ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8  della  legge
 20  novembre  1982,  n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
 comunicazioni a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti
 giudiziari),  promosso  con  ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 dal
 pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Pardini Antonio
 e la Prefettura di Lucca, iscritta al n. 571 del  registro  ordinanze
 1998  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,
 prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 il pretore di
 Lucca  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8
 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti  a  mezzo
 posta  e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
 di  atti  giudiziari),  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il
 destinatario  della  notifica,  dopo  l'avviso lasciato presso la sua
 abitazione o ufficio o azienda,  riceva  notizia  di  tale  attivita'
 tramite   raccomandata  a.r.,  come  invece  previsto  dall'art.  140
 c.p.c.";
     che, ad avviso del giudice a  quo  la  diversita'  di  disciplina
 prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile, per il caso di
 notificazione  personalmente  eseguita  dall'ufficiale giudiziario, e
 dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, per il caso di notificazione
 effettuata  a  mezzo del servizio postale, in relazione alle medesime
 ipotesi  diassenza  del  destinatario   e   di   rifiuto,   mancanza,
 inidoneita'  o  assenza  delle  altre  persone  abilitate  a ricevere
 l'atto, violerebbe il principio di eguaglianza, per  l'ingiustificato
 e  deteriore  trattamento  riservato  ai  destinatari, assenti, della
 notificazione eseguita a mezzo posta;
     che la norma denunciata sarebbe, altresi', lesiva del diritto  di
 difesa  del  destinatario dell'atto da notificare il quale, per cause
 anche accidentali,  potrebbe  non  avere  conoscenza  dell'avviso  di
 deposito  dell'atto  presso  l'ufficio  postale,  affisso dall'agente
 postale  alla  porta  d'ingresso  o  immesso  nella  cassetta   della
 corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda;
   Considerato  che questa Corte, pronunciandosi su identica questione
 sollevata dal medesimo giudice, ha gia'  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  8,  secondo comma, della legge 20 novembre
 1982, n. 890, proprio "nella parte in cui non prevede che, in caso di
 rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna  da
 parte  delle  persone  abilitate  alla  ricezione  ovvero  in caso di
 mancato recapito  per  temporanea  assenza  del  destinatario  o  per
 mancanza,  inidoneita'  o assenza delle persone sopra menzionate, del
 compimento delle formalita' descritte e del deposito  del  piego  sia
 data  notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di
 ricevimento" (sentenza n. 346 del 1998);
     che  la   questione   va   pertanto   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale.