IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che con atto di citazione notificato a controparte l'11 novembre 2001 gli attori Stridi Rosario, De Pasquale Antonio, De Leva Giovanni, Gravili Cosimo, Conte Cosimo, Ciccarese Vincenzo, Muscogiuri Cosima, Casucci Mirko Antonio, Casucci Salvatore Antonio, De Mauro Lucia, Vergari Andrea, De Mauro Antonia, De Mauro Maria, Rollo Antonio, Scarciglia Antonio, Carrozza Lucia, De Mauro Pancrazio, Mazzotta Maria, Scazzi Pasquale, Ippati Maria Assunta, Ariano Vincenzo, De Leva Mario, Del Vecchio Antonio, Taurino Maria, Carrozzo Maria Addolorata, Marullo Cosimo, Di Maggio Francesco, Ligorio Lucia Carmela, Sgura Anna Maria, Spinuso Tonino, precisato che gli immobili di cui erano proprietari rientravano nel comprensorio del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - da cui era stato loro richiesto con cartelle esattoriali relative agli anni 2000 (nella maggior parte dei casi) e 2001 (in un numero limitato di casi) il pagamento del contributo, in diversi casi eseguito - che aveva come finalita' quella di effettuare la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica, ma non aveva realizzato in loco alcuna opera di bonifica e non aveva apportato alcun beneficio effettivo e diretto agli immobili, chiedevano che venisse dichiarato che il detto Consorzio non aveva diritto ad esigere i contributi richiesti agli attori con le cartelle esattoriali indicate e per l'effetto che venisse condannato alla restituzione in loro favore delle somme versategli o che gli sarebbero state versate nel corso del giudizio a titolo di contributo, somme aggiuntive, spese anche postali, il tutto maggiorato di interessi legali dal giorno del pagamento al saldo; che con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 ottobre 2001 si costituiva il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo e rilevato che, stante la pacifica esistenza del primo presupposto legittimante il suo potere impositivo (ricomprensione nel perimetro di contribuenza dei beni oggetto di causa), era evidente che le zone dove sorgevano gli immobili in contestazione dovevano la loro sicurezza idraulica unicamente all'azione ed agli interventi di bonifica posti in essere da esso convenuto, per cui dalla sua attivita' ne derivava un beneficio inteso nelle sue molteplici articolazioni, chiedeva che le domande siccome formulate venissero dichiarate inammissibili, o comunque infondate, e pertanto rigettate, con vittoria delle spese di lite; che nel corso del giudizio veniva espletata C.T.U. ed all'udienza del 22 aprile 2004 le parti precisavano le conclusioni. Ritenuto che la presente decisione, inerendo la legittimita' di contributi consortili relativi alle annualita' 2000 e 2001, non possa prescindere da una disposizione di una recente legge della Regione Puglia (l.r. n. 7 marzo 2003, n. 4) ed in particolare dall'art. 16 che al comma 4, prima parte recita: «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualita' e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate»; che va sollevata d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale della predetta norma per violazione dell'art. 3 Cost. sotto due diversi profili; che in particolare la norma appare irragionevolmente prevedere, a fronte di genericamente richiamati «eventi calamitosi» avvenuti negli anni 2000, 2001 e 2002 e che hanno evidentemente interessato il territorio della Regione Puglia ma che appare ragionevole ritenere che non possano avere interessato l'intera superficie dei perimetri di contribuenza dei Consorzi di bonifica operanti nel suo territorio, un indifferenziato annullamento delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualita' riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della legge senza distinguere tra zone effettivamente colpite da tali eventi calamitosi e zone non colpite e cosi' pregiudicando in via generale il diritto dei Consorzi di bonifica alla riscossione dei tributi dovutigli per legge (fatta salva la verifica caso per caso richiesta in via giudiziale della sussistenza di benefici per i singoli immobili oggetto dei tributi) e che non siano stati pagati per dette annuali, in quanto peraltro la successiva previsione di cui alla seconda parte dell'art. 16, comma 4, legge regionale cit. dell'eventualita' di emissione per i Consorzi di bonifica di nuovi ruoli in base ai nuovi piano di contribuenza a cui fa' riferimento il comma precedente non sembra logicamente compatibile con la ratio - data dalla verificazione dei detti «eventi calamitosi» dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo per le annualita' dal 2000 al 2002 - ma sembra piuttosto valere per gli anni successivi; che la norma appare altresi' operare un'indebita distinzione tra contribuenti che hanno pagato le cartelle esattoriali relative alle dette annualita' e contribuenti che non le hanno pagate, penalizzando i primi che si sono resi comunque diligenti nell'effettuare i pagamenti in quanto non ne e' stato riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione di quanto versato. Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini della presente decisione tanto per l'evidenziato oggetto della controversia relativo a contributi per gli anni 2000 e 2001, quanto perche' tra gli attori vi sono soggetti che hanno versato e soggetti che non hanno versato i contributi di cui si tratta.