IL TRIBUNALE

    Ha pronunziato la seguente ordinanza.
    Premesso  che con atto di citazione notificato a controparte l'11
novembre 2001 gli attori Stridi Rosario, De Pasquale Antonio, De Leva
Giovanni,   Gravili   Cosimo,   Conte   Cosimo,  Ciccarese  Vincenzo,
Muscogiuri  Cosima, Casucci Mirko Antonio, Casucci Salvatore Antonio,
De  Mauro  Lucia,  Vergari  Andrea, De Mauro Antonia, De Mauro Maria,
Rollo   Antonio,   Scarciglia   Antonio,  Carrozza  Lucia,  De  Mauro
Pancrazio,  Mazzotta  Maria,  Scazzi  Pasquale, Ippati Maria Assunta,
Ariano  Vincenzo,  De Leva Mario, Del Vecchio Antonio, Taurino Maria,
Carrozzo  Maria  Addolorata,  Marullo  Cosimo,  Di  Maggio Francesco,
Ligorio  Lucia  Carmela,  Sgura Anna Maria, Spinuso Tonino, precisato
che   gli   immobili   di   cui  erano  proprietari  rientravano  nel
comprensorio del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - da cui
era  stato loro richiesto con cartelle esattoriali relative agli anni
2000  (nella maggior parte dei casi) e 2001 (in un numero limitato di
casi)  il  pagamento  del  contributo, in diversi casi eseguito - che
aveva   come   finalita'  quella  di  effettuare  la  manutenzione  e
l'esercizio  di  opere  di  bonifica, ma non aveva realizzato in loco
alcuna  opera  di  bonifica  e  non  aveva  apportato alcun beneficio
effettivo  e diretto agli immobili, chiedevano che venisse dichiarato
che  il  detto  Consorzio  non  aveva diritto ad esigere i contributi
richiesti  agli  attori  con  le  cartelle esattoriali indicate e per
l'effetto  che  venisse  condannato  alla restituzione in loro favore
delle  somme  versategli  o che gli sarebbero state versate nel corso
del  giudizio  a  titolo di contributo, somme aggiuntive, spese anche
postali,  il  tutto  maggiorato  di  interessi  legali dal giorno del
pagamento al saldo;
        che  con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30
ottobre  2001  si  costituiva  il  Consorzio Speciale per la Bonifica
dell'Arneo  e  rilevato  che,  stante la pacifica esistenza del primo
presupposto legittimante il suo potere impositivo (ricomprensione nel
perimetro  di  contribuenza  dei beni oggetto di causa), era evidente
che  le zone dove sorgevano gli immobili in contestazione dovevano la
loro  sicurezza idraulica unicamente all'azione ed agli interventi di
bonifica  posti  in  essere  da  esso  convenuto,  per  cui dalla sua
attivita'  ne  derivava  un  beneficio  inteso  nelle  sue molteplici
articolazioni,  chiedeva  che  le domande siccome formulate venissero
dichiarate inammissibili, o comunque infondate, e pertanto rigettate,
con vittoria delle spese di lite;
        che  nel  corso  del  giudizio  veniva  espletata  C.T.U.  ed
all'udienza del 22 aprile 2004 le parti precisavano le conclusioni.
    Ritenuto  che  la presente decisione, inerendo la legittimita' di
contributi consortili relativi alle annualita' 2000 e 2001, non possa
prescindere  da  una  disposizione di una recente legge della Regione
Puglia  (l.r.  n. 7  marzo 2003, n. 4) ed in particolare dall'art. 16
che  al  comma 4, prima parte recita: «in considerazione degli eventi
calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a
ruolo  operate  dai Consorzi di bonifica per le predette annualita' e
riportate  in  cartelle  esattoriali  ancora  non pagate alla data di
entrata in vigore della presente legge sono annullate»;
        che   va  sollevata  d'ufficio  questione  di  illegittimita'
costituzionale  della predetta norma per violazione dell'art. 3 Cost.
sotto due diversi profili;
        che   in   particolare   la  norma  appare  irragionevolmente
prevedere,  a  fronte di genericamente richiamati «eventi calamitosi»
avvenuti  negli  anni  2000,  2001  e  2002 e che hanno evidentemente
interessato   il  territorio  della  Regione  Puglia  ma  che  appare
ragionevole  ritenere  che  non  possano  avere  interessato l'intera
superficie  dei  perimetri  di  contribuenza dei Consorzi di bonifica
operanti  nel  suo  territorio, un indifferenziato annullamento delle
iscrizioni  a  ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette
annualita'  riportate  in cartelle esattoriali ancora non pagate alla
data  di  entrata  in  vigore  della legge senza distinguere tra zone
effettivamente colpite da tali eventi calamitosi e zone non colpite e
cosi'  pregiudicando  in  via  generale  il  diritto  dei Consorzi di
bonifica  alla  riscossione  dei  tributi  dovutigli per legge (fatta
salva  la  verifica  caso  per caso richiesta in via giudiziale della
sussistenza di benefici per i singoli immobili oggetto dei tributi) e
che  non  siano stati pagati per dette annuali, in quanto peraltro la
successiva  previsione  di cui alla seconda parte dell'art. 16, comma
4, legge regionale cit. dell'eventualita' di emissione per i Consorzi
di  bonifica  di nuovi ruoli in base ai nuovi piano di contribuenza a
cui  fa'  riferimento  il  comma  precedente  non  sembra logicamente
compatibile con la ratio - data dalla verificazione dei detti «eventi
calamitosi»   dell'annullamento  delle  iscrizioni  a  ruolo  per  le
annualita' dal 2000 al 2002 - ma sembra piuttosto valere per gli anni
successivi;
        che  la norma appare altresi' operare un'indebita distinzione
tra  contribuenti  che  hanno pagato le cartelle esattoriali relative
alle  dette  annualita'  e  contribuenti  che  non  le  hanno pagate,
penalizzando   i   primi   che   si   sono  resi  comunque  diligenti
nell'effettuare i pagamenti in quanto non ne e' stato riconosciuto il
diritto di ottenere la restituzione di quanto versato.
    Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini della presente
decisione tanto per l'evidenziato oggetto della controversia relativo
a  contributi per gli anni 2000 e 2001, quanto perche' tra gli attori
vi sono soggetti che hanno versato e soggetti che non hanno versato i
contributi di cui si tratta.