Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 86, comma 1,
del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe  in  materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge  14  febbraio 2003, n. 30), promosso con ordinanza del 13 marzo
2008 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento civile vertente
tra  Borraccini  Pietro  e F.lli Simonetti S.p.A., iscritta al n. 183
del  registro  ordinanze  2008  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 5 novembre 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Pietro Borraccini
contro  la  F.lli  Simonetti S.p.A., il Tribunale di Ascoli Piceno ha
sollevato,  in  riferimento  agli  articoli  3, primo comma, 4, primo
comma,   e   35,   primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  86,  comma  1,  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia  di  occupazione  e  mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio  2003,  n. 30),  nel  testo  in  vigore prima della modifica
apportata dall'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
(Disposizioni  correttive  del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276,  in materia di occupazione e mercato del lavoro), «quantomeno
per la parte in cui la disposizione non prevede che le collaborazioni
coordinate   e   continuative   mantengano,   nel   caso  in  cui  il
collaboratore  lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza
di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista».
   Il  rimettente  deduce  che,  con  lettera del 26 ottobre 2004, la
F.lli  Simonetti  S.p.A. aveva comunicato al Borraccini la cessazione
del  rapporto  con  lui  intercorrente  in  virtu'  del  contratto di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  stipulato  il 1° gennaio
2003,  «per  sopraggiunta  impossibilita'  dell'oggetto», richiamando
l'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, il quale dispone che
«Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o
a  una  fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e,
in  ogni  caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai
sensi  della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito
di  accordi  sindacali  di  transizione  al  nuovo  regime  di cui al
presente   decreto,  stipulati  in  sede  aziendale  con  le  istanze
aziendali  dei  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi sul
piano nazionale».
   Il giudice a quo prosegue affermando che l'attore aveva sostenuto,
in  primo luogo, che il contratto di collaborazione era riconducibile
ad  un  progetto;  in secondo luogo, che l'art. 86 del d. lgs. n. 276
del  2003 non puo' essere interpretato nel senso di aver disposto una
cessazione  automatica ed incondizionata dell'efficacia dei contratti
di  collaborazione  alla scadenza di un anno dalla data di entrata in
vigore  del  predetto decreto legislativo (ossia al 24 ottobre 2004);
infine  che,  se invece il citato art. 86 dovesse essere interpretato
in  tal  senso,  allora esso contrasterebbe con gli art. 1, 3, 4, 24,
35, 36 e 101 della Costituzione.
   Il     Borraccini     aveva    quindi    chiesto    l'accertamento
dell'illegittimita'  del  recesso  della  F.lli  Simonetti S.p.A. dal
contratto  di  collaborazione coordinata e continuativa e la condanna
della    convenuta   all'adempimento   di   tale   contratto   ed   a
corrispondergli  i  compensi  previsti dal contratto, eventualmente a
titolo  di  risarcimento  dei  danni  o,  in  subordine,  a titolo di
indennizzo per arricchimento senza causa.
   Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il Tribunale di Ascoli
Piceno    deduce    che    l'affermazione    dell'attore   circa   la
riconducibilita'  del  contratto stipulato dalle parti del giudizio a
quo  ad  un  progetto  non  trova  rispondenza negli atti di causa e,
dunque,  ai  fini  della decisione della controversia e' determinante
stabilire se il rapporto di collaborazione sia o meno cessato ex lege
alla data del 24 ottobre 2004.
   Al  riguardo,  il  rimettente  sostiene  che l'art. 86 del d. lgs.
n. 276 del 2003, nel disciplinare il regime transitorio del passaggio
dai   tradizionali   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa  ai  nuovi contratti a progetto, prevede il mantenimento
dell'efficacia  dei  primi, se stipulati prima dell'entrata in vigore
del  decreto  legislativo, per la durata massima di un anno, salvo il
termine  ulteriore  eventualmente  consentito  da  accordi  sindacali
aziendali.  Conseguentemente,  in  difetto  -  come nella fattispecie
oggetto  del  giudizio  a  quo  - di accordi sindacali, i rapporti di
collaborazione  coordinata  e continuativa in essere alla data del 24
ottobre  2004, dovevano cessare inesorabilmente a quella stessa data,
anche  se i contraenti avessero stabilito termini di scadenza ad essa
successivi.
   Ad avviso del Tribunale, l'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003   -   quantomeno   nella   parte  in  cui  non  prevede  che  le
collaborazioni  coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui
il  collaboratore  lo  richieda,  la  loro  efficacia  anche oltre la
scadenza  di  legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente
prevista  -  si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza
affermato   dall'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione.  Esso,
inoltre,  violerebbe  gli  artt.  4,  primo comma, e 35, primo comma,
Cost.,  i  quali  si  riferiscono, non solo al lavoro subordinato, ma
anche al lavoro autonomo ed in particolare al lavoro parasubordinato,
caratterizzato  dalla  personalita'  e continuita' di una prestazione
collegata funzionalmente con l'organizzazione del committente.
   Difatti,  le finalita' espressamente dichiarate dall'art. 1 del d.
lgs.  n. 276  del 2003 sono quelle di agevolare la creazione di nuova
occupazione  e  di  porre  fine  agli  abusi  perpetrati  a danno dei
lavoratori  con le vecchie forme di parasubordinazione. Ed allora, se
lo spirito evidente della legge e' quello per cui e' meglio un lavoro
incerto  e  flessibile  piuttosto  che  nessun  lavoro,  e' assurdo e
contraddittorio che la stessa legge determini l'estinzione dei vecchi
rapporti  di  collaborazione,  operando retroattivamente su contratti
legittimamente   stipulati   in   base   alla   disciplina  normativa
previgente.
   Il  giudice  a  quo  aggiunge che la specifica ratio dell'art. 86,
comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 e' da rinvenire nell'esigenza di
favorire,  con il rapido esaurimento di tutti i tradizionali rapporti
di  collaborazione  continuativa  e coordinata pendenti al momento di
entrata  in  vigore del decreto legislativo, l'instaurazione di forme
contrattuali  maggiormente idonee a tutelare il lavoratore. Tuttavia,
per  perseguire  tale  finalita',  la norma censurata ha adottato una
disciplina  che,  in  concreto,  danneggia,  invece  di  tutelare, il
lavoratore   parasubordinato.  Ne'  l'aver  consentito  agli  accordi
sindacali  stipulati  in sede aziendale di stabilire termini maggiori
dell'anno   per   la   scadenza  delle  collaborazioni  coordinate  e
continuative  puo'  escludere  il dubbio di incostituzionalita' della
norma,  poiche'  anche  tale  correttivo conserva il difetto di poter
danneggiare  il  lavoratore  se  l'accordo  sindacale  aziendale  non
intervenga  affatto  (come  nel caso oggetto del giudizio principale)
oppure   intervenga   abbreviando   il  termine  convenzionale  senza
prevedere garanzie di ulteriore occupazione.
   2.  - E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
eccepito  preliminarmente  l'inammissibilita'  della questione e, nel
merito, ha chiesto che essa sia dichiarata manifestamente infondata.
   La questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, sia perche' il
rimettente  non  ha sufficientemente descritto la fattispecie oggetto
del  giudizio  a  quo,  sia  perche'  la domanda dell'attore dovrebbe
comunque  essere  rigettata  per  difetto di uno dei suoi presupposti
(cioe'  la  riconducibilita'  del  contratto  da  lui stipulato ad un
progetto).
   Nel  merito, la difesa erariale deduce che l'art. 86, comma 1, del
d.lgs.  n. 276  del  2003  detta  una disciplina per il passaggio dal
vecchio   al   nuovo   regime   delle   collaborazioni  coordinate  e
continuative,  perseguendo  adeguatamente l'esigenza di evitare forme
di stabilizzazione di situazioni transitorie.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Tribunale  di Ascoli Piceno dubita, in riferimento agli
articoli  3,  primo  comma,  4, primo comma, e 35, primo comma, della
Costituzione,  della  legittimita' costituzionale dell'art. 86, comma
1,  del  decreto  legislativo  10  settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle  deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla  legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della
modifica  apportata  dall'art.  20  del decreto legislativo 6 ottobre
2004,  n. 251  (Disposizioni  correttive  del  decreto legislativo 10
settembre  2003,  n. 276,  in  materia  di  occupazione e mercato del
lavoro),  «quantomeno per la parte in cui la disposizione non prevede
che  le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso
in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la
scadenza  di  legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente
prevista».
   1.1.  -  Il  d.lgs.  n. 276  del 2003 ha introdotto una articolata
disciplina  dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Tra  l'altro, esso stabilisce che, a differenza che nel passato, essi
debbono  essere  riconducibili  ad  uno  o  piu' progetti specifici o
programmi  di  lavoro  o  fasi  di esso determinati dal committente e
gestiti  autonomamente  dal  collaboratore (art. 61, comma 1) e che i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione  di  uno  specifico  progetto, programma di lavoro o
fase  di  esso  ai  sensi  dell'art.  61,  comma  1, sono considerati
rapporti  di  lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
della loro costituzione (art. 69, comma 1).
   Sono esclusi dal campo di applicazione di tali disposizioni, oltre
alle   collaborazioni   coordinate  e  continuative  stipulate  delle
pubbliche amministrazioni (a queste ultime, infatti, il d.lgs. n. 276
del  2003  non  si  applica:  art.  1,  comma  2), alcuni particolari
rapporti  di  collaborazione specificamente indicati dall'art. 61 del
d.  lgs. n. 276 del 2003: agenzia e rappresentanza commerciale (comma
1),  prestazioni occasionali (comma 2), professioni intellettuali per
l'esercizio   delle   quali   e'   necessaria  l'iscrizione  in  albi
professionali,  rapporti  ed attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa  comunque  rese  e  utilizzate  a  fini istituzionali in
favore   delle  associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche
affiliate   alle  federazioni  sportive  nazionali,  alle  discipline
sportive  associate  e  agli enti di promozione sportiva riconosciute
dal  Comitato Olimpico Nazionale Italiano, componenti degli organi di
amministrazione  e controllo delle societa', partecipanti a collegi e
commissioni,  coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (comma
3).
   1.2.  -  L'art.  86,  comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 detta la
disciplina  transitoria,  disponendo  in  ordine  alle collaborazioni
coordinate  e  continuative  che  risultavano  gia'  stipulate  il 24
ottobre  2003, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003.
Esso,   nella  versione  originaria  (che  e'  quella  censurata  dal
rimettente)   stabilisce   che   «Le   collaborazioni   coordinate  e
continuative  stipulate  ai  sensi  della disciplina vigente, che non
possono  essere  ricondotte  a  un  progetto  o  a  una fase di esso,
mantengono  efficacia  fino  alla  loro scadenza e, in ogni caso, non
oltre   un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento.   Termini   diversi,   anche  superiori  all'anno,  di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai
sensi  della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito
di  accordi  sindacali  di  transizione  al  nuovo  regime  di cui al
presente   decreto,  stipulati  in  sede  aziendale  con  le  istanze
aziendali  dei  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi sul
piano nazionale».
   Il  successivo art. 20 del d.lgs. n. 251 del 2004 ha modificato il
secondo  periodo del comma 1 dell'art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003,
inserendovi   una  limitazione  alla  possibilita'  per  i  contratti
collettivi   aziendali   di  stabilire  termini  di  efficacia  delle
collaborazioni stipulate ai sensi della disciplina previgente diversi
da  quello  contemplato  dal  primo  periodo  dello  stesso  comma  1
dell'art. 86: e' ora previsto, infatti, che i contratti collettivi in
questione  non possono stabilire un termine di efficacia superiore al
24 ottobre 2005.
   2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  eccepito
preliminarmente  l'inammissibilita'  della questione per irrilevanza,
perche'  il  rimettente  non  avrebbe  sufficientemente  descritto la
fattispecie   oggetto  del  giudizio  a  quo  e  perche'  la  domanda
dell'attore dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di uno dei
suoi  presupposti  (cioe'  la  riconducibilita'  del contratto da lui
stipulato ad un progetto).
   2.1. - Tale eccezione non e' fondata.
   Infatti,  il  rimettente  ha  indicato  le  date  di  stipulazione
(antecedente  all'entrata  in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003) e di
scadenza (successiva al 24 ottobre 2004) del contratto ed ha espresso
chiaramente  la propria convinzione circa il fatto che il rapporto di
collaborazione  intercorrente  tra  le  parti difettava dei requisiti
richiesti  dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. Si puo'
quindi  concludere  agevolmente  nel  senso dell'applicabilita' della
norma  censurata alla fattispecie e, dunque, di ritenere rilevante la
questione.
   Non  e' vero, poi, che, come afferma la difesa erariale, accertata
l'impossibilita'  di  ricondurre la collaborazione ad un progetto, ne
dovrebbe  conseguire  comunque  il  rigetto  delle  domande  proposte
dall'attore  (condanna  della convenuta all'adempimento del contratto
ed  al  pagamento  degli  emolumenti  da  questo  previsti). Infatti,
l'accoglimento   dell'eccezione   di   illegittimita'  costituzionale
dell'art.  86,  comma  1,  del d. lgs. n. 276 del 2003 determinerebbe
l'espunzione  dall'ordinamento  proprio  della  norma  che  priva  di
efficacia  i contratti di collaborazione stipulati prima dell'entrata
in  vigore  del  d. lgs. n. 276 del 2003 che, come quello oggetto del
giudizio a quo, non sono riconducibili ad un progetto.
   3. - Nel merito, la questione e' fondata.
   Il   d.   lgs.  n. 276  del  2003  ha  introdotto  una  disciplina
restrittiva  per  il  particolare  tipo di lavoro autonomo costituito
dalle  collaborazioni  coordinate  e  continuative. Al di fuori delle
eccezioni previste dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 61, commi 1, 2 e
3,  questo  tipo  di contratto puo' ora essere stipulato solamente se
sia  riconducibile  ad uno o piu' progetti specifici o a programmi di
lavoro   o  fasi  di  esso  determinati  dal  committente  e  gestiti
autonomamente  dal collaboratore (art. 61, comma 1). La novita' cosi'
introdotta  a regime dal d. lgs. n. 276 del 2003 e' quella di vietare
rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo
ad  oggetto  genuine  prestazioni di lavoro autonomo, non siano pero'
riconducibili ad un progetto.
   Il  primo  periodo  dell'art.  86,  comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003,   stabilisce   l'anticipata   cessazione  dell'efficacia  delle
collaborazioni  coordinate  e  continuative gia' instaurate alla data
della  sua  entrata  in  vigore.  Il  predetto divieto e' in tal modo
esteso  anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al
momento della loro stipulazione.
   Il  conseguente  sacrificio  degli  interessi che le parti avevano
regolato  nel  rispetto  della  disciplina  dell'epoca risulta, sotto
questo  profilo, irragionevole per contraddittorieta' della norma con
la sua ratio.
   Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata
«ad aumentare [...] i tassi di occupazione e a promuovere la qualita'
e la stabilita' del lavoro» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003)
non  puo' ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario
(perdita  del  lavoro)  a  danno di soggetti che, per aver instaurato
rapporti  di  lavoro  autonomo  prima della sua entrata in vigore nel
pieno   rispetto  della  disciplina  all'epoca  vigente,  si  trovano
penalizzati senza un motivo plausibile.
   Quest'ultimo  non  puo'  essere individuato nella mera esigenza di
evitare  la  prosecuzione  nel  tempo  di  rapporti di collaborazione
coordinata   e   continuativa   difformi   dalla   nuova   previsione
legislativa,   poiche'   l'intento   del   legislatore   di  adeguare
rapidamente la realta' dei rapporti economici ai modelli contrattuali
da  esso  introdotti  non  puo'  giustificare,  di  per se stesso, il
pregiudizio  degli  interessi di soggetti che avevano regolato i loro
rapporti in conformita' alla precedente disciplina giuridica.
   Tanto  piu'  in  un contesto in cui il contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa  non  riconducibile  ad  un progetto puo'
essere  ancora validamente stipulato dalle pubbliche amministrazioni,
dalle   associazioni   e   societa'  sportive  dilettantistiche,  dai
componenti   degli   organi  di  amministrazione  e  controllo  delle
societa',  dai  partecipanti a collegi e commissioni, dai titolari di
pensioni  di  vecchiaia,  nonche'  per  lo svolgimento di professioni
intellettuali  per  l'esercizio delle quali e' richiesta l'iscrizione
in  albi  professionali.  Non  si  tratta,  in  altri termini, di una
fattispecie   contrattuale   non   piu'   presente   nell'ordinamento
giuridico.
   Neppure  il  secondo  periodo  del comma 1 dell'art. 86 del d.lgs.
n. 276  del  2003,  che  consente agli accordi sindacali stipulati in
sede  aziendale  di stabilire termini diversi per la cessazione degli
effetti  delle  collaborazioni  coordinate  e continuative, e' immune
dall'indicato   vizio   di  incostituzionalita'.  Tale  disposizione,
infatti,  anche nella formulazione modificata dall'art. 20 del d.lgs.
n. 251  del 2004, non esclude che un accordo sindacale non intervenga
affatto,   ne'  che  l'accordo  sindacale  eventualmente  intervenuto
preveda  un termine di cessazione dell'efficacia della collaborazione
inferiore rispetto alla scadenza pattuita dalle parti.
   La  norma  censurata  e'  pertanto intrinsecamente irragionevole e
costituzionalmente  illegittima  per  violazione  dell'art.  3, primo
comma,   della   Costituzione.  Conseguentemente,  le  collaborazioni
coordinate  e  continuative  gia'  stipulate  alla data di entrata in
vigore  del  d.lgs.  n. 276  del  2003 mantengono efficacia fino alla
scadenza pattuita dalle parti.
   4. -   Restano  assorbiti  gli  altri  profili  di  illegittimita'
costituzionale prospettati nell'ordinanza di rimessione.