ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12, secondo
 comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n.  89  (Approvazione  del  testo
 unificato  dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica 20 gennaio
 1973, n. 116  e  4  dicembre  1981,  n.  761,  concernenti  norme  di
 attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
 materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano),  promosso
 con  ordinanza  emessa  il  5  marzo  1997 dal tribunale regionale di
 giustizia  amministrativa,  sezione  autonoma  per  la  Provincia  di
 Bolzano,   sul   ricorso   proposto  da  Corrado  Morelli  contro  la
 Sovrintendenza scolastica di Bolzano ed altri, iscritta al n. 420 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  intervento  della  Provincia di Bolzano e del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 25  novembre  1998  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che  con  ordinanza emessa il 5 marzo 1997 - nel giudizio
 per l'annullamento del provvedimento con il quale un  insegnante  era
 stato  escluso  dalle  graduatorie  provinciali  presso  l'Intendenza
 scolastica per  la  scuola  di  lingua  tedesca  nella  Provincia  di
 Bolzano, sulla base del fatto che pur avendo dichiarato, nel 1994, di
 essere   di   madrelingua  tedesca,  in  precedenza  aveva  reso  una
 dichiarazione di madrelingua italiana -  il  tribunale  regionale  di
 giustizia  amministrativa,  sezione  autonoma  per  la  Provincia  di
 Bolzano,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  12,  secondo  comma,  del d.P.R.   10 febbraio 1983, n. 89
 (Approvazione del testo unificato dei decreti  del  Presidente  della
 Repubblica  20  gennaio  1973,  n.  116  e  4  dicembre 1981, n. 761,
 concernenti  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia
 di  Bolzano),  "in relazione all'art. 19, primo comma", del d.P.R. 31
 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
 costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige), per violazione degli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  in
 quanto  la  normativa  censurata  limiterebbe  l'accesso  al pubblico
 impiego e in particolare alla funzione docente;
     che,  ad  avviso  del rimettente, dalle norme contenute nell'art.
 19, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, nell'art. 12, secondo  e
 terzo  comma, del d.P.R. n. 89 del 1983 e nell'ordinanza del Ministro
 della pubblica istruzione del 29 dicembre 1994,  n.  371,  sorge  "il
 dubbio  che possa essere disconosciuta la possibilita' di dichiararsi
 in possesso di una determinata madrelingua e, in un momento diverso e
 in  un  contesto  diverso,  di  dichiararsi  in  possesso  di   altra
 madrelingua,  senza  che  cio'  possa  comportare  il sospetto di una
 dichiarazione falsa", non essendo specificata nelle norme  citate  la
 nozione  di  madrelingua  fatta propria dal legislatore e non essendo
 riconosciuta  "la  possibilita'  che  siano  possedute  entrambe   le
 capacita'  linguistiche, sia quella italiana che quella tedesca e che
 la dichiarazione del possesso di una madrelingua (italiana o  tedesca
 che  sia,  che  peraltro puo' essere anche non veritiera), escluda il
 possesso dell'altra madrelingua".
   Considerato che il tribunale regionale di giustizia amministrativa,
 sezione autonoma per la Provincia di Bolzano,  solleva  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R.
 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti
 del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4  dicembre
 1981,  n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale
 per il Trentino-Alto Adige in materia di  ordinamento  scolastico  in
 Provincia di Bolzano);
     che  il  giudice  rimettente  si duole che la norma indicata, "in
 relazione all'art. 19, primo comma", del d.P.R. 31  agosto  1972,  n.
 670   (Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
 concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)  e  anche
 alla stregua della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994
 -  non essendo specificato il concetto di "madrelingua" ai fini della
 dichiarazione richiesta agli aspiranti  docenti  nelle  scuole  della
 Provincia  di  Bolzano  -  si possa prestare a un'interpretazione che
 precluda la possibilita' di variare la dichiarazione in proposito che
 sia stata resa una volta;
     che tale possibilita' sarebbe in contrasto con gli artt. 3  e  97
 della  Costituzione,  limitando  "l'accesso  al pubblico impiego e in
 particolare alla funzione docente";
     che  -  indipendentemente  dal   rilievo   che   l'incidente   di
 costituzionalita' e' prospettato sulla base soltanto di un "legittimo
 dubbio"  interpretativo  della normativa denunciata e che i parametri
 costituzionali anzidetti sono oggetto  di  mero  richiamo,  privo  di
 motivazione - il censurato art. 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 e' stato
 sostituito, anteriormente alla proposizione della presente questione,
 dall'art.  7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di
 attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
 recanti  modifiche  e integrazioni al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89,
 concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), di cui
 il giudice rimettente mostra di non avere contezza;
     che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.