Ordinanza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
15 febbraio 2006 (doc. IV-ter, n. 17) relativa alla insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni espresse dal senatore Raffaele  Iannuzzi  nei  confronti  di
Giancarlo Caselli e  Gioacchino  Natoli,  promosso  con  ricorso  del
Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di   Milano,
notificato il 17  gennaio  2007,  depositato  in  cancelleria  il  10
ottobre 2008 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti  tra  poteri
dello Stato 2006, fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; 
    Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio  2009  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che, con atto del 7  luglio  2006,  il  Giudice  per  le
indagini preliminari  del  Tribunale  di  Milano,  nel  corso  di  un
procedimento  penale  a  carico  del  senatore  Raffaele  Iannuzzi  -
imputato del reato di diffamazione  aggravata  per  avere  offeso  la
reputazione di Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli, negli  articoli
di stampa pubblicati a sua firma, rispettivamente, sul quotidiano «Il
Giornale» del 17 novembre 2004, con il titolo «Ecco  come  i  pentiti
dovevano uccidere Canale», e sul settimanale «Panorama»  in  data  25
novembre 2004, con il titolo «A Palermo giustizia e' (quasi) fatta» -
ha sollevato conflitto di attribuzione tra  poteri  dello  Stato  nei
confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione
adottata nella seduta del 15 febbraio 2006 (Doc. IV-ter, n.  17)  con
la quale l'Assemblea,  approvando  la  proposta  della  Giunta  delle
elezioni e delle immunita' parlamentari, ha dichiarato  che  i  fatti
per i  quali  e'  in  corso  il  procedimento  penale  di  cui  sopra
concernono  opinioni   espresse   da   un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, con  conseguente  insindacabilita'
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
        che il ricorrente e' dell'avviso  che  la  deliberazione  del
Senato della Repubblica, la quale si basa sulla asserita  sussistenza
del «nesso funzionale» tra il contenuto degli articoli di  stampa  ed
alcuni atti tipici della funzione parlamentare compiuti dal  senatore
Iannuzzi, consistenti in particolare nella  presentazione  di  taluni
disegni di legge aventi ad oggetto  le  problematiche  connesse  alla
«gestione di  coloro  che  collaborano  con  la  giustizia»,  sia  in
contrasto con i canoni interpretativi stabiliti dalla  giurisprudenza
della Corte, atteso che essa non conterrebbe alcun elemento  concreto
da  cui  poter  desumere  la  sussistenza   di   una   corrispondenza
sostanziale tra  il  contenuto  degli  articoli  in  questione  e  le
opinioni gia'  espresse  dal  senatore  Iannuzzi  in  specifici  atti
parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche
e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici; 
        che, pertanto, il citato giudice per le indagini  preliminari
ha promosso il giudizio per conflitto di attribuzione  nei  confronti
del Senato della Repubblica in quanto,  a  suo  avviso,  la  condotta
addebitabile al senatore Iannuzzi, astrattamente  idonea,  nella  sua
specificita'  e   gravita',   ad   integrare   un   illecito,   esula
dall'esercizio delle funzioni  parlamentari,  non  presentando  alcun
legame con atti parlamentari, neppure nell'accezione piu' ampia; 
        che il conflitto e' stato dichiarato  ammissibile  da  questa
Corte con ordinanza n. 420 del 2006, depositata il 14 dicembre 2006 e
notificata al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente,  il  17
gennaio 2007; 
        che il ricorrente ha provveduto al prescritto deposito  degli
atti presso la cancelleria di questa Corte solamente  il  10  ottobre
2008; 
        che, con atto depositato il  5  febbraio  2007,  si  e',  nel
frattempo,  costituito  in  giudizio  il  Senato  della   Repubblica,
chiedendo che il ricorso per conflitto sia dichiarato  inammissibile,
improcedibile e comunque infondato; 
        che, nel  merito,  la  difesa  del  Senato  sostiene  che  il
conflitto  sarebbe  infondato,  in  quanto  gli   atti   parlamentari
riferibili al senatore, menzionati nella relazione della Giunta delle
elezioni e delle immunita'  parlamentari  del  Senato  (vale  a  dire
Disegno  di  legge  n.  2292:   «Istituzione   di   una   commissione
Parlamentare di inchiesta sulla gestione di  coloro  che  collaborano
con la giustizia», depositato sin dal 25  giugno  2003,  e  Documento
XXII, n. 25: «Proposta di inchiesta  parlamentare  del  Senato  sulla
gestione di coloro che collaborano con la giustizia, depositato il 19
gennaio 2004»), dimostrerebbero l'esistenza del nesso funzionale  tra
le  dichiarazioni  oggetto  del  procedimento  penale  e  l'attivita'
parlamentare svolta dal senatore Raffaele Iannuzzi. 
    Considerato che il ricorso introduttivo e'  stato  notificato  al
Senato  della  Repubblica,  unitamente  all'ordinanza   che   lo   ha
dichiarato ammissibile, in data 17 gennaio 2007 e che gli  atti  sono
stati depositati presso la cancelleria di  questa  Corte,  con  plico
spedito a mezzo del servizio postale, il 10 ottobre 2008, ossia oltre
il termine di venti giorni dalla  notificazione,  previsto  dall'art.
26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale; 
        che, in conformita' alla costante  giurisprudenza  di  questa
Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 430 del 2008  e  n.  253
del 2007),  tale  deposito  deve  considerarsi  tardivo,  essendo  il
predetto termine perentorio; 
        che,   pertanto,   il   giudizio   deve   essere   dichiarato
improcedibile.