ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Nigito Salvatore, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; Considerato che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non e' stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1993, e che pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, la sentenza n. 70 del 1994 e l'ordinanza n. 435 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.