ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 3
 marzo  1983,  n.  65  (Miglioramenti economici a favore del personale
 dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il
 1 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per  la  Puglia,
 Sezione  di  Lecce,  sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri
 contro il Ministro di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 751
 del registro ordinanze 1993 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  27  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa il 1 luglio 1992 (pervenuta
 alla  Corte  costituzionale  il  3  dicembre  1993),   il   Tribunale
 amministrativo  regionale  per  la  Puglia,  Sezione  di  Lecce - sul
 ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro  il  Ministro  di
 grazia  e  giustizia  e  il  Ministro  della pubblica istruzione - ha
 sollevato, in riferimento agli artt.  36  e  97  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2 della legge 3
 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici  a  favore  del  personale
 dell'Amministrazione    penitenziaria),   "in   quanto   prevede   la
 corresponsione  di  una  somma   fissa   a   titolo   di   indennita'
 penitenziaria,  senza contemplare un meccanismo diretto ad assicurare
 nel tempo l'adeguatezza della somma al mutato potere d'acquisto della
 moneta";
     che il giudice a quo ritiene tale  questione  non  manifestamente
 infondata,  sotto  il  profilo del contrasto della norma in esame con
 l'art. 36 della Costituzione,  essendo  violato  il  principio  della
 proporzionalita'  ed  adeguatezza della retribuzione alla quantita' e
 qualita' del lavoro, e con l'art. 97 della Costituzione, in relazione
 al principio del buon andamento dell'Amministrazione;
      che, nel  giudizio  di  fronte  alla  Corte  costituzionale,  e'
 intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la
 inammissibilita' e comunque l'infondatezza della questione stessa;
    Considerato  che,  come  risulta  dal  testo   dell'ordinanza   di
 rimessione, le parti, quali docenti nelle scuole carcerarie di Lecce,
 chiedono, nel giudizio a quo, l'accertamento "del diritto a percepire
 l'indennita'  di  rischio  e  l'indennita'  di servizio penitenziario
 nella misura prevista, per gli impiegati della carriera  di  concetto
 dalle  tabelle  A  e  B allegate alla legge 27 ottobre 1987, n. 436 e
 dalla precedente normativa, con interessi e rivalutazione monetaria";
      che, per contro, il giudice remittente  pone  una  questione  di
 legittimita'  che  attiene alla mancanza di meccanismi di adeguamento
 della indennita' di servizio penitenziario che l'art. 2 della legge 3
 marzo 1983, n. 65, riserva ai docenti medesimi;
      che, nei termini in cui  viene  proposta,  la  questione  appare
 manifestamente inammissibile, per irrilevanza ai fini della decisione
 sulla  domanda cosi' come formulata dalle parti nel giudizio pendente
 innanzi al giudice remittente;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale;