IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5768 del 2004
R.G.,   proposto   da   Antonio   Poerio,   Carlotta  Soria,  Valeria
Guaragnella, Mario Pastore, Mario Tonti, Francesco Mandelli, Giuseppe
Jacobellis,  Fabrizia  Agata Favia Guarnieri, Maria Azzurra Restaino,
Barbara Santoro, Ruggiero Sepe, Rossana De Laurentis, Rosanna Maffei,
Donatella  Polignone,  Maria  Sapienza Santoro, Cristiana Camporeale,
Arianna  D'Abbabbo,  Gianluigi  Caso,  Michela  Consiglio  e Annarita
Antonetti,  rappresentati e difesi dall' avvocato Franco Gagliardi La
Gala,  elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 106,
presso lo studio dell'avvocato Eugenio Gagliano;
    Contro  il  Ministero  della  giustizia  e il Consiglio superiore
della  magistratura,  in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro  tempore,  non  costituiti in giudizio per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione del bando di concorso per la copertura di
350  posti  di  uditore  giudiziario  indetto con d.m. 23 marzo 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 24  del 26 marzo 2004 - 4ª
serie speciale - nella parte in cui: 1) prevede la prova preliminare;
2)  non  accorda  l'esonero  dalla  prova preliminare ai candidati in
possesso  dei  titolo  di  «avvocato» del libero foro e di ogni altro
atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  camera  di  consiglio del 23 giugno 2004 il primo
referendario Davide Soricelli; udito altresi' l'avvocato Murasco, per
delega dell'avvocato Gagliardi La Gaia per i ricorrenti;

                              F a t t o

   e   d i r i t t o      1.  - L'articolo 17, comma 113, della legge
15  maggio  1997, n. 127 ha delegato il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  per  modificare  la disciplina dei concorso per
l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti
principi  e  criteri  direttivi:  «semplificazione delle modalita' di
svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione  al  concorso,  dell'obbligo  di  conseguire  un diploma
esclusivamente  presso  scuole  di  specializzazione  istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza».
    1.1.  -  In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 17
novembre  1997,  n. 398.  Il  decreto  in  questione  ha  previsto  -
relativamente  agli  iscritti  al corso di laurea in giurisprudenza a
decorrere  dall'anno  accademico  1998/1999  -  che  l'ammissione  al
concorso  per  uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del
diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali;  esso ha
altresi'  previsto  in via residuale la possibilita' di ammissione al
concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza
(articolo 6 che ha novellato l'articolo 124 del r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12).
    In  particolare il citato articolo 124 e' stato cosi' modificato:
«al  concorso  sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione dei
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  ai  quaranta,  soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti dalle leggi vigenti (comma 1);
    Il  successivo  terzo  comma  prevede  peraltro  che,  qualora le
domande  di  partecipazione  al  concorso presentate dai candidati in
possesso  del  diploma  siano  inferiori a cinque volte il numero dei
posti  per  i  quali  il Concorso e' bandito, «sono altresi' ammessi,
previo superamento della prova preliminare di cui all'art. 123-bis ed
in  misura  pari  al  numero  necessario  per raggiungere il rapporto
anzidetto,  anche  i  candidati  in  possesso  della  sola  laurea in
giurisprudenza»  (comma  3).  Con  la  legge  13 febbraio 2001, n. 48
quest'ultima  disposizione  veniva modificata eliminando - in armonia
con la sua prevista soppressione e con l'introduzione del sistema dei
«correttori esterni» - il riferimento alla prova preliminare.
    1.2.  In  applicazione  della  prescrizione  di  una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
    La prova in questione era disciplinata dall'articolo 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Il seguente
articolo  123-bis:  «1.) La prova preliminare e' diretta ad accertare
il  possesso  dei requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio
di  sistemi informatizzati. 2.) La prova preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche  per  gruppi  di  candidati  divisi  per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.  Essa  verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso  e  consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con    le    modalita'    stabilite    dal    regolamento    di   cui
all'art. 123-quinquies  alle  quali  il candidato risponde scegliendo
una  delle  risposte  prefissate.  Le  domande  sono  predisposte con
esclusivo  riguardo  ai  testi normativi, escluso ogni riferimento ad
argomenti  ed  orientamenti  giurisprudenziali  e dottrinali. Ad ogni
candidato e' assegnato un ugual numero di domande. 3.) La graduatoria
e'  formata  avvalendosi  di  strumenti  informatici  sulla  base dei
punteggio  assegnato alle risposte. 4.) Alla prova scritta e' ammesso
un  numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono  comunque  ammessi  alle  prove  scritte  i  candidati che hanno
riportato  lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  che risulta ammesso ai
sensi  del  comma  3.  Della  ammissione  alla  prova scritta e' data
notizia  secondo  modalita' da stabilirsi con decreto dei Ministro di
grazia  e  giustizia.  5.)  Sono esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi  alla  prova  scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: a) i
magistrati  militari,  amministrativi e contabili; b) i procuratori e
gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita'
in  uno  degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro
che   hanno   conseguito   il  diploma  di  specializzazione  per  le
professioni   legali,   benche/iscritti   al   corso   di  laurea  in
giurisprudenza  prima  dell'anno accademico 1998/1999. 6.) Il mancato
superamento  della  prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai
fini di cui all'art. 126, primo comma.
    1.3.  Il  sistema  veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001 n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal citato articolo 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)
e  l'obiettivo  di  semplificazione e accelerazione dello svolgimento
del  concorso  prima  garantito  dalla  stessa  e'  stato  affidato a
«correttori  esterni»;  in  particolare  l'articolo 9, comma 5, della
legge n. 48 ha introdotto nel piu' volte citato r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12  l'articolo  125-quinquies che ha previsto, qualora i candidati
siano   in   numero  superiore  a  cinquecento,  l'affidamento  della
valutazione   degli  elaborati  concorsuali  a  «correttori  esterni»
individuati dai Consigli giudiziari in magistrati, avvocati che siano
iscritti  negli  albi  speciali  per  le  giurisdizioni  superiori  e
professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e
affidabilita'.
    L'articolo   18   della   legge  n. 48  ha  inoltre  previsto  il
reclutamento  di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti
vacanti  nell'organico della magistratura alla data della sua entrata
in  vigore mediante tre concorsi da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate  dal  comma  1  dell'articolo  123-ter  del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione dei sistema dei correttori esterni
il  successivo  articolo 22 ha poi previsto una normativa transitoria
cosi'    articolata:    «qualora   non   sia   possibile   completare
tempestivamente  l'organizzazione  necessaria per la correzione degli
elaborati   scritti  secondo  la  disciplina  prevista  dall'articolo
125-quinquies   del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12,  come
modificato  dalla  presente  legge, il Ministro della giustizia puo',
sentito  il  Consiglio  superiore  della  magistratura differire, con
proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai
concorsi  successivi  a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18.
In  tal  caso  i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18
sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis
del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla
data  di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo
la  disciplina  di cui al capo III della presente legge; si applicano
altresi'  gli  articoli  123-quater  e 123-quinquies dei citato regio
decreto  nel  testo  previgente  alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    1.4. In concreto la condizione dell'impossibilita' di organizzare
il  sistema  di correzione basato sui c.d. «correttori esterni» si e'
verificata,  cosicche'  -  nella imminenza della scadenza dei termine
di'  tre  anni  di  cui  al  citato  articolo 18 - il Ministero della
giustizia   ha   bandito   i  due  concorsi  residui,  prevedendo  lo
svolgimento  della  prova  preliminare in conformita' alla disciplina
dell'articolo 123-bis.
    2.  -  Questo  sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    Con  tale  ricorso  i  ricorrenti - laureati in giurisprudenza in
possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della  professione  di
avvocato - impugnano il bando di concorso indicato in epigrafe.
    2.1.  Essi denunciano anzitutto l'illegittimita' della previsione
(o  meglio della «reintroduzione», essendo essa stata soppressa dalla
normativa   prima  descritta)  della  prova  preliminare;  denunciano
altresi' l'illegittimita' della mancata previsione ad opera del bando
dell'esonero   dalla   prova   preliminare  dei  candidati  abilitati
all'esercizio della professione di avvocato.
    2.2.   In   estrema   sintesi  i  ricorrenti  denunciano  che  la
reintroduzione  della prova preliminare ad opera dei bando impugnato,
nonostante  la  prova sia stata soppressa dalla normativa della legge
n. 48 del 2001, e' irrazionale e priva di motivazione.
    2.3.   In   via   logicamente  subordinata  i  ricorrenti  -  ben
consapevoli  che  le  previsioni del bando di concorso applicano alla
lettera  le norme contenute nell'articolo 123-bis del r.d. 30 gennaio
1941, n. 12 - sostengono l'irragionevolezza del mancato esonero dalla
prova   preliminare   dei  candidati  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato, costituendo quest'ultima
un  quid  pluris  rispetto  al  diploma  di  specializzazione  per le
professioni legali.
    2.4. L'amministrazione non si e' costituita in giudizio.
    3.  -  Con  ordinanza  adottata  nella camera di consiglio del 23
giugno  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  I  ricorrenti sono stati pertanto esonerati dall'onere di
sostenere  la  prova  preliminare,  in  attesa - dopo la pronuncia da
parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita'
che  viene sollevata con la presente ordinanza (ai punti 8 e succ.) -
della  pronunzia  definitiva sull'istanza di tutela cautelare e della
decisione di merito.
    4. - Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che il
bando  di  concorso  impugnato  costituisce puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
articolo 123-bis.
    Sul  punto  deve  solo  rilevarsi  che le ragioni della censurata
«reintroduzione»  della prova preliminare risiedono nella circostanza
che  il sistema dei «correttori esterni» introdotto dalla legge n. 48
non  e'  stato  attuato  in  tempi compatibili coi termini - peraltro
prorogati  -  previsti  per  l'indizione  dei  concorsi  programmanti
dall'articolo 18.  Si  e'  cioe'  verificato  il presupposto previsto
dall'articolo  22,  comma  3,  della  stessa legge per la transitoria
«sopravvivenza»   dei   meccanismo  di  selezione  dei  candidati  da
ammettere  alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per la
conseguente  ultrattivita'  della  disciplina degli articoli 123-bis,
123-quater   e   123-quinquies  del  r.d.  n. 12  del  1941,  la  cui
abrogazione  da  parte  della stessa legge n. 48 relativamente ai tre
concorsi  previsti  dall'articolo  18 doveva considerarsi subordinata
alla  condizione  della  istituzione dei correttori esterni. In altri
termini,  l'abrogazione  della  prova  preliminare  (e della relativa
disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione dei sistema
dei  correttori esterni di' cui all'articolo 125-quinquies, cosicche'
la  mancata  verificazione della condizione in questione comporta che
la  prova  (e la relativa normativa) continuino ad applicarsi ai soli
concorsi previsti dall'articolo 18 della legge n. 48.
    Pertanto  la  previsione da parte del bando di concorso impugnato
della  prova  preliminare  e  della necessita' di sottoposizione alla
stessa  dei  candidati  non  rientranti  in  alcuna  delle  categorie
indicate dal quinto comma dell'articolo 123-bis piu' volte citato non
e'  il  frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione ma il
risultato  dell'applicazione  di specifiche disposizioni legislative:
dunque  la  sostanza  delle censure dedotte finisce con il risolversi
nella  questione  di legittimita' costituzionale delle norme citate -
cioe'  del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge
13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 - nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte
dei  candidati  alla  prova  preliminare  ovvero nella parte in cui -
nell'individuare le categorie esonerate da tale prova - non darebbero
rilevanza  ad  ulteriori  titoli  ritenuti  meritevoli di particolare
considerazione legislativa.
    5.  Al  riguardo  e'  necessario  rilevare che la introduzione, a
scopi di semplificazione e accelerazione dell'iter concorsuale, della
necessita'  di  sottoporre  i  candidati  ad  una  prova  preliminare
preordinata  ad  accertare  il  possesso  da  parte loro di requisiti
culturali  di  base non appare irragionevole; essa, infatti, consente
di  ridurre  il  numero  dei  partecipanti  alle  prove scritte - con
conseguente  riduzione della complessita' e dei tempi della procedura
- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parita' di
trattamento  degli interessati; e' indiscutibile che tale sistema non
sia  l'unico  possibile e che esso presenti degli inconvenienti ma la
sua   previsione  e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale  del
legislatore che non risulta palesemente irragionevole.
    6.  - L'attenzione deve quindi essere «spostata» sul regime degli
«esoneri» dall'onere di sottoposizione alla prova preliminare.
    7.  -  In  particolare,  la questione posta dal ricorso e' quella
della    legittimita'   costituzionale   della   mancata   previsione
dell'esonero  dalla prova preliminare per i candidati in possesso dei
titolo di avvocato.
    8.  -  Ritiene  il  Collegio che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    9.  -  Per  quanto  attiene  al  profilo  della  rilevanza  della
questione,  il  combinato  disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge  13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano
partecipare  ai  concorsi per uditore giudiziario di cui all'articolo
18 della legge n. 48 e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate  nel  quinto  comma  dell'articolo  123-bis  devono, ai fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio' vale evidentemente anche per i candidati che, come i ricorrenti,
abbiano  conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato.  In  definitiva, nella previsione della legge, quest'ultima
condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
    10.  -  Una  eventuale  «sentenza  di  accoglimento parziale» che
dichiarasse  l'illegittimita'  costituzionale  del combinato disposto
degli  articoli  22,  comma  3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
123-bis  del  regio decreto 30 gennaio 1941. n. 12 nella parte in cui
non  prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta
alle   prove   scritte   del   concorso  dei  candidati  in  possesso
dell'abilitazione   all'esercizio   della   professione  di  avvocato
caducherebbe  pertanto  la  norma che impone ai ricorrenti l'onere di
sostenere  la  prova  preliminare,  determinando la illegittimita' in
parte   qua  dell'atto  impugnato,  con  conseguenti  ricadute  sulla
definitiva    pronuncia   sull'istanza   di   tutela   cautelare   e,
conseguentemente,  sulla  decisione  sul  merito  del  ricorso; vi e'
quindi  una  concreta  incidenza  della  decisione della questione di
costituzionalita'  sul  successivo svolgimento della fase cautelare e
di  quella  di  merito,  tanto piu' che la definizione del merito del
ricorso,  a  seguito  della  pronuncia del giudice della legittimita'
delle  leggi,  potrebbe avvenire con sentenza succintamente motivata,
nel concorso dei presupposti di cui agli articoli 21, comma 10, e 26,
comma  5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla
legge  21 luglio  2000,  n. 205;  tanto e' sufficiente a far ritenere
rilevante la questione.
    11.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
    Ad   avviso   del   Collegio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   ha   carattere  di  non  manifesta  infondatezza  in
riferimento  al  principio  di  uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'articolo  3  e  ribadito,  per  quanto  attiene  all'accesso  ai
pubblici  uffici,  dall'articolo  51  (ove  si  parla  di  accesso ai
pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»).
    12.  -  Al  riguardo  occorre  fare  una  premessa: all'esame del
tribunale  e'  la  sola  normativa  transitoria  relativa ai concorsi
previsti  dall'articolo 18 della legge n. 48. La normativa «a regime»
imperniata  sulla  previsione  dei diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato»  per  l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che  ha  peraltro  una  sua  intrinseca  coerenza  inserendosi  in un
generale  disegno  di  politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
    12.1  Riguardo  alla  questione  cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto  evidenziarsi  che,  secondo  la  previsione  del  D.M.  11
dicembre   2001   n. 475,  il  diploma  rilasciato  dalle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni legali e' valutato ai fini dei
compimento  della  pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre  che  di  notaio)  per  il  periodo  di un anno (in pratica il
tirocinio  necessario  per  l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la  circostanza che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un   anno  di  tirocinio  per  l'ammissione  all'esame  di  avvocato,
lascerebbe  intendere  che  il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  costituisca  un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che  i  diplomati  siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore
giudiziario  e  che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato  che  la  disposizione  del  d.m. in
questione  attua la specifica previsione dell'articolo 17, comma 114,
della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle
vigenti   disposizioni   relative  all'accesso  alle  professioni  di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce,  nei  termini  che  saranno  definiti  con  decreto  dei
Ministro  di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini dei compimento dei relativo periodo di pratica».
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di avvocato e' condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di specializzazione per le professioni legali; da
questo  punto  di  vista  un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema  e'  costituito  dal  fatto  che  chi  puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non  puo'  invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario  al  pari  dei  suoi  allievi  che  abbiano conseguito il
diploma.
    12.2.  Ulteriori elementi di disarmonia dei sistema rafforzano la
valutazione   di   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    12.2.1. Un primo elemento e' costituito dall'articolo 126-ter del
r.d.  n. 12 del 1941. Tale articolo e' stato introdotto proprio dalla
legge  n. 48 piu' volte citata e detta una normativa che si inserisce
nel   sistema   «a  regime»  di  accesso  all'ufficio  di  magistrato
ordinario.
    In  sintesi  l'articolo  in  questione prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno «un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di tribunale, «Un numero di posti non superiore ad un
declino di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    12.2.2.  Questa  disposizione  -  benche'  non  ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'Avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'articolo  14  n. 6  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato  dalla  legge  24  febbraio  1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso  al  concorso  a  referendario  di Tribunale amministrativo
regionale  (che  costituisce  un  concorso  c.d.  di  secondo grado),
prevede  che  ad  esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di
iscrizione  all'albo  professionale  (ed  interessante  osservare che
l'anzianita' originariamente prevista era di 4 anni).
    Analogamente l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
nel disciplinare l'accesso al concorso a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  c.d.  di secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 5 anni di iscrizione all'albo
professionale.
    Ancora  analogamente  l'articolo  1  della  legge 20 giugno 1995,
n. 519, nel disciplinare l'accesso al concorso a avvocato dello Stato
(ulteriore  concorso  c.d.  di  secondo  grado),  prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 6 anni di iscrizione all'albo
professionale  (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    13.  -  Il  quadro  normativo  cosi'  delineato  presenta  dunque
elementi di incomprensibile incoerenza.
    Appare  sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di
effettivo  esercizio  della professione» possano essere ammessi ad un
concorso   ad   essi   riservato   per  l'accesso  alla  carriera  di
magistratura   con   la   qualifica  di  magistrati  di  tribunale  e
che,viceversa,  il  titolo di avvocato sia considerato ininfluente ai
fini  dell'esonero  dalla  prova preliminare prescritta per l'accesso
alle  prove  scritte  dei  concorsi a uditore giudiziario (cioe' alla
qualifica  iniziale  della  carriera  di magistratura) previsti dalla
normativa dell'articolo 18 della legge n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al  rilievo  che  la  normativa dell'articolo
126-ter  non e' ancora concretamente operativa proprio perche' non si
e'  ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento dei concorsi di cui
all'articolo 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso dei titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso  a magistrature speciali e all'Avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso  alla magistratura amministrativa,
contabile e all'Avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati
ai  magistrati  ordinari  con qualifica di magistrato di tribunale, e
che  quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo
grado)  per  uditore  giudiziario,  debbano  sottoporsi  ad una prova
preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili  e  procuratori  e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati
nelle  scuole  di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).
    14..  Questo  sistema  potrebbe  trovare  una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   dei   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini  dell'ammissione  diretta  alle prove scritte, a
particolari titoli o condizioni.
    L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti
abilitati   all'esercizio   della   professione   di   avvocato,   in
particolare,  appare  -  in  relazione  al  contesto  normativo sopra
delineato  -  irrazionale  e,  soprattutto,  tale  da determinare una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto agli appartenenti
alle  categorie  beneficiarie  invece dell'esonero e - segnatamente -
rispetto  ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali.
    15.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 Cost.
secondo cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire in «condizioni
di uguaglianza».
    16.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  dei  possesso  di  particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto  di canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  dei  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il necessario bilanciamento di tali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare.
    Per  le  ragioni  sopra  indicate  non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
-  tale  bilanciamento  sia  avvenuto con previsioni rispettose degli
articoli 3 e 51 Cost.
    17.  Quanto  precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli articoli 3 e 51 della Costituzione, del combinato
disposto  degli  articoli  22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in  cui  non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta  alle  prove  scritte  del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.