ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
 sorto a se'guito della delibera del 16 luglio 1998 con  la  quale  la
 Camera  dei  Deputati ha negato l'autorizzazione alla acquisizione ed
 alla utilizzazione dei tabulati documentanti il  traffico  telefonico
 relativo  alle  utenze in uso all'on. Gaspare Giudice, promosso dalla
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con  ricorso
 depositato  il  28  ottobre  1998  ed iscritto al n. 101 del registro
 ammissibilita' conflitti.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
 Palermo ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello
 Stato,  a  se'guito  della  deliberazione  con la quale la Camera dei
 deputati, in data 16  luglio  1998,  ha  negato  l'autorizzazione  ad
 acquisire  e utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico
 relativo alle utenze d'uso del deputato Gaspare Giudice, indagato per
 vari delitti (associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro);
     che, secondo il ricorrente, la deliberazione e' stata assunta  in
 carenza  di  potere,  stante  l'inapplicabilita' del regime giuridico
 delle intercettazioni telefoniche (con le connesse garanzie  previste
 per  i  membri del Parlamento dall'art. 68, ultimo comma, Cost.) alla
 diversa fattispecie dell'acquisizione dei tabulati telefonici; ed  ha
 quindi  illegittimamente condizionato l'esercizio dell'azione penale,
 obbligatorio ai sensi dell'art. 112 Cost., attribuito  esclusivamente
 al  Pubblico  Ministero  e  soggetto  soltanto  alla  legge, salvo il
 controllo del giudice;
     che, sempre secondo il ricorrente, la richiesta di autorizzazione
 (unitamente a quella per l'esecuzione  della  misura  della  custodia
 cautelare  in  carcere  e  per  l'utilizzazione di intercettazioni di
 conversazioni telefoniche relative ad utenze non d'uso del  deputato,
 ma   nelle   quali   quest'ultimo   era  stato  individuato  come  un
 interlocutore), era stata avanzata solo  per  l'eventualita'  che  si
 fossero  ritenute  assoggettabili  al  regime  autorizzativo  di  cui
 all'art. 68 della Costituzione anche l'acquisizione e l'utilizzazione
 di  tabulati  documentanti  il  traffico  delle  utenze   telefoniche
 concesse  in  uso  a  membri  del  Parlamento sottoposti ad indagine,
 mentre in realta' spetta solo al pubblico ministero l'acquisizione  e
 l'utilizzazione  di tali tabulati, nel rispetto delle garanzie di cui
 agli artt. 15 della Costituzione e 256 del codice penale;
     che il ricorrente deduce inoltre la carenza  di  motivazione  del
 diniego  di  autorizzazione,  anche  avuto  riguardo  al fatto che la
 Camera dei deputati,  con  la  stessa  delibera,  pur  negando  anche
 l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia
 in   carcere,  ha  autorizzato  l'utilizzazione  delle  conversazioni
 telefoniche tra l'on. Giudice  ed  altri  coindagati,  intercorse  su
 utenze telefoniche in uso a questi ultimi.
   Considerato  che  la  Corte  e'  chiamata  a  delibare in camera di
 consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, commi terzo
 e quarto, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  se  il  ricorso  sia
 ammissibile,  sotto  il  profilo  dell'esistenza  della materia di un
 conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
     che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi  previsti  dal
 primo  comma del citato art. 37, ai fini della configurabilita' di un
 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
     che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo,  il  Procuratore  della
 Repubblica  presso il Tribunale di Palermo e' legittimato a sollevare
 conflitti  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  in   quanto,
 nell'assolvimento   della   funzione   di   iniziativa  ed  esercizio
 dell'azione penale, dichiara definitivamente la volonta'  del  potere
 cui  appartiene  (sentenze n.   110 del 1998, n. 379 del 1996, n. 420
 del 1995; ordinanze n. 266 del 1998, n. 269  del  1996,  n.  216  del
 1995);
     che,  del  pari,  la Camera dei deputati e' legittimata ad essere
 parte  del  conflitto,   quale   organo   competente   a   dichiarare
 definitivamente  la  propria  volonta'  in  ordine all'applicabilita'
 dell'art. 68, ultimo comma, della Costituzione (vedi sentenze n.  289
 del  1998,  265  del 1997, 379 del 1996; ordinanze nn. 469, 261, 178,
 177, 37 del 1998);
     che, sotto  l'aspetto  oggettivo  del  conflitto,  il  ricorrente
 prospetta  la  lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente
 garantita al pubblico ministero dagli artt. 101, 102, 104, 112 Cost.,
 in  conseguenza   dell'esercizio   asseritamente   illegittimo,   per
 inesistenza  dei  relativi  presupposti,  del  potere  spettante alla
 Camera dei deputati di negare l'autorizzazione a  sottoporre  il  suo
 parlamentare  ad intercettazioni di comunicazioni, ai sensi dell'art.
 68, ultimo comma, Cost;
     che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del  conflitto  e
 le  norme  costituzionali  che  regolano  la  materia, come richiesto
 dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.