ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 249 del  codice
 di  procedura  civile,  in  relazione  all'art.  200  del  codice  di
 procedura penale, e dell'art. 13 del r.d.-l.  27  novembre  1933,  n.
 1578  (Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e procuratore),
 convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio  1934,  n.  36,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  26  gennaio  1996  dal  giudice
 istruttore presso il  tribunale  di  Udine  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Gemma  Bettin e "Tutto per il parrucchiere" di Galdino
 Cian da Rosso, iscritta al n.  316  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 16, prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Con  ordinanza  emessa  il 26 gennaio 1996 nel corso di un
 processo civile nel  quale  una  testimone  intendeva  astenersi  dal
 deporre,  avendo concorso a prestare assistenza ad una delle parti in
 giudizio quale praticante procuratrice legale presso  lo  studio  del
 professionista  che  ne  aveva la rappresentanza e difesa, il giudice
 istruttore presso il Tribunale di Udine, che  doveva  procedere  alla
 audizione della testimone, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
 primo  comma,  e  24,  primo  comma, della Costituzione, questione di
 legittimita'    costituzionale    delle    norme    processuali     e
 dell'ordinamento  professionale  che  non  comprendono  i  praticanti
 procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre  su
 quanto conosciuto per ragione del loro ufficio.
    Il   giudice  istruttore  sottopone  a  verifica  di  legittimita'
 costituzionale:
     a) l'art. 249  del  codice  di  procedura  civile,  in  relazione
 all'art.    200  del  nuovo  codice  di  procedura penale (intendendo
 sostituita  quest'ultima  disposizione,  che  riguarda   il   segreto
 professionale  nell'ambito  della  disciplina della testimonianza, al
 corrispondente art. 351 del codice di procedura  penale  precedente),
 nella  parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'  di  astenersi  dal
 testimoniare  per  i  praticanti  procuratori  legali   che   abbiano
 assistito a colloqui tra il cliente e l'avvocato o procuratore legale
 presso il cui studio svolgono l'attivita' di praticantato;
     b)  l'art.  13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento
 delle professioni di avvocato e procuratore),  nella  parte  in  cui,
 stabilendo  che  gli  avvocati  ed  i  procuratori non possono essere
 obbligati a deporre, nei giudizi di qualunque specie, su cio' che sia
 stato loro confidato o sia pervenuto a loro  conoscenza  per  ragione
 del  proprio  ufficio,  non  comprende anche i praticanti procuratori
 legali che abbiano assistito ai colloqui tra il cliente e  l'avvocato
 o  procuratore  legale  presso  il cui studio svolgono l'attivita' di
 praticantato.
   2. - Il giudice rimettente ritiene che la facolta' di astenersi dal
 testimoniare, prevista per chi esercita determinate professioni,  tra
 le  quali  quelle  di  avvocato  o  procuratore legale, sia diretta a
 garantire  il  rapporto  fiduciario  tra  cliente  e  professionista,
 impedendo,   per   assicurare   il   segreto  professionale,  che  il
 professionista  sia  obbligato  a  deporre  su  fatti  e  circostanze
 conosciute   a   seguito   di   rivelazioni   o  confidenze  ricevute
 nell'esercizio del proprio ministero.
   L'esenzione dall'obbligo di testimoniare sarebbe fondata non  tanto
 sulla   qualita'   della   persona  che  ne  gode,  quanto  piuttosto
 sull'oggettiva circostanza di avere  ricevuto,  nell'esercizio  della
 professione, la cognizione di determinati fatti, che ricadrebbero nel
 segreto  professionale, la cui violazione costituisce reato (art. 622
 cod.  pen.).
   Il  giudice  rimettente  considera  il  segreto  degli  avvocati  e
 procuratori  collocato  nel  quadro  del diritto di difesa, garantito
 dall'art.  24  della  Costituzione,  che  si  esplica  non  solo  nel
 processo,  ma  anche  prima e fuori di esso, come attivita' diretta a
 conoscere  la  propria  posizione  giuridica  in   preparazione   del
 processo.  L'esercizio  di  questo  diritto implicherebbe un completo
 affidamento al professionista, il quale si immedesima nella posizione
 del cliente, sicche' stabilire la coercibilita' della deposizione  di
 quest'ultimo  equivarrebbe  ad  imporre la confessione per interposta
 persona.  La  tutela  processuale  del  segreto  troverebbe,  dunque,
 fondamento  nella  funzione  oggettiva della difesa e dovrebbe essere
 riconosciuta quando vi siano funzioni omogenee,  sia  pure  svolte  a
 livelli  diversi;  di  conseguenza  sarebbe  irragionevole  stabilire
 questa tutela per gli avvocati ed i procuratori nell'esercizio  della
 professione  ed  escluderla  per  i  praticanti,  i quali svolgono il
 necessario periodo di apprendistato.
   Il  giudice  rimettente ritiene di non poter dare alle disposizioni
 denunciate una interpretazione estensiva e  di  non  poter  ricorrere
 all'analogia per riconoscere ai praticanti procuratori la facolta' di
 astenersi  dal  deporre,  giacche'  l'astensione  prevista per i soli
 avvocati e procuratori costituirebbe  un'eccezione,  da  interpretare
 rigorosamente, alla regola generale dell'obbligo di testimoniare.  Lo
 stesso   giudice   ritiene,   tuttavia,   irragionevole  obbligare  i
 praticanti procuratori a deporre su fatti conosciuti  in  ragione  di
 un'attivita'  che  essi  devono svolgere per ottemperare alla pratica
 professionale, quale risulta  disciplinata  da  recenti  disposizioni
 (legge 24 luglio 1985, n. 406; legge 27 giugno 1988, n. 242; legge 20
 aprile 1989, n. 142; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101), che impongono al
 praticante  procuratore  legale di affiancare il professionista nella
 sua attivita', non solo assistendo alle udienze, ma partecipando alla
 predisposizione degli atti ed ascoltando i colloqui tra il legale  ed
 il cliente.
                        Considerato in diritto
   1.   -    Il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  investe  la
 disciplina della facolta' di astensione dei testimoni  nel  processo,
 che,  a  tutela  del  segreto professionale, consente agli avvocati e
 procuratori legali di astenersi dal deporre, ma non  prevederebbe  la
 medesima facolta' per i praticanti procuratori legali.
   Il  giudice istruttore presso il tribunale di Udine, competente per
 la assunzione della testimonianza,  ritiene  che  possano  essere  in
 contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della
 Costituzione)  e  con  la  garanzia  del diritto di difesa (art.  24,
 primo comma, della Costituzione):
     a) l'art. 249 cod. proc. civ., che, richiamando  le  disposizioni
 del  codice  di procedura penale relative alla facolta' di astensione
 dei testimoni (art. 351,  ora  sostituito  dall'art.  200  del  nuovo
 codice  di  procedura  penale),  stabilisce  che  non  possono essere
 obbligati a deporre  su  quanto  hanno  conosciuto  per  ragione  del
 proprio ministero, ufficio o professione, tra gli altri, gli avvocati
 ed  i  procuratori legali (secondo la dizione anteriore alla legge 24
 febbraio 1997, n. 27, che ha unificato le due  categorie  sostituendo
 al   termine   "procuratore  legale",  contenuto  nelle  disposizioni
 legislative, quello di "avvocato");
     b) l'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n.  1578  (Ordinamento
 delle  professioni di avvocato e procuratore), che stabilisce che gli
 avvocati (ed i procuratori legali,  prima  della  unificazione  delle
 professioni  disposta con la legge n. 27 del 1997) non possono essere
 obbligati a deporre nei giudizi di qualsiasi  specie  su  quanto  sia
 stato  loro  confidato  o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione
 del proprio ufficio.
   Le due disposizioni, nella parte in cui non prevedono  che  possano
 astenersi  dal  deporre  anche  i  praticanti  procuratori chiamati a
 testimoniare e che abbiano assistito a  colloqui  tra  il  cliente  e
 l'avvocato   presso  il  cui  studio  svolgono  la  pratica  forense,
 violerebbero  il  principio  di  eguaglianza,  giacche'  anche   essi
 sarebbero tenuti a compiere attivita' che, come per l'avvocato presso
 il  quale  svolgono  la  pratica,  li  porta  a conoscenza di fatti e
 circostanze destinati a rimanere riservati.   Sarebbe, inoltre,  leso
 il diritto di difesa, garantito dall'art.  24 della Costituzione, che
 implica  l'affidamento  del cliente al professionista che lo assiste,
 il quale non puo' essere costretto a divenire  teste  contro  il  suo
 assistito, in modo da rendere una sorta di confessione per interposta
 persona.
   2. - La questione e' infondata, nei sensi di seguito precisati.
   La  complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la
 professione forense e della correlativa  facolta'  di  astenersi  dal
 deporre,   quale   testimone   in   giudizio,  su  quanto  conosciuto
 nell'esercizio di tale professione, si ispira ad  un  principio  che,
 nel   suo  contenuto  essenziale,  e'  risalente  nel  tempo.  Questa
 disciplina risponde all'esigenza di assicurare  una  difesa  tecnica,
 basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla
 obbligatoria   trasferibilita'   di  tale  conoscenza  nel  giudizio,
 attraverso la  testimonianza  di  chi  professionalmente  svolge  una
 tipica attivita' difensiva.
   La   facolta'   di   astensione  dalla  testimonianza  in  giudizio
 presuppone  la  sussistenza  di  un  requisito  soggettivo  e  di  un
 requisito oggettivo.
   Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi e' chiamato a
 testimoniare,   consiste  nell'essere  la  persona  professionalmente
 abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio.  Il  secondo
 requisito   e'  riferito  all'oggetto  della  deposizione,  che  deve
 concernere circostanze conosciute per ragione del  proprio  ministero
 difensivo  o dell'attivita' professionale, situazione questa che puo'
 essere oggetto di verifica da parte del giudice.
   L'esenzione dal dovere di testimoniare non e', dunque,  diretta  ad
 assicurare  una condizione di privilegio personale a chi esercita una
 determinata professione. Essa e', invece, destinata  a  garantire  la
 piena  esplicazione  del  diritto  di  difesa,  consentendo che ad un
 difensore tecnico possano, senza  alcuna  remora,  essere  resi  noti
 fatti  e  circostanze  la  cui  conoscenza  e' necessaria o utile per
 l'esercizio di un efficace ministero difensivo.
   Da questo punto di vista la facolta'  di  astensione  dell'avvocato
 non  costituisce  un'eccezione  alla  regola generale dell'obbligo di
 rendere testimonianza, ma e'  essa  stessa  espressione  del  diverso
 principio  di  tutela  del  segreto  professionale.  Il  legislatore,
 disciplinando la facolta' di astensione degli avvocati,  ha  operato,
 nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza
 ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del
 compimento  di  attivita' proprie della professione. L'ampiezza della
 facolta'  di  astensione  dei  testimoni  deve  essere   interpretata
 nell'ambito delle finalita' proprie di tale bilanciamento.
   3.  -  La  protezione  del segreto professionale, riferita a quanto
 conosciuto in  ragione  dell'attivita'  forense  svolta  da  chi  sia
 legittimato  a  compiere  atti  propri  di  tale  professione, assume
 carattere  oggettivo,  essendo  destinata  a  tutelare  le  attivita'
 inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista.
   Essa, dunque, non puo' che estendersi anche a chi, essendo iscritto
 nei  registri  dei  praticanti  a  seguito  di delibera del Consiglio
 dell'ordine degli  avvocati,  adempie  agli  obblighi  della  pratica
 forense presso lo studio del professionista con il quale collabora.
   Difatti  la  disciplina normativa della pratica forense attualmente
 vigente comporta,  anche  quando  non  vi  sia  stata  ammissione  al
 patrocinio,  il compimento di attivita' proprie della professione, le
 quali devono essere svolte ottemperando  al  dovere  di  riservatezza
 (art. 1 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, che regolamenta la pratica
 forense  in  attuazione  della  legge  24  luglio  1985,  n. 406). Il
 praticante procuratore partecipa, sotto il controllo di un  avvocato,
 al compimento degli atti tipici dell'attivita' professionale forense,
 ed  a  tali  atti  si  estendono  le  garanzie  connesse al ministero
 professionale.
   Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente  con
 le finalita' che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre,
 corrisponde  ai  criteri  del bilanciamento, operato dal legislatore,
 tra dovere di testimoniare in  giudizio  e  dovere  di  rispetto  del
 segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense.
   E',   dunque,   possibile   dare   alle   disposizioni   denunciate
 un'interpretazione che ne  individui  il  contenuto  normativo  senza
 determinare   il   contrasto   con   la  disposizione  costituzionale
 denunciata; sicche', secondo un principio piu' volte enunciato  dalla
 Corte,  dovra'  essere preferita l'interpretazione compatibile con la
 Costituzione (da ultimo, sentenza n. 421 del 1996).