ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4  della  legge
 20  marzo 1865, n. 2248 all. E (Legge sul contenzioso amministrativo)
 e dell'art. 31 r.d. 14 aprile 1910, n. 639  (Approvazione  del  testo
 unico  delle  disposizioni  di  legge relative alla riscossione delle
 entrate patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza  emessa  il
 14  aprile  1997  dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra una s.r.l. ed  il  Ministero
 delle  finanze  ed  altra,  iscritta al n. 408 del registro ordinanze
 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  28
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  costituzione  di  detta s.r.l. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che  il  giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con
 ordinanza del 14 aprile  1997,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 articoli  3,  24  e 113 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'articolo 4 (rectius: articolo 4,  secondo  comma,
 primo  periodo) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul
 contenzioso amministrativo), nonche', per il caso si dovesse ritenere
 non abrogato, dell'art. 31 del r.d. 10 (recte: 14)  aprile  1910,  n.
 639  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
 relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato),
 nelle  parti  in  cui sottraggono all'autorita' giudiziaria ordinaria
 (a.g.o.) il potere di sospendere, in via  cautelare,  la  riscossione
 dei tributi;
     che il giudice a quo e' stato adito, con distinti ricorsi ex art.
 700 cod. proc. civ., perche' concedesse l'immediata sospensione della
 procedura  di  riscossione relativa ad un avviso di pagamento nonche'
 ad un'ingiunzione fiscale per accise su alcole;
     che,  a  suo  avviso,  sia il divieto di concedere la misura, sia
 l'inapplicabilita' della riscossione frazionata del tributo nel corso
 del giudizio davanti al giudice  ordinario,  sia  l'attribuzione  del
 potere cautelare di sospensione alla sola amministrazione finanziaria
 vulnerano diversi principi costituzionali;
     che,  in  particolare,  entrambe le norme denunciate violerebbero
 l'art.  3  della  Costituzione,   in   quanto   realizzerebbero   una
 irragionevole disparita' di trattamento tra i contribuenti, a seconda
 che  essi  possano  adire per la tutela dei propri diritti il giudice
 tributario, ovvero il giudice ordinario; lederebbero, inoltre, l'art.
 24 della Costituzione, poiche' comprimono  la  tutela  cautelare  dei
 contribuenti   che  agiscono  in  giudizio  contro  l'amministrazione
 finanziaria presso il giudice ordinario; si  porrebbero,  infine,  in
 contrasto  con  l'art.    113  della  Costituzione,  in  quanto,  per
 determinati atti impositivi, limitano la tutela  giurisdizionale  nei
 confronti  della  Amministrazione  finanziaria, data l'esclusione dei
 rimedi cautelari;
     che si e' costituita nel giudizio la ricorrente  nei  processi  a
 quibus,  la  quale  ha  svolto  argomenti  largamente coincidenti con
 quelli contenuti nel provvedimento di rimessione, i quali ha ribadito
 nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica;
     che il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
 giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata  inammissibile
 ovvero  non  fondata  in  quanto,  da un lato, l'inammissibilita' del
 provvedimento d'urgenza non deriva dall'art.  4  bensi'  dalle  norme
 che,  nella materia, specificamente attribuiscono all'amministrazione
 o alle commissioni tributarie il potere cautelare, dall'altro, l'art.
 31 del r.d. n.  639 del 1910 non sarebbe piu' vigente;
     che, all'udienza pubblica, la difesa erariale  ha  insistito  per
 l'accoglimento delle conclusioni svolte nell'atto di intervento.
   Considerato  che  il  giudice  a  quo  ha  affermato di avere "gia'
 superato l'argomento in altra occasione adottando una interpretazione
 adeguatrice degli articoli 4 e 5 della legge n. 2248/1965  (...)  che
 li ponesse al riparo dal sospetto di illegittimita' costituzionale";
     che    il    giudice   rimettente   solleva   la   questione   di
 costituzionalita' dopo aver constatato il "difforme orientamento  del
 collegio",  che,  in precedenza, "in sede di reclamo ha riformato" il
 provvedimento d'urgenza gia' accordato, cosi' da fargli  ritenere  in
 questa  occasione  "opportuno non concedere la misura ed investire la
 Corte della questione";
     che pertanto risulta dalla stessa prospettazione  del  giudice  a
 quo  che  "la  questione  sottoposta all'esame di questa Corte non e'
 volta a rimuovere un dubbio di legittimita'  costituzionale,  che  il
 remittente  ha  concretamente  mostrato  di  non nutrire affatto e di
 poter risolvere in via interpretativa, ma e' finalizzata a proteggere
 l'emananda pronuncia (...) dall'alea di  una  impugnazione  e  di  un
 eventuale annullamento" (ordinanza n. 70 del 1998);
     che, data l'estraneita' di una finalita' siffatta alla logica del
 giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale, la questione
 deve essere dichiarata manifestamente inammissibile  (cfr.  ordinanze
 n. 70 del 1998 e n. 410 del 1994).