ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
 dicembre 1995 dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 pretura circondariale di Avellino nel procedimento penale a carico di
 Rotondi  Luigi Franco, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1996
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  9,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 pretura  circondariale  di  Avellino,  con  ordinanza del 20 dicembre
 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 34 (comma 2)  cod.  proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'incompatibilita'  a  partecipare al giudizio abbreviato del giudice
 per le indagini preliminari che si sia pronunciato -  in  particolare
 quanto  alla  sussistenza  delle  esigenze  cautelari  -  in ordine a
 richieste di revoca e  sostituzione  di  misure  cautelari  personali
 precedentemente applicate nei confronti dell'imputato, in riferimento
 agli  artt.  3  e 24 della Costituzione, sottolineando il pregiudizio
 per la funzione decisoria che deriva dalle  riferite  valutazioni  in
 tema  di liberta' personale, alla luce degli enunciati della sentenza
 n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;
   Considerato  che  la  norma  impugnata  e'  gia'  stata  sottoposta
 all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
     che,  in  particolare,  con  la sentenza n. 155 del 1996 e' stata
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  34,  comma  2,
 cod.  proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non  prevede che non possa
 partecipare  al  giudizio  abbreviato  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  abbia  disposto  la  modifica, la sostituzione o la
 revoca di una misura cautelare personale ovvero che  abbia  rigettato
 una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una
 misura  cautelare  personale  (capo  b)  del dispositivo della citata
 sentenza, reso in applicazione dell'art.  27  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso  prospettato  dal
 giudice  rimettente,  la  questione  in  esame deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184  e  283  del
 1996);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.