IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 5481/2000
  proposto  da Luciano Conti, Angelo Carpi, Alessandro Faldini, Luigi
  Murri,  Stefano  Sellari  Franceschini,  Luigi  Bartalena,  Claudio
  Marcocci,  Paolo  Vitti,  Giovanni  B.  Cassano, Liliana Dell'Osso,
  Fulvio   Basolo,   Nicolino  Marchetti,  Maria  Rita  Giuca,  Mario
  Gabriele,  Giuseppe  Fabrizio  Menchini Fabris, Giuseppe Barbesino,
  Vincenzo  Consoli, Ciro Basile Fasolo, Domenico Barletta, Giancarlo
  Teti,  Alessandro  Lenzi,  Gianfranco  Placidi,  Carlo  Bartolozzi,
  Antonio  Salvetti,  Cosima De Punzio; Paolo Miccoli, Giovanni Tota,
  Francesco  Giunta,  Luigi  Severino  Brandi, Luca Chiovato, Stefano
  Pini, Carla E. Ramacciotti, Mauro Mauri, Claudio Marconcini, Nicola
  Cappelli,  Andrea Calderazzi, Donatella Trippi, Marco Nardi, Enrico
  Macchia,  Giuseppe  Saggese,  Giacomo Arcidiacono, Mario Guazzelli,
  Marcello Camici, Andrea Genazzani, Davide Caramella, Aldo Pinchera,
  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati prof. Fabio Merusi e Piero
  D'Amelio, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma,
  via della Vite n. 7;
    Contro  l'Universita' degli studi di Pisa, in persona del rettore
  pro-tempore;  il  Ministero  della sanita', in persona del Ministro
  pro-tempore  rapp. e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex
  lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti
  dell'Azienda    ospedaliera   Pisana,   in   persona   del   legale
  rappresentante   pro-tempore   non   costituita  in  giudizio;  per
  l'annullamento, previa sospensione:

        del  provvedimento  del  rettore  dell'Universita' di Pisa in
  data  31  marzo  2000  con  il  quale  viene revocato il precedente
  provvedimento  in data 9 marzo 2000 il quale sospendeva l'esercizio
  dell'opzione  ex  d.lgs.  n. 517/1999  richiesta  con rettoriale 25
  gennaio 2000;
        nonche'   contro   qualunque  atto  presupposto,  connesso  o
  conseguente, e,
        per  sentire  comunque  dichiarare  che i ricorrenti non sono
  tenuti all'opzione di cui al provvedimento impugnato;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  suindicate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 12 aprile 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 3010/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1.   -   I  ricorrenti,  professori  e  ricercatori  universitari
  afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso
  l'azienda  ospedaliera  Pisana, impugnano, con ricorso rubricato al
  n. 5481/2000,  il  provvedimento  specificato in epigrafe, con cui,
  revocando   il  precedente  provvedimento  sospensivo  del  rettore
  dell'Universita'  di  Pisa  in  data  31 marzo 2000, si richiede di
  optare  per  l'esercizio  dell'attivita' assistenziale intramuraria
  (definita   anche   come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o
  dell'attivita'   libero   professionale   extramuraria   ai   sensi
  dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 453/2000).
00C0751