IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 16369/1999
  registro  generale,  proposto da Addolorata Ardillo, Giuseppa Santa
  Vitagliano,  Annalaura  Loreti,  Giovanni  Decaro, Silvio De Censo,
  Massimo  Piersigilli,  Clorinda Cesile, Maria Portincasa, Antonella
  Qualgliata,  Paola  Celestini,  Orietta  Floris, Luciana Carrarini,
  Maria  Grazia  Carluccio,  Lucia  Lazzaroni, Cecilia Gigli, Alberto
  Franci,  Giuseppa  Mento,  Patrizia  Pozzilli,  Tiziana  Allegrini,
  Pasqualina  Spada,  Roberto  Binatti,  Silvia  Natalucci,  Maurizio
  Federico,  Luciana  Lo  Bello,  Serafina  Pomponio, Sergio Ferrari,
  Michele  Palazzo, Bruna De amicis, Stefania Persia, Brunella Magri,
  Michele  Catalano,  Gabriella  Mazzullo,  Anna  Maria Tortora, Anna
  Frezzi,  Mirella  Iannetti, Paola Sabella, Maria Rosaria Paschetta,
  Marina  Grispini,  Anna  Aiello,  Fiorella Palleschi, Franca Nardi,
  Giorgio Mais, Carlo Polidori, Emanuela De Sanctis, Claudio Vallone,
  Donatella   D'Andrea,  Viviana  Bianco,  Fulvio  Fiorentini,  Maria
  Antonietta  Augelli,  Rita La Bruna, Gianfranco Fortunati, Paola De
  Cristofaro,  Paola Zorzi, Antonella Vittori, Giuliana Serrini, Luca
  Ruggeri,  Antonella  Bianco,  Giuliana  Brozzetti, Massimo Benucci,
  Luisa   Aulicino,   Arianna   Gammilliere,  Maria  Rosaria  Polizzy
  Carbonelli,   Anna   Maria   Bagnato,   Dario  Dressino,  Carlo  Di
  Gianfrancesco,  Luisa  Farina,  Anna  Silvestri, Stefano Feraiuolo,
  Francesco  Calzolari,  Gabriella  Mercaldo,  Anna  Cerminara, Lucio
  Marra,  Rosa  Foschini,  Teresa  Gazzillo,  Lelia Retrosi, Beatrice
  Sorrenti,  Erminia Monello, Gigliola Feliziani, Diego Mazzei, Paolo
  Galoppini,    rappresentati    e   difesi   dall'avvovato   Alfredo
  Ferraldeschi  ed  elettivamente  domiciliati  presso il medesimo in
  Roma, via Antonio Baiamonti n. 10;
    Contro  il  Ministero dell'ambiente, il Ministero del tesoro e il
  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in persona dei rispettivi
  Ministri pro-tempore, non costituitisi in giudizio; e nei confronti
  di   Annamaria   Zitelli,   non   costituitasi   in  giudizio;  per
  l'annullamento:
        a) del  D.I.  19 maggio 1999, emesso di concerto dai Ministri
  dell'ambiente,  del  tesoro  e  della funzione pubblica, recante la
  tabella  di equiparazione tra qualifiche dell'ordinamento statale e
  quelle delle amministrazioni non statali;
        b) dei  singoli  decreti  di inquadramento dei ricorrenti nei
  ruoli   del   Ministero   dell'ambiente  nella  parte  in  cui  non
  riconoscono  ai  ricorrenti  l'anzianita' giuridica maturata presso
  l'A.ne  di  provenienza  e  nella  parte  in  cui attribuiscono una
  qualifica professionale inferiore a quella di spettanza; ogni altro
  atto connesso con quelli precedenti;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  27 aprile  2000  data  per letta la
  relazione del magistrato Evasio Speranza e uditi gli avvocati della
  parte ricorrente come da verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Espongono  i  ricorrenti: di essere tutti ex dipendenti dell'Ente
  Poste   Italiane,   gia'   amministrazione   delle  Poste  e  delle
  Telecomunicazioni,  fatta  eccezione  per la sig.ra Franca Nardi ex
  dipendente  della  Regione  Campania;  di  avere  iniziato in tempi
  diversi  a  prestare  la propria attivita' lavorativa in favore del
  Ministero  dell'ambiente a seguito di provvedimento di comando; che
  detto  Ministero,  a seguito dell'emanazione della legge 24 gennaio
  1997,  n. 6  (art. 1)  provvedeva  ad  inquadrare  i ricorrenti nei
  propri  ruoli  con decreti emessi nei mesi di aprile e maggio 1997,
  decreti  peraltro impugnati dagli interessati e annullati da questo
  tribunale, con sentenze n. 2030, n. 2031,n. 2099, n. 2108, n. 2139,
  n. 2142,  n. 2143 del 1998, per vizio del procedimento (in sostanza
  per  mancata  adozione  di  una  tabella  di equiparazione ai sensi
  dell'art. 1  della  legge  n. 6/1997);  che,  a seguito di cio', il
  Ministero  dell'ambiente, di concerto con quello del Tesoro e della
  funzione  pubblica,  adottava  il  D.I. 19 maggio 1999, recante una
  nuova   tabella   di   equiparazione  e  quindi  emetteva  i  nuovi
  provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti.
    Cio'  premesso,  a  carico  degli  atti indicati in epigrafe, gli
  istanti hanno dedotto i seguenti motivi:
        1)   eccesso   di   potere  per  disparita'  di  trattamento;
  violazione   art. 3   della   legge   n. 241/1990  per  difetto  di
  motivazione;   eccesso  di  potere  per  mancata  conformazione  al
  disposto  del giudice amministrativo; eccesso di potere per difetto
  di presupposti.
        In  sostanza,  i  ricorrenti chiedono l'applicazione del c.d.
  decreto  Maccanico  (D.I. 10 luglio 1997), in virtu' del quale essi
  avrebbero ottenuto una qualifica superiore a quella di provenienza;
  invece il D.I. 19 maggio 1999, che riproduce il contenuto di quello
  (25 giugno  1996)  annullato dal tribunale amministrativo regionale
  con  le  sentenze  citate,  esclude  l'esistenza  di  eccezioni  al
  principio  di  generale  rispondenza  tra  qualifiche  dell'A.ne di
  provenienza  e  quelle  del  Ministero  dell'ambiente,  concretando
  disparita' di trattamento, atteso che altri ex dipendenti dell'Ente
  Poste  sono  stati  inquadrati  presso altra amministrazione sempre
  statale   (Ministero  delle  PP.TT.)  con  esito  piu'  favorevole,
  disparita' del tutto immotivata;
        2)  violazione dell'art. 199 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art.
  15, legge 8 luglio 1986, n. 349, atteso che il citato art. 199, che
  prevede  l'integrale  salvaguardia della anzianita' giuridica e non
  solo di quella economica, e' espressione di un principio di portata
  generale,    principio    riaffermato   dall'art.15   della   legge
  n. 349/1986;
        3) eccesso   di   potere  per  ingiustizia  manifesta  e  per
  disparita' di trattamento, atteso che ogni precedente inquadramento
  nei   ruoli   del   Ministero  dell'ambiente  ha  tenuto  fermo  il
  riconoscimento   dell'anzianita'  giuridica,  oltreche'  di  quella
  economica;
        4) violazione   dell'art. 1,  legge  24 gennaio  1997,  n. 6;
  eventuale questione di legittimita' costituzionale, atteso che tale
  norma  non  esclude  il  riconoscimento  dell'anzianita'  giuridica
  precedentemente  maturata,  anche se prevede che il nuovo personale
  debba  seguire  nel  ruolo  quello  gia'  inquadrato  nei ruoli del
  Ministero  dell'ambiente;  in  ogni  caso,  la norma in parola deve
  considerarsi illegittima in parte qua per violazione degli artt. 3,
  35   e   97   della   Costituzione,   essendo  la  norma  censurata
  discriminatoria  sia  rispetto  alla suindicata disciplina generale
  sia  rispetto  a  quella  speciale che fino ad oggi ha regolato gli
  inquadramenti presso il Ministero dell'ambiente;
        5) violazione  dell'art. 2103  del  codice civile; eccesso di
  potere   per   omessa   valutazione   dei  presupposti;  violazione
  dell'art. 1  legge  n. 6/1997.  Si  e'  trascurato  che  l'Ente  di
  provenienza,  al  momento  in  cui  si  sarebbe  dovuto  effettuare
  l'inquadramento  presso  il  Ministero  dell'ambiente, non era piu'
  organizzato per qualifiche funzionali, ma per aree professionali in
  forza  del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre
  1994,  circostanza  nota  al  Ministero dell'ambiente, al quale era
  stata  segnalata  con  note E.P.I. 25 giugno 1997, 28 luglio 1997 e
  7 luglio  1998,  per  cui  i  ricorrenti  che provenivano dall'area
  operativa  dovevano  considerarsi provenienti dalla sesta qualifica
  funzionale  e,  quelli  appartenenti  all'area di base, provenienti
  dalla   III  qualifica,  essendo  irrilevante  che  le  prestazioni
  lavorative  sono  state  svolte presso il Ministero dell'ambiente a
  seguito  di  comando,  non  comportando  questo  una  novazione del
  rapporto;
        6) eccesso  di potere per travisamento dei fatti, atteso che,
  nelle  sentenze  citate  -  contrariamente  a  quanto  riferisce il
  Ministero  dell'ambiente  nelle  premesse  dei  singoli  decreti di
  inquadramento,  secondo  cui,  ad evitare scavalcamenti a danno del
  personale gia' servizio, i ricorrenti dovessero seguire nell'ordine
  di  ruolo  l'anzidetto  personale  -  il  tribunale  amministrativo
  regionale non ha mai fatto tale affermazione.
    Le amministrazioni convenute non si sono costituite in giudizio.

                            D i r i t t o

    I.  - Come  accennato,  i  ricorrenti  hanno censurato sotto piu'
  profili i provvedimenti indicati in epigrafe con riguardo:
        a) alla  mancata  attribuzione  di  una qualifica superiore a
  quella  di  inquadramento orizzontale operato dalla Amministrazione
  dell'ambiente;
        b) al mancato riconoscimento e conservazione della anzianita'
  giuridica   maturata  nelle  A.ni  di  provenienza,  per  avere  il
  Ministero  dell'ambiente  inquadrato i ricorrenti nei propri ruoli,
  sulla  base  della  tabella  di  equiparazione  approvata  con D.I.
  19 maggio  1999,  con  effeti  giuridici  dal  14 aprile 1997 e con
  effetti economici dal 1o maggio 1997.
    II.  - Quanto  alla  domanda  sub  b) reputa la sezione di dovere
  sollevare,  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
  della legge 24 gennaio 1997, n.6, nella parte in cui stabilisce che
  "e'   inquadrato,   ...,  nei  ruoli  del  Ministero  dell'ambiente
  conservando,  ai  soli fini del trattamento economico, l'anzianita'
  di  qualifica  posseduta,  il  personale  di  qualifica funzionale,
  appartenente  ad  amministrazioni  pubbliche  o  il cui onere sia a
  carico  del  Ministero  dell'ambiente, in posizione di comando alla
  data  del  15 marzo  1995,  presso  il Ministero dell'ambiente ..."
  (comma  2,  primo  capoverso)  e nella parte in cui dispone che "In
  ogni  caso  il  personale inquadrato ai sensi del presente articolo
  segue  nel  ruolo  il  personale  gia'  inquadrato  nei  ruoli  del
  Ministero"  (comma  3,  ultimo  inciso),  per sospettata violazione
  degli  artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, atteso che la questione
  appare rilevante e non manifestamente infondata.
    Difatti,  sotto il primo aspetto, va osservato che la domanda dei
  ricorrenti  non  e'  suscettibile  di  accoglimento,  in quanto - a
  fronte  di norma legislativa specifica ad hoc (appunto quella della
  cui   legittimita'   si   dubita),   che  limita  espressamente  il
  riconoscimento  dell'anzianita'  ai  soli fini economici in sede di
  inquadramento  nei  ruoli  del  Ministero  dell'ambiente  degli  ex
  dipendenti  dell'Ente Poste, gia' in posizione di comando presso lo
  stesso  Ministero  -  il giudice non puo' che prendere atto di tale
  disposizione,  il  cui significato non puo' essere integrato in via
  interpretativa  allo  scopo  di  attribuire  alla  norma stessa una
  valenza  che essa, secondo i noti principi in materia (cfr. art. 12
  delle  disposizioni  preliminari al codice civile), non puo' avere,
  neppure  alla luce del principio di cui all'art. 199 del T.U. 1957,
  n. 3  ovvero dell'art. 15 della legge 8 luglio 1986 (istitutiva del
  Ministero   dell'ambiente),   che  possono  essere  utilizzati  per
  valutare la illegittimita' costituzionale della norme censurate, ma
  non utili per l'accoglimento del gravame, tenuto anche conto che le
  norme   stesse  sono  chiare  nella  loro  portata  limitativa  del
  riconoscimento della anzianita' pregressa ai soli fini economici.
    La  questione  appare  pertanto  rilevante  ai  fini del presente
  giudizio,   atteso   che   solo  dalla  eventuale  declaratoria  di
  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  censurate, il ricorso
  potrebbe avere esito positivo in parte qua.
    Quanto  al secondo aspetto, a giudizio del collegio, la sollevata
  questione non appare manifestamente infondata.
    Intanto,  il  T.U.  n. 3  del  1957,  contemplando  espressamente
  l'ipotesi  in  cui  un  dipendente  venga dapprima comandato presso
  altra  amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di questa ultima,
  dispone  che  (art. 199,  u.c.)  gli  impiegati che, ai sensi delle
  disposizioni  precedenti  sono trasferiti ad altra amministrazione,
  sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta "secondo la
  data  di  nomina  alla  qualifica  gia' ricoperta e con la relativa
  anzianita'  di carriera e di qualifica", assicurando in tal modo la
  salvaguardia   dell'anzianita'  sia  giuridica  che  economica.  Il
  principio  contenuto nell'art. 199, secondo la giurisprudenza (cfr.
  C.d.S., v, 13 febbraio 1995, n. 241), avrebbe portata generale.
    Tale  principio risulta ribadito anche dalla legge 8 luglio 1986,
  n. 349,  istitutiva  del  Ministero  dell'ambiente,  il cui art. 15
  prevede,  per  il personale da inquadrare nei ruoli dell'istituendo
  Ministero,  l'inquadramento "con la conservazione della qualifica e
  della  anzianita'  maturata"  senza  alcuna limitazione, ruoli che,
  come  e'  noto, sono stati ricoperti soprattutto mediante personale
  proveniente da altre amministrazioni.
    La  regola  contenuta  nel  censurato art. 1 della legge n. 6 del
  1997  non  appare  rispondente  al principio di ragionevolezza, non
  essendo   ravvisabile   alcuna   sostanziale  disomogeneita'  della
  specifica  fattispecie all'esame rispetto a quella disciplinata dal
  citato  art. 199  ovvero  rispetto  a  quella  prevista dalla legge
  n. 349 del 1986.
    Ne' la disciplina di cui allo stesso art. 1 puo' considerarsi del
  tutto  speciale  o addirittura eccezionale, tale da giustificare il
  riconoscimento,  nei  confronti  dei  ricorrenti,  della anzianita'
  maturata   ai   soli   fini  economici,  trattandosi  di  personale
  originariamente  di  provenienza  statale (ex amministrazione delle
  poste)  in  servizio,  a  seguito  di  comando, presso il Ministero
  dell'ambiente  e  nel  quale  la  legge  n. 6/1997  ha  previsto il
  definitivo    incardinamento    allo    scopo   di   avvalersi   di
  professionalita'   gia'   collaudate   nell'ambito   dello   stesso
  Ministero.
    Tale  circostanza,  rende  ancor  piu'  manifesta,  non  solo  la
  irragionevole  discriminazione operata dalle disposizioni censurate
  a  carico  dei  ricorrenti, ma anche la violazione del principio di
  buon   andamento   (art. 97  della  Cost.)  della  attivita'  della
  amministrazione, che ha gia' comportato per i medesimi la fruizione
  di   minori  giornate  di  ferie  e  sta  precludendo  ad  essi  la
  partecipazione  a corsi concorsi di riqualificazione in atto presso
  lo  stesso  Ministero  per  mancanza  della  prescritta  anzianita'
  giuridica.
    In  conclusione,  il  collegio  ravvisa  la  rilevanza  e  la non
  manifesta    infondatezza    della    questione   di   legittimita'
  costituzionale  dell'art. 1,  comma  2,  nonche' del comma 3, della
  stessa  norma,  nella parte in cui inquadra il personale de quo nei
  ruoli  del  Ministero  dell'ambiente  "conservando,  ai  soli  fini
  economici,    l'anzianita'    di    qualifica    posseduta..."   e,
  rispettivamente,  nella  parte  in cui dispone che "In ogni caso il
  personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo
  il personale gia' inquadrato nei ruoli del Ministero".
    Ritiene,   in   particolare,  il  collegio  che  le  disposizioni
  censurate  violino,  per  le  ragioni  di  cui  in motivazione, gli
  artt. 3, 97 e 35 della Costituzione.
    Pertanto,   va   disposta   -  ai  sensi  degli  artt. 134  della
  Costituzione,  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 - la sospensione del presente
  giudizio  e  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
  oltre agli adempimenti di legge specificati in dispositivo.