Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 245,  comma  3,
del decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30  (Codice  della
proprieta' industriale, a  norma  dell'articolo  15  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273), promosso dal  Tribunale  di  Napoli,  sezione
specializzata in materia di proprieta' industriale ed  intellettuale,
nel procedimento vertente tra la Kama Italia Import & Export s.r.l. e
la Honda Logistic Centre Italy s.p.a ed altra, con ordinanza  del  27
maggio 2008, iscritta  al  n.  288  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio dell'11  marzo  2009  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 maggio 2008, ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione, dell'art. 245, comma 3, del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della  proprieta'
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12  dicembre  2002,
n. 273). 
    2. - L'ordinanza premette in fatto che  il  giudizio  principale,
pendente presso il Tribunale di Campobasso, ha  ad  oggetto  atti  di
concorrenza sleale, per imitazione  servile  di  prodotti,  ai  sensi
dell'art. 2598, n. 1, del codice civile; e che nel suo  ambito  erano
stati concessi due provvedimenti cautelari. Il  primo,  ante  causam,
con ordinanza ex art. 700 del  codice  di  procedura  civile  del  16
novembre 2002; il secondo, in corso di causa,  con  ordinanza  del  2
luglio 2003. Nei confronti di tale provvedimento, che  ordinava  alla
resistente  la  cessazione  della  vendita,   commercializzazione   e
pubblicizzazione dei prodotti di cui al ricorso, era  stata  proposta
una prima  istanza  di  revoca  delle  misure  cautelari,  dichiarata
inammissibile con ordinanza dell'8 novembre 2005 e confermata in sede
di reclamo dal Tribunale di Campobasso.  Una  successiva  istanza  di
revoca ex art. 669-decies cod. proc. civ., era  stata  rigettata  dal
giudice istruttore, con ordinanza del 22 gennaio 2008;  avverso  tale
ordinanza era, quindi, stato proposto reclamo, innanzi  alla  sezione
specializzata presso il  Tribunale  di  Napoli,  con  ricorso  del  4
febbraio 2008. 
    Secondo   il   rimettente,   la   questione    di    legittimita'
costituzionale e' rilevante, in quanto la  competenza  della  sezione
specializzata in materia di proprieta' industriale  ed  intellettuale
presso  il  Tribunale  di  Napoli  discende,  nel  caso  di   specie,
dall'applicazione dell'art. 245, comma 3, del codice della proprieta'
industriale, d.lgs. n. 30 del 2005, il quale dispone: «sono  devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e
le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche
se  riguardano   misure   cautelari   concesse   secondo   le   norme
precedentemente in vigore». 
    Il  reclamo  in  esame,  infatti,  risulta  proposto  avverso  il
provvedimento con cui il giudice istruttore presso  il  Tribunale  di
Campobasso del 22 gennaio  2008,  aveva  rigettato  la  richiesta  di
revoca delle misure cautelari concesse, ai sensi dell'art.  700  cod.
proc. civ., con le precedenti ordinanze del 16 novembre 2002 e del  2
luglio 2003. La tutela risulta, quindi, dapprima richiesta e concessa
dal Tribunale di  Campobasso,  quale  Foro  del  convenuto,  laddove,
successivamente alla prima ordinanza cautelare,  ed  all'introduzione
del giudizio di merito, e' intervenuto il d.lgs. 27 giugno  2003,  n.
168 (Istituzione di Sezioni specializzate in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e  corti  d'appello,  a
norma dell'articolo  16  della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273),
istitutivo delle sezioni specializzate. 
    Alla  luce   del   citato   decreto   legislativo,   le   sezioni
specializzate sono  competenti  per  materia,  tra  l'altro,  per  le
controversie aventi ad oggetto  «fattispecie  di  concorrenza  sleale
interferenti  con  la  tutela   della   proprieta'   industriale   ed
intellettuale» e, in particolare, alla sezione  specializzata  presso
il Tribunale di Napoli spetta la competenza per le controversie  che,
secondo  gli  ordinari  criteri  di  ripartizione  della   competenza
territoriale,  dovevano  essere  trattate  dagli  uffici   giudiziari
compresi nei distretti  di  corte  d'appello  di  Napoli,  Salerno  e
Campobasso. 
    Il rimettente precisa, inoltre, che il  codice  della  proprieta'
industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005, con  l'art.  134,  a
parziale integrazione dell'art. 3, ha previsto  la  competenza  delle
sezioni  specializzate  in  materia  di   concorrenza   sleale   «con
esclusione delle sole  fattispecie  che  non  interferiscono  neppure
indirettamente   con   l'esercizio   dei   diritti   di    proprieta'
industriale». 
    Posta questa premessa, il  giudice  a  quo  espone  che,  secondo
l'orientamento ormai unanime, in tale previsione  devono  sicuramente
essere comprese le fattispecie di concorrenza sleale  per  imitazione
servile, che implicano necessariamente  una  cognizione  (anche  solo
economica) su diritti di  proprieta'  industriale.  Conseguentemente,
nessun  dubbio  potrebbe  sussistere  sulla  ritenuta  competenza   a
decidere da parte della sezione  specializzata,  per  materia  e  per
territorio, trattandosi di reclamo proposto nella vigenza del  codice
della proprieta' industriale. 
    In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente,  con
riferimento all'art. 76 Cost., richiama le sentenze di  questa  Corte
n. 170 del 2007 e n. 112 del 2008. 
    La prima ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
134 del codice della proprieta' industriale, nella parte in cui aveva
esteso alle sezioni specializzate il cosiddetto rito  societario,  di
cui  al  d.lgs.  n.  5   del   2003;   la   seconda   ha   dichiarato
l'illegittimita' dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005,
n. 30, nella parte in cui aveva  stabilito  che  sono  devolute  alla
cognizione delle sezioni specializzate le controversie  in  grado  di
appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche nel  caso
in cui il giudizio di primo grado fosse iniziato e  si  fosse  svolto
secondo le norme precedentemente in vigore. 
    La legge 12 dicembre 2002 n. 273, avrebbe  conferito  al  Governo
due distinte deleghe, aventi rispettivamente ad  oggetto:  la  prima,
«il riassetto delle disposizioni vigenti  in  materia  di  proprieta'
industriale» (art. 15); la seconda, l'istituzione presso tribunali  e
corti d'appello di sezioni specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale  e  intellettuale   (art.   16;   di   seguito,   sezioni
specializzate). 
    Anche nel caso qui in  esame  l'iter  formativo  della  norma  in
contestazione sarebbe viziato. 
    In particolare, l'art. 16 della legge n. 273  del  2002,  che  ha
conferito al Governo la delega per l'adozione, entro sei mesi, di uno
o piu' decreti legislativi «diretti ad assicurare una piu' rapida  ed
efficace  definizione  dei  procedimenti  giudiziari»  nelle  materie
indicate,  avrebbe,  infatti,  trovato  tempestiva   attuazione   con
l'emanazione del d.lgs. n. 168 del 2003. L'assetto processuale  della
riforma sarebbe stato quindi stravolto dal  Codice  della  proprieta'
industriale,  non  solo  attraverso  l'introduzione  del  rito   c.d.
societario, innanzi alle sezioni specializzate,  ai  sensi  dell'art.
134 citato, ma anche, in tema di diritto transitorio,  attraverso  la
previsione di cui all'art. 245 citato che ha esteso  notevolmente  la
competenza delle sezioni specializzate, rispettivamente di secondo  e
di primo grado, in  materia  di  giudizi  di  appello  e  di  reclamo
cautelare. 
    Secondo il Tribunale di  Napoli  la  norma  censurata  violerebbe
l'art. 76 Cost., in quanto non potrebbe costituire un nuovo esercizio
della delega di cui all'art. 16 citato, ormai scaduta, ed  anzi  gia'
attuata con l'istituzione  delle  sezioni  specializzate,  e  neppure
potrebbe rientrare nell'oggetto della  delega  di  cui  all'art.  15,
della legge n. 273 del 2002 citato, che si limitava ad attribuire  al
Governo il potere di adottare uno o piu' decreti legislativi «per  il
riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di   proprieta'
industriale». 
    Pertanto il rimettente sostiene che la lettera  del  citato  art.
15, i relativi principi e  criteri  direttivi,  nonche'  il  contesto
normativo nel quale detta norma e' inserita, imporrebbero di ribadire
che i profili  inerenti  alla  istituzione  ed  organizzazione  delle
sezioni specializzate, in linea generale, erano anche in questo  caso
estranei  alla   delega,   con   conseguente   illegittimita'   della
disposizione censurata. 
    Secondo il rimettente l'art. 245,  comma  3,  citato  violerebbe,
altresi', il principio di ragionevolezza  e  di  eguaglianza  di  cui
all'art.  3  Cost.,  nonche'  il  principio  del   giudice   naturale
precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.). 
    La norma realizzerebbe, infatti, un'implicita  ed  ingiustificata
deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all'art.
5  del  codice  di  procedura  civile,  operante  anche  riguardo  ai
mutamenti delle norme sulla competenza. 
    Infatti, i giudizi  instaurati  precedentemente  all'introduzione
delle sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 5 citato, e  comunque
dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003,  restano  assegnati
ai giudici competenti secondo la normativa previgente, cosi' come  ad
essi restano assegnate le domande  cautelari  proposte  in  corso  di
causa (ivi comprese le istanze di revoca  e  di  modifica,  ai  sensi
dell'art. 669-decies cod. proc.  civ.),  nel  mentre  per  i  reclami
avverso tali misure cautelari, opererebbe la deroga di  cui  all'art.
245, comma 3, citato. 
    Tale riparto, oltre ad apparire del tutto irrazionale,  finirebbe
per sottrarre un procedimento di  estremo  rilievo,  al  suo  giudice
naturale, che resta invece confermato per il giudizio di merito. 
                       Considerato in diritto 
    1. - La questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
Tribunale ordinario di Napoli  riguarda  l'art.  245,  comma  3,  del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della  proprieta'
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12  dicembre  2002,
n. 273), nella  parte  in  cui  stabilisce  che  sono  devolute  alla
cognizione delle  sezioni  specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale le procedure di  reclamo  iniziate  dopo
l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure  cautelari
concesse secondo le norme precedentemente in vigore. 
    Secondo l'ordinanza di rimessione,  tale  norma  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art.  15
della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273   (Misure   per   favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in  quanto  la
delega contenuta in quest'ultima norma non concerneva  la  disciplina
della  competenza  ed  il   regime   transitorio   applicabile   alle
controversie attribuite alle  sezioni  specializzate  in  materia  di
proprieta'  industriale  ed  intellettuale   (di   seguito,   sezioni
specializzate).  Tali  materie  sarebbero,  infatti,  oggetto   della
distinta delega di cui all'art. 16  della  legge  n.  273  del  2002,
esercitata, ed esauritasi, con  l'emanazione  del  d.lgs.  27  giugno
2003, n. 168 (Istituzione di  Sezioni  specializzate  in  materia  di
proprieta' industriale ed  intellettuale  presso  tribunali  e  corti
d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002,  n.
273). 
    La  disposizione  censurata  contrasterebbe,  altresi',  con   il
principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3  Cost.
e con il principio del  giudice  naturale  precostituito  per  legge,
garantito dall'art. 25,  primo  comma,  Cost.,  realizzando,  per  un
verso,  un'ingiustificata  deroga  al  principio  della   perpetuatio
iurisdictionis, sottraendo,  per  l'altro,  il  procedimento  al  suo
giudice naturale, che resterebbe invece competente per il giudizio di
merito. 
    2. - La questione e' fondata. 
    Preliminarmente, va osservato che la questione  e'  rilevante  in
riferimento alla parte della norma censurata con  cui  si  stabilisce
che sono devolute alla  cognizione  delle  sezioni  specializzate  le
procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in  vigore  del  codice,
anche se  riguardano  misure  cautelari  concesse  secondo  le  norme
precedentemente in vigore. 
    2.1. - Questa Corte ha gia' approfondito  l'esame  del  contenuto
delle deleghe oggetto degli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002
e la relazione fra le medesime. 
    La sentenza n. 170 del 2007  ha  precisato  che  il  termine  per
l'esercizio della delega prevista dal citato art. 16 era  scaduto  al
momento dell'emanazione del decreto legislativo n. 30  del  2005.  In
particolare, detto termine era gia' scaduto  alla  data  in  cui  era
stato prorogato, per la prima volta, quello  della  delega  conferita
con l'art. 15, ad opera dell'art. 2 della legge 27  luglio  2004,  n.
186, il quale aveva avuto ad  oggetto  soltanto  il  termine  fissato
dall'art. 15. 
    2.2. - Nella sentenza n. 112 del 2008 questa  Corte  ha  ribadito
che il dato letterale del citato art. 15, nonche' i relativi principi
direttivi ed il  contesto  normativo  nel  quale  esso  si  collocava
imponevano di ritenere che i profili, inerenti  alla  istituzione  ed
organizzazione delle sezioni specializzate, in linea generale,  erano
estranei  alla  delega.  In  tale  pronuncia,  pertanto,   e'   stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  245,  comma  2,
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte  in  cui
stabilisce  che  sono  devolute   alla   cognizione   delle   sezioni
specializzate  le  controversie  in  grado  d'appello  iniziate  dopo
l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di  primo  grado
e' iniziato e si  e'  svolto  secondo  le  norme  precedentemente  in
vigore. 
    Nella medesima pronuncia, questa Corte  ha  sottolineato  che  la
delega   all'istituzione   ed   alla   disciplina    delle    sezioni
specializzate, contenuta nell'art. 16 della legge n.  273  del  2002,
stabiliva anche uno  specifico  principio  direttivo  in  materia  di
disposizioni transitorie, in virtu'  del  quale  il  Governo  avrebbe
dovuto aver cura di evitare  che  le  sezioni  specializzate  fossero
gravate da un  carico  iniziale  di  procedimenti  che  ne  impedisse
l'efficiente avvio (comma 3 del citato articolo). 
    In attuazione di detto principio, l'art. 6 del d.lgs. n. 168  del
2003 aveva, dunque, assegnato alle sezioni specializzate  soltanto  i
giudizi «iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003»  (comma  1),
disponendo che le rimanenti controversie, gia' pendenti alla data del
30 giugno 2003, restassero assegnate al giudice  competente  in  base
alla normativa previgente. 
    2.3. - Risulta quindi evidente come anche il citato comma  3  non
sia riconducibile alla delega dell'art. 15 della  legge  n.  273  del
2002, poiche' non e' strumentale  al  «riassetto  delle  disposizioni
vigenti in materia di proprieta' industriale». 
    L'art. 245, comma 3, del  d.lgs.  n.  30  del  2005  ha,  dunque,
disciplinato  un  oggetto  estraneo  al   contenuto   della   delega,
determinando, altresi', una scelta incoerente rispetto  al  principio
indicato dall'art. 16 della legge n. 273  del  2002  ed  attuato  con
l'art. 6 del d.lgs. n.  168  del  2003.  Tale  scelta,  infatti,  non
potrebbe essere  ricondotta  alla  discrezionalita'  del  legislatore
delegato,  poiche'  la  devoluzione  alla  cognizione  delle  sezioni
specializzate  delle  procedure  di  reclamo,  relative  alle  misure
cautelari concesse secondo le norme  precedentemente  in  vigore,  si
pone evidentemente in posizione  eccentrica  rispetto  al  richiamato
principio direttivo  in  materia  di  disposizioni  transitorie,  del
quale, quindi, non costituisce uno sviluppo coerente. 
    Sussiste, pertanto, la prospettata violazione dell'art. 76  Cost.
da  parte  della  disposizione  denunciata.  Restano  assorbiti   gli
ulteriori profili.