IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha  pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 39/07 presentato
dai  signori  Vincenzo  Zocco,  Dora  Cazzato, Vincenzo Turco, Cesare
Cosimo  Peccennini,  Luigi  Peccennini,  Maria  Lucia  Nesca, Saveria
Maffeo,   Rita  Mastria,  Giuseppe  Cosi  Tasco,  Giuseppe  Piccinni,
Francesco  Ponzetta,  Salvatore  Ponzetta,  Giovanni  Zocco, Emanuele
Chiuri,  Antonio Dell'Abbate, Salvatore Pezzuto, Mario Ippazio Turco,
Anna   Cazzato,  Francesco  Colangiulo,  Antonio  Colangiulo,  Davide
Colangiulo,  Emanuele  Codacci  Pisanelli, Donato Erminio De Matteis,
Giancarlo Del Duca, Giovanni Coluccia, Andrea Gobbin, Rocco Accoglio,
Concetta  Baglivo,  Anna  Rita  Pinzetta,  Maurilia  Francesca Raone,
Pasquale  Marra,  Benito  Probo, Vito Beccaccini, Michele Beccaccini,
Rocco  Beccaccini, Carmine Cazzato, Luigi Bortone, Francesca Fernanda
Marino,  Salvatore Marino, Giancarlo Russo, Alfonsina Russo, Vincenzo
Cortese,  Nicola  Probo,  Giorgio  Daniele,  Francesco Daniele, Ester
Daniele,   Amalia  Daniele,  Anna  Daniele,  Elisa  Daniele,  Antonio
Daniele,  Marinella Daniele e Massimo Daniele, rappresentati e difesi
dall'avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliati in Lecce,
presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore n. 16;
Contro  la  Regione  Puglia,  in  persona del Presidente pro tempore,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Luigi  Paccione ed elettivamente
domiciliata  in  Lecce,  presso  lo  studio  dell'avv. A. Leuci, alla
piazza   Mazzini  n. 72;  la  Provincia  di  Lecce,  in  persona  del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M. Giovanna
Capoccia  e  Francesca  Testi  ed elettivamente domiciliata in Lecce,
presso  la  sede  dell'Avvocatura provinciale, alla via Umberto I; il
Comune  di Tricase, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e  difeso  dall'avv.  Gabriella  De  Giorgi  Cezzi  ed  elettivamente
domiciliato  in  Lecce,  presso  lo studio del difensore, alla via G.
Paladini  n. 50;  il  Comune  di  Gagliano  del  Capo, in persona del
sindaco  pro  tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto
ed   elettivamente   domiciliato  in  Lecce,  presso  lo  studio  del
difensore,  alla  via  G.  Garibaldi  n. 43;  i  Comuni  di Alessano,
Andrano,  Castro,  Corsano,  Ortelle,  Otranto, Santa Cesarea Terme e
Tiggiano, non costituiti;
Per  l'annullamento  del  - mai comunicato e mai pubblicato - verbale
della  Conferenza  di  servizi  tenuta ai sensi dell'art. 6, comma 5,
legge regionale pugliese n. 19/1997 e volta all'istituzione dell'Area
naturale  protetta  «Costa  Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di
Tricase»;   della  -  ove  esistente  -  necessariamente  presupposta
deliberazione di estremi sconosciuti, mai pubblicata e mai comunicata
ai  ricorrenti,  con  cui  la Giunta della Regione Puglia assumeva la
determinazione   adottiva   di   cui  all'art.  6  citato,  comma  3,
relativamente  alla realizzanda area naturale protetta; di ogni altro
atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, la
successiva deliberazione di Giunta di invio del definitivo disegno di
legge al Consiglio regionale.
Visti  gli  atti  di  costituzione  in giudizio della Regione Puglia,
della  Provincia  di  Lecce,  del  Comune  di Tricase e del Comune di
Gagliano del Capo.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato  alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il relatore dott.
Ettore  Manca  e  uditi gli avv. Pellegrino, De Giorgi Cezzi, Antonio
Quinto - in sostituzione di Luigi Quinto - Marra - in sostituzione di
Paccione - e Capoccia.
Osservato quanto segue.
                           Fatto e diritto
1.  - I ricorrenti - titolari di aree in agro del Comune di Tricase -
impugnano:
     a) il verbale della Conferenza di servizi ex
art.  6,  comma  5,  l.r. n. 19/1997 inerente l'istituzione del Parco
naturale  regionale  «Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di
Tricase»;
     b)   ogni  altro  atto  connesso  relativo  al  procedimento  di
istituzione  del  predetto  Parco  naturale  e,  in  particolare,  le
eventuali determinazioni adottive assunte, ex
art.  6,  comma 3, l.r. n. 19/1997, dalla Giunta regionale pugliese e
la   successiva  deliberazione  di  invio  del  d.d.l.  al  Consiglio
regionale.
2.  -  In  via  del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni di
inammissibilita' del gravame sollevate dalle parti resistenti.
2.1.   -  Sul  punto  il  Collegio  premette  che,  notoriamente,  il
legislatore  regionale  pugliese  prevedeva,  con  la legge 24 luglio
1997,   n. 19,   uno   speciale   ed   articolato   procedimento  per
l'istituzione  delle  aree  naturali  protette di interesse regionale
(caratterizzato   dal   concorso,  nella  definizione  del  contenuto
dispositivo  sostanziale  finale  descritto  dall'art.  6  della l.r.
citata,   della  volonta'  legislativa  con  quella  amministrativa),
suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse:
     una  prima  fase di natura prettamente amministrativa (avente le
caratteristiche  del  «giusto procedimento» e diretta precipuamente a
realizzare  la  partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e
privati portatori dei molteplici interessi coinvolti);
     ed  una  seconda fase di natura legislativa, la quale inizia con
la  presentazione  al Consiglio regionale, da parte della Giunta, del
progetto  definitivo  da  approvare con una legge-provvedimento: deve
dunque  osservarsi, anzitutto, che, se come scritto l'istituzione del
Parco  presuppone  l'espletamento,  in  sequenza,  di un procedimento
amministrativo  e  di  un  procedimento  legislativo  - destinato, in
ultima  analisi,  ad  assorbire  gli  atti  del  primo  attraverso la
«legge-provvedimento»  -,  la logica ed i principi generali impongono
di ritenere che il primo dei due non possa che concludersi, attesa la
sua   natura,   con  una  decisione  amministrativa,  necessariamente
propedeutica all'apertura della fase di carattere legislativo.
2.2.  - Tale decisione - concernente la perimetrazione ed i contenuti
dello  schema  provvisorio  del disegno di legge istitutivo del parco
naturale  -  da  un  lato  e' l'atto amministrativo - eventualmente -
lesivo  delle  posizioni  giuridiche  dei  soggetti  interessati, che
potranno  quindi  invocare  la  tutela  giurisdizionale  impugnandola
dinanzi  al G.A., e, dall'altro lato, e' la sede naturale deputata al
vaglio  delle  osservazioni  presentate nella fase amministrativa (in
esito  alla  pubblicazione  nel B.U.R.P. dello schema provvisorio del
disegno   di   legge),   in  quanto  istituzionalmente  rivolta  alla
valutazione  comparativa ed alla compensazione di tutti gli interessi
-  pubblici e privati - coinvolti dall'istituzione dell'area naturale
protetta  (cfr.  Tribunale amministrativo regionale Puglia, I sezione
di  Lecce, 23 febbraio 2006, n. 1184; Consiglio di Stato, VI sezione,
1° febbraio 2007, n. 414).
2.3.  -  Pertanto, rilevato che in ogni caso nella vicenda oggetto di
causa  la  prima  fase  del  procedimento  istitutivo  del  parco  si
svolgeva,  ratione  temporis,  sotto  la vigenza del testo originario
dell'art.  6  citato  - gia' interpretato da questa sezione nel senso
del  carattere necessariamente decisorio della Conferenza dei servizi
contemplata  dal  quinto comma della predetta norma -, anche il nuovo
testo  (per  il  vero,  alquanto  ambiguo)  della  norma,  introdotto
dall'art.  30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, sottoposto
ad   interpretazione  adeguatrice  e  teleologicamente  orientata  al
rispetto  dei  fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113
della  Costituzione,  deve essere comunque inteso nel senso che, dopo
la  pubblicazione  dello schema del d.d.l. nel B.U.R.P. (previsto dal
nuovo  quinto comma) e prima che la Giunta adotti il disegno di legge
definitivo  da  inviare  al  Consiglio,  si  debba  tenere  una nuova
Conferenza  di  servizi,  cui  peraltro  si  fa cenno nel sesto comma
dell'articolo.
2.4.  - D'altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione
nel  Bollettino dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla
presentazione  di  eventuali osservazioni da parte degli interessati)
senza che gli apporti partecipativi debbano poi essere vagliati nella
naturale  sede  procedimentale  amministrativa  (appunto  deputata  a
garantire un «giusto procedimento»). Il Consiglio di Stato, peraltro,
nella  sentenza  n. 414/2007 della VI sezione, espressamente rilevava
che  le  considerazioni  poste  a  base  della  decisione  di  questo
Tribunale  amministrativo  regionale  n. 1184/2006  erano  poi  state
compiutamente  recepite  dalla Regione Puglia, la quale, con la legge
n. 22  del  2006  (art.  30), disponeva la modifica degli artt. 6 e 8
della  legge n. 19 del 1997 introducendo una forma di pubblicita' del
disegno  di legge adottato (in conformita', appunto, alle motivazioni
della  pronuncia  citata,  secondo  cui  «pur  se  la legge regionale
pugliese  n. 19/1997  non  contempla espressamente una fase destinata
alla  pubblicizzazione  degli atti in esame, la necessita' di rendere
concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire,
ai   sensi  degli  artt.  9-10,  legge  n. 241/1990,  la  piu'  ampia
partecipazione   al   relativo  procedimento,  va  ritenuta  comunque
ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia.
L'esigenza  di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che,
dall'istituzione  dell'area  naturale protetta subiscano una lesione,
va  rinvenuta  gia'  nelle  regole poste dalla legge sul procedimento
amministrativo.  Ne'  l'indispensabile partecipazione al procedimento
dei  soggetti  interessati  puo'  reputarsi  non richiesta in ragione
della previsione dell'art. 13, primo comma, legge n. 241 citata [...]
poiche'  la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che
tale  norma  rinviene  la  sua  ratio  nell'esigenza  di  evitare una
duplicazione  delle  forme di partecipazione, non avendo al contrario
l'obiettivo  di  eliminarla  radicalmente. Nel caso in esame, dunque,
difettando  ogni  specifica  previsione in tal senso nella disciplina
legislativa  regionale,  tale  da  soddisfare  comunque  le delineate
esigenze di contraddittorio e di confronto, non puo' che ritenersi il
procedimento  in  parola  assoggettato  proprio  alle regole generali
poste dalla legge n. 241/1990»).
2.5.  - In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, si rivelano non
condivisibili  tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti
resistenti, poiche':
     l'atto   finale  conclusivo  della  fase  amministrativa  e'  da
individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi disciplinata dal
vecchio  art. 6, comma 5, e comunque presupposta, per quanto scritto,
dal nuovo sesto comma;
     l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il
ricorso  introduttivo  del  presente  giudizio  dovrebbe peraltro, in
astratto,  essere  dichiarata inammissibile, poiche', prima della sua
proposizione,   entrava   in  vigore  -  nello  stesso  giorno  della
pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della  Regione Puglia n. 143 del 3 novembre 2006 - la legge regionale
26  ottobre  2006,  n. 30,  appunto  istitutiva  del  «Parco naturale
regionale  Costa  Otranto  -  S.  Maria di Leuca e Bosco di Tricase».
Secondo  l'insegnamento  giurisprudenziale  preferibile,  difatti, la
sopravvenienza della legge-provvedimento determina l'inammissibilita'
o l'improcedibilita' - a seconda della circostanza che essa preceda o
segua  l'instaurazione  del  giudizio  -  del ricorso proposto contro
l'originario  atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice
amministrativo  incontra  un  limite  insormontabile nell'intervenuta
legificazione  del provvedimento amministrativo: solo nell'ipotesi in
cui  la  Consulta  dichiarasse  l'illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  n. 30/2006,  dunque,  il  ricorso  introduttivo del
presente  processo  non andrebbe incontro alla delineata declaratoria
di inammissibilita' (cfr., sulle varie questioni da ultimo esaminate,
Tribunale  amministrativo  regionale  Puglia,  I  sezione di Lecce, 7
novembre  2006,  n. 5188;  Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 2004,
n. 6219; 10 agosto 2004, n. 5499; 24 marzo 2004, n. 1559.
I  diritti  di  difesa  del  cittadino,  d'altra  parte,  in  caso di
approvazione  con  legge  di  un  atto amministrativo lesivo dei suoi
interessi,  non  vengono  e  non  potrebbero essere sacrificati ma si
trasferiscono   -   secondo   il  regime  di  controllo  proprio  del
provvedimento    normativo    intervenuto   -   dalla   giurisdizione
amministrativa  alla  giustizia  costituzionale: in altri termini, il
sistema  di  tutela  giudiziaria  segue la natura giuridica dell'atto
contestato,  sicche' la legge-provvedimento, ancorche' approvativa di
un  atto  amministrativo, puo' essere eventualmente sindacata, previa
intermediazione   del   giudice  rimettente,  solo  dal  suo  giudice
naturale,  e  cioe'  dalla  Corte  costituzionale;  cfr. Consiglio di
Stato, IV sezione, 19 ottobre 2004, n. 6727).
3.   -   Tanto   esposto,  l'attenzione  del  tribunale  deve  quindi
concentrarsi sulle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dai ricorrenti.
4.  -  Appare  in  specie rilevante e non manifestamente infondata la
prospettata  questione  di  legittimita'  costituzionale  della legge
regionale    istitutiva    del   Parco   naturale,   per   l'allegata
irragionevolezza  delle  sue  disposizioni  e  perche'  la stessa non
teneva  conto  del  mancato  rispetto  delle regole dettate da questo
Tribunale  amministrativo  regionale, con le sentenze nn. 1184, 1185,
1186   e   1187/2006,   con   riguardo  alla  fase  del  propedeutico
procedimento  amministrativo  e,  in  particolare, all'esigenza di un
effettivo contraddittorio con gli interessati.
5.  - In via preliminare, quindi, il tribunale ritiene sussistente il
requisito    della    rilevanza    della    predetta   questione   di
costituzionalita' nel presente giudizio.
5.1.  -  Occorre in proposito tener conto, anzitutto, della complessa
problematica    ricollegabile    alla    particolare   tipologia   di
legge-provvedimento in oggetto (c.d. legge di approvazione), la quale
si   caratterizza   per   il   vincolo  funzionale  che  la  lega  ai
provvedimenti  amministrativi  in  precedenza  adottati  risolvendosi
nell'assorbimento dei medesimi nella legge stessa - che li approva -,
della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.
5.2. - Pertanto, da un lato l'incidentale eccezione di illegittimita'
costituzionale  e',  a  ben  vedere,  l'unico strumento processuale a
disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche
soggettive    nei    confronti    degli    impugnati    provvedimenti
amministrativi,  assorbiti dalla legge regionale che li approvava; e,
dall'altro  lato, come gia' scritto, e' evidente che proprio nel caso
in  cui  la  Corte  dichiarasse l'illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  n. 30/2006  il  ricorso  de  quo  non  risulterebbe
inammissibile.
6.  -  Il  Collegio  e',  poi,  dell'avviso  che i sollevati dubbi di
costituzionalita'  in  ordine  al  contenuto  dispositivo della legge
regionale in parola sono non manifestamente infondati.
6.1.  -  E'  opportuno,  sul  punto,  premettere che corollario della
soprariportata ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle
posizioni incise dalla legge-provvedimento e' la valorizzazione della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo incisivo quanto quello giurisdizionale sull'eccesso
di  potere,  in  modo  da  riconoscere al privato, seppur nella forma
indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del
giudice  amministrativo,  una  forma di protezione ed un'occasione di
difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti
amministrativi  (Consiglio  di  Stato,  IV  sezione, 19 ottobre 2004,
n. 6727).
6.2.  - In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di
un  vasto  ambito  di  discrezionalita'  deve  essere  opportunamente
bilanciato  attraverso  la  sottoposizione  del  relativo  potere  di
apprezzamento  al vaglio di costituzionalita', sotto il profilo della
non  arbitrarieta'  e  della  ragionevolezza  delle  scelte compiute:
sindacato  tanto  piu'  rigoroso  quanto  piu'  marcata  e' la natura
provvedimentale  dell'atto sottoposto a controllo, e che investe - in
considerazione  della  natura  di atto sostanzialmente amministrativo
della legge-provvedimento - anche gli atti amministrativi che ne sono
il presupposto.
6.3. - Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. l e
seguenti  della  legge  regionale  pugliese  26  ottobre 2006, n. 30,
istitutiva  del «Parco naturale regionale Costa Otranto - S. Maria di
Leuca e Bosco di Tricase, sembrano al Collegio porsi in contrasto con
gli  artt.  3  e  97  della Costituzione per l'irragionevolezza delle
disposizioni  stesse,  poiche' il Consiglio regionale, come premesso,
nell'approvare  la predetta legge-provvedimento, non teneva conto del
mancato   rispetto   delle   regole   dettate   da  questo  Tribunale
amministrativo   regionale   -   con   le  sentenze  prima  citate  -
relativamente alla fase del propedeutico procedimento amministrativo,
in  particolare  per  cio'  che  attiene  al  contraddittorio con gli
interessati.
6.4.  - Appare dunque condivisibile, in specie, la prima e assorbente
-  in  quanto  relativa  alla  violazione  delle  regole  sul  giusto
procedimento  -  censura  formulata  dai ricorrenti, incentrata sulla
violazione  delle  misure  di  pubblicita'  necessarie  a  consentire
l'eventuale  partecipazione  (ex  artt.  9  e 10 della legge 7 agosto
1990,  n. 241)  dei  soggetti  interessati  alla  fase amministrativa
preordinata  all'istituzione  del  parco,  misure  gia'  delineate  e
ritenuta  assolutamente necessarie nelle pronuncie prima citate, alle
quali sul punto pertanto si rinvia.
6.5.  -  Il tribunale ritiene in definitiva irragionevole e contraria
al  principio  di  buon  andamento  dell'attivita'  amministrativa la
scelta  operata  dagli  articoli  1  e seguenti della legge regionale
n. 30/2006  di  istituire immediatamente, a tali condizioni, il parco
naturale  regionale  di  che  trattasi,  e nei sensi appena descritti
reputa   i   dubbi  di  costituzionalita'  sul  punto  sollevati  non
manifestamente infondati.