IL TRIBUNALE
    Ha  emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.
 1435/1994 r.g., vertente tra  l'I.N.P.S.  (Istituto  nazionale  della
 previdenza   sociale),   appellante;   e   Bondici  Stefano,  Mascali
 Salvatore, Distefano Carmelo, Morace  Luigi,  Raciti  Mario,  Mascali
 Maria,  Della  Vita  Nunzia,  Viglianesi  Giuseppe,  Cucuccio Orazio,
 Campagna Gaetano, Coco Carmelo, Torre Anna,  Faro  Anna  Maria,  Coco
 Sebastiana,  Portale  Paolo,  Freni  Francesco,  Costantino Domenico,
 Finocchiaro  Giuseppe,  Bonaccorsi   Angelo,   Lombardo   Salvatrice,
 Spampinato   Alfio,   Rizzotti   Santo,  Palla  Antonino,  Occhipinti
 Salvatore, Cutuli Giuseppe, Scalia  Concetto,  Savo  Luigi,  Marletta
 Concetto,  Rizzotti  Santo,  Rizzotti  Salvatore, Cosentino Giuseppe,
 Terranova Angelo,  Strano  Sebastiano,  Schilliro'  Salvatore,  Russo
 Giuseppe,  Condorelli  Carmelo, Viglianesi Agatino, Giammarco Gianni,
 Scalia Gustavo, Saraceno Natale, Trippa Concetto, Costanzo  Concetto,
 Nicoletta  Santo, Tosto Lorenzo, Bonanno Lucia, Licciardello Carmelo,
 Privitera Francesco, Giuffrida Claudio Andrea, Di  Benedetto  Angelo,
 Pulvirenti   Salvatore,   Sanfilippo   Marcello,   Biondi  Maddalena,
 Giuffrida Caterina, Palla Francesco, Tosto  Umberto,  Buglio  Angelo,
 Catanzaro  Salvatore, Tringali Alfonso, Giuffrida Orazio, Finocchiaro
 Santo,  Toscano  Rosario,  Placenti  Gaetano,   Pappalardo   Rosario,
 Pappalardo  Carmelo,  Mancuso Luigi, Germano Giuseppe, Puglisi Agata,
 Mirabella Gregorio, Alberti Calamacro Salvatore, Buttafuoco  Gaetano,
 Buttafuoco   Giuseppe,   Consoli   Francesco,   Pennisi   Sebastiano,
 Spampinato  Antonino,  Pennisi  Pietro,  Gagliano  Concetto,   D'Anna
 Giuseppe, Puglisi Anna, Greco Rosario, Drago Maurizio, Biondi Nunzia,
 Tringali Serafina, Nuccio Vito, Corinella Giuseppa, Marsiglia Grazia,
 Gresta Concetta, Platania Carmela, Mugavero Maria, Balsamo Salvatore,
 Testai  Giuseppe,  Castro Giuseppe, Bonnici Orazio, Battaglia Matteo,
 Zuccaro Giuseppe, Bonaventura Barbaro, appellati.
                           RITENUTO IN FATTO
    I ricorrenti, tutti in epigrafe  indicati,  gia'  soci  lavoratori
 della  societa' cooperativa ISPA S.r.l., posta in liquidazione coatta
 amministrativa con decreto assessoriale del 7 luglio 1990, a  seguito
 di  rituale istanza di insinuazione, erano ammessi allo stato passivo
 della Societa', quali  creditori  privilegiati,  sia  per  emolumenti
 retributivi non corrisposti che per il t.f.r., quest'ultimo riportato
 nei bilanci sociali e da sempre pacificamente corrisposto sia ai soci
 lavoratori che ai dipendenti subordinati che avessero cessato il loro
 rapporto  con  la cooperativa; successivamente chiedevano all'INPS il
 pagamento del t.f.r. a carico dell'apposito Fondo di garanzia di  cui
 all'art.  2  della  legge  n.  297/1982  precostituito  per  il  caso
 dell'insolvenza del datore, atteso anche il fatto che l'ISPA aveva da
 sempre  regolarmente   versato   all'INPS   i   relativi   prescritti
 contributi.
    L'Istituto rifiutava tuttavia il pagamento ritenendo incompatibile
 la  posizione  dei ricorrenti, quali soci lavoratori, con l'ambito di
 applicazione della disciplina del Fondo di garanzia in questione,  in
 quanto  riservata  dal  legislatore  a  beneficio dei soli lavoratori
 subordinati.
    I ricorrenti adivano in conseguenza  le  vie  giudiziarie  per  il
 riconoscimento del loro diritto, rilevando in particolare le evidenti
 analogie esistenti tra la posizione di lavoratore dipendente e quella
 di  socio  lavoratore  di  una cooperativa, tanto da potersi ritenere
 giustificabile l'estensione, in  via  di  interpretazione  analogica,
 della  sfera  di  applicazione  della  norma citata di cui all'art. 2
 della legge n. 297/1982 al lavoratore, cosi' inteso in senso lato, in
 nulla  rilevando  la  circostanza  che  lo  stesso  esplichi  la  sua
 attivita' con vincolo di subordinazione.
    Con  sentenza  del  27  gennaio  1994  il  pretore  di Catania, in
 funzione di giudice del  lavoro,  accoglieva  la  domanda,  ritenendo
 fondato l'assunto attoreo.
    Avverso  tale  sentenza presentava appello l'INPS, riproponendo le
 difese spiegate nel giudizio di primo grado.
    Si  costituivano  gli  appellati  chiedendo il rigetto del gravame
 siccome infondato.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO