Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 3088 in data 15 luglio 1996, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del foro di Padova e Luigi Manzi del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per regolamento di competenza in relazione: all'atto di citazione, datato 8 maggio 1996, indirizzato dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di Umberto Carraro, Aldo Bottin, Fabrizio Comencini e Vittorio Tassinari, all'epoca dei fatti componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto che ebbe a deliberare l'acquisto di alcune autovetture per rinnovo del parco macchine del Consiglio medesimo. F a t t o 1. - Con atto di citazione dell'8 maggio 1996, il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto ha chiamato a giudizio Umberto Carraro, Aldo Bottin, Fabrizio Comencini e Vittorio Tassinari "per sentirsi condannare al risarcimento in favore dell'Erario statale della somma di L. 18.934.851 ..., oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio" (doc. 1, p. 21). Pur trattandosi di questione di scarso rilievo sotto il profilo quantitativo del danno, come ha precisato il procuratore regionale "il problema sottoposto alla valutazione del giudice contabile si rivela ... di particolare importanza per i principi che esso sottende" (ivi, p. 13), stando ai quali al giudice delle responsabilita' e' consentito sindacare - in teoria ex ante, in concreto ex post - una spesa sulla scorta dei "criteri di economicita', ragionevolezza ed utilita' per l'Ente" (ivi, p. 13), in assenza - si badi - di un qualunque parametro normativo obiettivamente dato, perche' precostituito rispetto al fatto causativo del preteso illecito. 2. - I tratti essenziali della vicenda sono di una semplicita' tanto disarmante da indurre fin d'ora a ritenere che, se una simile pretesa dovesse reputarsi fondata - nell'ottica dell'odierno conflitto e, piu' in generale, ove la si volesse riferire ad enti sprovvisti di autonomia costituzionalmente garantita - si potrebbe considerare probabilmente risolto il drammatico problema del debito pubblico: essendovi legioni di amministratori e dipendenti pubblici da assoggettare a giudizio e da condannare al risarcimento del danno per aver disposto spese qualificabili, a parere insindacabile della Corte dei conti non ragionevoli e, per cio' solo, non utili per l'ente di appartenenza. Infatti, nel caso di specie e' accaduto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha deliberato (nei termini puntualizzati nell'atto di citazione a giudizio, cui si fa' espresso rinvio: doc. 1, spec. p. 2 ss.) l'acquisto di alcune auto, dello stesso modello di quelle cedute in permuta, per aver queste percorso ormai un notevole chilometraggio. Piu' precisamente, il parziale rinnovo del parco macchine ha comportato l'acquisto di cinque autovetture, "di cui n. 1 vetture mod. Alfa 164 Super 6V-24V e n. 4 vetture mod. 164 super 6VTB" (ivi, p. 5), piuttosto che - come sostenuto dalla Procura regionale - di cinque autovetture Alfa Romeo 164 Twin Spark 2.000. Come si evince dalla lettura dell'atto di citazione, nel rispondere all'invito loro rivolto (ex art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994) gli incolpati hanno eccepito, in primo luogo, l'incompatibilita' dell'iniziativa con il dettato dell'art. 122, quarto comma, Cost. e, quindi, l'insussistenza di un parametro normativo di riferimento, nonche' - nel merito - l'utilita' della spesa deliberata (ivi, pp. 11-12 e 12-13). 3. - A parere del Procuratore regionale, tuttavia, deve ritenersi innanzi tutto "palesemente infondata" la questione di legittimita' costituzionale, poiche' l'immunita' di cui al citato art. 122, quarto comma, Cost. "e' strettamente correlata all'esercizio della funzione legislativa, di quella di indirizzo politico e delle funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione o da leggi statali". In specie, "l'acquisto e la gestione dei mezzi suddetti non rientra nella puntuale elencazione di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, in materia di autonomia contabile e funzionale di Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario", acquisto e gestione che assumono la "veste di mera attivita' amministrativa, incidentalmente contemplata dalla normativa regionale (l.r. 6/1973)", riconducibili "a funzioni amministrative ed organizzative di ordine generale" (ivi, p. 13). Cio' posto - e "fermo restando il potere esclusivo della p.a. di valutare discrezionalmente le soluzioni ritenute piu' idonee al perseguimento del pubblico interesse" -, a parere del procuratore regionale "il giudice contabile puo' sindacare la scelta effettuata, non gia' scendendo ad esaminare il merito della valutazione, bensi' sotto il profilo della sua ragionevolezza e giustificabilita' ex ante, in relazione alla disponibilita' delle risorse, ai possibili impieghi di queste ed al grado di funzionalita' delle strutture, in un quadro di ottimizzazione dell'uso delle risorse stesse ... In particolare, la scelta di un'autovettura di piu' alto costo e dotata di optionals, che servono a garantire maggiore sicurezza e comodita' agli occupanti, non costituisce danno per l'ente pubblico, ove la spesa sia contenuta entro i limiti di ragionevolezza" (ivi, p. 14). Quanto alla fattispecie concreta, il procuratore regionale ha osservato: a) che la legge n. 853/1973 non contempla la spesa di cui trattasi (acquisto di auto) e neppure "nell'ordinamento della regione Veneto .. e' dato rinvenire alcuna particolare disposizione sull'acquisto e l'uso dei mezzi di trasporto destinati a fini istituzionali" (ivi, p. 15); b) che "le funzioni di rappresentanza non sono state individuate in relazione alle singole cariche istituzionali ed appositamente regolamentate, sia pure con atti interni", sicche' "la destinazione promiscua dei mezzi induce oggettivamente a ritenere che l'impiego prevalente degli stessi fosse quello del normale trasporto di persone, con valenza residuale di rappresentanza"; c) che tutto cio' rileva ai fini "dell'individuazione dei criteri adottati per la scelta del tipo e delle caratteristiche delle autovetture da acquistare, perche' i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione che devono presiedere a siffatte scelte, non possono prescindere, proprio nel rispetto della discrezionalita' amministrativa, dalla preliminare individuazione delle finalita' da perseguire per realizzare la necessaria razionalizzazione delle risorse" (ivi, pp. 15-16). Ed ha aggiunto, conclusivamente; che le funzioni di rappresentanza ben possono essere soddisfatte mediante l'acquisto di auto meno costose quanto al prezzo ed alla gestione; che, in ogui caso, tale rilievo vale ad abundantiam, allorche' alla funzione di rappresentanza si accompagnano "situazioni non sempre ad essa corrispondenti" (ivi, pp. 16-18); che, dunque, "... la scelta avrebbe dovuto essere ragionevolmente indirizzata a soddisfare le previste necessita' con piu' ridotto dispendio delle risorse stesse, mediante l'acquisto, tra i diversi modelli presenti nel mercato, di autovetture aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo strettamente funzionale, con eguale pregio estetico e tecnico, ma di minori costi di acquisto e di gestione" (ivi, p. 16): beninteso, ancora una volta "ferma restando la piena discrezionalita' amministrativa nella individuazione delle finalita', dei mezzi e delle risorse ..." (ivi, p. 19). 4. - Venuto a conoscenza dell'atto di citazione indicato in epigrafe in data 23 maggio 1996 (doc. 2), l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha evidenziato la circostanza che una tale iniziativa del procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto costituisce atto esorbitante le competenze giurisdizionali. "Ed infatti, l'atto di citazione e' da reputarsi invasivo di attribuzioni spettanti al Consiglio regionale tra l'altro perche': 1) la ricostruzione ex post (nonostante il procuratore regionale assuma di ragionare ex ante) della ragionevolezza e giustificabilita' della spesa e' operata dal magistrato requirente disattendendo il dettato della legge statale n. 853/1973 (recante "Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario"), legge che e' connessa all'art. 118 (autonomia amministrativa), all'art. 119 (autonomia finanziaria) e all'art. 123 (autonomia statutaria) della Costituzione. Oueste disposizioni rappresentano il titolo di riferimento delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri, inquisiti in violazione dell'art. 122, quarto comma, Cost.; 2) ove si ritenesse la citata legge n. 853/1973 non violata, ne emergerebbe una sicura illegittimita' costituzionale, che il giudice delle leggi potrebbe conoscere dopo aver autonomamente sollevato di fronte a se stesso la questione nell'ambito del conflitto di attribuzioni; 3) la ricostruzione ex post della ragionevolezza e giustificabilita' della spesa costituisce attivita' amministrativa, come tale esorbitante dal campo delle attribuzioni giurisdizionali del giudice delle responsabilita', in violazione tra l'altro degli artt. 5, 97, 118 e 123 Cost.". D i r i t t o 1. - Il primo motivo di ricorso, relativo al presente conflitto, si ricollega all'eccezione formulata dagli incolpati nelle deduzioni svolte in forza dell'invito ad essi rivolto dal procuratore regionale (di cui si e' detto sub 2 del fatto, in fine), eccezione condivisa pure dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: il quale, appunto, ha invocato la clausola costituzionale dell'art. 122, quarto comma, Cost., secondo cui "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Al riguardo, e' necessario dar conto - sia pure in estrema sintesi - dei principi elaborati da codesto ecc.mo Collegio: secondo cui, fatte salve le dovute, ovvie differenze strutturali e funzionali delle Camere e dei Consigli regionali, si puo' senz'altro affermare in linea generale che - non diversamente da quella contemplata dall'art. 68, primo comma, Cost. - l'immunita' prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. rappresenta pure essa l'espressione del principio di indipendenza ed autonomia delle assemblee legislative rispetto al potere giurisdizionale. Tuttavia, gli elementi di convergenza si risolvono soltanto in questo (ma e' questo che rileva nel caso di specie), poiche' l'ampiezza della tutela accordata ai parlamentari nazionali ed ai consiglieri regionali dipende, per un verso, dalla posizione costituzionale attribuita agli organi di rispettiva appartenenza e, per altro verso, dall'esigenza di assicurare il rispetto di specifiche disposizioni costituzionali: innanzi tutto, dell'art. 3, che stabilisce il principio di eguaglianza. Piu' in particolare, codesta Corte ha precisato che le attribuzioni dei Consigli regionali, non connesse all'"esercizio delle funzioni sovrane", "si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite" (sent. n. 81/1975, in Giur. cost., 1975, p. 786); e "l'esonero da responsabilita' dei componenti dell'organo .. e' vista funzionale alla tutela delle piu' elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volonta' politica". Si e' aggiunto poi - significativamente - che "la giustificazione razionale della guarentigia poggia, pertanto, sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della guarentigia stessa ed il livello costituzionale del tipo di funzioni, il cui esercizio si e' eccezionalmente ritenuto opportuno sottrarre al controllo giudiziario. Quello che la Costituzione ha inteso proteggere, con disposizioni derogatorie rispetto al comune regime di responsabilita', e' un modello funzionale che essa stessa ha delineato ed appunto percio' ha potuto valutare meritevole dell'eccezionale protezione" (sentenza n. 69/1985, in Giur. cost., 1985, pp. 493-494). Dunque, "la carenza di potere giurisdizionale si traduce ... in un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercitare poteri siffatti comporta l'invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione ..., alla quale esclusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare" (sent. n. 70/1985, in Giur. cost., 1985, p. 516). Nell'intento di meglio precisare i limiti della guarentigia costituzionale prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. - colta, in specie, nell'ottica del principio di unita' dell'ordinamento, preordinato all'attuazione dell'eguaglianza -, la Corte ha affermato che "l'ampliamento della portata dell'immunita' risultante dall'ampliamento, rispetto al modello costituzionale, delle funzioni riservate al Consiglio regionale puo' essere operato, ove consentito, soltanto con la legge dello Stato, perche' soltanto il legislatore statale puo' assicurare, come e' costituzionalmente necessario, una eguale protezione ai consiglieri di tutte le Regioni nell'esercizio delle medesime funzioni e perche' soltanto una sua scelta sarebbe conforme al principio di legalita' che regge compiutamente il sistema penale" (sent. n. 69/1985, cit., p. 495): ma non solo il sistema penale. Oltre che le fonti abilitate a disciplinare legittimamente le immunita' spettanti ai consiglieri regionali, codesto ecc.mo Collegio ha definito, altresi', le forme in cui si estrinsecano le funzioni di consigliere regionale riconducibili all'area della guarentigia costituzionale; ed ha ritenuto che l'ambito di operativita' dell'art. 122, quarto comma, Cost. sia delimitato, quanto al titolo normativo: (a) dalla Costituzione; (b) dalla legge e dagli atti aventi forza di legge dello Stato (non dalla legge regionale e dallo Statuto); quanto alle funzioni, che tale ambito di operativita' riguarda: (a) la funzione legislativa; (b) la funzione di indirizzo politico e di controllo; (c) la funzione di autoorganizzazione interna; mentre le funzioni suddette possono estrinsecarsi in atti aventi natura formalmente: (a) legislativa; (b) amministrativa (questo quadro di sintesi e' tratto dall'esame, tra l'altro delle sent. n. 81/1975, n. 69 e 70 del 1985). A cio' si aggiunga - la' dove si consideri la giurisprudenza del giudice dei conflitti con riguardo alle fattispecie concrete determinate da iniziative del magistrato contabile - la sottolineatura per cui le funzioni consiliari coperte dall'immunita' sono quelle strumentali all'esclusione di interferenze incidenti sull'indipendenza del Consiglio regionale da parte della giurisdizione contabile, vale a dire sulla funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo nonche' sulla funzione di autoorganizzazione interna, svolta mediante atti amministrativi (sent. n. 104/1989, in Le Regioni, 1990, p. 1083 e segg., sent. n. 209/1994, in Gazzetta Ufficiale, 1 serie speciale, n. 24/1994 p. 21). Quanto alla funzione di autoorganizzazione interna, gli aspetti del momento autoorganizzativo che vengono in risalto ai fini della determinazione dell'ambito di operativita' dell'art. 122, quarto comma, Cost., interessano lo status di consigliere regionale e, in specie, gli strumenti di cui deve disporre per poter compiere i doveri del proprio ufficio e i mezzi umani (personale) e materiali (risorse finanziarie) spettanti al Consiglio per l'adempimento delle proprie competenze legislative, amministrative e di controllo. 2. - Nel motivare l'infondatezza dell'eccezione prospettata con espresso riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost., il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto ha precisato che "le garanzie costituzionali previste a tutela degli amministratori regionali in relazione alla responsabilita' per danno erariale ed alla competenza del giudice contabile, prevedono per i consiglieri un tipo di immunita' strettamente correlata all'esercizio della funzione legislativa, di quella di indirizzo politico e delle funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione o da leggi statali, mentre non si estende ad eventuali altre funzioni attribuite con atto organizzativo della Regione" (doc. 1, p. 13). Si tratta di una enunciazione di massima senz'altro condivisibile; ma non e' condivisibile, invece, il ragionamento ulteriore, fondato sulle seguenti (peraltro, se considerate in se' e per se', non contestabili) premesse: (a) che "l'acquisto e la gestione dei mezzi suddetti non rientra nella puntuale elencazione di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853; (b) che "la fattispecie all'esame si configura in veste di mera attivita' amministrativa, incidentalmente contemplata dalla normativa regionale (l.r. n. 6/1973) ed attribuibile" - quest'ultimo rilievo e' estremamente significativo, poiche' rende evidente il connotato dell'uniformita' di regime, comunque sia posto, correlato al rispetto dell'eguaglianza di posizioni tra tutti i consiglieri regionali delle varie Regioni d'Italia - "a funzioni amministrative ed organizzative di ordine generale ..." (doc. 1, p. 13). 3. - Infatti, tali "funzioni amministrative ed organizzative di ordine generale", lungi dal non godere - come sottolinea invece, per parte sua, il procuratore regionale - "dell'immunita' sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione" (doc. 1, p. 13), ne fruiscono proprio perche' "di ordine generale". Con questa espressione, per l'appunto, il magistrato requirente ha inteso designare le spese assolutamente indefettibili: come lo sono - a prescindere da qualunque elencazione prefissata - le spese che riguardano l'approntamento e la gestione delle strutture indispensabili perche' gli organi regionali possano operare (locali, personale, attrezzature varie ...); ed e' appena il caso di osservare - con una notazione lapalissiana - che le spese in questione si impongono obiettivamente, in ragione della loro naturale e non artificiosa strumentalita'. Sotto questo aspetto, e' da ritenere indiscutibile la circostanza che le autovetture debbano considerarsi, ancorche' non espressamente menzionate in alcun atto normativo statale, mezzi indispensabili per l'attuazione dei compiti che istituzionalmente incombono sul Consiglio e sui consiglieri regionali. Per tale elementare ragione, il fondamento immediato di questo genere di spesa "di ordine generale" va ricercato - per quanto possa apparire, a prima vista, umoristico (ma, come ricorda il Manzoni, Storia della colonna infame, ed Newton Compton, 1993, p. 14, "non di rado le verita' troppo evidenti, e che dovrebbero esser sottintese, sono invece dimenticate") - addirittura a livello costituzionale, dal momento che e' semplicemente intuitivo che, per poter svolgere le funzioni legislative (art. 117), amministrative (art. 118), finanziarie (art. 119) e finanche quelle statutarie (art. 123) e' necessario "viaggiare". D'altra parte, non e' forse risaputo che errando discitur? dove il predicato verbale "errare" va piu' propriamente tradotto con "viaggiare" piuttosto che con "sbagliare" (anche se il Manzoni op. cit., p. 18, parlando degli autori citati nel suo scritto, osserva che "ci siam ristretti a pochi scrittori, nessuno affatto oscuro, la piu' parte rinomati: cioe' quelli, de' quali son piu' istruttivi anche gli errori, quando non posson piu' esser contagiosi": dunque, non solo viaggiando, ma anche sbagliando si puo' imparare|). Ma non basta, poiche' non essendo verosimile che il legislatore statale abbia preteso di offrire, una volta e per sempre, un elenco tassativo delle spese deliberabili dal Consiglio regionale per il proprio funzionamento con la legge n. 853/1973, ignorando, ad esempio, i riilessi che sull'attivita' istituzionale dell'organo (come di ogni altro organo) regionale determina il progresso tecnologico, non v'e' dubbio che il citato atto legislativo statale rappresenta in ogni caso, anche a prescindere dalle previsioni costituzionali suddette, titolo per l'acquisto dei beni in questione. In caso contrario la legge n. 853/1973 dovrebbe reputarsi costituzionalmente illegittima perche' di ostacolo all'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni. C'e' da dire, infine, che la dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, di un titolo costituzionale o di un titolo comunque riferibile all'ordinamento complessivo dello Stato la si ricava riflettendo sul seguente dato: codesto ecc.mo Collegio ha ripetutamente affermato che non rappresenta titolo implicante l'operativita' della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. l'atto normativo regionale (la legge regionale e lo statuto), poiche', se cosi' fosse, verrebbe meno l'esigenza di "eguale protezione" per i "consiglieri di tutte le Regioni nell'esercizio delle medesime funzioni" (sentenza n. 69/1985, cit., p. 495). Senonche', tutto cio' non si verifica, per definizione, proprio nel caso de quo: l'indefettibile strumentalita' e necessarieta' della spesa si impone per tutti i Consigli e i consiglieri regionali, che e' quanto basta a far si che la deliberazione di acquisto di autovetture, espressione del potere di autoorganizzazione del Consiglio, debba essere ricondotta nell'ambito delle fattispecie sicuramente coperte dall'art. 122, quarto comma, Cost. 4. - Senonche' - fermo restando il prospettato profilo del conflitto di attribuzioni, incentrato sull'implicito riconoscimento della natura obiettivamente giurisdizionale dell'attivita' esercitata, attraverso la citazione indicata in epigrafe, dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto - la regione Veneto contesta, altresi', che quella svolta dal magistrato contabile possa considerarsi appunto attivita' riconducibile all'area della giurisdizione. In proposito, e' il caso di dire che va fatta chiarezza una volta per tutte, essendo a tutti noto che, attraverso il sindacato sulla ragionevolezza dell'azione amministrativa, ad esempio, il giudice amministrativo sostituisce la determinazione dell'amministrazione con una sua propria: come ha, expressis verbis, ammesso, da ultimo, il consigliere di Stato Lignano, in una limpida relazione svolta all'Universita' di Padova nell'ambito del Convegno dedicato all'opposizione di terzo nel giudizio amministrativo (Padova, 24-25 maggio 1996). Ad ogni buon conto, prima di soffermarsi ex professo sui caratteri del sindacato svolto dalla Corte dei conti sulle spese discrezionali (alle quali appartiene l'acquisto di autovetture), e' opportuno soffermarsi un istante sui criteri di giudizio seguiti dal giudice delle leggi e dal giudice amministrativo allorche' procede al riesame, sotto il profilo della ragionevolezza, di un atto legislativo o amministrativo. Senza avere alcuna pretesa di completezza, qui e' sufficiente rilevare, con la migliore dottrina costituzionalistica, che il giudizio di legittimita' costituzionale che ha "per tema la ragionevolezza delle classificazioni legislative" non si estende alla "intrinseca bonta' delle scelte effettuate dal Parlamento, ma riguarda piuttosto la coerenza delle differenziazioni (o delle assimilazioni) in esame, valutata nel rapporto con il trattamento che le leggi riservino ad altre categorie o ad altre fattispecie, comparabili con quella contestata" (Paladin, diritto costituzionale, Padova, 1995, p. 166). Quanto al riscontro operato dal giudice amministrativo sull'attivita' posta in essere dalla pubblica amministrazione, se e' vero che "non abbraccia ... quei soli difetti che, con riferimento agli atti legislativi, la giurisprudenza costituzionale suole comprendere sotto il concetto di irragionevolezza" (come rileva Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, vol. 1, Napoli, 1984, p. 679), e' vero altresi' che non si materializza (almeno stando all'insegnamento piu' tradizionale, non contaminato dalle piu' recenti esperienze, cui ha inteso fare riferimento Lignani) nella rielaborazione della decisione assunta dal pubblico potere: tant'e' che il sindacato relativo al difetto di ragionevolezza si sostanzia nella valutazione della divergenza tra risultato effettivo e risultato istituzionale dell'atto ovvero nella percezione di tutta una serie di figure sintomatiche ormai cristallizzate dalla giurisprudenza, non costituenti dei meri dati di fatto variamente enucleabili dall'esperienza (in questo senso opera, invece la Corte dei conti), sebbene dei criteri di giudizio. E criterio di giudizio e', appunto, quello che mira a cogliere, nell'ambito dell'iter logico di formazione dell'atto, lo sviamento dell'interesse pubblico, lo sviamento della causa tipica, la contraddizione fra motivazione e dispositivo ovvero fra le varie parti della motivazione, la contraddizione con precedenti manifestazioni di volonta', il travisamento dei fatti, la disparita' di trattamento, il difetto di motivazione ecc. (Virga, Diritto amministrativo vol. 2, Milano, 1987, p. 121 e segg. nonche' Sandulli, op. cit., 681 ss.). In buona sostanza, ferme restando le differenze rispettive del giudizio di ragionevolezza svolto sulla legge e sull'atto amministrativo, in entrambe le circostanze il giudice considera comunque l'operato del legislatore o dell'amministrazione alla sua stregua o anche alla sua stregua, enucleando il parametro di giudizio dallo stesso o da altri atti e comportamenti posti in essere dal pubblico potere, sindacato nella sua coerenza o incoerenza. 5. - Ben altra natura assume, invece, il giudizio reso dal magistrato contabile sulla ragionevolezza delle spese deliberate da un ente nell'esercizio di una attivita' discrezionale. Orbene, e' a partire dagli anni '70 che la Corte dei conti "ha affermato la sindacabilita' giudiziale dell'attivita' discrezionale e la configurabilita' nella stessa di una responsabilita' amministrativa per mancanza di convenienza dell'atto posto in essere" (Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, Rassegna di giurisprudenza in tema di responsabilita' amministrativa e contabile, Milano, 1992, p. 42). Nonostante si siano nutrite perplessita' in ordine alla "sindacabilita' in se' delle scelte discrezionali", essendosi ritenuto che "la giustificazione delle scelte operate" rimane riservata alla sfera della discrezionalita' amministrativa (Corte conti, sez. II, sent. n. 247/1979, cit. in Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, op. cit., p. 43), e' ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'attivita' discrezionale dell'amministrazione e' sicuramente sindacabile in sede giudiziale, e "il parametro di raffronto e' costituito non dalla valutazione proveniente dall'amministrazione, ma dal principio di razionalita' della scelta effettuata, autonomamente identificato dal giudice utilizzando i dati obiettivi che sulla base della esperienza comune ed amministrativa attengono alla materia ed alla funzione che in essa l'atto in esame e' destinato a svolgere" (Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, op. cit., p. 43). Se si prescinde, almeno un istante, dal tono con il quale si proferiscono e si scrivono le cose anzidette - che', in tale prospettiva, sembrano imporsi per ragioni intrinseche di ordine grammaticale e sintattico - e si riflette sul senso che puo' acquisire, nell'ambito della classica ripartizione dei poteri, la massima riassuntiva per cui il giudice contabile accerta se la scelta effettuata dall'amministrazione "ex se risponda a criteri di razionalita' e giustificabilita' alla stregua di elementi rilevabili dalla comune esperienza amministrativa" (Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, op. cit., p. 44), ci si avvede che l'operazione svolta dal giudice non ha nulla di giurisdizionale: dovendosi, la funzione giurisdizionale, senz'altro sviluppare nell'ambito di parametri predeterminati, sicuramente non riconducibili ne' alla convenienza (che e' questione di puro merito) ne' ad un'inesistente razionalita' e giustificabilita', allorche' le medesime sono "autonomamente" identificate dal giudice, prescindendo - come si e' visto - dalla "valutazione proveniente dall'amministrazione". D'altra parte, in che cosa si risolve, se non nella riformulazione "ora per allora" della deliberazione assunta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, l'atto con il quale il procuratore regionale individua la scelta ritenuta conveniente, sulla scorta di elementi di fatto che possono essere condivisi o non condivisi per mere ragioni d'ordine extragiuridico? Ci si puo' chiedere, infatti: perche' mai sono adeguate le Alfa Romeo 164 Twin Spark 2000 e non, invece, altri modelli? E non e' doveroso domandarsi, oltretutto, se - ammesso e non concesso che si tratti di questione sindacabile dinanzi al giudice - non fosse necessario preliminarmente quantomeno indagare sulle scelte effettuate da altre istituzioni pubbliche omogenee o comparabili con un Consiglio regionale? Sotto questo aspetto e' tutto davvero singolare, nel senso di occasionale, unico, solitario, incomparabile: in nome, peraltro, di una tanto asserita quanto astratta razionalita'. A ben vedere - e senza nulla togliere alle motivazioni di natura etico-politica che muovono molte iniziative della Corte dei conti - la verifica sulle spese discrezionali della pubblica amministrazione si risolve, per come viene concepita ed attuata, in attivita' sicuramente non giurisdizionale, poiche' l'economicita', la ragionevolezza e l'utilita' per l'ente rappresentano il contenuto di una valutazione squisitamente politica: come riconosce - nel momento in cui ripetutamente ribadisce che rimane fermo "il potere esclusivo della p.a. di valutare discrezionalmente le soluzioni ritenute piu' idonee al perseguimento del pubblico interesse)" (pp. 14 e 19 dell'atto di citazione) - lo stesso procuratore regionale, il quale intuitivamente avverte che solo da un punto di vista retorico (vale a dire dell'argomentazione formale; alla don Ferrante, tanto per intenderci) si puo' sostenere che rimane ferma la discrezionalita' in presenza di un sindacato che ne ridetermina i contenuti e le modalita' esplicative. Ed, infatti, l'epilogo di un simile modo di concepire l'azione del giudice delle responsabilita' e' presto detto; rebus sic stantibus, la delibera comportante spese per l'erario, proveniente da un ente o un organo qualunque, dovrebbe essere preventivamente "vistata" dal procuratore regionale ... a scanso di equivoci| Si e' detto: proveniente da un ente o un organo qualunque, finanche giurisdizionale. E' accaduto, infatti, che la procura regionale per la Lombardia ha emesso un atto di citazione con il quale un giudice istruttore e' stato "chiamato a rispondere del danno erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti penali" (come si legge in Corte cost., ordinanza n. 196/1996, in Guida al diritto, n. 26/1996, p. 20), a conferma della circostanza che, nel tempo attuale, c'e' una diffusa tendenza a debordare dai confini del proprio potere, id est della propria giurisdizione. Il che rappresenta un "errore" che cade appunto "sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa" concretizzando un comportamento (lesivo, tra gli altri, degli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 123) che codesta ecc.ma Corte ha gia' censurato con la sentenza n. 285/1990 nell'ambito di un conflitto di attribuzioni. 6. - Con una notazione conclusiva di carattere riassuntivo si puo' affermare, dunque, che l'atto di citazione indicato in epigrafe e' lesivo, perche' invasivo, di attribuzioni costituzionalmente riservate alla Regione Veneto; a) perche' si rivolge contro una deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto riguardante una spesa d'ordine generale, come tale indefettibile e riferibile a qualsiasi altro Consiglio regionale. Sotto questo aspetto, l'atto del procuratore regionale collide con l'art. 122, quarto comma, Cost., riguardato sotto il profilo degli artt. 117, 118, 119 e 123 Cost., nonche' della legge statale n. 853/1973; b) perche', avendo natura non giurisdizionale, va al di la' dei limiti ("confini") che l'ordinamento assegna alle competenze del giudice delle responsabilita', in contrasto con gli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 123 Cost.