Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1076,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2007) e 1, comma 9-bis, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei mnistri e  dei  ministeri),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da
A. A. contro il Ministero dello  sviluppo  economico  ed  altri,  con
ordinanza del 19 dicembre  2007  iscritta  al  n.  177  del  registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di costituzione di A. A.; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  27  gennaio  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Udito l'avvocato Marco Mariani per A. A. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione
III-ter, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale,  in
relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli  1,
comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007) e 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n.  181  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  2006,
n. 233, nella parte in cui dispongono la sostituzione  automatica  di
tutti i «commissari monocratici» dei  consorzi  agrari  in  stato  di
liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore  della  citata
legge n. 233 del 2006, con altri «commissari monocratici». 
    1.1. - Il collegio rimettente premette che l'art. 1, comma  1076,
della  legge  n.  296  del   2006   ha   dettato   una   disposizione
interpretativa dell'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del
2006. La disposizione interpretata stabilisce  che,  per  i  consorzi
agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita' di
vigilanza (cioe' il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali)
provvede alla nomina di un  commissario  unico  in  sostituzione  dei
commissari in carica alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  decreto-legge   n.   181   del   2006.   La   norma
interpretativa chiarisce che la sostituzione non  riguarda  solo  gli
organi commissariali collegiali, ma anche quelli monocratici, dovendo
l'autorita'  di  vigilanza  nominare   «un   commissario   unico   in
sostituzione di tutti i commissari,  monocratici  o  collegiali,  dei
consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa (..)».
La disciplina che ne risulta, ad  avviso  del  tribunale  rimettente,
risponde  ad  una  duplice  finalita':  da  un  lato,   l'obiettivo -
considerato ragionevole dal giudice a quo - di riduzione  dei  costi,
conseguibile «riducendo ad uno solo il soggetto incaricato di gestire
l'intera procedura nei casi in cui la stessa era invece  affidata  ad
un collegio»; dall'altro lato,  lo  scopo,  «che  emerge  soprattutto
quando vi sia una sostituzione di  un  commissario  unico  con  altro
commissario unico», di «accelerare la definizione delle procedure  in
corso (...) nel presupposto che con un mutamento radicale di  persone
sarebbe possibile ottenere una  migliore  e  piu'  proficua  gestione
della procedura stessa». 
    1.2. - Il giudice a quo  riferisce  che,  in  applicazione  delle
disposizioni censurate, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro per  le  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, ha provveduto alla nomina del nuovo commissario unico  del
Consorzio  agrario  provinciale  di  Nuoro,   in   sostituzione   del
ricorrente nel  giudizio  principale,  il  quale  ha  impugnato  tale
provvedimento proponendo sia censure  di  «illegittimita'  ordinaria»
dello stesso, sia  censure  di  illegittimita'  costituzionale  delle
norme legislative in base alle quali esso e' stato adottato. 
    1.3. -  Il  collegio  rimettente  ritiene  che  il  provvedimento
impugnato resista alle censure di «illegittimita' ordinaria»  proprio
in  quanto  adottato  in  «pedissequa   applicazione»   delle   norme
legislative censurate e, pertanto, ritiene necessario  affrontare  la
questione di  legittimita'  costituzionale  di  queste  ultime.  Tale
questione,  oltre  che   «certamente   rilevante»,   in   quanto   il
provvedimento   impugnato   e'   stato   adottato   in    «dichiarata
applicazione» delle predette disposizioni, appare al  giudice  a  quo
anche non manifestamente infondata. 
    1.4. - In punto di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
rileva, innanzitutto, che la norma  legislativa  censurata  introduce
una «forma di sostituzione automatica del  commissario»,  precludendo
all'autorita'  di   vigilanza   qualsiasi   valutazione   in   merito
all'opportunita' o meno di rimuovere  il  commissario  stesso.  Sotto
tale profilo, la norma appare al giudice rimettente analoga ad  altre
fattispecie  normative  gia'  dichiarate  illegittime   dalla   Corte
costituzionale,  quali,  in   particolare,   quelle   relative   alla
cessazione automatica degli incarichi  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale (sentenza n. 103 del  2007)  e  quelle  relative  ad
ipotesi di destituzione di diritto dei dipendenti pubblici  (sentenze
n. 197 del 1993 e n. 971  del  1988).  Il  tratto  comune  di  queste
pronunce, ad avviso del giudice a quo rimettente, e' infatti  che  la
Corte costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'  di  forme  di
«rimozione   automatica   dalla   funzione»,   che    escludono    il
contraddittorio  con   il   soggetto   interessato.   La   disciplina
legislativa censurata  ripropone,  dunque,  una  forma  di  rimozione
automatica dalla  funzione  che,  secondo  il  tribunale  rimettente,
contrasta con gli articoli 3 e 97 Cost. 
    In  primo  luogo,  ad  avviso  del  tribunale  rimettente,   tale
disciplina contrasta  con  il  principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost., «perche' inibisce  all'autorita'  di  vigilanza  di
valutare l'opportunita' e la convenienza, al fine del  raggiungimento
dell'obiettivo perseguito (id est, chiudere quanto prima la procedura
liquidatoria), di sostituire il  commissario  in  carica  ove  questi
abbia dimostrato di essere in grado di svolgere in modo soddisfacente
l'incarico assegnatogli e soprattutto, come nel  caso  in  esame,  di
essere in procinto di  chiudere  la  liquidazione  prima  ancora  del
termine finale fissato dal succitato art. 1, comma 1076, della  legge
n. 296 del 2006». 
    In secondo luogo, il giudice a  quo  ritiene  che  la  disciplina
legislativa censurata violi l'art. 3 Cost.  anche  sotto  il  profilo
della ingiustificata disparita' di trattamento, dal momento che  essa
riserva, ai commissari liquidatori di consorzi agrari, un trattamento
diverso e deteriore rispetto a quello dei commissari straordinari  di
procedure di liquidazione disciplinate dal decreto-legge  30  gennaio
1979,   n.   26   (Provvedimenti   urgenti   per    l'amministrazione
straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per i  quali  l'art.
1, comma 498, della legge n. 296 del 2006 correttamente subordina  la
decadenza     dall'incarico     ad     una     previa     valutazione
dell'amministrazione circa l'opportunita' di confermarli. 
    In  terzo  luogo,  il  rimettente  afferma  che  le  disposizioni
legislative  censurate  contrastano  con  l'art.  97   Cost.,   sotto
molteplici  profili:  esse  innanzitutto   privano   l'autorita'   di
vigilanza «del  potere-dovere  di  valutare  nell'interesse  generale
l'opportunita'  di  continuare  ad  utilizzare  i   servigi   di   un
commissario  che  sta  svolgendo  in  modo  soddisfacente  l'incarico
affidatogli»; non considerano, poi, le «indubbie difficolta'  che  il
commissario subentrante incontrera' nel prendere conoscenza di  fatti
a lui sconosciuti fino al  momento  dell'incarico»,  senza  comparare
tali   possibili   difficolta'   «con   la   posizione   dell'attuale
commissario, che potrebbe invece rapidamente  portare  a  termine  la
liquidazione»; non tengono conto,  infine,  della  «lievitazione  dei
costi economici che inevitabilmente derivera' in ragione non solo del
duplice compenso che dovra' essere  corrisposto  sia  al  commissario
sostituito che a quello subentrato ma anche delle nuove consulenze  e
perizie che quest'ultimo, richiamando le responsabilita' che ricadono
su di lui, potrebbe predisporre in aggiunta a quelle  gia'  acquisite
dal suo predecessore ma da lui ritenute non satisfattive (...)». 
    2. - Si e' costituito in  giudizio  il  ricorrente  nel  giudizio
principale, la cui difesa, richiamando le  argomentazioni  sviluppate
nell'ordinanza di rimessione, ha insistito per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale delle disposizioni censurate. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione
III-ter, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale,  in
relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli  1,
comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007) e 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n.  181  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  2006,
n. 233. 
    Secondo il rimettente, in particolare, tali  disposizioni,  nella
parte in  cui  dispongono  la  sostituzione  automatica  di  tutti  i
«commissari monocratici» dei consorzi agrari in stato di liquidazione
coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della
legge n. 233 del 2006, con altri «commissari monocratici», si pongono
in  contrasto  con  l'art.  3   Cost.,   sotto   il   profilo   della
ragionevolezza, in quanto sottraggono all'autorita' di  vigilanza  la
possibilita'  di  valutare  la  convenienza   e   l'opportunita'   di
sostituire  il  commissario  liquidatore,  anche  ove  questi   abbia
dimostrato di svolgere in modo soddisfacente il proprio incarico e di
poter chiudere rapidamente la procedura di liquidazione. 
    2. - La questione e' fondata. 
    La legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei  consorzi
agrari), che ha disciplinato i consorzi agrari  fino  all'entrata  in
vigore delle norme impugnate, aveva stabilito, per la chiusura  delle
procedure di liquidazione coatta amministrativa di tali consorzi,  un
termine  triennale,  successivamente   piu'   volte   prorogato   dal
legislatore, con conseguente ulteriore protrarsi delle  procedure  di
liquidazione in corso. 
    In tale contesto e' intervenuta la disciplina oggetto di censura,
la cui complessiva ratio, come correttamente ricostruita dal collegio
rimettente, va individuata nel contenimento dei costi delle procedure
di  liquidazione  (ad  esempio,  con  la  sostituzione  degli  organi
commissariali   collegiali   con    «commissari    monocratici»)    e
nell'accelerazione  della   loro   conclusione   (e'   previsto,   in
particolare,  un  termine  massimo  entro  il  quale  il  commissario
liquidatore ha il compito di chiudere la procedura,  depositando  gli
atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,
Disciplina  del  fallimento,   del   concordato   preventivo,   della
amministrazione   controllata    e    della    liquidazione    coatta
amministrativa). 
    Con  la  ratio  di  tale  complessiva  disciplina  si   pone   in
contraddizione la norma censurata. Infatti, la sostituzione di  tutti
i «commissari monocratici» in carica, disposta  indipendentemente  da
ogni  valutazione  circa  lo  stato  di  avanzamento  della   singola
procedura  di  liquidazione,  determina  una   discontinuita'   nella
gestione. Cio', anziche' accelerare la conclusione delle procedure in
corso, e ridurne i relativi costi, puo' comportare l'effetto opposto,
cioe' ulteriori ritardi e maggiori oneri. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle  norme
censurate nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di
tutti i «commissari monocratici» dei  consorzi  agrari  in  stato  di
liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della legge n.
233 del 2006, con altri «commissari monocratici». 
    Gli altri profili di censura restano assorbiti.