ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 81, settimo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle  norme
 sul  trattamento  di quiescenza del personale civile e militare dello
 Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1996  dalla  Corte
 dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso
 proposto  da Iacobbe Sabatina contro Direzione provinciale del tesoro
 di Bari, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1997 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 gennaio 1999 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso alla soppressa IV sezione  pensionistica  centrale
 della   Corte   dei   conti,   poi  riassunto  davanti  alla  sezione
 giurisdizionale per la Puglia, la signora Sabatina Iacobbe  impugnava
 il  provvedimento con il quale la Direzione provinciale del tesoro di
 Bari  le  aveva  negato  il  ripristino  della  reversibilita'  della
 pensione  privilegiata  del primo marito, Renato Montrone (ex allievo
 sottufficiale di complemento), che le era stata inizialmente concessa
 e poi revocata a  seguito  del  suo  nuovo  matrimonio  con  Vincenzo
 Montrone.
   Il  ricorso della signora Iacobbe si basa sulla considerazione che,
 essendo deceduto anche il secondo marito lasciandola senza  mezzi  di
 sostentamento,  debba  rivivere  il diritto alla reversibilita' della
 pensione del primo marito, in quanto la ratio della  soppressione  di
 tale  diritto  a  seguito delle seconde nozze prevista dall'art.  81,
 comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre  1973,  n.  1092  (Testo  unico
 delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza del personale civile e
 militare dello Stato) dovrebbe  rinvenirsi  non  nelle  nozze  in  se
 stesse,  ma  nel  possesso  da  parte  del secondo marito di un certo
 reddito.
   2.  - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, del suddetto art. 81, comma
 settimo,  del  d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui dispone la
 perdita della pensione privilegiata  di  reversibilita'  in  caso  di
 nuove  nozze  del  beneficiario,  senza necessita' di alcuna verifica
 delle condizioni economiche del nuovo coniuge.
   Il giudice a  quo  da'  atto  che  la  giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale   esclude   l'equiparazione   della  situazione  della
 ricorrente (che, fino al momento del secondo matrimonio, godeva  come
 detto  della  reversibilita' della pensione privilegiata ordinaria di
 cui era titolare il primo marito) a quella  della  vedova  di  guerra
 (che  gode  invece  di  pensione  indiretta, iure proprio ed a titolo
 risarcitorio).
   Nel sistema, tuttavia, si  sarebbe  verificato  un  quid  novi  per
 effetto  della  sentenza  della Corte costituzionale n. 361 del 1993,
 che ha dichiarato illegittimo l'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre  1978,
 n.    915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
 nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto  per
 causa  bellica  perde il diritto alla pensione se contrae nuove nozze
 con chi fruisce di un reddito superiore ad un certo limite.
   La  situazione  cosi'  venutasi  a  creare  sarebbe  irragionevole,
 violando l'art. 3 della Costituzione, in quanto la vedova titolare di
 pensione indiretta di guerra puo' risposarsi senza perdere il diritto
 al  trattamento  previdenziale  anche  se il nuovo marito gode di una
 certa  ricchezza,  mentre  la  vedova  cui  e'  stata   concessa   la
 reversibilita'  della  pensione  privilegiata  di  servizio  non puo'
 risposarsi se non a costo di perdere detta prestazione, anche  se  il
 nuovo coniuge versa nella piu' assoluta indigenza.
   Tale  irragionevole disparita' di trattamento che e' stata spiegata
 alla luce della differenza di natura dei due tipi di pensione (quella
 di guerra, infatti, ha carattere risarcitorio  ed  e'  concessa  iure
 proprio  alla  vedova  del  militare deceduto; quella privilegiata di
 reversibilita', invece, ha natura previdenziale e assistenziale ed e'
 concessa a titolo derivato) in realta', secondo il giudice a quo  non
 sarebbe  giustificata,  in  quanto la pensione privilegiata ordinaria
 non presenta un contenuto meramente equitativo,  non  mancando  nella
 sua  attribuzione il fine di ripagare il dipendente delle menomazioni
 subite a causa del servizio,  che  hanno  prodotto  effetti  negativi
 anche sul coniuge e sui figli.
   3. - La norma impugnata, poi, sarebbe irragionevole in se', perche'
 protrae  anche  al  periodo  successivo  al  riacquisto  dello  stato
 vedovile l'incompatibilita' tra il nuovo matrimonio ed  il  godimento
 della  reversibilita' della pensione privilegiata del primo marito, e
 violerebbe pure  gli  artt.  29  e  31  della  Costituzione,  per  il
 carattere  di  punitivita'  che  assume nei confronti dei titolari di
 pensione di reversibilita' che passino a nuove nozze,  con  implicito
 incentivo  delle  unioni  libere  a  scapito  della  formazione della
 famiglia legittima.
   4. - La sollevata questione sarebbe, oltre che  non  manifestamente
 infondata  per  i  motivi  sopra esposti, anche rilevante, benche' il
 ricorso della signora Iacobbe non sia inteso a rimuovere ab initio la
 perdita della  pensione  a  seguito  delle  nuove  nozze,  bensi'  al
 ripristino  del  beneficio in considerazione dell'intervenuto decesso
 del secondo marito.
   L'impossibilita'  del  ripristino  opposta  dall'Amministrazione si
 basa, infatti, sulla perdita del  trattamento  a  causa  del  secondo
 matrimonio e quindi sul protrarsi degli effetti della norma ablatoria
 nonostante il ritorno della ricorrente allo stato vedovile.
   5.  -  Nel presente giudizio non si e' costituita la parte privata,
 mentre e' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
   La   difesa   erariale  chiede  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile  e  comunque  manifestamente  infondata.   Rileva,   in
 particolare,  che  il  ricorso  proposto  dinanzi al giudice a quo e'
 rivolto ad ottenere  il  beneficio  pensionistico  in  considerazione
 dell'avvenuto  decesso  del  secondo  marito,  e  non a contestare la
 perdita della pensione a seguito delle nuove nozze.
   Cio' potrebbe avere implicazioni negative sotto  il  profilo  della
 rilevanza  della questione di costituzionalita', in quanto il giudice
 remittente avrebbe dovuto valutare innanzitutto se il ricorso potesse
 essere deciso senza l'applicazione del citato art. 81 del d.P.R.   n.
 1092  del  1973, posto che, in base ai principi civilistici, le nuove
 nozze, facendo cessare lo stato di  vedovanza,  fanno  venir  meno  i
 diritti patrimoniali e non patrimoniali che derivavano da tale stato.
 La  vedova  che  si  e'  risposata non riacquisterebbe il primo stato
 vedovile per la morte del secondo  marito,  proprio  perche'  con  il
 secondo  matrimonio  verrebbe a cessare definitivamente il precedente
 stato vedovile: a causa di cio' non potrebbe essere  ripristinata  la
 pensione  di  reversibilita',  per cui la questione proposta potrebbe
 risultare inammissibile.
   6. - Nel merito, la sentenza n. 361 del  1993  -  che,  secondo  il
 giudice  a  quo  rappresenta  una  novita'  tale  da  giustificare la
 rimessione della presente questione - sarebbe invece in linea con  la
 precedente  giurisprudenza  costituzionale, riferendosi alla pensione
 indiretta della vedova per fatto bellico, che ha natura  risarcitoria
 ed  e'  concepita come diritto autonomo indipendente dalle condizioni
 economiche  di  chi   ne   fruisce.   Era   pertanto   ingiustificato
 condizionare  tale  diritto al fatto che il secondo marito godesse di
 un reddito inferiore ad un certa misura.
   Diversa  sarebbe  invece  la  situazione,  oggetto   del   presente
 giudizio,  della  vedova con pensione privilegiata di reversibilita':
 il suo diritto sarebbe di natura derivata e non a titolo di  doveroso
 riconoscimento  e di solidarieta' per il sacrificio sopportato per la
 perdita del congiunto a causa della guerra.
   Pertanto  non  vi  sarebbe  alcuna  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione.
   Con  riferimento,  poi,  al preteso contrasto con gli artt. 29 e 31
 della   Costituzione,   l'Avvocatura   sottolinea   che   la    Corte
 costituzionale   ha   affermato   che  tali  parametri  salvaguardano
 essenzialmente i contenuti e gli scopi  eticosociali  della  famiglia
 come  societa'  fondata  sul matrimonio, senza riflessi immediati sul
 trattamento  pensionistico,  che  inerisce  a  momenti   strettamente
 economici (ordinanza n. 325 del 1992).
                        Considerato in diritto
   1.  - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma settimo,
 del  d.P.R.  29  dicembre  1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul
 trattamento  di  quiescenza  del  personale  civile  e militare dello
 Stato),  nella  parte  in  cui  dispone  la  perdita  della  pensione
 privilegiata   di   reversibilita'   in   caso  di  nuove  nozze  del
 beneficiario, senza necessita' di alcuna  verifica  delle  condizioni
 economiche del nuovo coniuge.
   Essa  censura  la norma sotto tre profili: a) innanzitutto, sarebbe
 irragionevole il protrarsi anche al periodo successivo al  riacquisto
 dello  stato  vedovile  dell'incompatibilita' tra le nuove nozze e la
 reversibilita' della  pensione  privilegiata  del  primo  marito;  b)
 inoltre,  vi  sarebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento fra
 il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di  guerra  (che
 puo'   risposarsi   senza   perdere   il   diritto   al   trattamento
 previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un certo reddito)  e
 quello  a  cui  e'  stata  concessa  la reversibilita' della pensione
 privilegiata di servizio (che, invece, non puo' farlo se non a  costo
 di  perdere  detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa nella
 piu' assoluta indigenza); c) infine, la norma  violerebbe  anche  gli
 artt. 29 e 31 della Costituzione, per il carattere di punitivita' che
 essa   assumerebbe   nei   confronti  dei  titolari  di  pensione  di
 reversibilita' che passino a nuove  nozze,  con  implicito  incentivo
 delle  unioni  libere  a  scapito  della  formazione  della  famiglia
 legittima.
   2.   -   Preliminarmente    deve    esaminarsi    l'eccezione    di
 inammissibilita'  sollevata  dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui
 il ricorso proposto dalla signora  Iacobbe  dinanzi  alla  Corte  dei
 conti   era   rivolto  ad  ottenere  il  "ripristino"  del  beneficio
 pensionistico dopo il decesso del secondo marito, e non a  contestare
 la  perdita  della pensione a seguito delle nuove nozze, mentre e' su
 quest'ultimo profilo che il giudice a quo ha esaminato il problema ed
 ha sollevato la questione.  In realta' - soggiunge la difesa erariale
 - la ricorrente non ha riacquistato il precedente  stato  vedovile  a
 seguito   della  morte  del  secondo  marito,  avendo  il  successivo
 matrimonio fatto cessare definitivamente il primo stato vedovile:  in
 mancanza   di   tale   stato  non  era  proponibile  una  domanda  di
 reviviscenza  della  pensione  di  reversibilita',  e  la   questione
 risulterebbe pertanto irrilevante nel giudizio a quo.
   L'eccezione   non   puo'   essere  accolta:  infatti,  il  giudizio
 principale e' rivolto ad ottenere  l'annullamento  del  provvedimento
 che  ha  negato  alla signora Iacobbe il ripristino della pensione di
 reversibilita' proprio sulla base  della  norma  impugnata.  In  ogni
 caso, il giudice a quo ritiene, con motivazione non implausibile, che
 sia rilevante nella controversia sottoposta al suo esame lo scrutinio
 di legittimita' costituzionale della norma impugnata.
   3. - Nel merito la questione e' infondata.
   Quanto  al primo profilo di illegittimita' denunciato, va osservato
 che la reversibilita' a favore del coniuge superstite dei trattamenti
 pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto trova il suo precipuo
 fondamento non nella funzione di assistenza della vedova o del vedovo
 che si trovi in effettivo stato  di  bisogno  -  funzione  che  viene
 assolta  solo indirettamente, essendovi altri ed appositi strumenti a
 tal  fine  predisposti  dall'ordinamento  -  ma  in  quella  di   far
 proseguire  almeno  parzialmente,  anche  dopo  la  cessazione  della
 comunita' coniugale, gli effetti ad  essa  connessi,  in  particolare
 quello   di  sostentamento  del  coniuge  superstite  che  prima  era
 assicurato dal reddito del de cuius  garantendo  al  beneficiario  la
 protezione  dalle  conseguenze  negative  derivate  dalla  morte  del
 congiunto (v. le sentenze n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 e, per le
 pensioni di guerra, n. 405 del 1993). Senonche' tale  funzione  viene
 meno  quando,  a  seguito  del  secondo  matrimonio,  nasce una nuova
 comunita' coniugale, la cui eventuale successiva cessazione non  puo'
 avere  l'effetto  di  far rivivere gli effetti che conseguivano dalla
 comunita' precedente.
   In altri termini, la pensione di reversibilita' realizza una  forma
 di  ultrattivita'  della  solidarieta'  coniugale,  che dipende pero'
 dallo status di vedovanza; poiche' le  nuove  nozze  estinguono  tale
 status  cessa anche la suddetta ultrattivita', ancorche' la morte del
 secondo coniuge abbia dato luogo ad una  successiva  vedovanza.    Un
 analogo fenomeno si produce, mutatis mutandis, anche in altri casi di
 scioglimento  di  una  precedente comunita' coniugale a seguito della
 nascita di una nuova:  cosi'  l'assegno  di  divorzio  cessa  con  il
 passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato.
   Pertanto,   sotto   questo   profilo  la  norma  impugnata  non  e'
 irragionevole,  e  non  risulta  quindi  violato   l'art.   3   della
 Costituzione.
   4.  -  Non  e' fondato neppure il secondo profilo di illegittimita'
 denunciato, relativo alla disparita' di trattamento che si e'  venuta
 a  creare fra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di
 guerra (che puo' risposarsi senza perdere il diritto  al  trattamento
 previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un notevole reddito)
 ed  il  superstite  a  cui  e' stata concessa la reversibilita' della
 pensione privilegiata di servizio (che, invece, non puo' farlo se non
 a costo di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa
 nella piu' assoluta indigenza).
   Come e' noto, i trattamenti  pensionistici  sono  differenziati  in
 varie  tipologie.  Per  quanto  qui interessa, basti ricordare: a) le
 pensioni ordinarie (che  presuppongono  un  rapporto  d'impiego  alle
 dipendenze  dello  Stato),  b)  le  pensioni  privilegiate,  civili e
 militari  (corrisposte  a  chi,  avendo  prestato   allo   Stato   un
 determinato servizio, abbia riportato una lesione o una malattia), c)
 le  pensioni  di  guerra, che si sottodistinguono a seconda che siano
 "dirette" (c/1), cioe' a favore di chi abbia subito un  danno  fisico
 per  eventi  bellici; "indirette" (c/2), a favore di familiari di chi
 sia successivamente deceduto per cause belliche; "reversibili" (c/3),
 a titolo derivato a favore dei superstiti di chi, menomato da  eventi
 bellici, sia deceduto per cause diverse.
   Ai   fini  della  presente  decisione,  va  rilevato  che,  secondo
 l'orientamento  consolidato  di  questa  Corte  (ribadito  in   molte
 pronunce:  v., da ultimo, le sentenze nn. 390 del 1997 e 431 del 1996
 e l'ordinanza  n.  461  del  1998),  non  esiste  omogeneita'  fra  i
 trattamenti  sub  b)  e sub c) posti a confronto dal giudice a quo: i
 primi  rappresentano  la  proiezione  di  un   precedente   beneficio
 economico  goduto, del quale condividono la natura reddituale, mentre
 i secondi (a parte il caso  sub  c/3)  hanno  natura  risarcitoria  e
 spettano a titolo originario ai beneficiari.
   Quanto  all'ammontare,  le  pensioni  di  guerra  sono  determinate
 normalmente  in  funzione  dell'entita'  del  danno  subi'to,  quelle
 ordinarie e privilegiate in relazione alla base pensionabile.
   Queste  disomogeneita'  possono  comportare  legittime  valutazioni
 legislative, diverse a seconda del tipo di pensione. Cosi',  "se  sul
 piano   processuale   possono   non   sussistere  elementi  idonei  a
 giustificare una differente disciplina in ordine  alla  tutela  delle
 ragioni  degli  aventi  diritto  a  pensioni  ordinarie  o di guerra,
 sussistono viceversa motivi che giustificano una differente normativa
 in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne  risulti  violato
 il principio di uguaglianza" (v. la sentenza n. 55 del 1980).
   E'  per  questo  che  il  legislatore  ha  regolato diversamente le
 conseguenze delle nuove nozze sul diritto alla  reversibilita'  della
 pensione:   tale diritto veniva e viene sempre a cessare, nel caso di
 trattamento privilegiato (sub b) e di trattamento  di  reversibilita'
 di  guerra (sub c/3); si perdeva invece se il nuovo coniuge possedeva
 un reddito superiore ad  una  certa  soglia,  nel  caso  di  pensione
 indiretta  di  guerra (sub c/2). Nelle prime due ipotesi la normativa
 non e' stata  ritenuta  irragionevole  per  le  considerazioni  sopra
 illustrate,  di  modo  che - come gia' rilevato dalla sentenza n. 375
 del 1989 - anche nel caso delle pensioni di guerra sub c/3  il  venir
 meno   dello   stato   di   vedovanza  per  consapevole  scelta  puo'
 giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione
 del beneficio, considerato il suo carattere derivato. Viceversa,  nel
 diverso  caso  della  pensione indiretta di guerra, e' stata ritenuta
 non ragionevole la  perdita  del  beneficio  per  ragioni  reddituali
 dipendenti   dalle  nuove  nozze,  poiche'  trattasi  di  un  diritto
 acquisito a titolo originario e indipendente da valutazioni  inerenti
 lo  status  economico  (sentenza  n. 361 del 1993). A seguito di tale
 pronuncia si e' accentuata la differenza di trattamento rispetto alla
 pensione ordinaria privilegiata,  ma  senza  che  cio'  comporti  una
 lesione  del  principio  di  uguaglianza,  data  la  predetta diversa
 natura.
   5. - Infine, e' infondato anche il terzo profilo di  illegittimita'
 denunciato dal giudice a quo relativo alla violazione degli artt.  29
 e 31 della Costituzione, per il carattere di punitivita' che la norma
 impugnata  assumerebbe  nei  confronti  dei  titolari  di pensione di
 reversibilita'  che  passino  a  nuove  nozze,  con  il   conseguente
 incentivo  delle  unioni  libere  a  scapito  della  formazione della
 famiglia legittima; fenomeno questo che tenderebbe a  verificarsi  di
 frequente.
   Come  questa Corte ha gia' sottolineato, la normativa pensionistica
 "esula dal campo dei diritti e doveri  reciproci  tra  i  membri  del
 nucleo  familiare",  cui  invece  tende  a  riferirsi l'art. 29 della
 Costituzione, che salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli  scopi
 etico-sociali  della  famiglia  come  societa'  naturale  fondata sul
 matrimonio.  Ed  analoghe  considerazioni  valgono   in   riferimento
 all'art.  31  (v.  la sentenza n. 2 del 1980 e l'ordinanza n. 325 del
 1992).  Nemmeno  questi  principi  costituzionali  appaiono,  quindi,
 ostativi delle disposizioni impugnate.