ha pronunciato la seguente
                               ORDINAZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies,
 secondo comma, del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306  (Modifiche
 urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di
 contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con  modificazioni,
 dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5
 febbraio  1994 dal Tribunale di Macerata sulle istanze proposte da De
 Santis Lina ed altri (nel procedimento penale a  carico  di  Malasisi
 Antero),  iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Tribunale di Macerata ha sollevato, in riferimento
 agli  artt.  24,  secondo  comma,  e   25,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306
 (Modifiche   urgenti   al   nuovo   codice   di  procedura  penale  e
 provvedimenti di contrasto alla  criminalita'  mafiosa),  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  48  del 1994,
 successiva  alla  pronuncia  della  ordinanza   di   rimessione,   ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 12-quinquies,
 secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
 essendo    stata    la   norma   oggetto   di   impugnativa   espunta
 dall'ordinamento,  la  relativa  questione  deve  essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 176 e 248 del 1994).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.