IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7448/1999 proposto dal sig. Soru Antonio, rappresentato e diretto dall'avv. Rossana Fadda e dall'avv. Riccardo Gozzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma via Simone de Saint Bon n. 61; Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per l'annullamento del decreto 17 marzo 1999 con il quale il Direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dimesso il ricorrente, a decorrere dal 25 ottobre 1998, dal corso di formazione per l'ammissione nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nonche' degli atti e provvedimenti comunque connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla camera di consiglio del 23 giugno 1999 la relazione del consigliere Marzio Branca; Uditi, altresi'. l'avv. Riccardo Gozzi per il ricorrente e l'avv. Paola Palmieri per l'amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; Fatto e diritto 1. - Il ricorrente riferisce di aver presentato al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria domanda per svolgere il servizio militare di leva per l'anno 1996 come ausiliario del Corpo di Polizia penitenziaria. Superate le prove e decorso l'anno di leva, il ricorrente ha presentato domanda per essere trattenuto in servizio per un anno con la qualifica di agente ausiliario, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 30 ottobre 1992, n. 443; Con nota del 29 ottobre 1997 la domanda e' stata accolta. Prima della scadenza della rafferma, l'interessato ha chiesto di essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dello stesso art. 5, comma 7 e dell'art. 6, comma 2 del citato d.lgs. n. 443/1992, e veniva avviato presso la Scuola di formazione ed aggiornamento di Cairo Montenotte per frequentare il corso per l'immissione in ruolo. A causa di un incidente stradale occorsogli il ricorrente si assentava dalla Scuola di Cairo Montenotte dal 2 ottobre 1998 al 2 gennaio 1999. Con il provvedimento imputato, notificato il 17 marzo 1999, il ricorrente veniva dimesso dal corso di formazione per superamento, a tale data, del periodo massimo di assenza previsto dall'art. 7, primo comma, lett. d) del d.lgs. n. 443/1992, modificato dall'art. 1, comma 7 del d.-l. 13 settembre 1996 n. 479, poi convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579. Nel ricorso sono prospettati i motivi di: 1) eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicita', motivazione erronea e perplessa, travisamento dei fatti e/o erronea supposizione di fatti inesistenti, grave disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta. 2) illegittimita' costituzionale dell'art. del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.-l. 13 settembre 1996 n. 479, convertito nella legge 13 novembre 1996 n. 579. 2. - L'amministrazione si e' costituita e, nel corso della discussione orale, ha convenuto con la difesa del ricorrente sull'esistenza di valutare gli effetti delle recenti decisioni della Corte costituzionale su questioni di diritto in materia di dimissioni da corsi per il reclutamento a causa del mero superamento del limite massimo delle assenze consentite. 3. - Cio' posto, ai fini della delibazione dell'istanza cautelare e' principio giurisprudenziale consolidato, che una pronuncia positiva sull'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente non debba conseguire soltanto alla verifica del periculum in mora derivante dall'esecuzione dell'atto del quale si chiede l'annullamento, ma anche della sussistenza, ad una sommaria delibazione, di elementi di fumus boni juris che ne rendano probabile l'accoglimento. 4. - A questo riguardo l'unico profilo che possa alimentare il fumus boni juris e consentire la sospensione dell'esecuzione del provvedimento si correla alla eccezione di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3. 4, 32 e 97 della Costituzione dell'art. 7 primo comma. lett. d) del d.lgs. n. 443/1992 ed a quella dell'art. 1 comma 7 del d.-l. 13 settembre 1996, n. 497, nella parte in cui riduce temporaneamente i periodi di tempo previsti dalla prima norma. 4.1. - In merito all'ammissibilita' della proposizione della questione di legittimita' in sede cautelare e' ormai insegnamento pacifico della stessa Corte che tale questione puo' ricevere ingresso, ove il giudice remittente abbia disposto la sospensione dell'atto impugnato solo in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa cautelare dopo l'incidente di costituzionalita'. Nella specie questa Sezione, con separata ordinanza n. 1959 del 23 giugno 1999, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato in via interinale, rinviando ad un'ulteriore Camera di consiglio, da fissarsi successivamente alla definizione da parte della Corte costituzionale della questione stessa, il prosieguo dell'esame della domanda di sospensione, in tal modo non esaurendo l'esercizio dello specifico potere (t.a.r. Lazio, I, 435 del 22 marzo 1996). La rilevanza della questione appare certa, in quanto il provvedimento impugnato e' stato adottato in applicazione della norma sospettata di illegittimita' costituzionale. 4.2. - La questione appare altresi' al Collegio non manifestamente infondata. 4.3. - Preliminarmente deve farsi riferimento alla recente pronuncia della Corte n. 212 del 19 giugno 1998, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, punto 1, lett. d) e punto 5) del d.-l. 4 agosto 1987 n. 325, relativo ai corsi di accesso ai ruoli di Polizia di Stato, disposizione che ha un contenuto ed un fine identico a quello della norma sospettata di incostituzionalita', differenziandosene solo per i destinatari (allievi di polizia ausiliari, anziche' allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria). Con tale decisione la Corte ha giustificato la dichiarazione di incostituzionalita' della norma, nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per piu' di quaranta giorni durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneita', rilevando l'irragionevolezza dell'automatismo insito nel provvedimento di dimissioni per assenza dal corso, che impedirebbe all'amministrazione di verificare l'eziologia e le conseguenze dell'infermita', in contraddizione alla discrezionalita' alla stessa riconosciuta quando entri in gioco un interesse generale, come quello di privarsi della professionalita' utile all'apparato statale presumibilmente gia' acquisita dall'agente nel suo precedente servizio. 4.4. - Nella specie si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla declaratoria d'incostituzionalita'. 4.5. - Gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 443/1992 prevedono a regime due modalita' di nomina degli agenti nel Corpo di Polizia, o mediante assunzione per concorso pubblico e frequenza di un corso della durata di dodici mesi diviso in due semestri (termini ora modificati dal d.-l. n. 479/1996 ), o mediante immissione in ruolo previa frequenza di un corso semestrale (art. 6, comma 2) degli agenti ausiliari, personale questo reclutato tra le unita' di leva da collocare in congedo, che sia stato trattenuto per un biennio ed abbia in tale periodo prestato lodevole servizio. L'art. 7 primo comma lett. d) prevede che gli allievi e gli agenti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi siano dimessi dal corso e che la dimissione comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. L'art. 1, comma 7 del d.-l. n. 479/1996 si e' limitato a disporre la riduzione del periodo di tempo previsti dall'art. 7 del d.lgs. Tali norme si pongono in contrasto, a parere del Collegio, con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 32 e 97 primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione anche per gli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria che per motivi di malattia si assentano dal corso semestrale per piu' di sessanta giorni, ed in via transitoria per periodo ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione. In particolare le norme denunciate contrastano: a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza, consistente nella gravita' delle conseguenze connesse al superamento, anche di un solo giorno del periodo massimo di assenza consentito e nell'aver altrettanto illogicamente equiparato, quanto meno nell'effetto della cessazione del rapporto, fattispecie del tutto diverse tra loro, quali quelle previste dall'art. 7, riconducibili o al previo accertamento dell'inidoneita' del soggetto (mancato superamento del primo ciclo, inidoneita' al servizio, mancato superamento del secondo semestre del corso dopo l'esito negativo degli esami teorico-pratico di fine corso) od una espressa manifestazione di volonta' dell'allievo (rinuncia al corso); b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, entrambi diritti fondamentali del cittadino, in quanto o l'agente che si ammala provvede a curarsi e perde di conseguenza il posto di lavoro, o trascura di curarsi con nocumento della salute. c) con l'art. 97 della Costituzione e con i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto, imponendo la cessazione automatica del rapporto allo scadere di un termine prefissato, in caso di evento morboso indipendente dalla volonta' dell'interessato, non consentono all'Amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale recupero dell'idoneita' fisica e la costringono a privarsi, senza alcun plausibile motivo, di soggetti gia' dotati di una non irrilevante esperienza lavorativa biennale, quali agenti ausiliari raffermati e nei confronti dei quali la stessa amministrazione, per almeno un biennio, ha investito risorse sia materiali che umane (v. Corte cost. n. 195 del 1998). Il dubbio e' ulteriormente giustificato quando l'assenza dal corso, come nella specie, debba farsi risalire almeno in parte alla volonta' della stessa amministrazione, che impone al soggetto di subire accertamenti medici, senza poi essere messa in grado di valutare gli effetti dell'esecuzione di un suo ordine sulla impossibilita' di frequentare il corso. L'incongruenza e l'irragionevolezza della disposizione ne vengono ulteriormente rafforzati.