ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e dell'art. 31 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra una s.r.l. ed il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di costituzione di detta s.r.l. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4 (rectius: articolo 4, secondo comma, primo periodo) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nonche', per il caso si dovesse ritenere non abrogato, dell'art. 31 del r.d. 10 (recte: 14) aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nelle parti in cui sottraggono all'autorita' giudiziaria ordinaria (a.g.o.) il potere di sospendere, in via cautelare, la riscossione dei tributi; che il giudice a quo e' stato adito, con distinti ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ., perche' concedesse l'immediata sospensione della procedura di riscossione relativa ad un avviso di pagamento nonche' ad un'ingiunzione fiscale per accise su alcole; che, a suo avviso, sia il divieto di concedere la misura, sia l'inapplicabilita' della riscossione frazionata del tributo nel corso del giudizio davanti al giudice ordinario, sia l'attribuzione del potere cautelare di sospensione alla sola amministrazione finanziaria vulnerano diversi principi costituzionali; che, in particolare, entrambe le norme denunciate violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero una irragionevole disparita' di trattamento tra i contribuenti, a seconda che essi possano adire per la tutela dei propri diritti il giudice tributario, ovvero il giudice ordinario; lederebbero, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, poiche' comprimono la tutela cautelare dei contribuenti che agiscono in giudizio contro l'amministrazione finanziaria presso il giudice ordinario; si porrebbero, infine, in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, in quanto, per determinati atti impositivi, limitano la tutela giurisdizionale nei confronti della Amministrazione finanziaria, data l'esclusione dei rimedi cautelari; che si e' costituita nel giudizio la ricorrente nei processi a quibus, la quale ha svolto argomenti largamente coincidenti con quelli contenuti nel provvedimento di rimessione, i quali ha ribadito nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero non fondata in quanto, da un lato, l'inammissibilita' del provvedimento d'urgenza non deriva dall'art. 4 bensi' dalle norme che, nella materia, specificamente attribuiscono all'amministrazione o alle commissioni tributarie il potere cautelare, dall'altro, l'art. 31 del r.d. n. 639 del 1910 non sarebbe piu' vigente; che, all'udienza pubblica, la difesa erariale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nell'atto di intervento. Considerato che il giudice a quo ha affermato di avere "gia' superato l'argomento in altra occasione adottando una interpretazione adeguatrice degli articoli 4 e 5 della legge n. 2248/1965 (...) che li ponesse al riparo dal sospetto di illegittimita' costituzionale"; che il giudice rimettente solleva la questione di costituzionalita' dopo aver constatato il "difforme orientamento del collegio", che, in precedenza, "in sede di reclamo ha riformato" il provvedimento d'urgenza gia' accordato, cosi' da fargli ritenere in questa occasione "opportuno non concedere la misura ed investire la Corte della questione"; che pertanto risulta dalla stessa prospettazione del giudice a quo che "la questione sottoposta all'esame di questa Corte non e' volta a rimuovere un dubbio di legittimita' costituzionale, che il remittente ha concretamente mostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa, ma e' finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia (...) dall'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento" (ordinanza n. 70 del 1998); che, data l'estraneita' di una finalita' siffatta alla logica del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze n. 70 del 1998 e n. 410 del 1994).