ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sorto a seguito delle  modifiche  all'art.  7  del
 codice di procedura civile introdotte con il decreto-legge 18 ottobre
 1995,  n.  432  convertito  nella  legge  20  dicembre  1995, n. 534,
 sollevato,  nei  confronti  del  Governo,  dal  giudice  di  pace  di
 Scandiano  con  ricorso depositato il 10 febbraio 1999 ed iscritto al
 n. 110 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio  del  23  giugno  1999  il  giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Ritenuto  che  il  giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore
 dell'ufficio, ha sollevato conflitto di  attribuzione  nei  confronti
 del  Governo  in  relazione  all'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1995, n.
 432 (Interventi  urgenti  sul  processo  civile  e  sulla  disciplina
 transitoria  della  legge  26  novembre  1990,  n.  353,  relativa al
 medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma  e
 l'ultimo  comma,  numero  2),  dell'art.  7  del  codice di procedura
 civile, nel testo sostituito dall'art. 17  della  legge  21  novembre
 1991,  n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per violazione degli
 artt. 24, 77, 101, 102, e 108 della Costituzione;
     che il ricorrente ritiene la  propria  legittimazione  attiva  ad
 essere  parte  del  conflitto  quale  "organo competente a dichiarare
 definitivamente la volonta' del potere cui  appartiene",  cosi'  come
 ritiene, per lo stesso motivo, la legittimazione passiva del Governo;
     che  il  ricorrente,  convinto  che  dal combinato disposto degli
 artt. 101, 102, 108 e 24 della Costituzione, oltreche' dall'art.    1
 dell'Ordinamento  giudiziario,  derivino direttamente le attribuzioni
 degli organi giudiziari, lamenta che  il  Governo,  con  la  modifica
 della  competenza  del  giudice  di  pace  introdotta nella forma del
 decreto-legge, avrebbe violato una "attribuzione esclusiva" spettante
 in materia al potere legislativo;
     che  secondo  il  ricorrente,   consentendo   l'art.   77   della
 Costituzione l'emanazione dei decreti-legge solo in casi straordinari
 di  necessita'  e d'urgenza, il d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 avrebbe
 leso le attribuzioni spettanti all'ufficio del  giudice  di  pace  in
 mancanza   dei  presupposti  necessari  per  l'esercizio  del  potere
 legislativo, andando ad incidere su attribuzioni di organi giudiziari
 gia' esistenti e funzionanti;
     che il ricorrente ritiene l'art. 1 del citato  d.-l.  contrastare
 le  intenzioni  manifestate  dal legislatore attraverso l'istituzione
 del giudice di pace, quali  esse  risultano  dai  lavori  preparatori
 della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il conseguente aggravamento
 dello  squilibrio  fra  lo  scarso  carico di lavoro degli uffici del
 giudice di pace e  l'eccessivo  carico  di  lavoro  di  altri  uffici
 giudiziari;
     che   infine   il   ricorrente   sollecita   una   pronuncia   di
 incostituzionalita' anche  della  legge  20  dicembre  1995,  n.  534
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto  legge 18
 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo  civile
 e  sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
 relativa al medesimo processo), nella parte in cui non esclude  dalla
 conversione  l'art.  1 del d.-l.   18 ottobre 1995, n. 432, in quanto
 "un atto incostituzionale non puo' essere  convalidato,  ne'  la  sua
 nullita' puo' essere sanata";
   Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.
 37,  terzo  e quarto comma, della legge  11 marzo 1953, n. 87, questa
 Corte e' chiamata a delibare, senza contraddittorio,  se  il  ricorso
 per  conflitto  di  attribuzione  sia  ammissibile,  nel concorso dei
 requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di  un
 conflitto  la  cui decisione appartenga alla sua competenza, restando
 impregiudicata ogni altra decisione;
     che, sotto il profilo soggettivo,  questa  Corte  ha  piu'  volte
 affermato  come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad
 essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere
 diffuso che connota il potere di cui sono espressione  ed  alla  loro
 competenza  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere cui
 appartengono,   ma   limitatamente    all'esercizio    dell'attivita'
 giurisdizionale (ordinanze nn. 87 del 1978 e 244 del 1999), assistita
 da garanzia costituzionale;
     che  nel  caso  di  specie  il  giudice  di  pace  ricorrente  e'
 manifestamente privo della legittimazione attiva,  in  quanto  agisce
 quale  "coordinatore"  dell'ufficio, secondo quanto dispone l'art. 15
 della legge 21  novembre  1991,  n.  374,  e  non  nell'esercizio  di
 funzioni giurisdizionali;
     che percio' il ricorso e' inammissibile per carenza del requisito
 soggettivo.