IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1435/1994 r.g., vertente tra l'I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale), appellante; e Bondici Stefano, Mascali Salvatore, Distefano Carmelo, Morace Luigi, Raciti Mario, Mascali Maria, Della Vita Nunzia, Viglianesi Giuseppe, Cucuccio Orazio, Campagna Gaetano, Coco Carmelo, Torre Anna, Faro Anna Maria, Coco Sebastiana, Portale Paolo, Freni Francesco, Costantino Domenico, Finocchiaro Giuseppe, Bonaccorsi Angelo, Lombardo Salvatrice, Spampinato Alfio, Rizzotti Santo, Palla Antonino, Occhipinti Salvatore, Cutuli Giuseppe, Scalia Concetto, Savo Luigi, Marletta Concetto, Rizzotti Santo, Rizzotti Salvatore, Cosentino Giuseppe, Terranova Angelo, Strano Sebastiano, Schilliro' Salvatore, Russo Giuseppe, Condorelli Carmelo, Viglianesi Agatino, Giammarco Gianni, Scalia Gustavo, Saraceno Natale, Trippa Concetto, Costanzo Concetto, Nicoletta Santo, Tosto Lorenzo, Bonanno Lucia, Licciardello Carmelo, Privitera Francesco, Giuffrida Claudio Andrea, Di Benedetto Angelo, Pulvirenti Salvatore, Sanfilippo Marcello, Biondi Maddalena, Giuffrida Caterina, Palla Francesco, Tosto Umberto, Buglio Angelo, Catanzaro Salvatore, Tringali Alfonso, Giuffrida Orazio, Finocchiaro Santo, Toscano Rosario, Placenti Gaetano, Pappalardo Rosario, Pappalardo Carmelo, Mancuso Luigi, Germano Giuseppe, Puglisi Agata, Mirabella Gregorio, Alberti Calamacro Salvatore, Buttafuoco Gaetano, Buttafuoco Giuseppe, Consoli Francesco, Pennisi Sebastiano, Spampinato Antonino, Pennisi Pietro, Gagliano Concetto, D'Anna Giuseppe, Puglisi Anna, Greco Rosario, Drago Maurizio, Biondi Nunzia, Tringali Serafina, Nuccio Vito, Corinella Giuseppa, Marsiglia Grazia, Gresta Concetta, Platania Carmela, Mugavero Maria, Balsamo Salvatore, Testai Giuseppe, Castro Giuseppe, Bonnici Orazio, Battaglia Matteo, Zuccaro Giuseppe, Bonaventura Barbaro, appellati. RITENUTO IN FATTO I ricorrenti, tutti in epigrafe indicati, gia' soci lavoratori della societa' cooperativa ISPA S.r.l., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto assessoriale del 7 luglio 1990, a seguito di rituale istanza di insinuazione, erano ammessi allo stato passivo della Societa', quali creditori privilegiati, sia per emolumenti retributivi non corrisposti che per il t.f.r., quest'ultimo riportato nei bilanci sociali e da sempre pacificamente corrisposto sia ai soci lavoratori che ai dipendenti subordinati che avessero cessato il loro rapporto con la cooperativa; successivamente chiedevano all'INPS il pagamento del t.f.r. a carico dell'apposito Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 precostituito per il caso dell'insolvenza del datore, atteso anche il fatto che l'ISPA aveva da sempre regolarmente versato all'INPS i relativi prescritti contributi. L'Istituto rifiutava tuttavia il pagamento ritenendo incompatibile la posizione dei ricorrenti, quali soci lavoratori, con l'ambito di applicazione della disciplina del Fondo di garanzia in questione, in quanto riservata dal legislatore a beneficio dei soli lavoratori subordinati. I ricorrenti adivano in conseguenza le vie giudiziarie per il riconoscimento del loro diritto, rilevando in particolare le evidenti analogie esistenti tra la posizione di lavoratore dipendente e quella di socio lavoratore di una cooperativa, tanto da potersi ritenere giustificabile l'estensione, in via di interpretazione analogica, della sfera di applicazione della norma citata di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 al lavoratore, cosi' inteso in senso lato, in nulla rilevando la circostanza che lo stesso esplichi la sua attivita' con vincolo di subordinazione. Con sentenza del 27 gennaio 1994 il pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda, ritenendo fondato l'assunto attoreo. Avverso tale sentenza presentava appello l'INPS, riproponendo le difese spiegate nel giudizio di primo grado. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO