ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, secondo
 comma,  lettera  a),  del  d.P.R.  23  giugno  1972,  n.  749  (Nuovo
 ordinamento  dei  segretari  comunali  e  provinciali),  promosso con
 ordinanza emessa il 25 marzo 1997 dal Consiglio di Stato sul  ricorso
 proposto da N.B.  contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 88
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione di N.B., nonche' l'atto di  intervento
 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che, nel corso di un giudizio instaurato da un segretario
 capo del ruolo dei segretari comunali per l'annullamento di un  bando
 di  concorso  per  la nomina a segretario comunale generale di classe
 seconda, il Consiglio di Stato, quarta sezione, con ordinanza del  25
 marzo   1997,   ha   sollevato,   in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,
 secondo  comma,  lettera  a) del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo
 ordinamento dei segretari comunali e provinciali), nella parte in cui
 prevede che il requisito del servizio effettivo di ruolo  per  almeno
 cinque  anni nella qualifica, prescritto per l'ammissione al concorso
 dei  segretari  capi,  debba   essere   posseduto   "alla   data   di
 pubblicazione del decreto che indice il concorso";
     che, secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione impugnata
 realizzerebbe  una  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
 ai vice segretari comunali e  provinciali  ed  ai  capi  ripartizione
 titolari  dei  comuni  e  delle  province,  che, a norma dell'art. 8,
 secondo  comma,  lettera  b)  siano  in  possesso,  tra  l'altro,  di
 determinati  requisiti di anzianita', da valutarsi, secondo l'art. 1,
 quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972, con riferimento "alla  data
 di  scadenza  del  termine  prevista  nel  bando  di  concorso per la
 presentazione della domanda di  ammissione";
     che,  ad avviso del giudice rimettente, quest'ultima disposizione
 costituirebbe  espressione  di  un  principio  generale,  diretto   a
 favorire  la  piu'  ampia partecipazione ai concorsi per l'accesso al
 pubblico impiego, che potrebbe  ben  essere  derogato,  a  tutela  di
 particolari  interessi  pubblici,  ma,  avendo natura procedimentale,
 richiederebbe  una  uniformita'  di  disciplina  inconciliabile   con
 l'instaurazione   di  un  doppio  regime  giuridico  nell'ambito  del
 medesimo concorso;
     che, nel caso di specie, la deroga non sarebbe  giustificata  ne'
 dalla diversa posizione dei segretari capi rispetto ai vice segretari
 ed  ai capi ripartizione, in quanto per questi e' gia' prescritta una
 maggiore anzianita' di servizio, ne' dall'esigenza di  bilanciare  la
 minore anzianita' richiesta ai segretari capi, tenuto conto del breve
 periodo  di  tempo normalmente intercorrente tra la pubblicazione del
 bando e la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  il  quale  ha  eccepito   l'infondatezza   della   questione,
 sostenendo   che   la   norma   censurata  non  ha  natura  meramente
 procedimentale, ma caratterizza lo stesso  requisito  dell'anzianita'
 di  servizio,  allo  scopo di assicurare l'equita' nel trattamento di
 categorie diverse di aspiranti;
     che  si  e'  costituito  altresi'  il  ricorrente,  il  quale  ha
 insistito  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale,
 svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle risultanti
 dall'ordinanza di rimessione.
   Considerato che, successivamente alla proposizione della  questione
 di  legittimita'  costituzionale, e' intervenuto il d.P.R. 4 dicembre
 1997,  n.  465  (Regolamento  recante  disposizioni  in  materia   di
 ordinamento  dei  segretari comunali e provinciali, a norma dell'art.
 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), il quale, all'art.
 35, lettera i) ha disposto, in conformita' al predetto art. 17, comma
 78, l'integrale abrogazione del d.P.R. n.  749  del  1972,  e  quindi
 anche  della disposizione censurata, "decorsi centoventi giorni dalla
 data di entrata in vigore del presente regolamento";
     che il medesimo d.P.R. n. 465 del 1997 ha radicalmente modificato
 l'ordinamento di carriera dei segretari comunali  e  provinciali,  in
 particolare  disciplinando  l'amministrazione dell'albo nazionale dei
 segretari comunali e provinciali, previsto dall'art.  17,  comma  75,
 della  legge  n. 127 del 1997 e disponendone l'articolazione in fasce
 professionali  (art.  11),  individuando  i  criteri  per  la   prima
 iscrizione  dei  segretari gia' in ruolo, in relazione alla qualifica
 ed all'anzianita' di servizio (art. 12),  determinando  le  procedure
 per  l'accesso all'albo (art. 13) e la progressione in carriera (art.
 14), fissando le modalita' per la nomina del segretario da parte  dei
 sindaci  e  dei  presidenti  delle  province (art. 15), e dettando le
 regole della mobilita' conseguente al  mancato  conferimento  o  alla
 revoca dell'incarico (art. 18);
     che  le  norme  sopravvenute, volte ad adeguare la disciplina del
 rapporto  di  impiego  dei  segretari  comunali  e  provinciali  alle
 innovazioni   introdotte   nella   loro  posizione  giuridica,  hanno
 determinato  un  mutamento  del  complessivo  quadro   normativo   di
 riferimento,  che  impone il riesame della perdurante rilevanza della
 questione di legittimita' costituzionale da parte del giudice a quo.