ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada),  promosso  con ordinanza emessa il 9 luglio 1998 dal pretore
 di Siena, nel procedimento penale  a  carico  di  Gentili  Francesco,
 iscritta  al  n.  667  del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 10  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto  che  nel  corso  del  procedimento  penale  a carico d'un
 imputato del reato  di  cui  all'art.  116,  comma  13,  del  decreto
 legislativo  del  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
 perche', essendo in possesso della  sola  autorizzazione  provvisoria
 alla  guida dei veicoli di categoria B, veniva colto mentre circolava
 con un motoveicolo di categoria A, unitamente a persona munita  della
 patente  di  categoria  superiore,  il difensore eccepiva, innanzi al
 pretore  di  Siena,  l'illegittimita'  costituzionale  del   predetto
 articolo;
     che  il  Pretore,  convenendo  sulla  rilevanza  e  non manifesta
 infondatezza dell'eccezione, ha sollevato, in riferimento all'art.  3
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale del
 citato art. 116, comma 13, la' dove, ai  sensi  del  successivo  art.
 122,  commi  7 e 8, punisce con la mera sanzione amministrativa colui
 che, avendo a fianco un istruttore munito di patente,  circoli  senza
 l'autorizzazione  per  l'esercitazione  alla  guida  di  uno  di quei
 veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria B, C o D, ma
 non e' possibile utilizzare la patente di tipo A;
     che, secondo il rimettente, alla luce della ratio decidendi posta
 a fondamento della sentenza n. 3 del 1997 di  questa  Corte  (che  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 116, comma 13,
 del codice della strada, nella parte in cui  non  prevede,  in  luogo
 della sanzione penale, quella amministrativa per colui che guidi, con
 patente  di categoria B, C o D, un veicolo per il quale sia richiesto
 il  permesso  di  categoria  A  si  dovrebbe  pervenire  a   identico
 trattamento  per  coloro  che, unitamente a persona munita di patente
 superiore, siano colti  a  circolare  con  motoveicoli  per  i  quali
 occorre l'autorizzazione di categoria A;
     che,  al contrario, l'art. 122, commi 7 e 8, dello stesso codice,
 tratta  come  illeciti  amministrativi   soltanto   le   ipotesi   di
 esercitazione  alla  guida  diverse  da  quelle poste in essere da un
 aspirante al conseguimento della patente di categoria A;
     che nella pronuncia teste' indicata - conclude il rimettente - la
 Corte, in linea  con  la  sentenza  n.  246  del  1995,  ha  rilevato
 l'arbitrarieta'  del  diverso  trattamento  normativo  con  riguardo,
 rispettivamente, alle ipotesi  di  guida  irregolare  di  motoveicoli
 ascrivibili al permesso di categoria A, e di guida di autoveicoli per
 i quali e' necessaria la patente di categoria B;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'inammissibilita' o, comunque, per la manifesta infondatezza;
     che  ad  avviso  dell'Avvocatura,  la  quale  non  ha ritenuto di
 motivare  l'eccezione  di  inammissibilita',  la  questione   sarebbe
 manifestamente  infondata, poiche' sarebbe particolarmente pericoloso
 e non equiparabile alle condotte disegnate dall'art. 122, commi  7  e
 8,   il   comportamento   di   chi,   pur  provvisto  della  semplice
 autorizzazione provvisoria alla circolazione con veicoli di categoria
 B, si ponga alla guida di un motoveicolo senza avere ne'  la  patente
 idonea ne' quella di categoria superiore;
     che nel caso dell'art 122, comma 7, il difetto del possesso della
 patente  sarebbe  in  qualche  misura compensato dalla presenza di un
 accompagnatore esperto;
     che identica ratio  potrebbe  scorgersi  anche  nell'ipotesi  del
 comma   successivo,   quando  il  guidatore  non  abbia  il  possesso
 dell'autorizzazione provvisoria;
     che a garantire la non particolare pericolosita'  della  condotta
 (censurata  soltanto  in  sede  amministrativa) e' in entrambi i casi
 l'esperienza dell'accompagnatore con le sue attitudini psico-fisiche,
 richieste dall'art. 122, comma 1;
     che,  percio',  troverebbe  giustificazione  la  disparita'   dei
 trattamenti  sanzionatori  stabiliti  dal  codice della strada; ne' a
 diverso giudizio si potrebbe pervenire anche se un  terzo  munito  di
 patente  (di categoria superiore) sia presente sulla parte posteriore
 del   sedile   del   motoveicolo,   non    potendo    la    posizione
 dell'accompagnatore,   in  tali  veicoli,  assicurare  un  intervento
 tempestivo a garanzia della pubblica incolumita';
     che sarebbe  arbitrario  equiparare  l'ipotesi  della  guida  con
 patente   di  categoria  superiore  (presa  in  considerazione  nella
 sentenza n.  3 del 1997) con quella della guida di persona munita  di
 semplice autorizzazione provvisoria e, quindi, senza patente;
     che  la giurisprudenza costituzionale in tema di discrezionalita'
 del legislatore nella quantificazione  delle  sanzioni  conforterebbe
 ulteriormente   la   richiesta   d'una   declaratoria   di  manifesta
 infondatezza.
   Considerato  che  viene  all'esame  della  Corte  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13, del codice della
 strada,  di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, perche' se ne
 assume il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in
 cui,  con riferimento all'art. 122, commi 7 e 8, dello stesso codice,
 punisce con la sanzione penale, anziche' con  quella  amministrativa,
 colui che si ponga alla guida di un motoveicolo di categoria A, anche
 se  sulla parte posteriore di esso vi sia una persona, nella veste di
 accompagnatore, munita della patente di guida di categoria superiore;
     che l'ordinanza indica come tertium comparationis  la  disciplina
 legislativa  della  guida  dei veicoli con patente di tipo diverso da
 quello richiesto per la circolazione regolare;
     che, com'e' noto, prima della pronuncia della Corte, a fronte  di
 un quadro di depenalizzazione della materia, pressoche' completa, era
 residuata un'unica figura di reato;
     che  dopo  il  monito  rivolto  al  legislatore,  contenuto nella
 sentenza n. 246 del 1995, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  116,  comma  13,  del  nuovo  codice  della
 strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte de
 qua;
     che  il  rimettente invoca questo complessivo regime giuridico di
 sanzioni amministrative, completato dalla citata decisione di  questa
 Corte,  ma  con  riguardo  soltanto  alla  ipotesi  della guida di un
 motoveicolo con "foglio rosa" non regolamentare, e non in riferimento
 a  tutti  gli  altri  illeciti  di guida con un "foglio rosa" di tipo
 diverso da quello richiesto, del quale regime giuridico nulla e' dato
 sapere nella prospettazione del giudice  rimettente;
     che un accoglimento della questione non eliminerebbe del tutto la
 disparita' di trattamento fra le condotte di guida con "foglio  rosa"
 non  appropriato,  potendo restare escluse dall'invocato effetto piu'
 favorevole le ipotesi di guida senza istruttore e con  autorizzazione
 non appropriata;
     che,  inoltre, a nulla rileva il fatto che sulla parte posteriore
 del motoveicolo vi sia, nella veste di  accompagnatore,  una  persona
 munita della patente (fra l'altro, di categoria superiore);
     che   tale   circostanza   puo'   avere  rilevanza  nei  casi  di
 esercitazione alla  guida  su  veicoli  con  piu'  di  due  ruote  (a
 condizione,  tuttavia,  di rispettare le prescrizioni enucleate dalla
 giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione),  e  non  ne   ha   per
 l'esercitazione su veicoli a due ruote che costituiscono, certamente,
 la  principale  figura di veicoli "nei quali non puo' prendere posto,
 oltre al conducente, altra persona in funzione di  istruttore"  (art.
 122, comma 5, del codice della strada);
     che,  in  tali  casi,  e'  previsto che le esercitazioni senza la
 persona  in  funzione  di  istruttore,  avvengano  "in  luoghi   poco
 frequentati" (art. 122, comma 5);
     che,  pertanto,  vi  e' una strutturale diversita' nella guida di
 siffatti veicoli rispetto a tutti gli altri, proprio con  riferimento
 alla  fase  dell'esercitazione,  la quale non consente il giudizio di
 comparazione e conduce alla declaratoria di manifesta infondatezza.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.