ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Avellino nel procedimento penale a carico di Rotondi Luigi Franco, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Avellino, con ordinanza del 20 dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 (comma 2) cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato - in particolare quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari - in ordine a richieste di revoca e sostituzione di misure cautelari personali precedentemente applicate nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sottolineando il pregiudizio per la funzione decisoria che deriva dalle riferite valutazioni in tema di liberta' personale, alla luce degli enunciati della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale; Considerato che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato; che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo b) del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87); che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184 e 283 del 1996); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.