ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce - sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro della pubblica istruzione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria), "in quanto prevede la corresponsione di una somma fissa a titolo di indennita' penitenziaria, senza contemplare un meccanismo diretto ad assicurare nel tempo l'adeguatezza della somma al mutato potere d'acquisto della moneta"; che il giudice a quo ritiene tale questione non manifestamente infondata, sotto il profilo del contrasto della norma in esame con l'art. 36 della Costituzione, essendo violato il principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro, e con l'art. 97 della Costituzione, in relazione al principio del buon andamento dell'Amministrazione; che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la inammissibilita' e comunque l'infondatezza della questione stessa; Considerato che, come risulta dal testo dell'ordinanza di rimessione, le parti, quali docenti nelle scuole carcerarie di Lecce, chiedono, nel giudizio a quo, l'accertamento "del diritto a percepire l'indennita' di rischio e l'indennita' di servizio penitenziario nella misura prevista, per gli impiegati della carriera di concetto dalle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1987, n. 436 e dalla precedente normativa, con interessi e rivalutazione monetaria"; che, per contro, il giudice remittente pone una questione di legittimita' che attiene alla mancanza di meccanismi di adeguamento della indennita' di servizio penitenziario che l'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, riserva ai docenti medesimi; che, nei termini in cui viene proposta, la questione appare manifestamente inammissibile, per irrilevanza ai fini della decisione sulla domanda cosi' come formulata dalle parti nel giudizio pendente innanzi al giudice remittente; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;