ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Barbagallo Giuseppe ed altro contro l'Universita' degli Studi di Palermo ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Fernando Santuosuosso; Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso con ricorso dei professori Giuseppe Barbagallo ed altro nei confronti dell'Universita' degli studi di Palermo ed altri, il Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori universitari ordinari; che a parere del giudice rimettente tale disposizione violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto introduttiva di una deroga in senso restrittivo nei confronti di una disposizione (art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992) avente portata generale, giacche' riferita a tutti i dipendenti civili dello Stato; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto nel giudizio, ha rilevato la inammissibilita' della questione, atteso che il decreto-legge n. 460 del 1993, di cui fa parte la norma impugnata, non e' stato convertito in legge. Considerato che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 non e' stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1993; che, quindi, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 194, 186 e 167 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;