IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16369/1999 registro generale, proposto da Addolorata Ardillo, Giuseppa Santa Vitagliano, Annalaura Loreti, Giovanni Decaro, Silvio De Censo, Massimo Piersigilli, Clorinda Cesile, Maria Portincasa, Antonella Qualgliata, Paola Celestini, Orietta Floris, Luciana Carrarini, Maria Grazia Carluccio, Lucia Lazzaroni, Cecilia Gigli, Alberto Franci, Giuseppa Mento, Patrizia Pozzilli, Tiziana Allegrini, Pasqualina Spada, Roberto Binatti, Silvia Natalucci, Maurizio Federico, Luciana Lo Bello, Serafina Pomponio, Sergio Ferrari, Michele Palazzo, Bruna De amicis, Stefania Persia, Brunella Magri, Michele Catalano, Gabriella Mazzullo, Anna Maria Tortora, Anna Frezzi, Mirella Iannetti, Paola Sabella, Maria Rosaria Paschetta, Marina Grispini, Anna Aiello, Fiorella Palleschi, Franca Nardi, Giorgio Mais, Carlo Polidori, Emanuela De Sanctis, Claudio Vallone, Donatella D'Andrea, Viviana Bianco, Fulvio Fiorentini, Maria Antonietta Augelli, Rita La Bruna, Gianfranco Fortunati, Paola De Cristofaro, Paola Zorzi, Antonella Vittori, Giuliana Serrini, Luca Ruggeri, Antonella Bianco, Giuliana Brozzetti, Massimo Benucci, Luisa Aulicino, Arianna Gammilliere, Maria Rosaria Polizzy Carbonelli, Anna Maria Bagnato, Dario Dressino, Carlo Di Gianfrancesco, Luisa Farina, Anna Silvestri, Stefano Feraiuolo, Francesco Calzolari, Gabriella Mercaldo, Anna Cerminara, Lucio Marra, Rosa Foschini, Teresa Gazzillo, Lelia Retrosi, Beatrice Sorrenti, Erminia Monello, Gigliola Feliziani, Diego Mazzei, Paolo Galoppini, rappresentati e difesi dall'avvovato Alfredo Ferraldeschi ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via Antonio Baiamonti n. 10; Contro il Ministero dell'ambiente, il Ministero del tesoro e il Dipartimento della funzione pubblica, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, non costituitisi in giudizio; e nei confronti di Annamaria Zitelli, non costituitasi in giudizio; per l'annullamento: a) del D.I. 19 maggio 1999, emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente, del tesoro e della funzione pubblica, recante la tabella di equiparazione tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle amministrazioni non statali; b) dei singoli decreti di inquadramento dei ricorrenti nei ruoli del Ministero dell'ambiente nella parte in cui non riconoscono ai ricorrenti l'anzianita' giuridica maturata presso l'A.ne di provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica professionale inferiore a quella di spettanza; ogni altro atto connesso con quelli precedenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 27 aprile 2000 data per letta la relazione del magistrato Evasio Speranza e uditi gli avvocati della parte ricorrente come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Espongono i ricorrenti: di essere tutti ex dipendenti dell'Ente Poste Italiane, gia' amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, fatta eccezione per la sig.ra Franca Nardi ex dipendente della Regione Campania; di avere iniziato in tempi diversi a prestare la propria attivita' lavorativa in favore del Ministero dell'ambiente a seguito di provvedimento di comando; che detto Ministero, a seguito dell'emanazione della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (art. 1) provvedeva ad inquadrare i ricorrenti nei propri ruoli con decreti emessi nei mesi di aprile e maggio 1997, decreti peraltro impugnati dagli interessati e annullati da questo tribunale, con sentenze n. 2030, n. 2031,n. 2099, n. 2108, n. 2139, n. 2142, n. 2143 del 1998, per vizio del procedimento (in sostanza per mancata adozione di una tabella di equiparazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 6/1997); che, a seguito di cio', il Ministero dell'ambiente, di concerto con quello del Tesoro e della funzione pubblica, adottava il D.I. 19 maggio 1999, recante una nuova tabella di equiparazione e quindi emetteva i nuovi provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti. Cio' premesso, a carico degli atti indicati in epigrafe, gli istanti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per disparita' di trattamento; violazione art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere per mancata conformazione al disposto del giudice amministrativo; eccesso di potere per difetto di presupposti. In sostanza, i ricorrenti chiedono l'applicazione del c.d. decreto Maccanico (D.I. 10 luglio 1997), in virtu' del quale essi avrebbero ottenuto una qualifica superiore a quella di provenienza; invece il D.I. 19 maggio 1999, che riproduce il contenuto di quello (25 giugno 1996) annullato dal tribunale amministrativo regionale con le sentenze citate, esclude l'esistenza di eccezioni al principio di generale rispondenza tra qualifiche dell'A.ne di provenienza e quelle del Ministero dell'ambiente, concretando disparita' di trattamento, atteso che altri ex dipendenti dell'Ente Poste sono stati inquadrati presso altra amministrazione sempre statale (Ministero delle PP.TT.) con esito piu' favorevole, disparita' del tutto immotivata; 2) violazione dell'art. 199 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 15, legge 8 luglio 1986, n. 349, atteso che il citato art. 199, che prevede l'integrale salvaguardia della anzianita' giuridica e non solo di quella economica, e' espressione di un principio di portata generale, principio riaffermato dall'art.15 della legge n. 349/1986; 3) eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparita' di trattamento, atteso che ogni precedente inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente ha tenuto fermo il riconoscimento dell'anzianita' giuridica, oltreche' di quella economica; 4) violazione dell'art. 1, legge 24 gennaio 1997, n. 6; eventuale questione di legittimita' costituzionale, atteso che tale norma non esclude il riconoscimento dell'anzianita' giuridica precedentemente maturata, anche se prevede che il nuovo personale debba seguire nel ruolo quello gia' inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente; in ogni caso, la norma in parola deve considerarsi illegittima in parte qua per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, essendo la norma censurata discriminatoria sia rispetto alla suindicata disciplina generale sia rispetto a quella speciale che fino ad oggi ha regolato gli inquadramenti presso il Ministero dell'ambiente; 5) violazione dell'art. 2103 del codice civile; eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti; violazione dell'art. 1 legge n. 6/1997. Si e' trascurato che l'Ente di provenienza, al momento in cui si sarebbe dovuto effettuare l'inquadramento presso il Ministero dell'ambiente, non era piu' organizzato per qualifiche funzionali, ma per aree professionali in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, circostanza nota al Ministero dell'ambiente, al quale era stata segnalata con note E.P.I. 25 giugno 1997, 28 luglio 1997 e 7 luglio 1998, per cui i ricorrenti che provenivano dall'area operativa dovevano considerarsi provenienti dalla sesta qualifica funzionale e, quelli appartenenti all'area di base, provenienti dalla III qualifica, essendo irrilevante che le prestazioni lavorative sono state svolte presso il Ministero dell'ambiente a seguito di comando, non comportando questo una novazione del rapporto; 6) eccesso di potere per travisamento dei fatti, atteso che, nelle sentenze citate - contrariamente a quanto riferisce il Ministero dell'ambiente nelle premesse dei singoli decreti di inquadramento, secondo cui, ad evitare scavalcamenti a danno del personale gia' servizio, i ricorrenti dovessero seguire nell'ordine di ruolo l'anzidetto personale - il tribunale amministrativo regionale non ha mai fatto tale affermazione. Le amministrazioni convenute non si sono costituite in giudizio. D i r i t t o I. - Come accennato, i ricorrenti hanno censurato sotto piu' profili i provvedimenti indicati in epigrafe con riguardo: a) alla mancata attribuzione di una qualifica superiore a quella di inquadramento orizzontale operato dalla Amministrazione dell'ambiente; b) al mancato riconoscimento e conservazione della anzianita' giuridica maturata nelle A.ni di provenienza, per avere il Ministero dell'ambiente inquadrato i ricorrenti nei propri ruoli, sulla base della tabella di equiparazione approvata con D.I. 19 maggio 1999, con effeti giuridici dal 14 aprile 1997 e con effetti economici dal 1o maggio 1997. II. - Quanto alla domanda sub b) reputa la sezione di dovere sollevare, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1997, n.6, nella parte in cui stabilisce che "e' inquadrato, ..., nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianita' di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente ..." (comma 2, primo capoverso) e nella parte in cui dispone che "In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale gia' inquadrato nei ruoli del Ministero" (comma 3, ultimo inciso), per sospettata violazione degli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, atteso che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata. Difatti, sotto il primo aspetto, va osservato che la domanda dei ricorrenti non e' suscettibile di accoglimento, in quanto - a fronte di norma legislativa specifica ad hoc (appunto quella della cui legittimita' si dubita), che limita espressamente il riconoscimento dell'anzianita' ai soli fini economici in sede di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente degli ex dipendenti dell'Ente Poste, gia' in posizione di comando presso lo stesso Ministero - il giudice non puo' che prendere atto di tale disposizione, il cui significato non puo' essere integrato in via interpretativa allo scopo di attribuire alla norma stessa una valenza che essa, secondo i noti principi in materia (cfr. art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile), non puo' avere, neppure alla luce del principio di cui all'art. 199 del T.U. 1957, n. 3 ovvero dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente), che possono essere utilizzati per valutare la illegittimita' costituzionale della norme censurate, ma non utili per l'accoglimento del gravame, tenuto anche conto che le norme stesse sono chiare nella loro portata limitativa del riconoscimento della anzianita' pregressa ai soli fini economici. La questione appare pertanto rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che solo dalla eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme censurate, il ricorso potrebbe avere esito positivo in parte qua. Quanto al secondo aspetto, a giudizio del collegio, la sollevata questione non appare manifestamente infondata. Intanto, il T.U. n. 3 del 1957, contemplando espressamente l'ipotesi in cui un dipendente venga dapprima comandato presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di questa ultima, dispone che (art. 199, u.c.) gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti sono trasferiti ad altra amministrazione, sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta "secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di carriera e di qualifica", assicurando in tal modo la salvaguardia dell'anzianita' sia giuridica che economica. Il principio contenuto nell'art. 199, secondo la giurisprudenza (cfr. C.d.S., v, 13 febbraio 1995, n. 241), avrebbe portata generale. Tale principio risulta ribadito anche dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, il cui art. 15 prevede, per il personale da inquadrare nei ruoli dell'istituendo Ministero, l'inquadramento "con la conservazione della qualifica e della anzianita' maturata" senza alcuna limitazione, ruoli che, come e' noto, sono stati ricoperti soprattutto mediante personale proveniente da altre amministrazioni. La regola contenuta nel censurato art. 1 della legge n. 6 del 1997 non appare rispondente al principio di ragionevolezza, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale disomogeneita' della specifica fattispecie all'esame rispetto a quella disciplinata dal citato art. 199 ovvero rispetto a quella prevista dalla legge n. 349 del 1986. Ne' la disciplina di cui allo stesso art. 1 puo' considerarsi del tutto speciale o addirittura eccezionale, tale da giustificare il riconoscimento, nei confronti dei ricorrenti, della anzianita' maturata ai soli fini economici, trattandosi di personale originariamente di provenienza statale (ex amministrazione delle poste) in servizio, a seguito di comando, presso il Ministero dell'ambiente e nel quale la legge n. 6/1997 ha previsto il definitivo incardinamento allo scopo di avvalersi di professionalita' gia' collaudate nell'ambito dello stesso Ministero. Tale circostanza, rende ancor piu' manifesta, non solo la irragionevole discriminazione operata dalle disposizioni censurate a carico dei ricorrenti, ma anche la violazione del principio di buon andamento (art. 97 della Cost.) della attivita' della amministrazione, che ha gia' comportato per i medesimi la fruizione di minori giornate di ferie e sta precludendo ad essi la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione in atto presso lo stesso Ministero per mancanza della prescritta anzianita' giuridica. In conclusione, il collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonche' del comma 3, della stessa norma, nella parte in cui inquadra il personale de quo nei ruoli del Ministero dell'ambiente "conservando, ai soli fini economici, l'anzianita' di qualifica posseduta..." e, rispettivamente, nella parte in cui dispone che "In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale gia' inquadrato nei ruoli del Ministero". Ritiene, in particolare, il collegio che le disposizioni censurate violino, per le ragioni di cui in motivazione, gli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione. Pertanto, va disposta - ai sensi degli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli adempimenti di legge specificati in dispositivo.