  di  ogni  altro  atto   e
 provvedimento  presupposto,  connesso  e  conseguenziale;  e  per  il
 riconoscimento del  diritto  a  percepire  il  trattamento  economico
 corrisposto   al  personale  direttivo  di  ruolo  della  scuola  con
 interessi e rivalutazione,  dalla  data  di  conferimento  del  primo
 incarico  di  presidenza, e per il conseguente inquadramento nella IX
 qualifica funzionale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura  generale
 dello  Stato  per  le amministrazioni della pubblica istruzione e del
 tesoro;
    Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle  proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica udienza dell'8 giugno 1992 il relatore cons.
 Balba, e uditi, altresi', l'avv. Peraino per i ricorrenti;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorso notificato in data 8 novembre 1989 (ai Ministeri della
 pubblica  istruzione  e  del  tesoro;  alle direzioni provinciali del
 tesoro di Varese, Vercelli, Udine, Padova, Rieti, Savona, Novara,  al
 Provveditore agli studi di Varese all'I.S.A. e all'I.P.A.S. di Rieti,
 all'I.T.I.  "Santia"  di  Vercelli;  all'I.T.I.  "Nervi" e all'I.T.I.
 "Marconi" di Novara;
 all'I.P.S. "Dalla Chiesa" di Omegna; all'I.P.S. "D'Aronco" di  Gemona
 del  Friuli)  i  professori Tartaglia Raffaella, Michilazzi Antonio e
 altri sopra indicati  hanno  adito  questo  tribunale  formulando  le
 domande in epigrafe specificate.
    I  ricorrenti,  tutti  docenti di ruolo, hanno esposto in fatto di
 svolgere  (o  di  avere  svolto  in  passato)  funzioni  di   presidi
 incaricati,  ai  sensi  della  legge  n.  821/1971.  Poiche' per tali
 funzioni  i  presidi  incaricati  godono  del   normale   trattamento
 economico  in  godimento  al  personale  docente con la sola aggiunta
 della indennita'  prevista  dall'art.  22  del  r.d.  n.  945/1924  e
 dall'art.  54  della  legge  n. 312/1980, essi avrebbero chiesto alle
 amministrazioni  di  apparteneza,  senza  avere  risposta  o   avendo
 risposta  negativa,  la  corresponsione  di  una  retribuzione pari a
 quella  percepita  dal   personale   direttivo   di   ruolo,   previo
 inquadramento nella medesima qualifica funzionale.
    A  sostegno  della  pretesa  (caducatoria  e  insieme accertativa)
 azionata in questa sede, in diritto i ricorrenti hanno dedotto i vizi
 di "viol. artt. 3, 36 e 97 Costituzione; art. 13 legge n. 300/1970  e
 principi generali eccesso di potere" (primo motivo) e di "viol. artt.
 3, 36 e 97 della Costituzione e principi generali, eccesso di potere"
 (secondo  motivo),  assumendo, da un lato, di avere diritto (non gia'
 soltanto all'indennita' aggiuntiva di cui agli artt. 22 del  r.d.  n.
 965/1924  e  54  della  legge n. 312/1980, ma) all'inquadramento e al
 trattamento economico dei presidi titolari perche' di  questi  ultimi
 essi svolgerebbero in via sostitutiva le funzioni per conferimento di
 incarico   formale;  e  denunciando,  dall'altro,  in  ragione  della
 asserita identita' di funzioni espletate, la violazione dei  principi
 di uguaglianza, di proporzionalita' della retribuzione alla quantita'
 e  qualita' del lavoro prestato, di buon andamento e di imparzialita'
 dell'amministrazione.
    Con  atto  formale  di  costituzione  ha  resistito   al   ricorso
 l'Avvocatura  generale  dello  Stato in rappresentanza e difesa delle
 amministrazioni della pubblica istruzione e del tesoro.
    In prossimita' dell'udienza i ricorrenti hanno depositato  memoria
 illustrativa.
    Assegnato  alla  odierna  pubblica  udienza  e  ivi  chiamato,  il
 ricorso, previa trattazione orale, e' passato in decisione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. - Come accennato in fatto, i ricorrenti sono docenti  di  ruolo
 che  svolgono  (o  hanno  svolto)  funzioni  (superiori)  di  preside
 incaricato    in    forza    di    formale     incarico     conferito
 dall'amministrazione ai sensi della legge 14 agosto 1981, n. 821 (che
 reca  "norme  per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle
 scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario".
    Per tale incarico viene corrisposta ai docenti incaricati -  fermi
 restando   l'inquadramento  nella  VIII  qualifica  funzionale  e  la
 retribuzione  percepita  in  qualita'   di   docenti   di   ruolo   -
 un'indennita' aggiuntiva ex artt. 22 del
 r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980.
    Muovendo  dalla  premessa  che  l'indennita'  aggiuntiva  non  sia
 (sufficientemente e adeguatamente) remunerativa delle funzioni svolte
 (in confronto ai presidi di ruolo), gli istanti  hanno  gia'  chiesto
 inutilmente  in  via  amministrativa  e  chiedono  ora in questa sede
 giurisdizionale  il  riconoscimento  del  diritto  a   percepire   il
 trattamento   economico  corrisposto  ai  presidi  di  ruolo  con  il
 contestuale inquadramento nella stessa qualifica funzionale (la  IX),
 previo  annullamento  del  silenzio-rifiuto  e  della nota di diniego
 impugnati.
    2. - Sulla base della vigente normativa  in  materia  di  pubblico
 impiego  e  di  incarichi  di  presidenza  in particolare, la pretesa
 anzidetta non appare fondata. Diversamente  da  quanto  sostengono  i
 ricorrenti,  nel  caso di specie non puo' trovare applicazione l'art.
 13 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) ne'  nella  parte
 in   cui   sancisce   il   diritto  del  lavoratore  "al  trattamento
 corrispondente all'attivita' svolta", ne' nella parte in cui sancisce
 il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore ove di  questa
 il lavoratore abbia svolto per un certo periodo di tempo le mansioni:
 non   trova   applicazione  nella  prima  parte  perche'  il  profilo
 retributivo dell'incarico di presidenza ha la sua regolamentare negli
 artt. 22 del r.d. n. 965/1924 e 54 della legge n. 312/1980,  i  quali
 prevedono  che  al personale direttivo incaricato compete in aggiunta
 allo stipendio in godimento  una  determinata  indennita'  "intesa  a
 compensare  tutte  le attivita' connesse all'esercizio della funzione
 direttiva, svolte anche fuori del normale orario di  servizio"  (art.
 54  legge  n.  312), escludendo cosi' che al medesimo personale possa
 essere corrisposto un trattamento economico  diverso  da  quello  ivi
 previsto,  come  pretenderebbero i ricorrenti; non trova applicazione
 nella seconda parte  perche'  nel  pubblico  impiego,  come  e'  noto
 (nonostante   il  progressivo  avvicinamento  di  questo  all'impiego
 privato, piu' volte sottolineato anche dalla  Corte  Costituzionale),
 la  qualifica  superiore  si  consegue  attraverso apposite procedure
 selettive, la cui specifica regolamentazione non consente  che  possa
 ivi  essere  utilizzato  il  sistema  della "assegnazione definitiva"
 prevista dallo statuto dei lavoratori.
    3. - Alla stregua  delle  osservazioni  suesposte  il  ricorso  si
 rileva infondato e dovrebbe essere, pertanto, respinto.
    Il     collegio,     tuttavia,     condividendo     l'orientamento
 giurisprudenziale  invocato  dai  ricorrenti  secondo  il  quale   la
 preposizione  (oltre certi limiti) del pubblico dipendente a mansioni
 superiori   "produce   al   datore   di   lavoro   un   arricchimento
 ingiustificato  che,  alla  stregua  dell'art. 36 della Costituzione,
 direttamente  applicabile,  determina  l'obbligo  di   integrare   il
 trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla
 qualita' del lavoro effettivamente prestato" (Corte costituzionale n.
 57/1989), fa propri i dubbi prospettati dagli stessi ricorrenti circa
 la  conformita'  alla  Costituzione,  con  particolare riferimento ai
 principi enunciati negli artt. 3, 36 e 97, degli artt. 22 del r.d. n.
 965/1924 e 54  della  legge  n.  312/1980,  nonche'  della  legge  n.
 821/1971,  nella  parte  in  cui  non  consentono di corrispondere al
 personale docente di ruolo incaricato della presidenza il trattamento
 economico corrisposto ai presidi di ruolo,  pur  svolgendone  in  via
 sostitutiva le mansioni.
    La  cennata  questione,  con  riguardo al principio di eguaglianza
 (tra preside di ruolo e preside  incaricato,  svolgenti  entrambi  le
 medesime  funzioni),  di  proporzionalita'  della  retribuzione  alla
 quantita' e qualita' del lavoro prestato (dal preside  incaricato)  e
 di  buon  andamento  e  imparzialita' dell'amministrazione, sembra al
 collegio  non  manifestamente  infondata,  oltre  che  rilevante  nel
 presente  giudizio,  il  quale evidentemente avrebbe esito diverso da
 quello sopra indicato e favorevole per i  ricorrenti,  ove  la  Corte
 costituzionale  dovesse dichiarare costituzionalmente illegittima nei
 sensi suesposti  le  norme  di  legge  che  disciplinano  attualmente
 l'aspetto retributivo degli incarichi di presidenza.