ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, lettera a),
 della  legge  regionale  del  Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in
 materia di  tutela  dei  beni  culturali,  ambientali  e  paesistici)
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 16 settembre 1993 dal Pretore di
 Cuneo  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Gioacchino  Giordano
 iscritta  al  n.  1  del  registro  ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  6,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  della Giunta della
 Regione Piemonte;
    Udito nella camera di consiglio del  25  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Gioacchino Giordano  -  imputato,  tra  l'altro,  del  reato  di  cui
 all'art.  1-sexies  della  legge n. 431 del 1985 per avere edificato,
 mediante sopraelevazione, un immobile destinato  ad  uffici  in  area
 vincolata,  senza la prescritta autorizzazione regionale - il Pretore
 di Cuneo, con ordinanza emessa il 16 settembre 1993, ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 25 e  117  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  lettera a), della legge
 regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n.  20  (Norme  in  materia  di
 tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici);
      che   ad   avviso   del   giudice  a  quo  la  norma  denunciata
 estenderebbe, in difformita' rispetto alla  disciplina  statale,  gli
 ambiti   territoriali   non   sottoposti  al  vincolo  paesaggistico,
 sottraendo ad esso, oltre alle zone A e B, come definite dal  decreto
 del  Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile 1968, anche le zone a
 queste assimilate, cioe' i centri edificati, i nuclei minori, le aree
 sia residenziali che produttive a capacita'  insediativa  esaurita  o
 residua e quelle di completamento;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  della Giunta della Regione
 Piemonte, che ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e  la  manifesta
 infondatezza della questione.
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1994, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, lettera  a),
 della  legge  regionale  del  Piemonte  n. 20 del 1989, limitatamente
 all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e  "B"  del  D.M.  2
 aprile 1968, n. 1444 e cioe' nei centri edificati, nei nuclei minori,
 nelle  aree  sia  residenziali che produttive a capacita' insediativa
 esaurita o residua e in quelle di completamento  cosi'  definiti  nei
 Piani  Regolatori  approvati  ai  sensi  del  titolo  III della legge
 regionale 5 dicembre  1977,  n.  56  e  successive  modificazioni  ed
 integrazioni";
      che  la  questione  va  dichiarata manifestamente inammissibile,
 avendo per oggetto una norma che non fa piu'  parte  dell'ordinamento
 per  essere  gia'  stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di
 rimessione, costituzionalmente illegittima;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;