ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal pretore di Lecce, nel procedimento civile vertente tra O. D. S. e una s.p.a. ed altro, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1998. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza del 17 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 (recte: n. 602 Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), "nella parte in cui esclude la ammissibilita' della opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la impignorabilita' dei beni"; che l'esecutato, con ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., ha proposto opposizione avverso il pignoramento mobiliare effettuato dal concessionario locale del servizio di riscossione dei tributi, per il recupero coattivo dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) relativa agli anni dal 1989 al 1992, eccependo l'impignorabilita' dei beni siccome indispensabili all'esercizio della professione; che, secondo il giudice a quo, l'opposizione dovrebbe essere dichiarata inammissibile in virtu' dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esclude l'esperibilita' dei rimedi previsti negli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile; che il rimettente dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l'ammissibilita' dell'opposizione, anche se diretta a far valere l'impignorabilita' dei beni, e, stabilendo che sono inammissibili nel corso dell'esecuzione esattoriale le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, non considera che alcune di esse hanno carattere oggettivo e non sono dirette a contestare l'an debeatur; che, conseguentemente, secondo il Pretore, la norma violerebbe l'art. 2 della Costituzione, in quanto l'inadeguatezza della tutela giurisdizionale lederebbe uno dei diritti inviolabili dell'individuo; inoltre, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che non ragionevolmente discrimina il debitore di obbligazione tributaria rispetto a tutti gli altri debitori, nonche' lo Stato e gli enti pubblici, quali creditori, rispetto a tutti gli altri creditori; recherebbe poi vulnus sia all'art. 4 della Costituzione, che riconosce il diritto al lavoro, sia all'art. 24, che garantisce il diritto di azione e di difesa, poiche' rende esperibile soltanto l'azione risarcitoria all'esito dell'esecuzione eventualmente illegittima; infine, contrasterebbe con l'art. 113 della Costituzione, in quanto sottrae al controllo del giudice ordinario gli atti esecutivi dell'amministrazione finanziaria; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio ed ha eccepito che la questione e' manifestamente infondata, in quanto non sono state svolte argomentazioni nuove e diverse da quelle altre volte gia' esaminate e dichiarate non fondate dalla Corte. Considerato che l'unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioe' l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e' espressamente riferibile all'esecuzione forzata di crediti per le imposte sul reddito e, dunque, non puo' trovare applicazione ex se nell'ipotesi di riscossione coattiva di entrate di diversa natura quale appunto l'imposta in oggetto se "non mediante l'estensione dell'originario ambito precettivo ad opera di altra disposizione che vi faccia rinvio" (ordinanza n. 359 del 1997); che il rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che consente di pervenire all'asserita applicabilita' del predetto art. 54 nel caso concreto; norma che, come gia' affermato in fattispecie analoghe (sentenze n. 26 del 1998 e n. 239 del 1997), verrebbe in considerazione quale oggetto prioritario del sindacato di questa Corte; che l'assoluta mancanza di indicazione, nella presente fattispecie, di almeno uno dei termini del rinvio normativo "si risolve nella carente enunciazione delle ragioni di applicabilita' dello stesso art. 54 e, quindi, nel difetto di motivazione sulla rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale" (ordinanza n. 359 del 1997); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.