Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 169 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29   dicembre  1973,  n. 1092
(Approvazione   del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato), promosso
con  ordinanza  del  5  aprile  2007  dalla  Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da S. E.
nei  confronti  del  Ministero  della  difesa,  iscritta al n. 64 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2008.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  9 luglio 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  La  Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Liguria,  con  ordinanza del 5 aprile 2007, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  169  del  d.P.R. 29 dicembre
1973,   n. 1092   (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato),  «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per
l'inoltro  della  domanda  di  pensione  privilegiata  dalla  data di
cessazione  dal  servizio,  anziche' dal momento della manifestazione
della malattia», per violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art.
38, secondo comma, della Costituzione.
   2.  -  Il giudice rimettente riferisce che il giudizio a quo ha ad
oggetto  il  ricorso  della  vedova  del  capitano di corvetta G. L.,
cessato dal servizio per collocamento in ausiliaria in data 10 giugno
1992  e  deceduto  il  28  aprile 1999, avverso il decreto 11 gennaio
2001,   n. 1/M,   con  il  quale  il  Ministero  della  difesa  -  in
applicazione  dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - ha respinto
la domanda di pensione privilegiata di reversibilita', avanzata dalla
ricorrente il 10 settembre 1999.
   L'ordinanza  di rimessione precisa che il provvedimento di diniego
impugnato  si  fonda sul fatto che sono trascorsi piu' di cinque anni
tra  la  presentazione  della  suddetta  domanda  e la cessazione dal
servizio  del  militare  e  cio',  nonostante  la Commissione medica,
investita  del  caso,  abbia  accertato che l'infermita' (Mesotelioma
pleurico)  che  ha  causato la morte del dipendente, diagnosticatagli
nel   maggio  del  1998,  sia  dipesa  dalla  prolungata  esposizione
all'amianto  subita  nel  corso del servizio prestato alle dipendenze
della Marina militare dal 1951 fino al collocamento a riposo.
   3.  - Ricostruiti cosi' i fatti di causa, il giudice a quo ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  169  del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale
stabilisce,   al   primo   comma,  che  «la  domanda  di  trattamento
privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere
cinque   anni   dalla   cessazione   dal   servizio   senza  chiedere
l'accertamento  della  dipendenza  delle  infermita'  o delle lesioni
contratte» e, al secondo comma, che detto «termine e' elevato a dieci
anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo».
   3.1.   -  Ad  avviso  del  rimettente,  la  ratio  legis  di  tale
disposizione  si  fonda  sulle  «conoscenze  mediche  e  scientifiche
dell'epoca   in  cui  entro'  in  vigore  il  T.U.  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato»,  approvato  con  d.P.R.  n. 1092  del  1973,  quando  - fatta
eccezione  per  il  morbo  di  Parkinson  -  non  erano  ancora  note
«patologie  che  fossero  del tutto prive di qualunque manifestazione
sintomatica per un arco di tempo superiore ai cinque anni».
   Il  successivo progresso scientifico in materia, osserva sempre il
rimettente,  «ha  messo  in  luce  l'esistenza  di  altre patologie a
decorso  lento  e  latente,  il  cui  periodo  di  totale  assenza di
manifestazioni  morbose  va  ben  oltre  il  quinquennio», cosi' come
accade,  in  particolare, per le patologie provocate dall'esposizione
all'amianto,  «tutte  caratterizzate  da un lungo intervallo di tempo
fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia».
   3.2.  -  Alla  luce  di  tali  considerazioni, la Corte rimettente
ritiene   che  l'art.  169  del  d.P.R.  n. 1092  del  1973,  facendo
«decorrere  il  termine  di  decadenza per l'inoltro della domanda di
pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziche'
dal  momento della manifestazione della malattia», determinerebbe una
«ingiustificata  disparita'  di trattamento tra lavoratori dipendenti
che   hanno   contratto  malattie  a  normale  decorso  e  lavoratori
dipendenti  con patologia a lunga latenza», in violazione dell'art. 3
della Costituzione.
   La lesione del principio di eguaglianza, afferma ancora il giudice
a  quo,  si  manifesterebbe,  altresi',  «con  riferimento  al regime
previsto  per  l'assicurazione infortuni e malattie professionali dei
lavoratori  dell'industria, ove il termine dell'azione per conseguire
le  prestazioni assicurative decorre "dal giorno dell'infortunio o da
quello  della  manifestazione della malattia professionale"», secondo
quanto  disposto  dall'art.  112  del  d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
   3.3.   -  Sotto  altro  profilo,  sempre  ad  avviso  della  Corte
rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe anche con l'art.
38,  secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il diritto dei
lavoratori  a  che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita» in caso di malattia.
   Il  giudice  rimettente  osserva,  al  riguardo,  che  «i  termini
decadenziali   hanno  la  funzione  di  sanzionare  un  comportamento
omissivo o inerte facendo venire meno il diritto di chi, pur avendone
avuto la possibilita', non si e' attivato tempestivamente», cosicche'
far  decorrere  il  termine di decadenza dalla data di cessazione dal
servizio,  anziche' da quella della manifestazione morbosa, «in tutti
i  casi  in  cui il tempo di latenza della malattia abbia superato il
periodo   decadenziale,  equivale  ad  impedire  in  modo  del  tutto
irragionevole  l'esercizio del diritto riconosciuto dall'ordinamento,
come quello alla pensione privilegiata».
   3.4.  -  La  Corte  rimettente  precisa,  inoltre,  che le odierne
censure   di   legittimita'  costituzionale  muovono  da  presupposti
differenti  rispetto  a  quelli  posti  a  fondamento delle questioni
aventi ad oggetto l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, gia' decise
da  questa  Corte, nel senso della manifesta inammissibilita', con le
ordinanze  n. 300  del  2001  e n. 246 del 2003. Nei relativi atti di
rimessione,  infatti, premessa «l'esistenza di un parallelismo tra il
morbo  di Parkinson e la sclerosi multipla», si chiedeva - pur sempre
in  base  al  principio  di  uguaglianza  - «l'estensione del termine
decennale  previsto  per il parkinsonismo anche all'altra infermita»;
scelta   che   questa  Corte  ha  affermato  essere  riservata  «alla
discrezionalita' del legislatore».
   4.   -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  rimettente
evidenzia,  in  primo  luogo,  che  la Commissione medica ospedaliera
interessata  del  caso  ha riconosciuto che la prolungata esposizione
all'amianto  cui  e'  stato  soggetto il dante causa della ricorrente
durante  il  servizio  rappresenta  la  «causa unica nel determinismo
della  patologia  neoplastica  che ha condotto a morte l'interessato,
per cui il decesso deve considerarsi avvenuto per causa di servizio»;
in  secondo luogo, che il diniego dell'Amministrazione in ordine alla
concessione  della  pensione privilegiata e' «motivato esclusivamente
con  riferimento  al  disposto di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092
del 1973».
   Conseguentemente,  conclude  la Corte rimettente, dalla «soluzione
della  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale dipende
[...] l'esito del giudizio» a quo.
                       Considerato in diritto
   1.  -  La  Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Liguria,  dubita  della legittimita' costituzionale dell'art. 169 del
d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme  sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello  Stato),  «nella  parte  in  cui  fa  decorrere  il  termine di
decadenza  per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla
data   di   cessazione  dal  servizio,  anziche'  dal  momento  della
manifestazione  della  malattia»,  in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
   1.1.  -  Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  infatti,  la norma
censurata, stabilendo l'inammissibilita' della domanda di trattamento
privilegiato  qualora  «il dipendente abbia lasciato decorrere cinque
anni  dalla  cessazione  del  servizio  senza chiedere l'accertamento
della   dipendenza  delle  infermita'  o  delle  lesioni  contratte»,
determinerebbe  una  «ingiustificata  disparita'  di  trattamento tra
lavoratori  dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso
e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza» (in violazione
dell'art.  3  Cost.),  nonche'  una  irragionevole  compressione  del
diritto  alla  pensione  privilegiata  (in  contrasto  con  l'art. 38
Cost.),  in  tutte  le  ipotesi in cui l'infermita', pur riconosciuta
come   dipendente   da   causa   di   servizio,  si  sia  manifestata
successivamente al decorso di detto termine.
   2. - La questione e' fondata.
   2.1.  -  Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte si e'
gia'  occupata  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 169 del
d.P.R.  n. 1092 del 1973, sotto un profilo diverso, e precisamente in
relazione  alla pretesa irragionevolezza della norma per il fatto che
il   termine  quinquennale  dalla  cessazione  del  servizio  per  la
richiesta  della  pensione  privilegiata risulta elevato a dieci anni
nel  solo  caso  del  morbo di Parkinson, pur non potendosi escludere
l'esistenza  di  altre malattie - come la sclerosi multipla - che, al
pari  di  quello, risultano di difficile diagnosi e caratterizzate da
esordi e decorsi mutevoli.
   Con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003, tale questione
fu  dichiarata  manifestamente  inammissibile,  sul  rilievo  che «la
scelta  di  prorogare i termini della domanda per l'una o per l'altra
malattia,   sulla   base   di  sicuri  dati  scientifici,  appartiene
indubbiamente   alla  discrezionalita'  del  legislatore».  Tuttavia,
questa  Corte  osservo',  al  contempo,  che  non  era  stata  invece
censurata  «la scelta del legislatore di far decorrere il termine per
la  domanda  di  pensione  privilegiata  dalla data di cessazione del
servizio  indipendentemente  dalle  modalita' di manifestazione della
malattia» (cosi' ordinanza n. 246 del 2003).
   2.2.  -  L'odierno dubbio di costituzionalita' muove proprio dalla
considerazione  che  l'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fissando
il  dies a quo del termine quinquennale di decadenza al momento della
cessazione  dal  servizio,  a prescindere dalle modalita' concrete di
manifestazione della malattia, comprime del tutto ingiustificatamente
il  diritto  alla  pensione  privilegiata  dei lavoratori per i quali
l'insorgenza  della manifestazione morbosa, della quale sia accertata
la  dipendenza  dal  servizio,  sia  successiva  al  decorso di detto
termine.
   Le  attuali  conoscenze  mediche,  infatti,  hanno  messo  in luce
l'esistenza  di  malattie  in  cui, fra la causa della patologia e la
relativa  manifestazione,  intercorre  un  lungo e non preventivabile
periodo  di  latenza  in  assenza di alcuna specifica sintomatologia,
come ad esempio in quelle provocate dall'esposizione all'amianto.
   Risulta,  pertanto,  evidente che quando l'infermita' si manifesta
successivamente  al decorso del termine quinquennale dalla cessazione
del  servizio,  la  norma  censurata  esige  irragionevolmente che la
domanda   di  accertamento  della  dipendenza  della  infermita'  dal
servizio  svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta
il  presupposto  oggettivo (l'infermita) della richiesta medesima. Ne
consegue  che,  in  tali casi, in palese violazione sia dell'art. 38,
secondo  comma,  sia  dell'art. 3 Cost., l'esercizio del diritto alla
pensione  privilegiata  risulta pregiudicato ancor prima che venga ad
esistenza,   determinando   quella   ingiustificata   disparita'   di
trattamento  tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a
normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza
denunciata dal giudice rimettente.
   2.3.  -  Pertanto,  con  riferimento ai casi nei quali la malattia
insorga allorche' siano gia' decorsi cinque anni dalla cessazione dal
servizio  - ferma restando la disciplina attuale per le altre ipotesi
-,  occorre  che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente
illegittima  nella  parte in cui non prevede che, in tale ipotesi, il
termine  quinquennale  di  decadenza  per  l'inoltro della domanda di
accertamento  della  dipendenza  delle  infermita'  o  delle  lesioni
contratte -  ai fini dell'ammissibilita' della domanda di trattamento
privilegiato - decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
   Giova  rimarcare, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento
del  diritto  alla  pensione  privilegiata, l'infermita' deve in ogni
caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa
verifica della dipendenza dal medesimo.