IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 13442, 13472 e 13473 del 1997, proposti, rispettivamente, da Colella Anna Carmina, Niri Ciro, Abbonizio Francesca Fiorella Maria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Paolo Salvia ed Antonio Salvia, elettivamente domiciliati in Roma nello studio dell'avv. Gian Marco Grez, lungotevere Michelangelo, 9; Contro il Presidente della Repubblica italiana e per esso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della rierca scientifica e tecnologica in persona del Ministro pro-tempore; l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore magnifico pro-tempore; la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" in persona del preside pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Adinolfi Luigi e Mondola Raffaella, non costitui in giudizio; per l'annullamento previa sospensiva: 1) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, che, con riferimento all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in "medicina e chirurgia", ha previsto la determinazione del numero e delle modalita' di accesso degli studenti; 2) del decreto del Ministero dell'univesita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, che definisce i criteri e le modalita' per disciplinare l'accesso ai corsi universitari e, in particolare, le procedure e i parametri per la limitazione dei posti nei corsi univesitari ad accesso limitato e limita l'accesso al corso di laurea in "medicina e chirurgia" subordinandolo allo svolgimento delle prove di ammissione; 3) del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997, non conosciuto, con cui il Ministro ha determinato il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in "medicina e chirurgia" della facolta' di medicina dell'Universita' di Napoli "Federico II" limitandolo a 225 posti per gli studenti di cittadinanza italiana e della Comunita' europea ed ha dettato disposizioni in ordine alla effettuazione della selezione ed alla valutazione della prova; 4) degli atti dell'Universita' di Napoli "Federico II", non conosciuti, che hanno fissato e limitato il numero degli studenti italiani e stranieri da immatricolare per l'anno accademico 1997-98 e degli atti in essi richiamati, ivi comprese le deliberazioni (anche non conosciute) della facolta' di medicina e chirurgia con le quali viene proposto il numero degli studenti italiani e stranieri da ammettere, per il primo anno di corso per l'anno accademico 1997-98 al corso di laurea in "medicina e chirurgia" e le deliberazioni del senato accademico con le quali tale proposta della facolta' sul numero degli studenti da immatricolare per detto corso di laurea viene confermata (pur esse non conosciute); 5) della deliberazione del consiglio di facolta' che ha riservato 5 posti agli studenti extracomunitari; 6) la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 5047 del 15 luglio 1997 richiamata nel bando di concorso adottato dal settore dell'Universita' "Federico II" di Napoli il 30 luglio 1997 per l'ammissione a n. 250 posti (di cui 225 per cittadini italiani e dell'U.E.) presso il corso di laurea in "medicina e chirurgia" della facolta' di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98; 7) del summenzionato bando di concorso adottato dal rettore dell'Universita' "Federico II" di Napoli del 30 luglio 1997; 8) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ed in particolare della graduatoria degli ammessi in cui i ricorrenti sono collocati in posizione non utile per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in "medicina e chirurgia" per l'anno accademico 1997-98, nonche' sul ricorso n. 13773/97, proposto da Donadio Fabio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Salvia ed Emilio Paolo Salvia ed elettivamente domiciliato come sopra; Contro il Presidente della Repubblica italiana e per esso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro pro-tempore; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro pro-tempore; l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore magnifico pro-tempore; la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico Il" in persona del presidente pro-tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati come sopra, e nei confronti di Iannacone Gian Alfredo, n.c.; per l'annullamento, previa sospensione: 1) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, che, con riferimento all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria", ha previsto la determinazione del numero e delle modalita' di accesso degli studenti; 2) del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1219, articolo unico, che nel modificare l'art. 155 relativo al corso di laurea di "odontoiatria e protesi dentaria" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli ha limitato il numero degli iscritti a 50 per anno di corso e, complessivamente, a 250 posti per l'intero corso di studio e successive sue modificazioni: in particolare, degli atti che hanno conferito all'Universita' "Federico II" di Napoli di determinare il numero di studenti da ammettere al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria"; 3) del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 che definisce i criteri e le modalita' per disciplinare l'accesso ai corsi universitari e, in particolare, le procedure e i parametri per la limitazione dei posti nei corsi universitari ad accesso limitato e limita l'accesso al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" subordinandolo allo svolgimento delle prove di ammissione; 4) del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997, non conosciuto, con cui il Ministero ha determinato il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" della facolta' di medicina dell'Universita' di Napoli "Federico II" limitandolo a 25 posti per gli studenti di cittadinanza italiana e della Comunita' europea ed ha dettato disposizioni in ordine alla effettuazione della selezione ed alla valutazione della prova; 5) degli atti dell'Universita' di Napoli "Federico II", non conosciuti, che hanno fissato e limitato il numero degli studenti italiani e stranieri da immatricolare per l'anno accademico 1997-98 e degli atti in essi richiamati, ivi comprese le deliberazioni (anche non conosciute) della facolta' di medicina e chirurgia con le quali viene proposto il numero degli studenti italiani e stranieri da ammettere, per il primo anno di corso per l'anno accademico 1997-98 al corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" e le deliberazioni del senato accademico con le quali tale proposta della facolta' sul numero degli studenti da immatricolare per detto corso di laurea viene confermata (pur esse non conosciute); 6) della deliberazione del consiglio di facolta' che ha riservato 5 posti agli studenti extracomunitari; 7) della nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 5047 del 15 luglio 1997 richiamata nel bando di concorso adottato dal rettore dell'Universita' "Federico II" di Napoli il 30 luglio 1997 per l'ammissione a n. 30 posti (di cui 25 per cittadini italiani e dell'U.E.) presso il corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" della facolta' di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98; 8) del summenzionato bando di concorso adottato dal rettore dell'Universita' "Federico II" di Napoli del 30 luglio 1997; 9) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare, della graduatoria degli ammessi in cui il ricorrente e' stato collocato in posizione non utile per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" per l'anno accademico 1997-98. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 1 dicembre 1997 il consigliere Bruno Mollica; e uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto; Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facolta', anche l'assoluta indisponibilita' di posti). L'agire dell'amministrazione - ed in particolare l'impugnato decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 della Costituzione. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo agli stessi l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli articoli 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amnministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, Il sez., 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, comma 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentenze numeri 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordinanze numeri 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli articoli 33 e 34 della Costituzione. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4 cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.