IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5481/2000 proposto da Luciano Conti, Angelo Carpi, Alessandro Faldini, Luigi Murri, Stefano Sellari Franceschini, Luigi Bartalena, Claudio Marcocci, Paolo Vitti, Giovanni B. Cassano, Liliana Dell'Osso, Fulvio Basolo, Nicolino Marchetti, Maria Rita Giuca, Mario Gabriele, Giuseppe Fabrizio Menchini Fabris, Giuseppe Barbesino, Vincenzo Consoli, Ciro Basile Fasolo, Domenico Barletta, Giancarlo Teti, Alessandro Lenzi, Gianfranco Placidi, Carlo Bartolozzi, Antonio Salvetti, Cosima De Punzio; Paolo Miccoli, Giovanni Tota, Francesco Giunta, Luigi Severino Brandi, Luca Chiovato, Stefano Pini, Carla E. Ramacciotti, Mauro Mauri, Claudio Marconcini, Nicola Cappelli, Andrea Calderazzi, Donatella Trippi, Marco Nardi, Enrico Macchia, Giuseppe Saggese, Giacomo Arcidiacono, Mario Guazzelli, Marcello Camici, Andrea Genazzani, Davide Caramella, Aldo Pinchera, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Fabio Merusi e Piero D'Amelio, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via della Vite n. 7; Contro l'Universita' degli studi di Pisa, in persona del rettore pro-tempore; il Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore rapp. e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti dell'Azienda ospedaliera Pisana, in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituita in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento del rettore dell'Universita' di Pisa in data 31 marzo 2000 con il quale viene revocato il precedente provvedimento in data 9 marzo 2000 il quale sospendeva l'esercizio dell'opzione ex d.lgs. n. 517/1999 richiesta con rettoriale 25 gennaio 2000; nonche' contro qualunque atto presupposto, connesso o conseguente, e, per sentire comunque dichiarare che i ricorrenti non sono tenuti all'opzione di cui al provvedimento impugnato; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni suindicate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 12 aprile 2000 il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 3010/2000; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - I ricorrenti, professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso l'azienda ospedaliera Pisana, impugnano, con ricorso rubricato al n. 5481/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui, revocando il precedente provvedimento sospensivo del rettore dell'Universita' di Pisa in data 31 marzo 2000, si richiede di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 453/2000). 00C0751