ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 146, n. 3,  del
 codice  penale,  aggiunto  dall'art.  4 del decreto-legge 12 novembre
 1992,  n.  431   (Disposizioni   urgenti   concernenti   l'incremento
 dell'organico  del  Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
 persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche  al  testo
 unico  delle  leggi  in  materia  di  stupefacenti  e  le  norme  per
 l'attivazione di nuovi uffici  giudiziari),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  15  dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Torino
 nel  procedimento  di  sorveglianza  relativo  a  Nigito   Salvatore,
 iscritta  al  n.  809  del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  5,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  25  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato,
 in riferimento agli artt. 2 e 3,  primo  comma,  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma,
 n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4  del  decreto-legge  12
 novembre  1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
 dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il  trattamento  di
 persone  detenute  affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
 unico  delle  leggi  in  materia  di  stupefacenti  e  le  norme  per
 l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), nella parte in cui prevede
 il  rinvio  obbligatorio  dell'esecuzione  della  pena per i soggetti
 affetti da infezione da HIV  nei  casi  previsti  dall'art.  286-bis,
 primo comma, del codice di procedura penale;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
    Considerato  che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non e'
 stato convertito in legge entro il termine prescritto,  come  risulta
 dal  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  8 del 12
 gennaio 1993, e che pertanto, in conformita' alla  giurisprudenza  di
 questa  Corte  (vedi,  da  ultimo,  la  sentenza  n.  70  del  1994 e
 l'ordinanza n. 435 del 1993), la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.