IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede;
                            Osserva in fatto
 Con autonomi ricorsi ex art. 700 c.p.c., appellandosi al diritto alla
 salute, costituzionalmente protetto, i signori:
  1)  C.  L.,  da  Alessano,  affetto  da  "microcitoma  polmonare con
 metastasi", rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Trane;
  2) F. S., da Muro Leccese, affetto da "carcinoma  mediastinico  allo
 stadio  III  Be  non  operabile",  rappresentato  e  difeso dall'avv.
 Salvatore Corrado;
  3) E. V.,  da  Supersano,  affetto  da  "neoplasia  pancreatica  con
 lesioni   ripetitive  epatiche",  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Giuseppe Stefanelli;
  4) M. S., da Supersano, affetto da "carcinosi peritoneale  diffusa",
 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stefanelli;
  5)  G.  M., da Ruffano, affetta da "adenocarcinoma dell'ovaio al III
 stadio con metastasi  dell'omento",  A.  G.,  da  Matino,  afftto  da
 "carcinoma squamoso broncolobale inferiore dx", C. P., da Collepasso,
 affetto  da carcinoma polmonare", D. L. C., da Collepasso, affetto da
 "formazione polmonare con  caratteri  di  malignita'",    P.  G.,  da
 Racale,  affetta  da  "carcinoma  squamoso dell'ano", rappresentati e
 difesi dall'avv. Guido Pisanello;
  6)  D.  L.,  da  Poggiardo,  affetta da "tumore al colon", M. F., da
 Nociglia, affetta da "tumore al colon", C.  P., da Poggiardo, affetto
 da "tumore al polmone",  C.  L.,  da  Diso,  affetto  da  "tumore  al
 polmone",  R.  O.,  da Spongano, affetto da "tumore alla radice della
 lingua", R. F., da Uggiano La Chiesa, affetto da "tumore al polmone",
 C. A., da Sanarica, affetta da "tumore alla mammella", P. A.  per  il
 padre   P.   L.,   da  Nociglia,  affetto  da  "tumore  al  polmone",
 rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Caputo;
  7)  M.  L.,  da  Giurdignano,  affetta  da  "carcinoma   polmonare",
 rappresentata e difesa dall'avv. Donato Fanciullo;
  8)  D.  D.  L.,  da  Maglie,  affetta  da  "neoplasia della flessura
 epatica", rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cambo';
  9)  L.  S.,  da  Sannicola,  affetto   da   "carcinoma   polmonare",
 rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Pisanello;
  10)   V.   A.,   da  Alliste,  affetto  da  "linfoma  non  hodgkin",
 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio  Bolognese;
  11) F. L., da Otranto, affetto da "cancro polmonare",  rappresentato
 e difeso dall'avv. Corrado Sammarruco;
  12)  B.  F.,  da  Maglie, affetta da "carcinoma mammario", R. M., da
 Maglie, affetto da "carcinoma recto  sigma"  rappresentati  e  difesi
 dall'avv. Gennaro Di Maio;
  13)   D.   L.  C.,  da  Cursi,  affetta  da  "carcinoma  cervicale",
 rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Trane;
  14)  R.  C.,  da  Castrignano  dei  Greci,  affetta  da   "carcinoma
 indifferenziato  della  cavita' peritoneale diffuso", rappresentata e
 difesa dall'avv.  Luigi Gaetani;
  15) C. C., da Bagnolo del Salento, affetta  da  "cancro  polmonare",
 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine;
  16)  V.  D.,  da Scorrano, affetto da "carcinoma squarno polmonare",
 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Blandolino;
  17)  T.  A.,  da  Alliste,  affetta  da  "carcinoma  del  colon  con
 metastasi", rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bolognese;
  18)  F.  M.,  da  Scorrano, affetto da "endocarcinoma polmonare dx",
 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Doria;
  19) P. G., da Racale, affetto da "recidiva  di  carcinoma  di  colon
 retto",  rappresentata e difesa dall'avv. Pindinello Rosalba; adivano
 questo pretore e chiedevano l'autorizzazione all'approvvigionamento e
 l'accesso  a  farmaci  a  base  di  somatostatina  o  octeotride  del
 "protocollo  del  prof  Luigi  Di  Bella",  per  l'impossibilita'  di
 procurarsi detto medicinale, anche a pagamento,  presso  le  farmacie
 private,  e  cio' sulla base delle prescrizioni dei rispettivi medici
 di fiducia.
   Con propri decreti inaudita altera parte, questo  pretore,  in  via
 cautelare  ed  urgente,  ravvisati gli estremi del fumus boni juris e
 del periculum in mora, faceva obbligo alla A.U.S.L. LE/2 di Maglie ed
 ai competenti distretti sanitari di consentire l'approvvigionamento e
 di sommmistrare detti farmaci ai ricorrenti, sulla base del  precetto
 costituzionale  di cui all'art. 32, per evitare gravi ed irreparabili
 danni alla salute degli  stessi,  stante  la  non  reperibilita'  del
 farmaco  nelle  dosi  prescritte  se  non nelle farmacie ospedaliere,
 rimettendo le parti innanzi a se medesimo per la revoca,  modifica  o
 conferma    dei    provvedimenti   provvisori.      Instauratosi   il
 contraddittorio, la A.U.S.L. LE/2 di Maglie, rappresentata  e  difesa
 dall'avv.  Mario  Calo', in sede di memorie di costituzione, deduceva
 preliminarmente che le cause rientravano nella cognizione del giudice
 del lavoro, ex artt. 442 e 444 c.p.c.,  con  conseguente  obbligo  di
 mutamento  del  rito  e,  nel  merito,  eccepiva  la infondatezza dei
 ricorsi alla luce  del  decreto-legge  n.  23/1998  pubblicato  nella
 Gazetta  Ufficiale  del  17  febbraio  1998,  con vittoria di spese e
 competenze di lite.   In tutti i  ricorsi  indicati  in  epigrafe  di
 questa  ordinanza  interveniva,  in  via autonoma, il Ministero della
 sanita', in persona del Ministro in carica, a mezzo della  Avvocatura
 dello  Stato,  nella persona dell'avv.  Giovanni Gustapane, che nelle
 proprie comparse di intervento, fatto salvo il richiamo a quanto gia'
 rappresentato  al  pretore  nei  precedenti  procedimenti  per  fatti
 anologhi,  deduceva:    l'improponibilita'  della domanda per difetto
 dell'autorita' giudiziaria ordinaria sul presupposto che  il  diritto
 soggettivo  alla  salute non e' ne' assoluto, ne' perfetto, potendosi
 esercitare e tutelare entro i limiti delle necessita' di contenimento
 della spesa pubblica (di valenza costituzionale ex art. 81  Cost.)  e
 per  i  soli  farmaci inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale.
 "La  stessa  formulazione  del  petitum,  con  l'espressa   richiesta
 dell'ordine  di  approvvigionamento  diretto  ad  una p.a., denota un
 ulteriore profilo di violazione dell'art. 4  L.A.C.";  l'incompetenza
 per  valore  del  giudice  adito,  rientrando  la  controversia nella
 competenza del tribunale o  in  quella  del  magistrato  del  lavoro;
 l'infondatezza nel merito delle domande dei ricorrenti per difetto di
 fumus,  stante l'assenza di un diritto alla somministrazione gratuita
 di  farmaci   di   uso   esclusivamente   ospedaliero   (fascia   H);
 l'irrilevanza  e  la  manifesta infondatezza di tutte le questioni di
 legittimita' costituzionale del decreto-legge n. 23/1998.    Tutti  i
 ricorsi  venivano  riuniti  sotto  il n. 7313/98 Cont. per ragioni di
 connessione  oggettiva  e  soggettiva.     Nella  fase   degli   atti
 indispensabili  ai fini dei provvedimenti definitivi venivano sentiti
 alcuni informatori.  In particolare il sig. V. A., affetto da linfoma
 non Hodgkin, riferiva:   "Ho subito  tre  cicli  di  chemioterapia  a
 Taranto,  i primi due sopportati abbastanza bene, il terzo, fatto dal
 16 al 21 dicembre 1997, e' stato  devastante.    Ero  seduto  su  una
 poltrona  senza  che  riuscissi  a  camminare  e  solo con l'aiuto di
 qualche amico riuscivo a muovermi.
  A gennaio, nonostante fossi scettico, mi rivolsi al  dott.  Conserva
 di  Bari  che  mi  prescrisse la terapia Di Bella.  Verso il 24-25 di
 febbraio 1998 ho iniziato la cura  e  dopo  sei  o  sette  giorni  ho
 cominciato  a  sentirmi meglio e ho cominciato a camminare con le mie
 gambe.   Ad un  certo  momento  l'erogazione  del  farmaco  da  parte
 dell'ospedale  di  Casarano  e'  stato  interrotto,  perche'  ne  era
 sprovvisto, e per  sette  giorni  non  ne  ho  usufruito.    Dopo  il
 provvedimento  della  S.V.  ho ottenuto l'erogazione fino ad oggi del
 farmaco.  Da un controllo fatto la ferritina e' scesa da 8000 a  4000
 e  verso  il  20  di questo mese dovro' ripetere i controlli".  A sua
 volta il sig. D. S. F., riferiva:  "Mio padre ha subito nel  novembre
 1997  l'asportazione  della  colecisti ed in quella ocasione e' stata
 notata una massa tumorale che aveva intaccato lo stomaco.   Il  dott.
 Musca   dell'oncologia   di   Poggiardo   ha   escluso   l'uso  della
 chemioterapia in quanto il male non era trattabile. Le prospettive di
 sopravvivenza erano di otto o dieci  mesi.    La  prescrizione  della
 terapia  Di  Bella  e'  stata  fatta  dal dott.   A. Fasano ed a fine
 gennaio  ha  iniziato la terapia.  Mio padre stava molto male ma dopo
 una  decina   di   giorni   di   trattamento   M.D.B.   e'   divenuto
 autosufficiente.  Lo  stato  di  salute  andava migliorando sempre di
 piu'.  Il 25 marzo 1998 abbiamo fatto una  TAC  di  controllo  e  dal
 confronto   delle  due  TAC  e'  emerso  che  la  massa  tumorale  e'
 completamente sparita.  Non e' stato a Lourdes, ne' a Padre Pio e non
 ha fatto la chemioterapia e nessuna altra terapia. Consegno alla S.V.
 una fotocopia delle due TAC di cui ho fatto menzione".    Il  pretore
 disponeva  l'acquisizione  della  documentazione  prodotta.   Veniva,
 altresi', ascoltato R. G., figlio di R. G.,  affetto  da  eteroplasia
 polmonare  dx con sconfinamento fino alla trachea:  "Ci siamo rivolti
 alla dott.ssa Angelini di Roma e questa  sulla  base  delle  cartelle
 cliniche  ha  prescritto  la  M.D.B.    La  cura  e' stata iniziata a
 dicembre per la fase di  supporto.  A  gennaio  abbiamo  ottenuto  la
 somatostatina  dal  Galateo di Lecce.  Dopo dieci giorni mio padre ha
 cominciato a mangiare e camminare.  Alla fine di gennaio  ha  ripreso
 anche  i  suoi  abituali  litigi  con  mia madre che aveva interrotto
 dall'inizio  della  malattia.     Le   analisi   erano   confortanti.
 Successivamente  abbiamo  avuto  difficolta'  a  reperire i mediciali
 della M.D.B.  I valori delle cellule tumorali erano scesi da 122 a 18
 e dopo questa interruzione dei medicinali i valori sono peggiorati da
 18 a 32, 90 e questo accadeva fra il 18 ed il  27  marzo  scorso.  In
 data  odierna  mio  padre  e'  scoperto  di  medicinali. E' stata una
 ricerca continua nel reperire la somatostatina; anche a  comprarla  a
 prezzo  politico  ci sono grandissime difficolta'.  Tutti i controlli
 fatti da mio padre sono stati effettuati presso l'ospedale di Lecce o
 presso  il  radiologo  Quarta  Colosso".     Il   pretore   disponeva
 l'acquisizione  della  documentazione clinica relativa al paziente R.
 G.  Veniva ascoltata C. A., figlia di  B.  F.,  ricorrente:    "Circa
 dodici  anni  fa  ma  madre e' stata operata alla mammella.  Dopo tre
 mesi dall'intervento ha fatto un ciclo di radioterapia.  Dopo  cinque
 anni di controlli e' stata licenziata dalla medicina come guarita.
  Circa  nel 1993, le e' stata diagnosticata la osteoporosi al femore.
 Le e' stata consigliata la radioterapia che e' stata fatta fino a tre
 mesi fa. Il trattamento era di un  mese  e  mezzo  con  sei  mesi  di
 intervallo.  Mia  madre  si  indeboliva sempre di piu' e a gennaio di
 quest'anno e' stata colpita da crisi  fortissime  con  un  versamento
 pleurico  diagnosticato  come  metastasi  al  polmone.    Aveva anche
 problemi ad andare in bagno.  Ai primi di marzo ci siamo rivolti alla
 dott.ssa Bandini di Bari.   Venticinque  giorni  fa  ha  iniziato  la
 M.D.B. ed ha cominciato ad essere autosufficiente, a lavare piatti, a
 lavare  il  pavimento  dopo  circa sette giorni di trattamento. Da un
 controllo fatto due giorni  fa  abbiamo  notato  miglioramenti  nelle
 analisi del sangue.  Abbiamo difficolta' di reperire l'octreotide, il
 Sinacten  da Pout, l'Endoxan.  Per due giorni non mi e' stato fornito
 il medicinale dall'ospedale di Maglie; dopo un pellegrinaggio abbiamo
 reperito il medicinale alla farmacia di San Donato ed abbiamo  pagato
 L.  334.000  ogni  fiala  di  Sandostatina  che serve per un giorno e
 mezzo".  Veniva, altresi',   sentito il sig. F.  S.,  ricorrente,  il
 quale  dichiarava:    "Nel 1995 a seguito di un abbassamento di voce,
 all'ospedale Molinette di Torino, con una  TAC  e  con  prelievi  del
 sangue,  mi hanno diagnosticato un carcinoma al polmone. Ho deciso di
 curarmi  a  S.    Giovanni  Rotondo.  Non   si   poteva   intervenire
 chirurgicamente sul mio tumore. La prenotazione fu fatta a febbraio e
 la  disponibilita'  di  posto  era per settembre. Rinunciai. Scartato
 l'Ospedale Gemelli di Roma per gli stessi problemi,  sono  andato  in
 cura  dal  prof.  Veronesi  a  Milano.  Sono stato curato con radio e
 chemioterapia. I risultati sembravano buoni, ma all'ultimo  controllo
 effettuato  nel  gennaio  1998  mi  hanno  riscontrato  un versamento
 pleurico, sempre a Milano.  L'oncologico di Milano mi ha inviato  per
 ulteriori  terapie  al dott.   Serravezza di Casarano.  Insieme a mia
 figlia e ad un medico, dopo un attesa  di  sei-otto  ore  sono  stato
 ricevuto dal dott. Serravezza.  Il dott. Serravezza mi ha proposto un
 intervento  chirurgico  per  eliminare  il  versamento pleurico e per
 tamponarlo.  Non ho seguito i suoi consigli ed  in  giro  ho  appreso
 della  M.D.B.    Il  dott.  Pagliaro  di Lecce mi ha visitato e mi ha
 prescritto la M.D.B.   Sono in cura da  un  mese  e  mezzo.  Quaranta
 giorni  fa  avevo  forti  dolori  alla schiena, che non mi lasciavano
 respirare, un formicolio su tutta la parte superiore del corpo.   Con
 la   M.D.B   i   dolori   sono   spariti  dopo  otto  giorni  e  dopo
 venti-venticinque giorni  i  problemi  che  ho  descritto  prima.  Ho
 ripreso  tre  kg  di peso e conduco una regolare vita quotidiana.  Ho
 fatto le analisi del sangue, una radiografia del torace  dalla  quale
 e'  emerso  un  miglioramento  del  versamento pleurico, un'ecografia
 dell'addome con miglioramento anche in quella zona. Ottime le analisi
 del sangue".   Io  non  ho  mai  trovato  in  provincia  di  Lecce  i
 medicinali  a  prezzo politico, ma solo a Torino e Milano".  Il dott.
 Musca  Fabio,  oncologo  presso  l'ospedale  di  Poggiardo   (Lecce),
 riferiva:    "Da  quando la regione Puglia ha deliberato l'erogazione
 gratuita di somatostatina,  abbiamo  ottemperato  a  quanto  previsto
 dalla  delibera,  anche  perche'  cresceva  la  richiesta  di  malati
 neoplastici di accesso alla terapia Di Bella.   Sedici ammalati  sono
 stati seguiti personalmente da me sui ventinove curati.
  Si  trattava di malati terminali che venivano anche fuori da terapie
 ufficiali  con  insuccesso.  Altri  pazienti  non   rientravano   nei
 protocolli  ufficiali  per le condizioni scadenti di salute o perche'
 avevano patologie non curabili dalla medicina ufficiale.    Il  primo
 mese  e'  stato  un  dramma,  tanto che mi ero convinto che la M.D.B.
 accellerasse la patologia. Nei primi giorni sono  decedute  11  o  12
 persone.  Dopo un mese - sono andato avanti informando i familiari ed
 i  pazienti  -  perseverando  nella  cura,  i  sopravvissuti mi hanno
 confortato sia nelle condizioni generali, sia nella patologia.    Noi
 oncologi   riteniamo  efficace  il  trattamento  o  quando  c'e'  una
 regressione, o un blocco del male.  Alla fine di febbraio i  pazienti
 sopravvissuti  avevano  un miglioramento fino alla completa autonomia
 personale. Sono rimasto sorpreso, perche'  non  mi  aspettavo  queste
 reazioni.    Ora  le  condizioni sono stazionarie tranne un caso, che
 deve essere valutato, in quanto la TAC ha  evidenziato  la  scomparsa
 della neoplasia.  Preciso che in tutti i pazienti sopravvissuti e per
 i  quali  abbiamo  verificato  beneficialita'  soggettive  non  si e'
 riscontrato un blocco o una regressivita' del  male,  tranne  l'unico
 caso  di  scomparsa  totale di cui ho parlato prima.  I sopravvissuti
 sono distribuiti su tutte le patologie e cosi' i deceduti,  anche  se
 il  numero  non  puo'  dare  indicazioni  rilevanti.   Su pazienti in
 situazioni analoghe, trattati con terapie di  supporto  tradizionali,
 abbiamo  ottenuto risultati analoghi, pero' la spesa sopportata dalla
 struttura pubblica per la terapia di supporto  tradizionale  rispetto
 alla M.D.B. e' piu' costosa, con un rapporto di 1 a 5 circa.  La cosa
 piu'  sorprendente  e' che, anche se il male va avanti, le condizioni
 di vita non peggiorano. E' chiaro che si tratta solo di osservazioni.
 Probabilmete i pazienti con trattamenti  tradizionali  non  avrebbero
 avuto lo stesso risultato".  Veniva altresi' ascoltato il sig. G. C.,
 il  quale  riferiva:    "Mio  padre da tre anni e mezzo e' affetto da
 tumore al polmone.  Nel marzo del 1995 ha subito l'asportazione della
 cistifellea ed e' stato  bene  fino  al  settembre  del  1997.    Dai
 controlli poi e' emerso che mio padre aveva una grossa massa tumorale
 in   prossimita'   dell'inguine.   Doveva   fare   cinque   cicli  di
 chemioterapia. Trattamenti sconsigliati da  tutti  i  medici  da  noi
 interpellati   perche'  non  sopportabili  da  un  malato  in  quelle
 condizioni.  Allora abbiamo cambiato residenza e ci  siamo  stabiliti
 ad  Alessano  e  mio padre, sulla base di una prescrizione medica del
 dott. Fasano ha iniziato  la  terapia  del  prof.  Di  Bella,  presso
 l'ospedale  di  Casarano Sulla base della delibera regionale ci siamo
 riforniti di somatostatina dall'ospedale  di  Gagliano.    Mio  padre
 quando e' arrivato giu' era su di una sedia a rotelle, allettato, non
 era  autosufficiente;  adesso a distanza di due mesi sta bene, mangia
 regolarmente, guida  saltuariamente  la  macchina  e  sarebbe  potuto
 venire qui a testimoniare al processo Inizialmente mio padre ha avuto
 disturbi  di  vomito  e  dissenteria che poi sono svaniti.   La massa
 tumorale si trova alle condizioni di  gennaio,  ma  con  un  notevole
 miglioramento  della vita.   Attualmente sono coperto come medicinali
 fino a venerdi'. Il problema economico e' enorme".  Venivano sentiti,
 infine, il maresciallo Leo Dario, in servizio presso i NAS di Taranto
 e la dott.ssa Rosalba Palese, capo-area della farmacia A.S.L. LE/2 di
 Maglie, in ordine alla reperibilita' e disponibilita' dei  farmaci  a
 base  di  somatostatina  o  octeotride.    In particolare la dott.ssa
 Palese riferiva:  "Abbiamo tre canali di distribuzione del farmaco ai
 pazienti:   una  fascia  di  ammalati  viene  curata  dalla  farmacia
 dell'ospedale,  la  fascia di pazienti provvisti di decreto pretorile
 viene assistita nel distretto ed attraverso le farmacie convenzionate
 al prezzo politico.  Attraverso questi tre canali riusciamo a coprire
 l'80% degli ammalati.   Abbiamo contattato  tre  ditte  all'Estero  e
 siamo  quasi  giunti  alla conclusione del contratto.  Sono pervenute
 seicento confezioni con le quali  dovremmo  far  fronte  al  mese  di
 aprile".    All'udienza  del 10 aprile 1998 i procuratori delle parti
 discutevano oralmente la questione di legittimita' costituzionale del
 d.-l. n.  23 del 17 febbraio 1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24
 e 32 della Costituzione.  Questo pretore all'udienza stessa  riteneva
 rilevante   e  non  manifestamente  infondata  e  comunque  sollevava
 d'ufficio la questione di costituzionalita'  sopra  specificata,  con
 riserva di deposito della motivazione.
                           Osserva in diritto
  I.  - Profilo di incostituzionalita': contrasto fra le finalita' del
 decreto come evidenziate nel preambolo e gli artt. 3, 24 e  32  Cost.
 Il  d.-l.  n.  23/1998  si  propone  testualmente  di fronteggiare il
 "frequente ricorso  da  parte  dei  medici,  per  il  trattamento  di
 patologie  oncologiche, a farmaci autorizzati con diverse indicazioni
 terapeutiche"  e  la  "conseguente  pretesa  degli   interessati   di
 ottenere,  attraverso  rimedi  giurisdizionali, l'erogazione gratuita
 dei farmaci prescritti".    Il  diritto  dei  cittadini  alla  tutela
 giurisdizionale   dei   propri  diritti  ed  interessi  legittimi  e'
 garantito  a  tutti  ed  illimitatamente  dall'art.  24  Cost.,   che
 stabilisce  il  principio  secondo  cui  il  legislatore ordinario (e
 quindi il governo nell'esercizio  della  potesta'  legislativa  nella
 forma  della  decretazione d'urgenza) non puo' porre limiti al potere
 dei cittadini di esperire  l'azione  giudiziaria  anche  al  fine  di
 ottenere  l'erogazione  gratuita  dei  farmaci del c.d. protocollo Di
 Bella.   L'art. 24 e'  strettamente  collegato  con  l'art.  3  della
 Costituzione che fissa il principio dell'uguaglianza dei cittadini di
 fronte  alla  legge:  la  norma  sull'uguaglianza  e'  frustrata  dal
 preambolo del d.-l.  n. 23/1998, che tende a discriminare i cittadini
 che  esperiscono  l'azione  giudiziaria  per  ottenere   con   rimedi
 giurisdizionali  l'erogazione  gratuita  dei farmaci della terapia Di
 Bella, rispetto a coloro che  agiscono  giudizialmente  per  ottenere
 l'erogazione  gratuita di farmaci diversi da quelli facenti parte del
 protocollo Di Bella.  Per l'altro aspetto di  incostituzionalita'  e'
 agevole  osservare  che  il  diritto del medico a prescrivere farmaci
 autorizzati  per  diverse  indicazioni  terapeutiche   si   ricollega
 direttamente  al  principio  costituzionale dell'art. 32 sulla tutela
 del  diritto  alla  salute  in  forza  del   quale   l'unico   limite
 costituzionale   a   tale   diritto  fondamentale  della  persona  e'
 rappresentato dalla indispensabilita ed essenzialita'  (e  non  dalle
 indicazioni   terapeutiche  ufficiali)  del  farmaco  o  dei  farmaci
 prescritti dal medico per la cura delle  malattie  diagnosticate  sul
 paziente.    Il  medico,  quale  attore della scienza medica, in base
 all'abilitazione professionale  riconosciutagli  dallo  Stato  e  non
 quale  esponente  -  rappresentante  delle  indicazioni  terapeutiche
 fissate dalle case farmaceutiche, dalla  scienza  ufficiale  e  dalle
 strutture  pubbliche  ministeriali  preposte alla commercializzazione
 dei  farmaci,  ha  in  diritto  di  prescrivere   qualsiasi   farmaco
 riconosciuto o qualsiasi associazione di farmaci riconosciuti secondo
 scienza  e  coscienza  e  secondo  la  sua personale e non delegabile
 responsabilita',    purche'    reputi    tale    prescrizione    (non
 necessariamente   coincidente   con   le   indicazioni   terapeutiche
 ufficiali) utile  e  necessaria  per  le  esigenze  terapeutiche  del
 paziente,  nell'ottica  del  perseguimento  del recupero della salute
 dello stesso in conformita' al diritto tutelato dall'art.   32  Cost.
 L'irrazionale   limitazione   del  diritto  dei  medici  alla  libera
 prescrizione dei farmaci si traduce  in  una  lesione  del  principio
 fissato dall'art.  32 Cost:
  II.  - Profilo di incostituzionalita': contrasto con gli artt. 2, 3,
 32 Cost., dell'art. 1, d.-l. n. 23/1998 nella parte in cui  (n.    4)
 prevede  la  fornitura gratuita da parte delle aziende al ministero e
 l'accollo erariale degli oneri relativi alla fornitura dei medicinali
 da sottoporre alle sperimentazioni in riferimento  ai  soli  pazienti
 ammessi a numero chiuso con il loro consenso alla sperimentazione per
 il  protocollo  riguardante  gli ammalati c.d. terminali.  Per malato
 terminale la scienza medica intende il c.d. orfano di terapie.    Nel
 campo   oncologico   trattasi   di   malati   di  neoplasie  tumorali
 metastatizzate ai quali  per  esaurimento  dei  percorsi  terapeutici
 tradizionali  (chemio,  radioterapia,  intervento  chirurgico)  o per
 impraticabilita di qualsiasi efficace terapia validata,  la  medicina
 ufficiale  affida  l'ultimo messaggio di andare a morire in pace e al
 piu' con in mano una fiala di morfina per lenire il dolore.  Per  gli
 orfani  di  terapia  esiste  un  vero  e  proprio stato di necessita'
 terapeutica per il grave pericolo di vita in cui versano; status  che
 impone  il  superamento di tutte le regole normalmente utilizzate per
 la sperimentazione.  L'ammalato in fin di vita non puo' aspettare  la
 sperimentazione   per   l'accesso  al  farmaco:  molti  ammalati  non
 farebbero in tempo a conoscere  i  risultati  della  sperimentazione,
 perche'  sarebbero  gia'  morti.    Limitare  solo ad alcuni ammalati
 orfani di terapie oncologiche (quelli a numero  chiuso  inseriti  nel
 progetto sperimentale) e non estendere a tutti gli ammalati terminali
 che  ne  fanno  richiesta  (c.d.    consenso  informato) la fornitura
 gratuita dei farmaci oggetto di  sperimentazione  facenti  parte  del
 protocollo   Di   Bella,   significa   creare  delle  ingiustificate,
 irrazionali, illegittime ed immorali disparita'  di  trattamento  fra
 persone  che  versano  nelle  medesime  condizioni  soggettive  e nel
 medesimo stato di necessita' terapeutica, in spregio all'art. 2 della
 Costituzione sul riconoscimento  dei  diritti  inviolabili  dell'uomo
 (fra  cui  va  annoverato  il diritto alla vita ed alla sopravvivenza
 degli ammalati terminali) e sull'adempimento dei doveri  inderogabili
 di  solidarieta'  sociale,  ed  all'art.  3  sulle  pari opportunita'
 terapeutiche e sull'uguaglianza sostanziale degli ammalati di  fronte
 al  pericolo  della  morte.  Se  non  in vita (dove le disuguaglianze
 sociali non si contano per quanto sono infinite e numerose) almeno in
 prospettiva della morte agli  ammalati  di  neoplasie  metastatizzate
 incurabili  secondo  la  scienza  medica  ufficiale  non  si puo' non
 riconoscere senza limitazioni  numeriche  ed  allo  stesso  modo  una
 possibilita'  di  sopravvivenza,  senza calpestare le piu' elementari
 regole  di  convivenza  civile  tutelate   dalle   richiamate   norme
 costituzionali  (art.  2,  3 e 32 Cost.).  Tale aspetto e' ancor piu'
 rilevante perche', come e'  emerso  dalle  drammatiche  dichiarazioni
 degli  informatori  assunti,  le case farmaceutiche hanno immesso sul
 mercato  una  quantita'  di   farmaci   a   base   di   somatostatina
 assolutamente  insufficiente al fabbisogno degli ammalati neoplastici
 in  cura  con  il  protocollo  Di  Bella,  determinando   l'ulteriore
 incostituzionale e disumana discriminazione fra gli ammalati iscritti
 nel  programma  e  nei  protocolli  della sperimentazione ufficiale e
 della osservazione clinica controllata, che si vedono tranquillamente
 somministrare i farmaci nelle strutture pubbliche, e quegli  ammalati
 neoplastici  che, pur versando nelle medesime condizioni soggettive e
 nell'identico  stato  di  necessita'  terapeutica,  sono   costretti,
 insieme  ai  loro parenti e familiari, a vere e proprie odissee nella
 quotidiana ricerca  di  farmaci  di  difficile  reperimento  anche  a
 pagamento  nelle  forme  del  c.d. prezzo politico o del prezzo pieno
 (inspiegabilmente praticato in alcune farmacie anche  dopo  l'accordo
 sul  prezzo  politico).    Il  principio  di uguaglianza (art. 3) non
 consente al legislatore  ordinario  di  emanare  norme  differenziate
 riguardo a situazioni obiettivamente e soggettivamente uguali.
  III.  - Profilo di incostituzionalita': contrasto con gli artt.  3 e
 32 della costituzione dell'art. 2, d.-l. n. 23/1998  nella  parte  in
 cui  dispone  "in  nessun  caso,  comunque,  possono  essere inseriti
 nell'elenco previsto dallart. 1, comma 4 del citato d.-l. n. 536  del
 1996,  medicinali per i quali non siano gia' disponibili risultati di
 studi clinici di fase seconda".  Tale disposizione viola  palesemente
 il  principio di uguaglianza e di pari opportumita' di cui all'art. 3
 della Costituzione perche' determina delle disparita' di  trattamento
 fra  ammalati,  atteso  che  in  linea  generale il d.-l. n. 536/1996
 richiede soltanto,  ai  fini  dell'iscrizione  di  un  farmaco  nello
 speciale  elenco,  che  lo  stesso  sia  sottoposto a sperimentazione
 clinica, indipendentemente dalla fase (1 e 2) in cui  sia  giunta  la
 sperimentazione.    L'inserimento  del  farmaco nello speciale elenco
 dipende  solo  dalla  sua  "essenzialita'  terapeutica"  e  dal   suo
 rilevante   "interesse   terapeutico",  con  la  conseguenza  che  e'
 arbitrario   ricollegare   tali   valutazioni    terapeutiche    alla
 disponibilita'   di   studi   di  fase  seconda.     Il  sospetto  di
 incostituzionalita' e' evidente per le discriminazioni  irragionevoli
 che  si  determinano fra i medicinali della terapia "Di Bella" (per i
 quali si richiede testualmente il requisito degli studi richiesti  di
 fase seconda) ed altri medicinali innovativi (per i quali si richiede
 solo  l'inizio  della  sperimentazione a prescindere dalla fase degli
 studi clinici).   L'art.  2  contrasta  anche  con  l'art.  32  della
 Costituzione  in  quanto a tutela del diritto alla salute non si puo'
 negare la somministrazione gratuita dei farmaci ai quali si riconosce
 una certa efficacia terapeutica ai c.d. malati terminali, ai quali  -
 per   lo  stato  di  necessita'  terapeutica  in  cui  versano  -  va
 riconosciuto il diritto a  seguire  qualsiasi  percorso  terapeutico,
 ancorche' sperimentale che abbia un margine anche minimo di possibile
 efficacia.  Si ripropongono le argomentazioni precedentemente esposte
 in  riferimento  all'art.  1,  d.-l. n. 23/1998, che qui si intendono
 ritrascritte.    All'ammalato  terminale  la   vigente   legislazione
 sanitaria  non lesina giustamente alcun medicinale con l'unico limite
 della indispensabilita' ed essenzialita' dello stesso, anche ai  soli
 fini  della  terapia  del dolore (es. morfina ed antidolorifici) ed a
 prescindere da una possibile efficacia terapeutica  (inesistente  per
 la medicina ufficiale).  Nel caso di specie e' emerso (vedi audizione
 del dott. Fabio Musca - titolare del reparto oncologico dell'ospedale
 pubblico  di  Poggiardo)  che  la  terapia  Di  Bella  si e' rivelata
 incredibilmente efficace anche per gli ammalati oncologici  terminali
 sottoposti  a  trattamento,  sia  sotto  il profilo del miglioramento
 della qualita' della vita (per tutti i sopravvissuti) e  sia  (in  un
 solo  caso)  di  totale  regressione e guarigione del male.   L'avvio
 della sperimentazione costituisce di per se' il riconoscimento di  un
 minimo  di  valenza  terapeutica  del c.d. protocollo Di Bella e tale
 requisito  e'  piu'  che  sufficiente   per   rendere   doverosa   ed
 obbligatoria la somministrazione del trattamento a tutti gli ammalati
 terminali che, in quanto tali, versano in uno incontrovertibile stato
 di  necessita'  terapeutica.   Il diritto alla sopravvivenza non puo'
 essere negato a nessun  ammalato  ed  ogni  limitazione  imposta  dal
 legislatore  ordinario e' palesemente lesiva degli artt. 3 e 32 della
 Costituzione.
  IV. - Profilo di incostituzionalita': contrasto fra l'art. 3,  d.-l.
 n.  23/1998,  e  l'art. 32 della Costituzione.  L'art. 3 del d.-l. n.
 23/1998, sotto comminatoria (comma 5) di  una  sanzione  disciplinare
 non   inferiore   alla   sospensione   dall'esercizio  dell'attivita'
 professionale, impone ai medici:   a)  l'obbligo  di  attenersi,  nel
 prescrivere  una  specialita'  medicinale o altro medicinale prodotto
 industrialmente, alle indicazioni  terapeutiche,  alle  vie  ed  alle
 modalita'   di   somministrazione   previste   dall'   autorizzazione
 all'immissione in commercio rilasciata dal  Ministero  della  sanita'
 (comma  1);  b)  la  possibilita'  in  singoli  casi per il medico di
 impiegare un medicinale prodotto industrialmente  senza  l'osservanza
 delle    indicazioni    terapeutiche   autorizzate   sotto   la   sua
 responsabilita', previa informazione ed acquisizione del consenso del
 paziente  e  sul presupposto che lo stesso non possa essere utilmente
 trattato con medicinali e per indicazioni terapeutiche autorizzate  e
 purche'  tale  impiego  sia  consolidato  e  conforme a linee guida o
 lavori apparsi su pubblicazioni  scientifiche  accreditate  in  campo
 internazionale   (comma   2);  c)  la  possibilita'  per  il  medico,
 limitatamente al campo oncologico e  per  il  tempo  occorrente  alla
 sperimentazione,  di impiegare i medicinali a base di octeotride e di
 somatostatina al di fuori delle  indicazioni  terapeutiche  approvate
 sul  presupposto  che il paziente non possa essere utilmente trattato
 con medicinali gia' autorizzati per quella determinata  patologia  da
 trattare, previa acquisizione per iscritto del consenso del paziente,
 dal  quale  risulti  di  essere  stato  adeguatamente informato circa
 l'assenza,  allo  stato,  di   risultati   scientifici   dimostrativi
 dell'efficacia  dei  medicinali  impiegati  (comma  3).   Trattasi di
 disposizioni tutte apertamente in contrasto con la tutela del diritto
 alla salute di cui all'art. 32  Cost.,  atteso  che,  irrazionali  ed
 ingiustificate  limitazioni  al  libero  esercizio  della professione
 medica,  si  traducono  in  altrettante  limitazioni  alla   liberta'
 terapeutica  dei pazienti con grave ed irreparabile danno alla tutela
 piena ed esaustiva del diritto alla salute di cui al citato  precetto
 costituzionale.     Obbligare  il  medico  libero-profesionista  alle
 indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della  Sanita'  ed
 alle   linee   guida   della  Comunita'  Scientifica  Internazionale,
 significa degradare la professione medica dal rango elevato di attore
 della scienza medica a mero esecutore delle  direttive  ministeriali,
 della  medicina  ufficiale  e delle case farmaceutiche che finanziano
 l'informazione  medico-scientifica,  la  ricerca  scientifica  e   la
 sperimentazione dei farmaci, condizionandone di fatto la produzione e
 l'autorizzazione   pubblica   all'immissione  in  commercio,  secondo
 logiche di mercato non sempre e non necessariamente  coincidenti  con
 la  piena  tutela  della salute dei   cittadini.  Sono proprio queste
 logiche di mercato che spiegano la disagevole reperibilita,  anche  a
 pagamento, e l'insufficiente distribuzione dei farmaci del protocollo
 Di  Bella (dato drammaticamente emerso nel processo dalle deposizioni
 delle persone sommariamente escusse) e che lasciano i malati e i loro
 familiari nella quotidiana incertezza sulla concreta possibilita'  di
 continuare   i  percorsi  terapeutici  spesso  utilmente  intrapresi.
 Prospettare irragionevolmente in  danno  dei  medici  gravi  sanzioni
 disciplinari   per   l'inosservanza  delle  indicazioni  terapeutiche
 autorizzate dal Ministero e dalla scienza ufficiale vuol dire indurli
 surrettiziamente a  non  liberamente  prescrivere  i  medicinali  del
 "protocollo  Di  Bella",  impedendo  di  fatto  ai  malati  di  poter
 liberamente decidere di curarsi con il predetto protocollo, e cio' in
 spregio al precetto costituzionale  sulla  tutela  del  diritto  alla
 salute  ex  art.  32.    La sperimentazione dei farmaci serve:  1) al
 Ministero della sanita' per decidere sulla somministrazione  gratuita
 o  meno  degli  stessi  in  favore dei pazienti e sulla immissione in
 commercio dei farmaci stessi; 2)  alle  case  farmaceutiche  (sponsor
 abituali)  di  decidere  sull'entita' degli investimenti economici in
 quel settore  farmacologico  secondo  le  logiche  di  mercato  sopra
 evidenziate;   3)   alla   Comunita'  Scientifica  Internazionale  di
 acquisire dati certi sulla valenza terapeutica del farmaco secondo le
 esigenze  della  medicina  dell'evidenza.    La  sperimentazione  dei
 farmaci  non  puo' e non deve incidere sulla liberta' terapeutica dei
 medici e dei pazienti, atteso che l'art.  32 della Costituzione sulla
 tutela del diritto (soggettivo e naturale) alla salute e' posto anche
 a  salvaguardia  di  detta  liberta'  di  cura,  con  l'unico  limite
 (unanimemente riconosciuto dalla migliore dottrina costituzionalista)
 della  non  dannosita'  dei  farmaci  (universalmente acquisita per i
 farmaci del protocollo  Di  Bella)  e  della  loro  essenzialita'  ed
 utilita'  rispetto  alle  patologie  da  curare  secondo  il  libero,
 personale ed insindacabile giudizio del medico ( che naturalmente con
 la prescrizione si assume la diretta e non delegabile responsabilita'
 dell'impiego dei farmaci stessi).  La melatonina, la somatostatina, i
 retinoidi e i polivitaminici, i chemioterapici e gli altri medicinali
 del protocollo Di Bella sono tutti singolarmente validati e  testati,
 tanto  che  se  ne conoscono la non dannosita' e la loro pur limitata
 valenza terapeutica.  L'associazione ai fini terapeutici di  tutti  i
 farmaci  rientra nel libero potere-dovere del medico in quanto tale e
 non in quanto si identifichi con il prof Luigi Di Bella  (che  li  ha
 sempre  liberamente  prescritti  da  circa  30  anni).   Affermare il
 contrario (come sostanzialmente si desume dall'art.  3 del  d.-l.  n.
 23/1998)  significa  voler  svilire  irragionevolmente la professione
 medica o quanto  meno  limitarla  ad  una  funzione  burocraticamente
 rispettosa  delle  indicazioni ministeriali e delle linee-guida della
 comunita'  scientifica  e  delle  case  farmaceutiche  che  investono
 denaro,  molto  denaro,  nelle  medicine  e  nei farmaci, il tutto in
 un'ottica   di   scarso   rispetto   per   il   richiamato   precetto
 costituzionale  (art.   32) sulla tutela del diritto alla salute, che
 non puo' esistere senza una vera liberta' terapeutica per i medici  e
 per i malati.
  V.  -  Il  profilo  di incostituzionalita' riguarda il contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione dell'art. 4, commi n. 4 e  5,  del  d.-l.
 n.  23/1998:    comma  4:  i  farmacisti sono tenuti a trasmettere al
 Ministero  della  sanita',  con  cadenza  quindicinale,  copia  delle
 ricette  dei  medicinali  a  base  di  somatostatina  e di octeotride
 trattenute ai sensi del comma 3; comma 5: la violazione, da parte del
 farmacista, delle  disposizioni  del  presente  articolo  costituisce
 illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo
 del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.  Non si
 vede per quale ragione il  Governo  abbia  deciso  di  sottoporre  la
 cessione  al  pubblico  di specialita' medicinali facenti parte della
 multiterapia Di Bella ad una disciplina cosi'   ferrea  (una  vera  e
 propria schedatura discriminatoria di medici, pazienti e farmacisti),
 con   espressa   comminatoria   di   sanzioni   disciplinari  per  il
 farmacista-trasgressore.    Trattasi  di  un  trattamento   normativo
 discriminatorio  rispetto  a  quello  riservato  agli altri farmaci o
 complesso di farmaci sottoposti a sperimentazione;  trattamento  che,
 in  quanto  tale,  lede  in  maniera evidente ed incontrovertibile il
 principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  Ad esempio  non  si
 vede  a  che  titolo il Governo non abbia esteso tale disciplina alle
 ipotesi  di  prescrizione  da  parte  dei   medici   di   trattamenti
 chemioterapici  (notoriamente  costosissimi e gravosi per il bilancio
 erariale)  o  radioterapici  (altrettanto  costosi)   per   patologie
 neoplastiche non chemio-radio sensibili, assicurando di fatto a detti
 trattamenti  terapeutici  (ancorche'  non utili e forse dannosi per i
 pazienti neoplastici) una immunita'  pari  soltanto  al  disinteresse
 dell'Autorita' Pubblica sulla loro utilizzazione.
  VI.  -  Profilo di incostituzionalita': contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione dell'art. 5,  d.-l.  n.  23/1998  sulla  precrizione  di
 preparazioni  magistrali,  nella parte in cui contiene una schedatura
 discriminatoria di medici,  farmacisti  e  pazienti  in  riferimento:
 all'obbligo  per  il  medico di specificare nella ricetta le esigenze
 eccezionali   che   giustificano   il   ricorso   alla   prescrizione
 estemporanea  e  di  indicare  nella  ricetta,  oltre al consenso, le
 generalita' e l'indirizzo del paziente; all'obbligo per il farmacista
 di trasmettere mensilmente le ricette con  prescrizioni  estemporanee
 all'azienda unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, a loro
 volta  obbligate  ad  inoltrarle  al  Ministero  della sanita' per le
 opportune  verifiche;  alla  previsione  di  specifiche  ipotesi   di
 illecito  disciplinare  per  i  medici  e  i farmacisti trasgressori.
 Trattasi di  un  trattamento  irragionevolmente  discriminatorio  che
 lascia apertamente trasparire un intento persecutorio per i medici ed
 i  farmacisti  che si adoperino per consentire ai pazienti il ricorso
 alla  Multiterapia  Di  Bella;  trattamento  che,  in  50   anni   di
 legislazione  repubblicana,  non  trova  riscontro  in  nessun  altro
 settore della medicina e della farmacologia. Tale discriminazione non
 e' in linea con il precetto costituzionale  sull'uguaglianza  di  cui
 all'art.  3 Cost.   Tutte le norme del d.-l. n. 23/1998 sono ispirate
 da principi che non coincidono e quindi sovvertono la scala di valori
 disegnata dalla Carta costuzionale.  La Costituzione (artt. 2, 3, 24,
 32  )  pone  sul  vertice  della  gerarchia  dei  valori  i   diritti
 fondamentali  della  persona (art. 2), fra cui il diritto alla salute
 (art. 32) (che per gli  ammalati  terminali  e'  un  vero  e  proprio
 diritto  alla  sopravvivenza) ed il diritto al sistema delle garanzie
 giurisdizionali (art. 24) in un'ottica rispettosa  del  principio  di
 uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  Il d.-l. n. 23/1998, per contro,
 sembra  privilegiare le logiche di mercato delle case farmaceutiche e
 i diritti della medicina ufficiale, del potere pubblico  ministeriale
 (e  delle  sue  commissioni)  nel  settore  delle sperimentazioni dei
 farmaci.  Per il malato grave ed in pericolo di vita non  valgono  le
 regole  della  medicina ufficiale e del Ministero della sanita' sulla
 sperimentazione dei farmaci: dove la medicina ufficiale  ha  esaurito
 le   sue   risposte   o   non   ha  alcuna  risposta  terapeutica  e'
 giuridicamente e costituzionalmente corretto che dette regole vengano
 derogate,  riconoscendo  ai  medici  ed  ai   malati   una   liberta'
 terapeutica  che  ricomprenda  anche  le  terapie  innovative come il
 protocollo Di Bella.  Peraltro l'ordinamento giuridico gia' nel campo
 del diritto penale prevede lo stato di necessita' (art. 54 c.p.) come
 esimente e quindi come eccezione alle regole  sulla  punibilita'  dei
 reati;  le  eccezioni non sconfessano, ma confermano ed umanizzano le
 regole per evitare che il diritto non finisca per negare se stesso  e
 la sua funzione sociale e non si trasformi in somma ingiustizia e non
 violi  i  principi  di  coerenza e di non contraddizione.   In questa
 vicenda tutti dicono di essere dalla parte del malato; se fosse  vero
 non  si  spiegherebbe  l'odissea  dei malati e dei loro familiari per
 trovare quotidianamente i farmaci del protocollo Di Bella.