ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sui ricorsi riuniti proposti da Bonessa Alessandro ed altra contro l'Ufficio del registro successioni di Roma, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni); che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate, ove fossero interpretate nel senso di considerare tardivo il pagamento dell'imposta di successione effettuato per posta con assegno circolare pervenuto all'ufficio del registro nei termini di legge, ma dallo stesso ufficio riscosso e contabilizzato successivamente, violerebbero l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento che si verrebbe a determinare tra coloro che assolvono l'onere del pagamento dell'imposta mediante assegno circolare spedito per posta e coloro che vi provvedono mediante denaro versato direttamente al predetto ufficio; che, sempre nell'ipotesi prospettata, risulterebbero violati anche gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Censura questa, peraltro, formulata senza alcuna indicazione della norma interposta rispetto alla quale sussisterebbe un eccesso di delegazione legislativa; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto le norme impugnate non detterebbero alcuna disciplina sulle modalita' di pagamento della imposta di successione, ne' sul pagamento eseguito mediante assegno circolare; Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione di costituzionalita' fondata su di un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione, sicche' la questione stessa risulta sollevata in forma eventuale per l'ipotesi in cui si ritenga che l'efficacia solutoria dell'assegno circolare consegua alla riscossione e contabilizzazione delle somme da parte dell'amministrazione finanziaria; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e' "compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalita' in modo non alternativo" (ex plurimis: ordinanze n. 227 del 1994 e n. 285 del 1992); che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, qual e' quella sollevata dal giudice a quo (ex plurimis: sentenza n. 166 del 1992, ordinanze n. 423 del 1996 e n. 45 del 1994); che, pertanto, la questione di costituzionalita' va dichiarata inammissibile (risultando cosi' assorbito l'esame dell'eccezione di inammissibilita' della stessa per la ulteriore ragione indicata dall'Avvocatura dello Stato). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.