Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 194  e
195, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria  2008),  promosso  con  ricorso  della   Regione   Veneto
notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5  marzo
2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  24  febbraio  2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso ritualmente notificato il 26 febbraio  2008,  la
Regione Veneto ha proposto questioni di legittimita'  costituzionale,
tra l'altro, dell'art. 2, commi 194 e 195, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). 
    In particolare, il comma 194 prevede che «Al fine di  incentivare
lo sviluppo strategico integrato del  prodotto  turistico  nazionale,
mediante la promozione di economie di scala  e  il  contenimento  dei
costi  di  gestione  delle  imprese  del  settore,  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle  competenze  regionali,
le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire  sia
l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di  nuove  imprese  del
settore. Tali procedure devono privilegiare  le  azioni  finalizzate,
tra  l'altro,  alla  razionalizzazione   e   alla   riduzione   degli
adempimenti a carico delle  imprese  e  dei  termini  di  durata  dei
procedimenti, nonche'  a  definire  specifici  moduli  procedimentali
idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici». 
    Il comma 195 dispone, poi, che «Il Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente,  provvede  ad  assicurare   il
supporto tecnico-specialistico in favore  dei  soggetti  nazionali  e
internazionali che  intendono  promuovere  progetti  di  investimento
volti  a  incrementare  e  a  riqualificare  il  prodotto   turistico
nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194». 
    Premesso che le disposizioni appena riprodotte  afferiscono  alla
materia del turismo la quale, ai sensi dell'art. 117,  quarto  comma,
Cost.,  rientra  nella  sua  potesta'   legislativa   residuale,   la
ricorrente afferma che, nonostante che lo Stato non sia legittimato a
dettare in tale materia i principi fondamentali, ne' e' provvisto  di
potesta' regolamentare, la normativa  impugnata  attrae  in  capo  al
potere esecutivo  centrale  una  generale  attivita'  di  riordino  e
semplificazione di tutto il settore turistico (comma 194) e affida ad
un Dipartimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  il
compito  generalissimo  di  sostenere  e   promuovere   progetti   di
investimento capaci di riqualificare il prodotto turistico  nazionale
(comma  195),  in  violazione  degli  artt.  117,  118  e  120  della
Costituzione. 
    La Regione Veneto lamenta, poi, la lesione del principio di leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e  120  Cost.  e  11  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  Titolo  V  della
Parte seconda della Costituzione): mentre, infatti, il comma 195  non
prevede alcuna forma di concertazione,  il  comma  194  si  limita  a
stabilire  che  prima  dell'adozione  dei  regolamenti  statali,  sia
«sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni, e le Province autonome di Trento  e  Bolzano»;  il  che  non
garantisce una reale forma di partecipazione delle Regioni. 
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in
giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto
che  le  questioni  siano  dichiarate  inammissibili   o,   comunque,
infondate. 
    La difesa erariale afferma che la  riforma  del  Titolo  V  della
Parte II  della  Costituzione  ha  posto  in  luce  l'intenzione  del
legislatore costituzionale di unificare,  in  capo  allo  Stato,  gli
strumenti  di  politica  economica  che   attengono   allo   sviluppo
dell'intero  Paese,  pur  lasciando  alle  Regioni   gli   interventi
sintonizzati sulle realta' produttive locali. 
    Nel caso di specie il comma 194, dell'art. 2, della legge n.  244
del 2007 mira  a  definire  compiutamente  l'ambito  di  applicazione
dell'intervento  teso  ad  individuare  procedure  acceleratorie   di
semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico  delle
imprese, oltre che dei termini di durata dei procedimenti, mirando  a
favorire la internazionalizzazione e la  competitivita'  del  sistema
turistico  nazionale.  Si  e'  dunque  in  presenza,  ad  avviso  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di profili che  attengono  sia
alla  tutela  della  concorrenza,  sia  ad  attivita'  di   carattere
macroeconomico e strategico. 
    Al medesimo fine risponde il successivo comma 195  il  quale,  in
risposta alle esigenze di un esercizio unitario di tali funzioni,  ha
previsto l'istituzione di un «Sistema Italia» competitivo sul mercato
internazionale. 
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato
memoria illustrativa, nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni
gia' svolte nel ricorso, contesta la possibilita', di  ricondurre  le
norme  censurate  nell'ambito  della  materia  della   tutela   della
concorrenza. 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Regione Veneto ha impugnato, tra l'altro, i commi  194  e
195, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 2008), sostenendo che essi violano gli  artt.  117,
118  e  120  della  Costituzione,  nonche'  il  principio  di   leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost.  e  11
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo
V della Parte seconda della Costituzione), perche',  intervenendo  in
una  materia  (turismo)  attribuita   alla   competenza   legislativa
residuale  delle  Regioni:  a)  non  rispettano   il   principio   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attraendo -  in  capo
al potere esecutivo centrale - una generale attivita' di  riordino  e
di semplificazione delle procedure dirette ad incentivare lo sviluppo
strategico  dei  prodotti  turistici  di  rilevanza   nazionale,   ed
affidando ad un  Dipartimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  il  compito  di  sostenere   e   promuovere   progetti   di
investimento volti ad incrementare  e  a  riqualificare  il  prodotto
turistico nazionale; b) violano il principio di leale  collaborazione
in quanto, da un lato, il  comma  195  non  impone  alcuna  forma  di
concertazione con le Regioni e, dall'altro lato,  il  comma  194  non
garantisce  una  reale  forma  di   partecipazione   delle   Regioni,
prevedendo  lo  strumento   della   consultazione   anziche'   quello
dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
    2.   -   Riservata   a   separate    pronunzie    la    decisione
sull'impugnazione di altre disposizioni della stessa legge n. 244 del
2007, la questione relativa all'art. 2, comma  194,  e'  fondata  nei
termini di seguito precisati. 
    Tale norma prevede che, per sostenere  lo  sviluppo  del  settore
mediante la promozione di economie di scala ed  il  contenimento  dei
costi di gestione delle imprese ivi operanti, siano definite, con uno
o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sentita  la
Conferenza   Stato-Regioni,   le   procedure   acceleratorie   e   di
semplificazione volte a favorire l'aumento dei flussi turistici e  la
nascita di nuove imprese del settore, nel rispetto  delle  competenze
regionali.  Queste   procedure   debbono   privilegiare   le   azioni
finalizzate alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti
a carico delle imprese e dei  termini  di  durata  dei  procedimenti,
nonche' alla definizione di specifici moduli procedimentali idonei  a
coordinare l'esercizio dei poteri pubblici. 
    La disposizione, rientrando nella materia del turismo, appartiene
alla  competenza  legislativa  residuale  delle  Regioni,  ai   sensi
dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e
n. 90 del 2006). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di  determinate
funzioni amministrative, abilita lo  Stato  a  disciplinare  siffatto
esercizio  per  legge.  E  cio'  anche  se  quelle   funzioni   siano
riconducibili a materie di legislazione concorrente o  residuale.  In
tal caso, i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza (in forza dei
quali si verifica  l'ascesa  della  funzione  normativa  dal  livello
regionale a  quello  statale)  possono  giustificare  una  deroga  al
normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della  Parte  II
della Costituzione. A condizione, naturalmente,  che  la  valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione   di   funzioni
regionali da  parte  dello  Stato  sia  proporzionata,  assistita  da
ragionevolezza   alla   stregua   di   uno   scrutinio   stretto   di
costituzionalita' e rispettosa del principio di leale  collaborazione
con le Regioni. 
    Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha gia'
affermato che la necessita' di un intervento unitario del legislatore
statale nasce dall'esigenza  di  valorizzare  al  meglio  l'attivita'
turistica sul piano economico interno ed  internazionale,  attraverso
misure di varia e complessa natura, e dalla necessita' di  ricondurre
ad unita' la grande varieta' dell'offerta turistica del nostro  Paese
e  di  esaltare  il   rilievo   assunto   dal   turismo   nell'ambito
dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006). 
    Siffatte esigenze giustificano anche l'intervento del legislatore
statale attuato con l'art. 2, comma 194, della legge n. 244 del 2007.
Per realizzare, infatti, economie di scala  ed  un  contenimento  dei
costi  di  gestione  delle  imprese  operanti  nel  settore,   appare
necessaria la predisposizione di una disciplina, uniforme su tutto il
territorio   nazionale,   di    procedure    acceleratorie    e    di
semplificazione, diretta a ridurre gli  adempimenti  a  carico  delle
imprese operanti nel settore e la durata dei procedimenti, nonche'  a
consentire  un  miglior  coordinamento  dell'attivita'  delle   varie
autorita' pubbliche interessate. 
    Tuttavia, considerato che una tale  disciplina  regolamentare  e'
destinata ad incidere in maniera significativa sulle competenze delle
Regioni in materia di turismo (in particolare introducendo  procedure
e  termini  che  dovranno  essere  osservati  anche  dalle  strutture
amministrative  regionali),  la  norma   impugnata   deve   prevedere
l'incisivo  strumento  di  leale  collaborazione   con   le   Regioni
rappresentato  dall'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni.   La
disposizione censurata, quindi, laddove stabilisce che i  regolamenti
siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano»,
prevede una modalita' di collaborazione  delle  Regioni  inidonea  ad
assicurare a queste ultime il ruolo che loro compete. 
    L'art. 2, comma 194, della legge n.  244  del  2007  e',  dunque,
illegittimo nella parte in cui stabilisce che i regolamenti  da  esso
previsti siano adottati  «sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano». 
    3. - La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 195, della legge n. 244 del 2007 non e' fondata. 
    Tale  norma  affida  al  Dipartimento  per  lo  sviluppo   e   la
competitivita'  del  turismo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri il compito di assicurare il  supporto  tecnico-specialistico
in favore dei  soggetti  nazionali  e  internazionali  che  intendono
promuovere progetti  di  investimenti  volti  ad  incrementare  ed  a
riqualificare il prodotto turistico nazionale. 
    Anche in questo caso  l'intervento  del  legislatore  statale  e'
giustificato dalla rilevanza nazionale (ex  art.  118,  primo  comma,
Cost.)  delle  iniziative  prese  in   considerazione   dalla   norma
impugnata. Si tratta,  infatti,  di  progetti  strategici  diretti  a
valorizzare la fondamentale risorsa economica del Paese rappresentata
dal turismo. Un organismo quale il Dipartimento per lo sviluppo e  la
competitivita'  del  turismo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri costituisce la struttura amministrativa idonea ad offrire  a
simili iniziative  un  supporto  tecnico  adeguato.  Il  ruolo  delle
Regioni e', poi, salvaguardato  dalla  previsione  secondo  la  quale
l'intervento del Dipartimento si realizza «attivando le procedure  di
cui al comma 194». Quest'ultimo, letto alla luce  della  declaratoria
di parziale illegittimita' costituzionale di cui sopra,  assicura  il
pieno coinvolgimento delle Regioni.