ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 249 del codice
di procedura civile, in relazione all'art. 200 del codice di
procedura penale, e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n.
1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice
istruttore presso il tribunale di Udine nel procedimento civile
vertente tra Gemma Bettin e "Tutto per il parrucchiere" di Galdino
Cian da Rosso, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 nel corso di un
processo civile nel quale una testimone intendeva astenersi dal
deporre, avendo concorso a prestare assistenza ad una delle parti in
giudizio quale praticante procuratrice legale presso lo studio del
professionista che ne aveva la rappresentanza e difesa, il giudice
istruttore presso il Tribunale di Udine, che doveva procedere alla
audizione della testimone, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale delle norme processuali e
dell'ordinamento professionale che non comprendono i praticanti
procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su
quanto conosciuto per ragione del loro ufficio.
Il giudice istruttore sottopone a verifica di legittimita'
costituzionale:
a) l'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione
all'art. 200 del nuovo codice di procedura penale (intendendo
sostituita quest'ultima disposizione, che riguarda il segreto
professionale nell'ambito della disciplina della testimonianza, al
corrispondente art. 351 del codice di procedura penale precedente),
nella parte in cui non prevede la facolta' di astenersi dal
testimoniare per i praticanti procuratori legali che abbiano
assistito a colloqui tra il cliente e l'avvocato o procuratore legale
presso il cui studio svolgono l'attivita' di praticantato;
b) l'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui,
stabilendo che gli avvocati ed i procuratori non possono essere
obbligati a deporre, nei giudizi di qualunque specie, su cio' che sia
stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione
del proprio ufficio, non comprende anche i praticanti procuratori
legali che abbiano assistito ai colloqui tra il cliente e l'avvocato
o procuratore legale presso il cui studio svolgono l'attivita' di
praticantato.
2. - Il giudice rimettente ritiene che la facolta' di astenersi dal
testimoniare, prevista per chi esercita determinate professioni, tra
le quali quelle di avvocato o procuratore legale, sia diretta a
garantire il rapporto fiduciario tra cliente e professionista,
impedendo, per assicurare il segreto professionale, che il
professionista sia obbligato a deporre su fatti e circostanze
conosciute a seguito di rivelazioni o confidenze ricevute
nell'esercizio del proprio ministero.
L'esenzione dall'obbligo di testimoniare sarebbe fondata non tanto
sulla qualita' della persona che ne gode, quanto piuttosto
sull'oggettiva circostanza di avere ricevuto, nell'esercizio della
professione, la cognizione di determinati fatti, che ricadrebbero nel
segreto professionale, la cui violazione costituisce reato (art. 622
cod. pen.).
Il giudice rimettente considera il segreto degli avvocati e
procuratori collocato nel quadro del diritto di difesa, garantito
dall'art. 24 della Costituzione, che si esplica non solo nel
processo, ma anche prima e fuori di esso, come attivita' diretta a
conoscere la propria posizione giuridica in preparazione del
processo. L'esercizio di questo diritto implicherebbe un completo
affidamento al professionista, il quale si immedesima nella posizione
del cliente, sicche' stabilire la coercibilita' della deposizione di
quest'ultimo equivarrebbe ad imporre la confessione per interposta
persona. La tutela processuale del segreto troverebbe, dunque,
fondamento nella funzione oggettiva della difesa e dovrebbe essere
riconosciuta quando vi siano funzioni omogenee, sia pure svolte a
livelli diversi; di conseguenza sarebbe irragionevole stabilire
questa tutela per gli avvocati ed i procuratori nell'esercizio della
professione ed escluderla per i praticanti, i quali svolgono il
necessario periodo di apprendistato.
Il giudice rimettente ritiene di non poter dare alle disposizioni
denunciate una interpretazione estensiva e di non poter ricorrere
all'analogia per riconoscere ai praticanti procuratori la facolta' di
astenersi dal deporre, giacche' l'astensione prevista per i soli
avvocati e procuratori costituirebbe un'eccezione, da interpretare
rigorosamente, alla regola generale dell'obbligo di testimoniare. Lo
stesso giudice ritiene, tuttavia, irragionevole obbligare i
praticanti procuratori a deporre su fatti conosciuti in ragione di
un'attivita' che essi devono svolgere per ottemperare alla pratica
professionale, quale risulta disciplinata da recenti disposizioni
(legge 24 luglio 1985, n. 406; legge 27 giugno 1988, n. 242; legge 20
aprile 1989, n. 142; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101), che impongono al
praticante procuratore legale di affiancare il professionista nella
sua attivita', non solo assistendo alle udienze, ma partecipando alla
predisposizione degli atti ed ascoltando i colloqui tra il legale ed
il cliente.
Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimita' costituzionale investe la
disciplina della facolta' di astensione dei testimoni nel processo,
che, a tutela del segreto professionale, consente agli avvocati e
procuratori legali di astenersi dal deporre, ma non prevederebbe la
medesima facolta' per i praticanti procuratori legali.
Il giudice istruttore presso il tribunale di Udine, competente per
la assunzione della testimonianza, ritiene che possano essere in
contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della
Costituzione) e con la garanzia del diritto di difesa (art. 24,
primo comma, della Costituzione):
a) l'art. 249 cod. proc. civ., che, richiamando le disposizioni
del codice di procedura penale relative alla facolta' di astensione
dei testimoni (art. 351, ora sostituito dall'art. 200 del nuovo
codice di procedura penale), stabilisce che non possono essere
obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del
proprio ministero, ufficio o professione, tra gli altri, gli avvocati
ed i procuratori legali (secondo la dizione anteriore alla legge 24
febbraio 1997, n. 27, che ha unificato le due categorie sostituendo
al termine "procuratore legale", contenuto nelle disposizioni
legislative, quello di "avvocato");
b) l'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore), che stabilisce che gli
avvocati (ed i procuratori legali, prima della unificazione delle
professioni disposta con la legge n. 27 del 1997) non possono essere
obbligati a deporre nei giudizi di qualsiasi specie su quanto sia
stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione
del proprio ufficio.
Le due disposizioni, nella parte in cui non prevedono che possano
astenersi dal deporre anche i praticanti procuratori chiamati a
testimoniare e che abbiano assistito a colloqui tra il cliente e
l'avvocato presso il cui studio svolgono la pratica forense,
violerebbero il principio di eguaglianza, giacche' anche essi
sarebbero tenuti a compiere attivita' che, come per l'avvocato presso
il quale svolgono la pratica, li porta a conoscenza di fatti e
circostanze destinati a rimanere riservati. Sarebbe, inoltre, leso
il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che
implica l'affidamento del cliente al professionista che lo assiste,
il quale non puo' essere costretto a divenire teste contro il suo
assistito, in modo da rendere una sorta di confessione per interposta
persona.
2. - La questione e' infondata, nei sensi di seguito precisati.
La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la
professione forense e della correlativa facolta' di astenersi dal
deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto
nell'esercizio di tale professione, si ispira ad un principio che,
nel suo contenuto essenziale, e' risalente nel tempo. Questa
disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica,
basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla
obbligatoria trasferibilita' di tale conoscenza nel giudizio,
attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una
tipica attivita' difensiva.
La facolta' di astensione dalla testimonianza in giudizio
presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un
requisito oggettivo.
Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi e' chiamato a
testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente
abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo
requisito e' riferito all'oggetto della deposizione, che deve
concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero
difensivo o dell'attivita' professionale, situazione questa che puo'
essere oggetto di verifica da parte del giudice.
L'esenzione dal dovere di testimoniare non e', dunque, diretta ad
assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una
determinata professione. Essa e', invece, destinata a garantire la
piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un
difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti
fatti e circostanze la cui conoscenza e' necessaria o utile per
l'esercizio di un efficace ministero difensivo.
Da questo punto di vista la facolta' di astensione dell'avvocato
non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di
rendere testimonianza, ma e' essa stessa espressione del diverso
principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore,
disciplinando la facolta' di astensione degli avvocati, ha operato,
nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza
ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del
compimento di attivita' proprie della professione. L'ampiezza della
facolta' di astensione dei testimoni deve essere interpretata
nell'ambito delle finalita' proprie di tale bilanciamento.
3. - La protezione del segreto professionale, riferita a quanto
conosciuto in ragione dell'attivita' forense svolta da chi sia
legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume
carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attivita'
inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista.
Essa, dunque, non puo' che estendersi anche a chi, essendo iscritto
nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio
dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica
forense presso lo studio del professionista con il quale collabora.
Difatti la disciplina normativa della pratica forense attualmente
vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al
patrocinio, il compimento di attivita' proprie della professione, le
quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza
(art. 1 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, che regolamenta la pratica
forense in attuazione della legge 24 luglio 1985, n. 406). Il
praticante procuratore partecipa, sotto il controllo di un avvocato,
al compimento degli atti tipici dell'attivita' professionale forense,
ed a tali atti si estendono le garanzie connesse al ministero
professionale.
Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con
le finalita' che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre,
corrisponde ai criteri del bilanciamento, operato dal legislatore,
tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del
segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense.
E', dunque, possibile dare alle disposizioni denunciate
un'interpretazione che ne individui il contenuto normativo senza
determinare il contrasto con la disposizione costituzionale
denunciata; sicche', secondo un principio piu' volte enunciato dalla
Corte, dovra' essere preferita l'interpretazione compatibile con la
Costituzione (da ultimo, sentenza n. 421 del 1996).