ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione  Abruzzo  23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo
sugli  atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
notificato  il  9  aprile  2004,  depositato  in  Cancelleria  il  19
successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2004.
    Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
    udito  l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
notificato  il  9 aprile 2004, depositato il successivo 19 aprile, ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale in via principale
dell'art. 1  della  legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4
(Controllo  sostitutivo  sugli  atti  degli  enti locali e degli enti
dipendenti  dalla Regione), pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione  Abruzzo  dell'11  febbraio  2004,  n. 1 straordinario, nella
parte  in  cui,  nel disciplinare il controllo sostitutivo sugli atti
degli  enti  locali,  attribuisce  al  difensore  civico regionale la
potesta' di controllo su tutti gli atti degli enti locali obbligatori
per  legge, senza eccezione alcuna e con richiamo all'art. 136, comma
1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  individuando gli atti
obbligatori  per  legge  in  quelli  che l'ente e' tenuto ad adottare
entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.
    La difesa erariale censura la predetta disposizione in relazione:
all'art. 114   della  Costituzione,  per  lesione  del  principio  di
equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative
istituzionali  dello  Stato; all'art. 117, secondo comma, lettera p),
della  Costituzione,  in  quanto  non  spetterebbe  alla  Regione  ed
esulerebbe  dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia
pure in via sostitutiva, delle materie che rientrano nella competenza
esclusiva  dello  Stato,  fra  cui  la  materia  organi  di governo e
funzioni  fondamentali  di  comuni,  province e citta' metropolitane;
infine  all'art. 120 della Costituzione, per violazione del principio
di leale collaborazione fra gli organi di rilevanza costituzionale.
    In  particolare, la ricorrente deduce che la norma censurata, nel
disciplinare  il controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli
enti   locali,   non   rispetterebbe   i   principi  delineati  dalla
giurisprudenza costituzionale nelle recenti sentenze n. 43 del 2004 e
n. 69  del  2004,  in  tema  di  potere sostitutivo delle Regioni nei
confronti  degli  atti  degli enti locali. In specie, la disposizione
censurata  sarebbe  costituzionalmente  illegittima sotto un triplice
profilo:  in  primo  luogo,  in  quanto essa attribuisce al difensore
civico   regionale   il  controllo  sostitutivo  su  tutti  gli  atti
obbligatori  degli enti locali, ivi compresi quelli che esulano dalla
competenza   della   Regione  in  quanto  derivanti  la  loro  natura
obbligatoria da leggi statali, laddove l'intervento riconosciuto alla
potesta'  regionale  dall'art. 120  della  Costituzione  non puo' che
riguardare  esclusivamente  materie  di  competenza della regione (v.
sentenza  n. 43  del  2004)  e  deve  intendersi limitato allo schema
logico   affidato  nella  sua  attuazione  al  legislatore  regionale
(sentenza   n. 69  del  2004);  in  secondo  luogo,  in  quanto  essa
attribuisce  il  predetto  controllo  sostitutivo al difensore civico
regionale  che non e' organo di governo della Regione, come richiesto
dalla   giurisprudenza  costituzionale  in  relazione  all'attitudine
dell'intervento     sostitutivo     ad    incidere    sull'autonomia,
costituzionalmente  rilevante, dell'ente sostituito (sentenze n. 43 e
n. 69  del 2004), essendo il predetto difensore civico caratterizzato
da  una  posizione di indipendenza rispetto all'esecutivo; infine, in
quanto  l'art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato dalla norma
censurata  quale  fonte  dei  poteri  attribuiti  al difensore civico
regionale,  non  sarebbe  piu' operante nel nuovo quadro normativo ed
organizzativo  sorto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,
essendo incompatibile con l'attuale contesto costituzionale, cosi' da
non  poter  costituire fonte di riferimento per i poteri di controllo
in  esame  e  da determinare una lacuna, nell'ambito della disciplina
delineata  con  la  legge regionale censurata, la quale finirebbe per
mettere   in   dubbio  anche  il  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione  richiamato  dalla  Corte  costituzionale a fondamento
della potesta' sostitutiva fra organi di rilevanza costituzionale, ai
sensi  dell'art. 120,  comma  2,  della  Costituzione,  e,  in ultima
analisi,  la  congruita' delle garanzie procedimentali costituenti la
quarta condizione di legittimita' della legislazione in materia.
    2.  -  All'udienza  pubblica  la difesa erariale ha insistito per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
della  legge  della  Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo
sostitutivo  sugli  atti  degli  enti  locali e degli enti dipendenti
dalla  Regione)  e'  stata  sollevata,  con  il  ricorso  indicato in
epigrafe,  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri in riferimento
agli   artt. 114,  117,  secondo  comma,  lettera  p),  e  120  della
Costituzione.  Ed  infatti  la  norma  censurata, nel disciplinare il
controllo  sostitutivo  della  Regione  sugli atti degli enti locali,
secondo il ricorrente violerebbe l'art. 114 della Costituzione per la
lesione  del  principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti
locali,   nonche'   l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione  in  quanto  spetta esclusivamente allo Stato e non alle
Regioni  la  legislazione in materia di «organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane».
    Risulterebbe   inoltre   vulnerato,  secondo  il  ricorrente,  il
principio   di  leale  collaborazione  previsto  dall'art. 120  della
Costituzione e per di piu' la disposizione censurata, che attribuisce
al  difensore  civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 18
agosto  2000,  n. 267,  il  controllo  sostitutivo  su tutti gli atti
obbligatori della Regione, contrasterebbe, sotto diversi profili, con
i  principi  individuati dalla costante giurisprudenza costituzionale
in materia.
    2. - La questione e' fondata.
    La  giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che
l'art. 120,  secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea
di   principio,   la   possibilita'   che  la  legge  regionale,  nel
disciplinare  materie  di propria competenza, disponga l'esercizio di
poteri  sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o
di  inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente
(sentenze  nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 e 173 del 2004). Tuttavia,
nel  prevedere  ipotesi  di  interventi  sostitutivi,  che si debbono
comunque  configurare  come eccezionali rispetto al normale esercizio
delle  funzioni  amministrative,  la  legge  regionale  e'  tenuta al
rispetto  di  alcuni principi connessi essenzialmente all'esigenza di
salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure di sostituzione, il
valore   costituzionale  dell'autonomia  degli  enti  locali.  Tra  i
principi   individuati  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  nella
questione   in   esame  rileva  in  particolare  quello  secondo  cui
l'esercizio  del potere sostitutivo deve essere affidato in ogni caso
ad  un  organo  di governo della Regione o almeno deve essere attuato
sulla base di una decisione di questi (cfr. sentenze n. 112 del 2004,
n. 313  del 2003 e n. 342 del 1994), in considerazione dell'incidenza
dell'intervento   sull'ordine   delle   competenze  e  sull'autonomia
costituzionale dell'ente sostituito.
    Cio'  premesso,  va  rilevato  che l'art. 1 della censurata legge
n. 4 del 2004 della Regione Abruzzo delinea una disciplina del potere
sostitutivo  regionale  incentrata  totalmente  sul  difensore civico
regionale  e  proprio  sotto  questo  profilo  non appare conforme al
principio   individuato,   giacche'   la  predetta  figura  non  puo'
considerarsi organo di governo della Regione. Questa Corte infatti ha
avuto  modo  di  argomentare (cfr. sentenze n. 173 e n. 112 del 2004)
che  il  difensore  civico,  indipendentemente da ogni qualificazione
giuridica,  generalmente  e'  titolare  soltanto di funzioni connesse
alla   tutela   della   legalita'  e  della  regolarita'  dell'azione
amministrativa;  funzioni  in  larga  misura assimilabili a quelle di
controllo, gia' spettanti, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della
Costituzione, ai comitati regionali di controllo.
    Anche  nella  Regione  Abruzzo  il  difensore  civico  regionale,
istituito  in  base  alla  legge  regionale  20 ottobre 1995, n. 126,
svolge   funzioni  di  questo  tipo,  poiche'  e'  tenuto,  ai  sensi
dell'art. 2  della  medesima  legge,  ad  assicurare  la  «tutela non
giurisdizionale  dei  diritti  soggettivi,  degli interessi legittimi
collettivi o diffusi», intervenendo - anche attraverso un Commissario
ad   acta  -  nei  casi  di  «omissioni,  ritardi,  illegittimita'  o
irregolarita»  per  garantire  il  rispetto  dei  principi  «di  buon
andamento,   imparzialita',  legalita',  trasparenza,  efficienza  ed
efficacia  dell'attivita'  amministrativa».  Si  tratta  quindi di un
soggetto   essenzialmente   preposto   alla   vigilanza  sull'operato
dell'amministrazione  regionale,  con  limitati compiti di intervento
sulle  disfunzioni  amministrative, al quale non puo' pertanto essere
riconosciuta  la  qualificazione  di  organo  di  governo  regionale;
qualificazione   necessaria,   peraltro,   per   consentire,  a  date
condizioni,  il  legittimo esercizio, nei confronti degli enti locali
inadempienti,   di  poteri  sostitutivi.  Tali  poteri,  determinando
infatti  spostamenti,  anche se in via eccezionale, nell'ordine delle
competenze ed incidendo direttamente sull'autonomia costituzionale di
enti  politicamente rappresentativi, postulano che alla loro adozione
siano   legittimati   i   soli   organi   di  vertice  regionali  cui
istituzionalmente  competono le determinazioni di politica generale e
delle quali essi assumono la responsabilita'.
    La  norma  impugnata  e'  pertanto costituzionalmente illegittima
sotto questo profilo, restando assorbite le altre censure.