ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, recante (Modifiche alla legge
 regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente "Norme per l'attuazione
 del  diritto  agli  studi  universitari", come modificata dalla legge
 regionale 16 maggio  1996,  n.  14,  e  disposizioni  in  materia  di
 personale),  promosso  con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, notificato il 9 dicembre 1998, depositato in Cancelleria il
 19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1998.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25 maggio 1999 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto  che   il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, con
 ricorso notificato il 9 dicembre  1998,  depositato  il  19  dicembre
 successivo,   ha   chiesto   che   sia   dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e  4,
 della  legge  della  Regione  Lazio  approvata  il  15  luglio  1998,
 riapprovata a maggioranza assoluta il  18  novembre  1998  (Modifiche
 alla  legge  regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: "Norme per
 l'attuazione del diritto agli  studi  universitari"  come  modificata
 dalla  legge  regionale  16  maggio  1996,  n.  14, e disposizioni in
 materia di personale);
     che, ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, nella parte in
 cui stabiliscono che il personale del ruolo IDISU  (Istituto  per  il
 diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o
 comandato  presso  enti  dipendenti,  enti  locali  o altre pubbliche
 amministrazioni, a domanda, puo' essere immesso  rispettivamente  nel
 ruolo  del  personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti
 enti, senza prevedere l'applicabilita' delle norme statali in materia
 di mobilita', disciplinerebbero una materia  che  non  rientra  nella
 competenza del legislatore regionale e si porrebbero in contrasto con
 l'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
     che  si  e'  costituita  in  giudizio la Regione Lazio, eccependo
 l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso;
     che,  successivamente,  in  data  19  aprile  1999,  l'Avvocatura
 generale  dello  Stato  ha  depositato  atto  di rinuncia al ricorso;
 rinuncia accettata dalla Regione Lazio.
   Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla  accettazione
 della  controparte,  comporta,  ai  sensi  dell'art.  25  delle norme
 integrative per i giudizi innanzi a questa  Corte,  l'estinzione  del
 processo.